Art. 2-bis.
            Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL
 
(( 1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, ))
(( n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge              ))
(( 7 dicembre 1989, n. 389 (a), e' sostituito dai seguenti:        ))
(( "5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo     ))
(( unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui  ))
(( agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico (b), debbono     ))
(( comunicare all'INAIL generalita', qualifiche e codice fiscale   ))
(( dei lavoratori.                                                 ))
(( 5-bis.    La comunicazione deve avvenire, con periodicita'      ))
(( annuale, a decorrere dal 1› gennaio 1994, in occasione del      ))
(( pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e    ))
(( deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di      ))
(( lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo  ))
(( assicurativo.                                                   ))
(( 5-ter.  In sede di prima applicazione della presente            ))
(( disposizione la comunicazione dovra' riguardare i nominativi di ))
(( tutti gli assicurati in servizio alla data del                  ))
(( 31 dicembre 1992.                                               ))
(( 5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione,            ))
(( sara' applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila   ))
(( per nominativo".                                                ))
______
             (a)  Il  D.L. n. 338/1989 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione  degli
          oneri  sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
          finanziamento dei patronati". Si  trascrive  il  testo  del
          relativo   art.   4,   come   modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato:
             "Art.   4   (Incompatibilita'   dei    trattamenti    di
          disoccupazione   con   quelli   pensionistici,   norme  per
          l'assicurazione  obbligatoria  alla  CPDEL  e   all'INADEL,
          disposizioni  relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e
          camere di commercio, industria ed artigianato, nonche' alla
          ripartizione dei  contributi  fra  i  patronati).  -  1.  A
          decorrere  dal  1› gennaio 1989, per i titolari di pensioni
          che abbiano  superato  l'eta'  pensionabile  di  vecchiaia,
          prevista  per  il  diritto a pensione di vecchiaia a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
          dipendenti,   i   trattamenti   ordinari   e   speciali  di
          disoccupazione  sono  incompatibili   con   i   trattamenti
          pensionistici  diretti a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria  per  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei
          lavoratori   dipendenti,   degli  ordinamenti  sostitutivi,
          esonerativi  ed  esclusivi   dell'assicurazione   medesima,
          nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
             2.   I   dipendenti   delle   istituzioni  pubbliche  di
          assistenza e beneficenza, i  quali  continuino  a  prestare
          servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il
          carattere   di  istituzione  pubblica,  hanno  facolta'  di
          conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio
          e il trattamento di fine servizio previsto per il personale
          dipendente  dagli  enti  locali.  La  domanda  deve  essere
          presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente decreto ovvero dalla data di
          trasformazione  della  natura   giuridica   dell'ente,   se
          posteriore.
             3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al n. 8)
          del  primo  comma  dell'art.  2778  del codice civile, sono
          collocati, per l'intero ammontare, tra quelli  indicati  al
          n. 1) del primo comma del predetto articolo.
             4.  Il  secondo comma dell'art. 45 del testo unico delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n. 1124, e' sostituito dal seguente:
             'Il  datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
          presente articolo, deve effettuare il versamento dei  premi
          di  assicurazione,  nel caso di prima applicazione, in base
          al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in  base  al
          tasso  in  vigore  alla  data del provvedimento che ha dato
          luogo  al  ricorso,  salvo  conguaglio  per  la   eventuale
          differenza  tra  la  somma  versata  e  quella  che risulti
          dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro  e'  tenuto
          al  pagamento  di una somma in ragione d'anno pari al tasso
          di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art.
          13 del decreto-legge 29 luglio 1981,  n.  402,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni'.
            5.  I  datori  di  lavoro  soggetti alle disposizioni del
          testo  unico  di  cui  al  comma  4,  ferme   restando   le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  12 e 13 del medesimo
          testo  unico,  debbono  comunicare  all'INAIL  generalita',
          qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.
            5-  bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicita'
          annuale, a decorrere dal 1› gennaio 1994, in occasione  del
          pagamento  dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL
          e deve riguardare i lavoratori assicurati il  cui  rapporto
          di  lavoro  abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente
          periodo assicurativo.
            5-ter. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
          disposizione   la   comunicazione   dovra'   riguardare   i
          nominativi di tutti gli assicurati in  servizio  alla  data
          del 31 dicembre 1992.
            5-quater.  In  caso  di  omessa  od errata comunicazione,
          sara'  applicata  una  sanzione  amministrativa   di   lire
          ventimila per nominativo.
             6.   All'atto  della  iscrizione  presso  le  camere  di
          commercio, industria e artigianato, gli interessati  devono
          specificare  la  sussistenza  dell'obbligo assicurativo per
          gli infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,
          nonche'   per   le   assicurazioni   obbligatorie   gestite
          dall'INPS, indicando, ove  gia'  acquisito,  il  numero  di
          posizione  assicurativa  e  la  data  di  presumibile avvio
          dell'attivita'.
             7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere  di  commercio  e  gli
          organismi  ad  esse  collegati  per la gestione del sistema
          informativo   camerale,    sono    attivati    collegamenti
          telematici,  al  fine  di  consentire l'accesso diretto, da
          parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi
          camerali  di  base  e  di  quelli  collegati   all'anagrafe
          nazionale  delle  imprese,  nonche' la consultazione, anche
          generalizzata, da parte delle camere di commercio  e  degli
          organismi  collegati,  delle  informazioni anagrafiche e di
          quelle relative al numero dei  dipendenti,  acquisite  alle
          anagrafi  delle  aziende  e  a  quelle  degli  imprenditori
          autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
             8. All'atto della richiesta  del  numero  della  partita
          IVA,  i  titolari  di aziende agricole debbono indicare gli
          estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della
          non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.
