Art. 8.
  Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui  all'art.  3,
risulti  un  giudizio di non idoneita', temporanea o definitiva, alla
pratica agonistica di un  determinato  sport,  l'esito  negativo  con
indicazione  della  diagnosi  posta  a base del giudizio (allegato 3)
viene comunicato entro quindici giorni all'interessato, al competente
ufficio regionale ed alla  commissione  medica  regionale  d'appello,
prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
  Alla  societa'  sportiva  di  appartenenza viene comunicato il solo
esito negativo.
  Avverso il giudizio negativo l'interessato  puo',  nel  termine  di
trenta  giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneita',
proporre ricorso  dinanzi  alla  suddetta  commissione  regionale  di
appello composta da:
   un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolga
anche le funzioni di presidente;
   un  medico  specialista o docente in medicina interna o in materie
equivalenti;
   un medico specialista o docente in cardiologia;
   un medico specialista o docente in ortopedia;
   un medico  specialista  o  docente  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni.
  La  Commissione  puo',  in  relazione ai singoli casi da esaminare,
avvalersi  della   consulenza   di   sanitari   in   possesso   della
specializzazione inerente al caso specifico.