Art. 6. Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue sui supporti magnetici di cui all'art. 5 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonche' la loro rispondenza alle specifiche tecniche di cui all'articolo precedente. I dati acquisiti secondo le modalita' descritte al comma precedente sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ai fini della liquidazione delle imposte, secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.