Art. 4.
  Tutte le somme riscosse con  i  codici  di  cui  all'art.  2  vanno
riversate   dalle  aziende  di  credito  al  competente  capitolo  di
bilancio, al netto delle commissioni spettanti.
  Per le operazioni eseguite nel territorio della regione  siciliana,
le aziende di credito devono:
    a)  versare  direttamente  agli  uffici  provinciali  della cassa
regionale siciliana l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese
dovuta  dalle  persone  fisiche  e  la  quota del 12,60% dell'imposta
stessa dovuta dalle societa' di persone utilizzando  la  distinta  di
versamento Mod. 20 sc.;
    b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  l'87,40%  dell'imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese -
societa' di persone.
  Gli importi risultanti dall'attribuzione  percentuale  dell'imposta
sul  patrimonio netto delle imprese - societa' di persone, allo Stato
ed alla regione siciliana devono essere arrotondati per eccesso o per
difetto alle cinque lire.
  All'atto del versamento le sezioni di tesoreria  provinciale  dello
Stato  e  gli  uffici  provinciali  della  cassa  regionale siciliana
rilasciano all'azienda di credito le quietanze relative agli avvenuti
versamenti ed un estratto di esse.
  A ciascun versamento deve essere unita la  relativa  distinta  Mod.
124/T  o  Mod.  20  sc., contenente l'indicazione del capo, capitolo,
articolo di entrata e dell'apposito  "codice  versante",  recante  il
preventivo visto delle competenti ragionerie provinciali dello Stato.