Art. 10.
  Salvo quanto previsto nel presente decreto, per quanto riguarda  il
ricevimento delle deleghe e il riversamento alla sezione di tesoreria
provinciale  dello  Stato o, per le operazioni effettuate in Sicilia,
ai competenti uffici provinciali  della  cassa  regionale  siciliana,
delle  entrate  di  cui  all'art.  1, rimangono ferme le disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 9 maggio 1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1992
                                   Il Ministro delle finanze
                                              GORIA
Il Ministro del tesoro
     BARUCCI