Art. 8. Sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 7 l'intendenza di finanza interessa l'azienda di credito e l'ufficio tributario competente per domicilio fiscale del contribuente. Nei casi in cui risultino somme versate in meno da parte dell'azienda di credito, l'intendenza di finanza invita la stessa a corrispondere dette somme alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o, per le operazioni effettuate in Sicilia, ai competenti uffici provinciali della cassa regionale siciliana, dandone comunicazione alla competente ragioneria provinciale dello Stato. In caso di necessita', il Ministero delle finanze puo' richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.