Art. 6.
  Il centro  informativo  del  Servizio  centrale  della  riscossione
esegue  sui  supporti  magnetici di cui all'art. 5 controlli intesi a
verificare la completezza dei dati ivi  riportati,  nonche'  la  loro
rispondenza alle specifiche tecniche di cui all'articolo precedente.
  I dati acquisiti secondo le modalita' descritte al comma precedente
sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle
imposte dirette, ai fini della liquidazione delle imposte, secondo le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.