Art. 9.
  Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione tiene
a disposizione delle aziende di credito i supporti gia' elaborati per
un periodo non superiore a sei mesi.
  Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo  di  cui
al   precedente   comma,   il   centro  informativo  procedera'  alla
distruzione degli stessi.