Art. 4. Tutte le somme riscosse con i codici di cui all'art. 2 vanno riversate dalle aziende di credito al competente capitolo di bilancio, al netto delle commissioni spettanti. Per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, le aziende di credito devono: a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60% dell'imposta stessa dovuta dalle societa' di persone utilizzando la distinta di versamento Mod. 20 sc.; b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40% dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - societa' di persone. Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - societa' di persone, allo Stato ed alla regione siciliana devono essere arrotondati per eccesso o per difetto alle cinque lire. All'atto del versamento le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e gli uffici provinciali della cassa regionale siciliana rilasciano all'azienda di credito le quietanze relative agli avvenuti versamenti ed un estratto di esse. A ciascun versamento deve essere unita la relativa distinta Mod. 124/T o Mod. 20 sc., contenente l'indicazione del capo, capitolo, articolo di entrata e dell'apposito "codice versante", recante il preventivo visto delle competenti ragionerie provinciali dello Stato.