Art. 7.
  Il sistema  informativo  del  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
generale  dello  Stato,  trasmette al centro informativo del Servizio
centrale della riscossione del Ministero delle finanze,  su  supporto
magnetico,  i  dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria
provinciale dello  Stato  e  dagli  uffici  provinciali  della  cassa
regionale  siciliana a fronte dei versamenti delle aziende di credito
di cui all'art. 4.  I  dati  delle  quietanze  devono  pervenire  con
cadenza mensile.
  Il  contenuto  informativo  dei  supporti  magnetici  e'  stabilito
nell'allegato 3.
  Sulla base dei supporti di cui al precedente art. 5 e dei  dati  di
cui  ai  commi precedenti il centro informativo del Servizio centrale
della riscossione esegue controlli intesi a verificare:
    a) che quanto dichiarato dall'azienda  di  credito  come  versato
alla  competente  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato o al
competente  ufficio  provinciale  della  cassa  regionale   siciliana
risulti  corrispondente  ai  dati  registrati sull'archivio quietanze
fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato;
    b) che il versamento sia effettuato  alla  sezione  di  tesoreria
provinciale   dello  Stato  o  all'ufficio  provinciale  della  cassa
regionale siciliana entro il quinto giorno  successivo  a  quello  di
ricevimento  delle  deleghe,  salvo  quanto  disposto dal terzo comma
dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 16  gennaio
1948, n. 1, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1992, n. 13;
    c) che la commissione trattenuta dalle aziende di credito sia nei
limiti  previsti  dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e
dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.
  Il centro informativo  del  Servizio  centrale  della  riscossione,
eseguiti  i  controlli  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma
precedente, fornisce al centro informativo della  Direzione  generale
delle  imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti
dalle aziende di credito per gli adempimenti previsti  dall'art.  36-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
  Il  centro  informativo  del  Servizio  centrale della riscossione,
sulla base dei dati di cui al precedente art.  5,  verifica  che  gli
importi  e  le  date relativi ai pagamenti di imposta mediante delega
comunicati dalle aziende di credito coincidano  con  quelli  indicati
dai  contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllate dagli
uffici delle imposte dirette e dai centri  di  servizio  in  sede  di
applicazione  dell'art.  36-  bis  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  i  cui  dati  sono  registrati
negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.
  I  controlli  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 3 vengono
effettuati sulla base delle  quietanze  emesse  dalle  sezioni  delle
tesorerie  provinciali  dello  Stato  e dagli uffici provinciali dela
cassa regionale siciliana.
  Le discordanze evidenziate dai controlli di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 3 e dal controllo di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo   devono   essere   segnalate  alle  intendenze  di  finanza
competenti territorialmente.
  Le  intendenze  di  finanza,  espletati  i  controlli relativi alle
segnalazioni di cui al comma precedente, comunicano:
   al centro informativo del Servizio centrale della riscossione, gli
esiti delle verifiche  sulle  aziende  di  credito  e  gli  eventuali
provvedimenti emanati a carico delle stesse;
   al  centro  informativo  della  Direzione  generale  delle imposte
dirette, gli esiti delle verifiche e dei provvedimenti da  emanare  a
carico dei contribuenti.