Art. 2. Lo schema di attestazione da rilasciare a cura delle aziende di credito delegate per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 e' uguale a quello approvato con l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, da fornire unitamente alla stessa, deve essere conforme all'allegato 1 al presente decreto, ferma la possibilita' di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte. Per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 sono istituiti i seguenti codici: codice 32 - imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche; codice 33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese - societa' di persone. A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano titolari di imprese individuali, gli stessi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il proprio patrimonio. Alla dichiarazione dei redditi va allegata l'attestazione dell'eseguito versamento rilasciata dall'istituto di credito.