Art. 7. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi quantificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. In etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione purche' veritiera e documentabile.