Art. 6.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attivita'
espletata sino alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
resta regolato dalla precedente normativa.
  2.  Gli  acconti erogati vengono imputati a conguaglio del compenso
determinato secondo le modalita' di cui al precedente comma.
  3. Il decreto ministeriale 28 maggio 1992, concernente  i  compensi
da  corrispondere  ai  commissari liquidatori dei consorzi agrari, e'
abrogato dalla data del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA