seguito enunciati. I dati tecnici ed i beni non soggetti a tali vincoli saranno trasferiti senza alcuna limitazione, salvo altre limitazioni previste dalla normativa nazionale. (a) Nel caso in cui i dati tecnici o i beni siano soggetti al controllo all'esportazione, la Parte che li invia dovra' contrassegnarli con un avviso o identificarli in altro modo. Tale avviso o sistema di identificazione dovra' indicare le condizioni particolari di uso di tale dato tecnico o bene da parte della controparte che lo riceve e dai suoi contraenti o sub-contraenti, tra cui (1) che tale bene o dato tecnico dovra' essere utilizzato unicamente nell'adempimento delle mansioni spettanti alla parte ricevente ai sensi del presente Memorandum e nell'adempimento delle mansioni che spettano alla NASA ai sensi degli Accordi sulla Stazione Spaziale, e (2) che tale bene o dato tecnico non debba essere usato da altri, sia persone fisiche che giuridiche che non siano la parte ricevente, i suoi contraenti o subcontraenti, o per scopi diversi senza prima aver ottenuto il permesso scritto dalla parte che lo ha inviato. (b) Nel caso di beni o di dati tecnici di cui debbono esser protetti i diritti di proprieta', la Parte che li invia li deve contrassegnare con un avviso. Tale avviso dovra' indicare le condizioni specifiche per l'uso di tali beni o dati tecnici da parte della controparte che li riceve e dei suoi contraenti o sub- contraenti, incluso (1) che tali dati tecnici o beni debbano essere utilizzati, duplicati o resi di pubblico dominio solo allo scopo di consentire alla Parte ricevente di far fronte alle responsabilita' che le derivano ai sensi del presente Memorandum e di permettere alla NASA di far fronte alle responsabilita' che le derivano ai sensi degli Accordi sulla Stazione Spaziale, e (2) che tali beni o dati tecnici non debbano essere utilizzati da persone od entita' diverse dalla Parte ricevente, i suoi contraenti e sub-contraenti, o per qualsiasi altro scopo, senza l'autorizzazione preliminare per iscritto della Parte che li fornisce. (c) Nel caso in cui i dati tecnici o i beni trasferiti ai sensi del presente Accordo siano classificati, la Parte che li invia dovra' contrassegnarli con un avviso o identificarli specificatamente in altro modo. I trasferimenti di questi beni o dati debbono avvenire in conformita' con accordi o disposizioni per la sicurezza delle informazioni che stabiliscano le condizioni di trasferimento e le misure di protezione di detti beni o dati. Le informazioni ed il materiale classificato saranno forniti unicamente attraverso canali da governo a governo o attraverso i canali designati dalle autorita' delle Parti addette alla sicurezza. Tali informazioni e materiali dovranno riportare il livello di classificazione ed indicare il paese di origine. Le informazioni ed il materiale classificato trasferiti o prodotti nell'ambito del presente Memorandum dovranno essere utilizzati, trasmessi, immagazzinati, manipolati e salvaguardati in conformita' all'Accordo sulla Sicurezza generale Italo-Statunitense del 4 agosto 1964, come emendato il 2 settembre 1988 ed al suo Allegato sulla Sicurezza Industriale del 27 novembre 1985. 18.4 Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i dati tecnici ed i beni ricevuti ai sensi dei sotto-paragrafi 3(a), 3(b) o 3(c) precedenti vengano trattati dalla controparte che li riceve, nonche' da altre persone ed entita' (inclusi contraenti e sub-contranti) a cui tali dati o beni vengono successivamente trasferiti in conformita' con quanto specificato nell'avviso o nella scritta di identificazione. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie tra cui l'inserimento di appropriate condizioni contrattuali nei loro contratti e sub-contratti per impedire l'uso non autorizzato, la divulgazione, il ritrasferimento o l'accesso non autorizzato a detti dati o beni. Nel caso di dati tecnici o di beni ricevuti secondo il sotto-paragrafo 3(c), la Parte ricevente dovra' garantire un livello di protezione per lo meno equivalente al livello di protezione fornito dalla Parte che li in- via. 18.5 Non e' intenzione delle parti concedere con il presente Accordo, diritti ad una entita' ricevente che vadano oltre al diritto di utilizzare, divulgare o ritrasferire i dati tecnici o i beni ricevuti secondo le condizioni prescritte in base al presente Articolo. 18.6 Il recesso dal presente Memorandum dell'una o dell'altra Parte non influenza in alcun modo i diritti e doveri relativi alla protezione dei dati tecnici e dei beni trasferiti ai sensi del presente Accordo prima di tale recesso, salvo se diversamente convenuto con un Accordo di recesso ai sensi dell'articolo 21. 