Art. 2. I quantitativi di vino "Taurasi" prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 che alla predetta data del 1 novembre 1992 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avra' ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3. Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.