Art. 8.
  Sulla  base  delle  segnalazioni  di  cui  al  precedente  art.   7
l'intendenza  di  finanza  interessa l'azienda di credito e l'ufficio
tributario competente per domicilio fiscale del contribuente.
  Nei  casi  in  cui  risultino  somme  versate  in  meno  da   parte
dell'azienda  di  credito, l'intendenza di finanza invita la stessa a
corrispondere dette somme alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato o, per le  operazioni  effettuate  in  Sicilia,  ai  competenti
uffici   provinciali   della   cassa   regionale  siciliana,  dandone
comunicazione alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
  In caso di necessita', il Ministero delle finanze  puo'  richiedere
al  Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza
sulle aziende di  credito,  per  controllare  la  corrispondenza  dei
versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.