IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992 che introduce, nell'ordinamento didattico universitario, la tabella XLIII relativa al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di economia e commercio, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di questo Ateneo in data, rispettivamente, del 26 maggio 1992, 3 novembre 1992 e 7 novembre 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. La scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici e' trasformata in corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici. Sono fatti salvi i diritti di coloro che, gia' iscritti alla predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.