IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che attribuisce al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza sui  consorzi
agrari;
  Visti  gli  articoli  198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
  Visto il decreto ministeriale  17  aprile  1987  del  Ministero  di
grazia  e  giustizia  sulla  determinazione dei compensi spettanti ai
curatori di fallimenti;
  Visto il decreto ministeriale  28  maggio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 137 del 12 giugno
1992 con il quale viene recepito il decreto ministeriale  28  gennaio
1992,  emanato  dal  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per  la  determinazione  dei  compensi  e  dei  rimborsi   spese   da
corrispondere ai commissari liquidatori degli enti cooperativi;
  Considerato  che  sino  all'emanazione del citato decreto 28 maggio
1992  veniva  applicato  in  via  analogica  e  parziale  il  decreto
ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia;
  Constatato   che   il   recepimento   del   summenzionato   decreto
ministeriale 28 gennaio 1992 comporta una eccessiva onerosita' per  i
consorzi  agrari,  vista  anche  la  natura mutualistica dei consorzi
stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Compenso al commissario liquidatore
  1. Il compenso ai commissari liquidatori  dei  consorzi  agrari  e'
liquidato  tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti,
nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte  le  relative
operazioni  e  deve  consistere  in  una  percentuale  sull'ammontare
dell'attivo realizzato, non superiore alle misure seguenti:
   dal 10% al 12% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire;
   dall'8% al 10% sulle somme  eccedenti  i  20  milioni  fino  a  30
milioni di lire;
   dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni
di lire;
   dal 6% al 7% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni
di lire;
   dal  5%  al  6%  sulle  somme  eccedenti  i 100 milioni fino a 500
milioni di lire;
   dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i  500  milioni  fino  a  1.000
milioni di lire;
   il  2%  sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni
di lire;
   l'1% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.
  2. Al liquidatore deve essere inoltre  corrisposto,  sull'ammontare
del  passivo,  un  compenso  supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui
primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale
cifra.