IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 26 ottobre 1971, n.  1099  "Tutela  sanitaria  delle
attivita' sportive";
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio
sanitario nazionale";
  Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica";
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  "Legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti per le persone
handicappate";
  Considerata la necessita', ai sensi  dell'art.  23  della  legge  5
febbraio  1992  n.  104, di stabilire i protocolli per la concessione
dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un hand-
icap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attivita'
sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della
idoneita' specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
  Tale controllo deve essere  ripetuto  con  periodicita'  annuale  o
inferiore  quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione
di agonista per i portatori  di  handicaps  che  praticano  attivita'
sportiva e' demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD)
o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.