Art. 3.
                        Indennita' e rimborsi
  1.  Il  compenso  liquidato  a  termini dell'art. 1 non puo' essere
inferiore, nel suo complesso, a  seicentomila  lire,  salvo  il  caso
previsto dall'art. 2.
   2.   Al  commissario  liquidatore  spetta,  inoltre,  un  rimborso
forfettario delle spese generali in ragione del 5%  sull'importo  del
compenso  liquidato,  ai sensi dell'art. 1, nonche' il rimborso delle
spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dall'autorita'  di
vigilanza,  documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso
od indennita'.
  3. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza sara' dovuto  il
trattamento   fatto   agli   impiegati   dello  Stato  con  qualifica
corrispondente all'ex grado quinto.