Art. 2.
  Lo schema di attestazione da rilasciare a  cura  delle  aziende  di
credito delegate per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 e'
uguale  a  quello  approvato  con  l'art.  3,  comma  2,  del decreto
ministeriale 9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per  la
compilazione  della  delega,  da fornire unitamente alla stessa, deve
essere  conforme  all'allegato  1  al  presente  decreto,  ferma   la
possibilita'   di   utilizzare   i   modelli   attualmente   in  uso,
opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.
  Per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 sono istituiti  i
seguenti codici:
   codice 32 - imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali
- persone fisiche;
   codice  33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese - societa'
di persone.
  A fronte di una  dichiarazione  dei  redditi  presentata  in  forma
congiunta,   ove   entrambi  i  coniugi  siano  titolari  di  imprese
individuali,  gli  stessi  devono   effettuare   separati   pagamenti
dell'imposta  sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il
proprio patrimonio.
  Alla  dichiarazione  dei   redditi   va   allegata   l'attestazione
dell'eseguito versamento rilasciata dall'istituto di credito.