18.7 Ai fini della presente cooperazione, le Parti convengono di trasferire i dati di interfaccia, di integrazione, di sicurezza e di prove (ad esclusione della progettazione dettagliata, dei dati di lavorazione e di elaborazione e relativo software) senza limitazioni, salvo le limitazioni imposte dalla normativa o dai regolamenti nazionali sul controllo all'esportazione o sul controllo sui dati classificati. 18.8 Per quanto riguarda l'utilizzazione del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB), ciascuna Parte manterra' i propri diritti, ed il proprio interesse, sui dati derivanti dalla sua utilizzazione scientifica - o di altro genere - del nucleo (SSMB) incluso il laboratorio (ML), salvo se diversamente convenuto con un accordo di utilizzazione separato. Inoltre, nessuna clausola del presente Memo- randum potra' essere interpretata diversamente, nel senso di concedere o di implicare qualsiasi diritto o interesse su tali dati. Articolo 19 - Diritti per le invenzioni e brevetti 19.1 Nulla nel presente Memorandum potra' essere interpretato come se concedesse o implicasse diritti o interessi relativi a brevetti o invenzioni delle parti ovvero dei loro contraenti o subcontraenti. Articolo 20 - Consultazione e risoluzione di controversie 20.1 Ogni controversia non risolta attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 7, o ogni altra questione relativa all'interpretazione o all'attuazione dei termini del presente Memorandum che non possa essere risolta altrimenti, sara' deferita all'appropriato livello di autorita' delle Parti, per esame e affinche' siano intrapresi i dovuti provvedimenti. Articolo 21 - Recesso 21.1 La NASA o l'ASI potranno recedere dal presente Memorandum in qualsiasi momento informandone per iscritto, almeno un anno prima, il direttore della stazione spaziale NASA o il direttore di progetto ASI. Qualora l'una o l'altra Parte notifichi di voler recedere dal Memorandum, la NASA e l'ASI cercheranno di raggiungere, in considerazione degli obiettivi del presente Memorandum, un accordo relativo ai termini ed alle condizioni del recesso di detta Parte prima della data effettiva di tale recesso. Inoltre, data l'importanza critica degli elementi forniti dall'ASI per il programma stazione spaziale Freedom, se l'ASI recede dal Memorandum, sara' tenuta a fornire immediatamente hardware, disegni, documentazione, software, parti di ricambio, attrezzature, equipaggiamenti per prove speciali, e/o ogni altro articolo necessario. 21.2 Oltre a quanto specificato nel paragrafo 21.1 precedente, non appena l'ASI notifica la sua intenzione di recedere, per un qualsiasi motivo, dal Memorandum, la NASA e l'ASI dovranno immediatamente negoziare un accordo di recesso. Se in questo accordo si conviene di trasferire alla NASA gli elementi ASI, si dovra' stabilire altresi' un adeguato compenso che la NASA dovra' versare all'ASI per tale trasferimento. 21.3 Il recesso dell'una o dell'altra Parte non avra' ripercussioni sui diritti e doveri che continuano a spettare alla Parte in base al presente Memorandum per quanto concerne la responsabilita' relativa ai dati tecnici ed ai beni e alla loro protezione, salvo se diversamente convenuto con un accordo di recesso ai sensi dell'articolo 21.2 precedente Articolo 22 - Emendamenti 22.1 Il presente accordo potra' essere emendato con accordo scritto delle Parti. Ogni parte puo' proporre all'altra emendamenti per iscritto al presente Accordo. Articolo 23. Entrata in vigore e durata 23.1 Il presente Memorandum entrera' in vigore all'entrata in vigore di un Accordo incorporante i suoi termini, cui sara' dato effetto mediante uno scambio di note diplomatiche tra i Governi degli Stati Uniti e della Repubblica italiana. Esso rimarra' in vigore per tutta la durata del programma Stazione Spaziale Freedom della NASA. Firmato a: Washington data: 6.12.1991 ______________________ __________ per la NASA per l'ASI 335. Dar Es Salaam, 23 giugno 1992 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania di cancellazione del debito, con Allegati (1) (Entrata in vigore: 23 giugno 1992) ____________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano. ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania - nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi; - nell'intento di ridurre il debito estero tanzano e di facilitarne il relativo servizio; - in applicazione della legge italiana n.106 del 28.3.1991; concordano quanto segue: Articolo 1 Sono annullate le rate in conto capitale ed in conto interessi, sia scadute e non pagate alla data del presente Accordo sia in scadenza successivamente a tale data, relative ai seguenti crediti di aiuto, limitatamente agli importi erogati entro la data suddetta: - credito di aiuto di US$ 8.000.000 per il finanziamento della progettazione dell'assistenza tecnica e supervisione nonche' della fornitura di materiale per la realizzazione di un progetto di segnalamento ferroviario sulla linea Dar Es Salaam Morogoro, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 16.7.1982; - credito di aiuto di US$ 7.