Art. 10. Salvo quanto previsto nel presente decreto, per quanto riguarda il ricevimento delle deleghe e il riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o, per le operazioni effettuate in Sicilia, ai competenti uffici provinciali della cassa regionale siciliana, delle entrate di cui all'art. 1, rimangono ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 maggio 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1992 Il Ministro delle finanze GORIA Il Ministro del tesoro BARUCCI