IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto in data 12 marzo 1993, con il quale e' stata sospesa, cautelativamente, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali a base di gangliosidi; Rilevato che nella seduta del 18 marzo 1993, il Consiglio superiore di sanita', dopo aver osservato che non e' documentabile, allo stato attuale delle conoscenze, l'esistenza di una situazione di rischio per la somministrazione di gangliosidi, ha ritenuto che: appare accettabile l'impiego delle specialita' medicinali a base di miscele gangliosidiche con indicazioni limitate a neuropatia diabetica e lesioni tronculari traumatiche acute del nervo periferico; e' opportuno confermare, relativamente agli stessi prodotti, le limitazioni di prescrizione gia' suggerite nella seduta del 4 febbraio 1993, per evitare il fenomeno delle prescrizioni improprie; le valutazioni in merito all'utilizzazione del monosialoganglioside debbono essere formulate successivamente all'acquisizione, oramai imminente, dei risultati dei numerosi studi clinici internazionali attualmente in corso; Ritenuto di dover dare attuazione al predetto parere del Consiglio superiore di sanita'; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 12 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1993, con il quale e' stata sospesa, cautelativamente, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali "Biosinax" (Rhone Poulenc Rorer S.p.a.), "Cronassial" (Fidia S.p.a.), "Megan" (Laboratorio farmaceutico dott. Medici S.r.l.), "Sinassial" (Fidia S.p.a.), "Sincronal" (Sinax S.p.a.) e "Sygen" (Fidia S.p.a.), e' revocato. 2. La vendita al pubblico delle specialita' medicinali "Biosinax", "Cronassial", "Sinassial", "Sincronal" e "Megan", nel dosaggio da 100 mg, e' subordinata a prescrizione medica limitata a specialisti in neurologia e diabetologia. 3. La vendita al pubblico delle specialita' medicinali di cui al comma 2, in ogni altro dosaggio autorizzato, e' subordinata a prescrizione medica limitata a specialisti in neurologia, neurochirurgia, medicina interna, diabetologia, ortopedia e traumatologia.