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani nel quadro della cooperazione economica tra i due Paesi, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 12.1.1983; - credito di aiuto di US$ 7.200.000 per le forniture di beni e servizi italiani per il finanziamento del sistema di segnalazione ferroviaria della linea Morogoro Dodoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 3.6.1983; - credito di aiuto di US$ 24.000.000. per il finanziamento dell'elettrodotto Iringa Dodoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 22.9.1983; - credito di aiuto di US$ 19.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la realizzazione del progetto idroelettrico di Mtera, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 10.11.1983; - credito di aiuto di US$ 10.500.000 per la realizzazione di opere civili principali per il completamento del progetto idroelettrico di Mtera, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 22.8.1984; - credito di aiuto di US$ 10.862.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani in relazione ad un progetto ferroviario riguardante il tratto Dodoma Tabora della linea Dar Es Salaam Tabora, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 22.11.1984; - credito di aiuto di US$ 5.101.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di tre saline costiere in localita' Changawahela Sadon e Ritane di cui alla Convenzione finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 5.7.1985; - credito di aiuto di US$ 11.880.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di un impianto di produzione di pesticidi, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 28.1.1986 modificata in US$ 1.482.000 ed ECU 14.511.448 dall'Addendum firmato a Roma il 7.9.1987; - credito di aiuto di US$ 27.660.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani destinati ad un impianto di produzione di bitume, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 5.3.1987; - credito di aiuto di ECU 30.758.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione della strada Arusha Minjngu, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 16.2.1987; - credito di aiuto di US$ 2.754.874 per il finanziamento di beni e servizi italiani per un progetto di segnalazioni ferroviarie del nodo di Tabora, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 25.2.1987; - credito di aiuto di DM. 14.280.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani destinati ad una fornitura di reattori per la linea Dodoma-Mwanza, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 17.3.1987; - credito di aiuto di DM 98.941.097 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la costruzione delle linee elettriche Shinyanga Tabora e Mwanza Musoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 17.3.1987; - credito di aiuto di Lit. 11.270.000.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di una stazione terrena per comunicazioni via satellite, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 13.6.1988; - credito di aiuto di Lit. 4.749.530.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di un collegamento a microonde tra Mwanza e Musoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 13.6.1988; - credito di aiuto di ECU 20.458.379,46 per il finanziamento di beni e servizi italiani connesso alla realizzazione del progetto di riabilitazione della rete idrica di Dar Es Salaam di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma l'8.8.1988; - credito di aiuto di ECU 6.158.664 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione della prima fase del sistema viario di Dodoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 12.1.1989; - credito di aiuto di Lit. 10.254.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per l'ammodernamento del porto di Dar Es Salaam, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito Centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 7.6.1989; - credito di aiuto di US$ 1.300.000 per il finanziamento della consulenza e direzione lavori relativa al progetto di riabilitazione della rete idrica di Dar Es Salaam, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 30.6.1989. Le rate annullate relative ai crediti di aiuto sopra menzionati sono elencate nell'Allegato 1 del presente Accordo. Articolo 2 Sono annullate altresi' le rate in conto capitale ed in conto interessi, sia scadute e non pagate alla data del presente Accordo, sia in scadenza successivamente a tale data, relative ai seguenti consolidamenti di crediti di aiuto: - Accordo bilaterale di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, in applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del 18.9.1986. - Accordo bilaterale di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, in applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del 13.12.1988. - Accordo bilaterale di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, in applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del 16.3.1990 Le rate annullate relative agli accordi di consolidamento sopra menzionati sono elencate nell'Allegato 1bis del presente Accordo. Articolo 3 L'annullamento in questione non riguarda i seguenti importi erogati successivamente alla data del presente Accordo, i quali pertanto dovranno essere rimborsati alle scadenze previste: - US$ 1.461.908,47, relativo al Credito di aiuto di US$ 19.000.0000; - US$ 2.669.733,87, relativo al Credito di aiuto di US$ 10.500.0000; - US$ 43.870, relativo al Credito di aiuto di US$ 5.101.000; - ECU 5.233.021,38, relativo al Credito di aiuto di ECU 14.511.448; - DM. 108.287,96, relativo al Credito di aiuto di DM: 98.941.097; - Lit. 106.919.464, relativo al Credito di aiuto di Lit. 11.270.000.000; - Lit. 595.924.800, relativo al Credito di aiuto di Lit. 4.749.530.000; - ECU 55.935,06 relativo al Credito di aiuto di ECU 20.458.379,46; - ECU 8.957,43, relativo al Credito di aiuto di ECU 6.158.664; - Lit. 481.401.520, relativo al Credito di aiuto di Lit. 10.254.000.000; - US$ 3.848,07, relativo al Credito di aiuto di US$ 1.300.000; Articolo 4 L'annullamento in questione non riguarda altresi' i seguenti crediti di aiuto, i quali pertanto dovranno essere rimborsati alle scadenze previste: - credito di aiuto di ECU 25.000.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani destinati alla realizzazione di un elettrodotto di interconnessione elettrica tra Tanzania e Uganda, di cui alla Convenzione Finanziaria firmata a Roma il 29.1.1991; Articolo 5 Il Governo della Repubblica Unita di Tanzania si impegna, nei limiti del possibile, a far si' che gli importi ed i crediti non annullati di cui ai precedenti articoli 2 e 3 siano rimborsati alle scadenze previste. Articolo 6 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. FATTO in Dar Es Salaam il 23 giugno 1992 in duplice copia in lingua inglese, entrambe le copie facenti fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA L'Ambasciatore Il Ministero delle Finanze L'Ambasciatore Il Ministro delle Finanze (P.A. Baldocci) (K. Malima) ____________ 336. Dar Es Salaam, 23 giugno 1992 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, con Allegati (1) (Entrata in vigore: 14 ottobre 1992) ____________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano. ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992 dai Paesi partecipanti al "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne la ristrutturazione: a) dei debiti commerciali e finanziari, in capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dalla Tanzania entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o di servizi, e/o per l'esecuzione di lavori nonche' a Convenzioni finanziarie, stipulati anteriormente al 30 giugno 1986 - che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno - e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano prevista dalla legislazione italiana (Annesso 1); b) degli arretrati dei debiti indicati nel paragrafo a) di cui sopra, alla data del 31 Dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 2); c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non pagati relativi a prestiti governativi in base a Convenzioni finanziarie stipulate tra la Banca di Tanzania ed il MEDIOCREDITO CENTRALE firmate anteriormente al 30 giugno 1986 (Annesso 3); d) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo c) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 4); e) dei debiti per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in base al Processo Verbale approvato del Club di Parigi del 18 settembre 1986 (Annesso 5); f) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo e) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 6); g) dei debiti per capitale ed interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in base al Processo Verbale approvato del Club di Parigi del 18 settembre 1986 (Annesso 7); h) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo g) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 8); i) dei debiti per interessi dovuti alla "SACE" dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale approvato del Club di Parigi del 13 dicembre 1988 (Annesso 9); j) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo i) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 10); k) dei debiti per interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 13 dicembre 1988 (Annesso 11); l) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo k) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 12). I succitati Annessi che sono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti. ARTICOLO II a) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b) e) f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie -, dalla Banca di Tanzania agente per conto del Governo della Repubblica Unita di Tanzania (di seguito denominata "Banca") alla "SACE" come segue:- - 1.1.1994 0.85% - 1.7.1994 0.89% - 1.1.1995 0.94% - 1.7.1995 0.98% - 1.1.1996 1.02% - 1.7.1996 1.07% - 1.1.1997 1.11% - 1.7.1997 1.16% - 1.1.1998 1.21% - 1.7.1998 1.26% - 1.1.1999 1.31% - 1.7.1999 1.36% - 1.1.2000 1.41% - 1.7.2000 1.47% - 1.1.2001 1.52% - 1.7.2001 1.58% - 1.1.2002 1.64% - 1.7.2002 1.70% - 1.1.2003 1.76% - 1.7.2003 1.82% - 1.1.2004 1.88% - 1.7.2004 1.95% - 1.1.2005 2.01% - 1.7.2005 2.08% - 1.1.2006 2.15% - 1.7.2006 2.22% - 1.1.2007 2.29% - 1.7.2007 2.36% - 1.1.2008 2.44% - 1.7.2008 2.51% - 1.1.2009 2.59% - 1.7.2009 2.67% - 1.1.2010 2.75% - 1.7.2010 2.84% - 1.1.2011 2.92% - 1.7.2011 3.00% - 1.1.2012 3.10% - 1.7.2012 3.19% - 1.1.2013 3.28% - 1.7.2013 3.37% - 1.1.2014 3.47% - 1.7.2014 3.57% - 1.1.2015 3.67% - 1.7.2015 3.77% - 1.1.2016 3.87% - 1.7.2016 3.99% b) I debiti di cui al precedente Articolo I, i), j) saranno trasferiti nelle valute stabilite nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, - dalla "Banca" alla "SACE" - in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara' pagata il 30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2003. c) I debiti di cui al precedente Articolo I, c), d), g) h) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie -, dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:- 1.1.2006 0.29% 1.7.2006 0.36% 1.1.2007 0.51%0.43 1.7.2007 0.15%.0.51% 1.1.2008 0.60% 1.7.2008 0.69% 1.1.2009 0.78% 1.7.2009 0.88% 1.1.2010 0.99% 1.7.2010 1.10% 1.1.2011 1.22% 1.7.2011 1.34% 1.1.2012 1.47% 1.7.2012 1.60% 1.1.2013 1.74% 1.7.2013 1.89% 1.1.2014 2.05% 1.7.2014 2.22% 1.1.2015 2.39% 1.7.2015 2.57% 1.1.2016 2.76% 1.7.2016 2.96% 1.1.2017 3.18% 1.7.2017 3.40% 1.7.2017 3.40% 1.1.2018 3.63% 1.7.2018 3.87% 1.1.2019 4.13% 1.7.2019 4.40% 1.1.2020 4.68% 1.7.2020 4.97% 1.1.2021 5.28% 1.7.2021 5.61% 1.1.2022 5.95% 1.7.022 6.31% 1.1.2023 6.68% 1.7.2023 7.07% d) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi k), l) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie -, dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2003. ARTICOLO III a) i debiti per capitale ed interessi dovuti alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati alla "SACE" dalla Tanzania, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 16 Marzo 1990, esclusi gli importi di cui all'Articolo II, paragrafo 2 E/ di detto Pocesso Verbale, saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" come segue: - 50% il 31 dicembre 1992 - 50% il 30 giugno 1993 b) i debiti per capitale ed interessi dovuti alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 16 Marzo 1990, esclusi gli importi di cui all'Articolo II, paragrafo 2 E/ di detto Processo Verbale, saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue: - 50% il 31 dicembre 1992 - 50% il 30 giugno 1993 ARTICOLO IV 1) La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire, rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi per il ritardato pagamento, che saranno calcolati su ogni debito menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza. 2) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati come segue: i) per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, a), b), e), f) al tasso del 4,70% annuo, dello 0,50% annuo, e del 2,90% annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in Lire italiane, Dollari USA e Marchi tedeschi; ii) per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, i), j) ed all'Articolo III, a) al tasso del 13,10% annuo, del 6,00% annuo e del 10,00% annuo, per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in Lire italiane, Dollari USA e Marchi tedeschi; iii) per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, c), d), g), h), k), l) e all'Articolo III, b) al tasso dell'1,50% annuo. 3) Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o Convenzioni finanziarie - come segue: - per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafi a), c), semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 1 gennaio 1993; - per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafi b) e d) semestralmente (31 Marzo - 30 Settembre) a decorrere dal 30 Settembre 1992; - per i debiti di cui all'Articolo III, alle stesse date del pagamento dei debiti. ARTICOLO V La "Banca" si impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE non oltre il 30 giugno 1992 tutti gli importi dovuti alla data del 21 gennaio 1992 e non ancora pagati alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE relativi a debiti non coperti dal presente Accordo. Tali importi saranno gravati degli interessi di mora. ARTICOLO VI In caso, per qualsiasi motivo, di pagamento ritardato degli importi dovuti secondo il presente Accordo, la "Banca" paghera' e trasferira' gli interessi calcolati come segue: - Per i debiti dovuti alla "SACE", in base ai tassi annuali rispettivamente previsti nel precedente Articolo IV, paragrafo 2 ii) maggiorati di un punto percentuale; - per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso dell'1,5% annuo. ARTICOLO VII Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti della Tanzania nel presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti o Convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date delle scadenze. Tutte le modifiche dei contratti effettuate dopo il 29 Giugno 1986, aventi come effetto di aumentare gli impegni della Tanzania nei confronti dell'Italia, saranno cosiderate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo. ARTICOLO VIII i) Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili al periodo dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993 purche' le condizioni previste nella Sezione IV, 4, secondo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, siano state soddisfatte. ii) Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili al periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994 purche' le condizioni previste nella Sezione IV, 4,. terzo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, siano state soddisfatte. ARTICOLO IX Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui la notifica prevista alla Sezione IV, 4, primo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, sara' stata effettuata. Fatto a Dar es Salaam, il 23 Giugno 1992 in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche. Fatto a Roma, in due esemplari, in lingua francese il 20 marzo 1992 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Unita della L'Ambasciatore Tanzania Il Ministero delle Finanze (P.A. Baldocci) (K. Malima) 337. Canberra, 10 agosto 1992 Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico tra Italia e Australia, con Allegato (Entrata in vigore: 10 agosto 1992) ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA RELATIVAMENTE ALL'ANTARTICO TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA Nello spirito della cooperazione internazionale che ha caratterizzato le investigazioni scientifiche in base al Trattato Antartico, Desiderosi di rafforzare la cooperazione esistente tra gli enti responsabili per i loro rispettivi programmi nazionali in Antartide, Allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica su progetti di interesse reciproco e di fornire opportunita' per lo scambio di idee e di personale L'Australia e l'Italia hanno raggiunto il seguente Accordo per la Cooperazione scientifica in relazione all'Antartide. Disposizioni Generali 1. I due enti nazionali responsabili per le attivita' nell'Antartide (per l'Italia, la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide e l'Australia, la Divisione Antartica del Dipartimento delle Arti, dello Sport, dell'Ambiente e dei Territori) promuoveranno attivita' di cooperazione di particolare importanza per quanto concerne le zone elencate nell'Annesso al presente Accordo. Ciascuna attivita' sara' attuata secondo le procedure operative della Parte che ospita tale attivita'. Ciascuna Parte informera' l'altra riguardo alle proprie procedure operative nella misura in cui sono pertinenti all'attivita' proposta. 