Art. 5.
  Ai  soggetti  riconosciuti  idonei  viene  rilasciato  il  relativo
certificato di idoneita' secondo il modello di cui all'allegato 2, la
validita' del quale permane fino alla successiva visita periodica. Il
possesso  di  tale  certificato  e'  condizione indispensabile per il
tesseramento  alla  FISD  o  agli   enti   di   promozione   sportiva
riconosciuti dal CONI.