Art. 3. Ai fini del riconoscimento della idoneita' specifica ai singoli sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nell'allegato 1. Il medico visitatore, tuttavia, ha facolta' di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto clinico. Nel caso che l'attivita' sportiva prescelta dall'interessato non sia contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggiore affinita'. Nel caso in cui l'atleta pratichi piu' sport, questi deve sottoporsi ad una sola visita d'idoneita'. La visita sara', nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.