Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attivita' espletata sino alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dalla precedente normativa. 2. Gli acconti erogati vengono imputati a conguaglio del compenso determinato secondo le modalita' di cui al precedente comma. 3. Il decreto ministeriale 28 maggio 1992, concernente i compensi da corrispondere ai commissari liquidatori dei consorzi agrari, e' abrogato dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 1993 Il Ministro: FONTANA