Art. 3. Indennita' e rimborsi 1. Il compenso liquidato a termini dell'art. 1 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a seicentomila lire, salvo il caso previsto dall'art. 2. 2. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato, ai sensi dell'art. 1, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dall'autorita' di vigilanza, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennita'. 3. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza sara' dovuto il trattamento fatto agli impiegati dello Stato con qualifica corrispondente all'ex grado quinto.