IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza sui consorzi agrari; Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia sulla determinazione dei compensi spettanti ai curatori di fallimenti; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 12 giugno 1992 con il quale viene recepito il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere ai commissari liquidatori degli enti cooperativi; Considerato che sino all'emanazione del citato decreto 28 maggio 1992 veniva applicato in via analogica e parziale il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia; Constatato che il recepimento del summenzionato decreto ministeriale 28 gennaio 1992 comporta una eccessiva onerosita' per i consorzi agrari, vista anche la natura mutualistica dei consorzi stessi; Decreta: Art. 1. Compenso al commissario liquidatore 1. Il compenso ai commissari liquidatori dei consorzi agrari e' liquidato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, non superiore alle misure seguenti: dal 10% al 12% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire; dall'8% al 10% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire; dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire; dal 6% al 7% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire; dal 5% al 6% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire; dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire; il 2% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire; l'1% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire. 2. Al liquidatore deve essere inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.