Art. 16.
  Alla  Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni
relative al pagamento degli interessi sui certificati di  credito  ed
al  rimborso,  a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme occorrenti per le operazioni connesse al  pagamento  delle
cedole  di  interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno  regolati
con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella
stipulata in data 16 ottobre 1984.
  La  consegna  dei  certificati  di credito alle filiali della Banca
d'Italia  sara'  effettuata  a  cura   del   magazzino   Tesoro   del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti   gli   atti   comunque  riguardanti  la  sottoscrizione  dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata  delle  operazioni
relative  al  collocamento  dei certificati stessi, sono esenti dalle
tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.