Art. 8. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, risulti un giudizio di non idoneita', temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 3) viene comunicato entro quindici giorni all'interessato, al competente ufficio regionale ed alla commissione medica regionale d'appello, prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982. Alla societa' sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio negativo l'interessato puo', nel termine di trenta giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneita', proporre ricorso dinanzi alla suddetta commissione regionale di appello composta da: un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolga anche le funzioni di presidente; un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia; un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. La Commissione puo', in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.