Nella Gazzetta Ufficiale del 27  maggio  1992,  n.  123,  e'  stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n.  300,  recante  il  regolamento  concernente  le attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della  legge  7
agosto 1990, n. 241.
  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 300 del 1992 alla
tabella B prevede anche  le  attivita'  che  avviano  i  procedimenti
amministrativi  curati  dalla  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione, in merito  ai  quali  si  rende  necessario
esplicitare quanto segue.
  Non  sono  assoggettate  alla disciplina del decreto del Presidente
della Repubblica n. 300 del 1992  le  attivita'  private  richiedenti
procedimenti   amministrativi   che   necessitano   dell'acquisizione
obbligatoria del parere di un organo consultivo  per  la  valutazione
tecnica  di  complesse documentazioni e prove sperimentali allo scopo
della  salute  della  popolazione  e  dei  lavoratori  nonche'  della
salvaguardia dell'ambiente; inoltre, detti procedimenti devono essere
perfezionati  con un provvedimento recante un numero di registrazione
o di autorizzazione.
  Quanto sopra specificato, in allegato I si riporta  l'elenco  delle
attivita'  implicanti  procedimenti  di  competenza  della  Direzione
generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione non assoggettati
alla disciplina del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  300
del 1992.
  Per   ulteriore   chiarimento  si  ritiene  opportuno  specificare,
altresi', in allegato II l'elenco delle attivita' che possono  essere
intraprese,  trascorsi  i  termini  previsti,  in  quanto  ad esse si
applicano le disposizioni previste dal citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 300 del 1992.
                                              Il Ministro: DE LORENZO