Art. 7. Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della cassa regionale siciliana a fronte dei versamenti delle aziende di credito di cui all'art. 4. I dati delle quietanze devono pervenire con cadenza mensile. Il contenuto informativo dei supporti magnetici e' stabilito nell'allegato 3. Sulla base dei supporti di cui al precedente art. 5 e dei dati di cui ai commi precedenti il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare: a) che quanto dichiarato dall'azienda di credito come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; b) che il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle deleghe, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 16 gennaio 1948, n. 1, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1992, n. 13; c) che la commissione trattenuta dalle aziende di credito sia nei limiti previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, eseguiti i controlli di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, fornisce al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti dalle aziende di credito per gli adempimenti previsti dall'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, sulla base dei dati di cui al precedente art. 5, verifica che gli importi e le date relativi ai pagamenti di imposta mediante delega comunicati dalle aziende di credito coincidano con quelli indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllate dagli uffici delle imposte dirette e dai centri di servizio in sede di applicazione dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria. I controlli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 vengono effettuati sulla base delle quietanze emesse dalle sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato e dagli uffici provinciali dela cassa regionale siciliana. Le discordanze evidenziate dai controlli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e dal controllo di cui al comma 5 del presente articolo devono essere segnalate alle intendenze di finanza competenti territorialmente. Le intendenze di finanza, espletati i controlli relativi alle segnalazioni di cui al comma precedente, comunicano: al centro informativo del Servizio centrale della riscossione, gli esiti delle verifiche sulle aziende di credito e gli eventuali provvedimenti emanati a carico delle stesse; al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, gli esiti delle verifiche e dei provvedimenti da emanare a carico dei contribuenti.