Art. 3. Ai fini dei versamenti di cui all'art. 1, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La delega deve essere conferita nel mese in cui deve essere effettuato il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor a saldo sui redditi delle persone fisiche e delle societa' di persone per gli anni 1992, 1993 e 1994. Le aziende di credito devono accettare deleghe, per il pagamento delle imposte di cui al comma 1, ancorche' conferite tardivamente, ma non oltre il termine di un mese dalla scadenza, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento. Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo sia inferiore a L. 4.000.