Art. 5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneita' secondo il modello di cui all'allegato 2, la validita' del quale permane fino alla successiva visita periodica. Il possesso di tale certificato e' condizione indispensabile per il tesseramento alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.