Art. 5.
  L'azienda di credito delegata e' tenuta a  registrare  su  supporto
magnetico   i   dati  relativi  alle  attestazioni  rilasciate  e  ai
versamenti effettuati.
  I dati di cui al comma precedente, il cui contenuto informativo  e'
descritto   nell'allegato   2  al  presente  decreto,  devono  essere
registrati sugli stessi supporti magnetici previsti dall'art.  6  del
decreto ministeriale 26 aprile 1990.
  Un  duplicato  di  ogni  supporto deve essere tenuto a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria per un periodo  di  sei  mesi  dalla
data di consegna dell'originale.
  Sugli  stessi  supporti  magnetici devono essere registrati anche i
dati relativi ai versamenti delle imposte sui  redditi  previsti  dal
citato  decreto  ministeriale  26  aprile  1990  e i dati relativi ai
versamenti di cui al presente decreto,  effettuati  da  soggetti  non
residenti nel territorio dello Stato mediante bonifico in lire presso
un'azienda   di   credito   con   sede   all'estero,   corrispondenti
all'ammontare dell'imposta dovuta, a favore di un'azienda di  credito
nazionale,  come  previsto  dall'art. 9 del decreto-legge 24 novembre
1992, n. 455.
  Con successive istruzioni da emanare a  cura  del  Ministero  delle
finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per la registrazione
dei dati di cui al presente articolo.