Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi quantificazione aggiuntiva diversa da quelle  previste  nel
presente  disciplinare  di produzione compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche  che  facciano  riferimento a comuni, frazioni, aree e
localita', comprese nella zona delimitata nel  precedente  art.  3  e
dalle  quali  effettivamente  provengono  le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
   In  etichetta  deve   figurare   obbligatoriamente   l'indicazione
dell'annata di produzione purche' veritiera e documentabile.