Art. 2.
  I quantitativi di vino "Taurasi" prodotti ai sensi del decreto  del
Presidente  della Repubblica 26 marzo 1970 che alla predetta data del
1› novembre 1992 non abbiano ancora completato il periodo  minimo  di
invecchiamento  obbligatorio  di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1970 potranno essere  commercializzati  con
la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla
data  in  cui  il  prodotto  proveniente  dalla  vendemmia 1992 avra'
ultimato il proprio periodo minimo  di  invecchiamento  obbligatorio,
purche'  il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a
denominazione di origine controllata e garantita e  siano  rispettate
le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.
  Fino  alla  scadenza  del  termine  sopra  indicato, il vino di cui
trattasi dovra'  essere  commercializzato  con  la  denominazione  di
origine controllata.