Art. 3.
  Ai fini del riconoscimento della  idoneita'  specifica  ai  singoli
sport,  i  soggetti  interessati  devono sottoporsi agli accertamenti
sanitari previsti nell'allegato 1.
  Il medico visitatore, tuttavia, ha facolta' di richiedere ulteriori
esami specialistici clinici  e/o  strumentali  su  motivato  sospetto
clinico.
  Nel  caso  che  l'attivita' sportiva prescelta dall'interessato non
sia  contemplata  nel  sopracitato  allegato  1,  essa  deve   essere
assimilata,  ai  fini  degli  accertamenti  sanitari  da compiersi, a
quella che, tra le previste, presenti maggiore affinita'.
  Nel  caso  in  cui  l'atleta  pratichi  piu'  sport,  questi   deve
sottoporsi ad una sola visita d'idoneita'.
  La  visita  sara',  nel  caso  predetto,  comprensiva  di  tutte le
indagini contemplate per i singoli sport.