Art. 3.
  Ai fini dei versamenti di cui all'art.  1,  i  contribuenti  devono
delegare  irrevocabilmente  una  delle  aziende  di  credito indicate
nell'art. 3- bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
  La  delega  deve  essere  conferita  nel  mese  in  cui deve essere
effettuato il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor a  saldo  sui  redditi
delle  persone fisiche e delle societa' di persone per gli anni 1992,
1993 e 1994.
  Le aziende di credito devono accettare deleghe,  per  il  pagamento
delle imposte di cui al comma 1, ancorche' conferite tardivamente, ma
non  oltre il termine di un mese dalla scadenza, salva l'applicazione
a carico del contribuente della sopratassa e dei  relativi  interessi
per il tardivo versamento.
  Le  aziende  di credito non devono accettare deleghe il cui importo
sia inferiore a L. 4.000.