Art. 5. L'azienda di credito delegata e' tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate e ai versamenti effettuati. I dati di cui al comma precedente, il cui contenuto informativo e' descritto nell'allegato 2 al presente decreto, devono essere registrati sugli stessi supporti magnetici previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 aprile 1990. Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale. Sugli stessi supporti magnetici devono essere registrati anche i dati relativi ai versamenti delle imposte sui redditi previsti dal citato decreto ministeriale 26 aprile 1990 e i dati relativi ai versamenti di cui al presente decreto, effettuati da soggetti non residenti nel territorio dello Stato mediante bonifico in lire presso un'azienda di credito con sede all'estero, corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta, a favore di un'azienda di credito nazionale, come previsto dall'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455. Con successive istruzioni da emanare a cura del Ministero delle finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per la registrazione dei dati di cui al presente articolo.