IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 "Tutela sanitaria delle attivita' sportive"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate"; Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di stabilire i protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica: Decreta: Art. 1. Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un hand- icap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attivita' sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneita' specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicita' annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicaps che praticano attivita' sportiva e' demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.