             9.  In  attesa  della  realizzazione  dei   collegamenti
          telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi
          6 e 7 avverra' attraverso lo scambio di supporti magnetici.
          Le  procedure  per  i collegamenti e lo scambio di supporti
          magnetici saranno definite,  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
             10.  Le  ripartizioni  definitive  tra  gli  istituti di
          patronato e di assistenza sociale dei  fondi  di  cui  agli
          articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato  29  luglio  1947,  n. 804, per gli anni 1986,
          1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga  alle  vigenti
          disposizioni,  con  decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentiti gli istituti stessi, in base  a  quote  percentuali
          determinate  con  riferimento  alla  quota  di ripartizione
          definitiva applicata nell'anno precedente  a  ciascuno  dei
          predetti  anni  ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati
          del lavoro, tenuto anche  conto  delle  risultanze  fornite
          dagli   istituti   di   previdenza  e  assistenza  sociale,
          relativi,    per    ciascun    anno,    all'attivita'    ed
          all'organizzazione   degli   istituti  di  patronato  e  di
          assistenza  sociale.  Per  l'attivita'  e  l'organizzazione
          all'estero  sono  presi  in  considerazione  i dati forniti
          direttamente dagli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale.
             11.  Per  gli  istituti  di  patronato  e  di assistenza
          sociale,  la  cui  costituzione  e'  approvata  nel   corso
          dell'anno  1989,  ai fini della ripartizione definitiva per
          l'anno stesso saranno presi in considerazione solo  i  dati
          acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.
             12.  Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'art.
          1-  ter  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,   n.   688,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986,
          n.  11,  da  utilizzare secondo i criteri di cui al decreto
          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  31
          luglio   1986,   sono   da   ricomprendere  anche  i  fondi
          accantonati relativi all'esercizio 1986.
             13. Al comma 1 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n.
          88, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  'e  del
          Ministero  del  tesoro.'; al comma 4 del citato articolo le
          parole:  'agli  articoli  5,  8,'  sono  sostituite   dalle
          seguenti: 'agli articoli 5, 7, 8,'.
             14.  Le  somme  corrisposte  a  titolo  di arretrati per
          prestazioni di  integrazione  salariale  riferite  ad  anni
          precedenti  a  quello  di erogazione non sono computate nel
          reddito ai fini dell'assegno per il nucleo  familiare,  con
          effetto dal 1› luglio 1989".
             Per  il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  17  del  22
          gennaio  1990  in  cui  e'  pubblicato il testo del D.L. n.
          338/1989 coordinato con la legge di conversione.
             (b)  Gli  articoli  12  e  13  del  testo  unico   delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con D.P.R. n. 1124/1965, sono cosi' formulati:
             "Art.  12.  -  I  datori   di   lavoro   soggetti   alle
          disposizioni   del   presente   titolo  debbono  denunciare
          all'Istituto  assicuratore,  almeno  cinque  giorni   prima
          dell'inizio  dei  lavori, la natura dei lavori stessi ed in
          particolare  le  lavorazioni  specificate   nella   tabella
          allegato  4  al presente decreto per l'assicurazione contro
          le malattie professionali, e debbono  fornire  all'Istituto
          medesimo  tutti  gli elementi e le indicazioni che siano da
          esso  richiesti  per  la  valutazione  del  rischio  e   la
          determinazione del premio di assicurazione.
             Quando  per la natura dei lavori o per la necessita' del
          loro  inizio  non  fosse  possibile  fare  detta   denuncia
          preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro
          entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
             I   datori   di  lavoro  debbono,  altresi',  denunciare
          all'Istituto assicuratore le  successive  modificazioni  di
          estensione   e   di   natura   del   rischio  gia'  coperto
          dall'assicurazione e la cessazione  della  lavorazione  non
          oltre  l'ottavo  giorno da quello in cui le modificazioni o
          variazioni suddette si sono verificate. Per le  imprese  di
          trasporto   la   denuncia   non   e'  richiesta  quando  la
          modificazione del rischio si verifica  durante  il  viaggio
          indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro.
             Il  datore  di lavoro deve pure provvedere alla denuncia
          delle variazioni riguardanti l'individuazione del  titolare
          dell'azienda,  il domicilio e la residenza di esso, nonche'
          la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale
          le variazioni si sono verificate.
             In  caso  di  ritardata  denuncia  della  cessazione del
          lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione,
          nella misura in  precedenza  dovuta,  si  estende  fino  al
          decimo giorno successivo a quello della cessazione".
             "Art.  13  (come  modificato,  da  ultimo,  dal  D.M. 26
          gennaio 1988, in G.U. n. 34 dell'11 febbraio  1988).  -  La
          denuncia  dei  lavori  e  delle  modificazioni  di essi, la
          denuncia  degli  infortuni   e   tutte   le   comunicazioni
          all'Istituto  assicuratore  debbono essere fatte nella sede
          della  circoscrizionale  dell'Istituto  assicuratore  nella
          quale   si  svolgono  i  lavori,  salvo  una  diversa  sede
          stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo  stesso
          predisposti".