2. Le attivita' di cooperazione possono esercitarsi sotto una qualsiasi delle seguenti forme: (i) scambi di personale scientifico e di altra natura; (ii) progetti di ricerca congiunta; (iii) scambi di informazioni; (iv) cooperazione logistica e tecnologica; (v) altre forme di cooperazione che potranno essere decise di comune accordo tra le Parti; 3. I progetti di ricerca congiunta ed i progetti congiunti di cooperazione logistica e tecnologica saranno sviluppati da gruppi di lavoro ad hoc di esperti in vista di sviluppare un programma congiunto di attivitta' cooperativa e di raggiungere intese reciproche riguardo ai provvedimenti logistici. I gruppi di lavoro opereranno in maniera informale, mediante consultazioni telefoniche laddove fattibile e avvantaggiandosi delle opportunita' fornite dai viaggi pianificati per altri scopi ufficiali. La prima riunione di un gruppo di lavoro congiunto avra' luogo entro 120 giorni dalla firma del presente Accordo. 4. I gruppi di lavoro nomineranno un responsabile del progetto per ciascuna Parte relativamente ad ogni attivita' selezionata. I responsabili del progetto agiranno come agenti di contatto ed si assumeranno la responsabilita' per il seguito del lavoro svolto e per la gestione del progetto. 5. Al fine di incoraggiare lo sviluppo di proposte per le attivita' di cooperazione, gli scienziati, nonche' l'altro personale della Divisione Antartica, saranno incoraggiati a fare visita ai loro omologhi quando viaggiano in Europa, e gli scienziati ed i membri del personale implicato nel programma nazionale italiano per la ricerca scientifica e tecnologica nell'Antartide saranno incoraggiati a visitare i loro omologhi qualora, nel corso dei loro viaggi, vengano a trovarsi nelle vicinanze dell'Australia. Scambio di personale 6. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attivita' di cooperazione, le Parti possono stabilire di scambiare personale scientifico o di altra natura per lavorare nelle installazioni, a bordo di navi o in stazioni Antartiche gestite dall'una o dall'altra Parte. 7. Salvo se diversamente determinato di comune accordo tra le Parti, le seguenti intese si applicheranno per scambiare personale in servizio nella spedizione Antartica dell'altra Parte: (i) la Parte invitata coprira' tutte le spese del suo personale fino al momento della partenza per l'Antartide e dopo il suo ritorno dall'Antartide; (ii) la Parte ospitante sara' responsabile di fornire supporto al personale della Parte invitata durante la sua permanenza nell'Antartide e durante i viaggi tra il punto di imbarco e l'Antartide; (iii) i costi di qualsiasi equipaggiamento specializzato richiesto per un programma di riceca saranno di regola a carico della Parte invitata. Tuttavia, un Accordo potra' essere raggiunto relativamente all'uso dell'equipaggiamento specializzato che la Parte ospitante ha gia' a disposizione. 8. Per il personale di scambio che non sia adibito a mansioni della spedizione Antartica dell'altra Parte, la Parte invitata fara' fronte alle spese del suo personale, salvo se diversamente deciso di comune accordo. 9. La Parte invitata compilera', con soddisfazione della Parte ospitante, un appropriato modulo di indennizzo per le responsabilita' derivanti da lesioni, decesso, perdita o danni che avvengano durante un progetto di scambio. 10. Qualora cio' sia necessario per agevolare programmi significativi di ricerca, uno scienziato facente parte dello scambio, potra' trascorrere un certo periodo in una istituzione di ricerca del Paese ospitante per svolgere lavoro di preparazione, prendere conoscenza o effettuare altre attivita' prima di imbarcarsi per l'Antartide, e per la valutazione e la preparazione dei rapporti dopo essere rientrato dall'Antartide. Salvo se diversamente deciso, la spesa del mantenimento per gli scienziati facenti parte dello scambio sara' a carico della Parte invitata per tutto il tempo in cui sono impegnati in queste attivita'. La Parte ospitante fornira' un laboratorio appropriato o strutture di ricerca. 11. La Parte invitata assicurera' che, prima di iniziare un programma di scambi nell'Antartide, il personale implicato si sottoponga a controlli medici e partecipi a qualsiasi formazione in loco che possa essere richiesta dalla Parte ospitante come condizione di partecipazione alla sua spedizione Antartica. Il costo di questi controlli medici sara' a carico dalla Parte invitata. 12. Le Parti assicureranno che il personale implicato in un programma di scambi nell'Antartide abbia un'adeguata padronanza della lingua in uso in quella particolare struttura Antartica o che siano adottati altri provvedimenti in modo che il personale possa partecipare in maniera costruttiva al programma ed adeguarsi ai requisiti di sicurezza della Parte ospitante. 13. Salvo se diversamente deciso di comune accordo, la Parte invitata si fara' carico dei costi sostenuti dai membri del suo personale facenti parte dello scambio per comunicare con il loro paese natale mentre sono impiegati nel programma di scambio. Progetti comuni 14. Prima di iniziare un progetto comune, un'intesa reciproca sara' raggiunta sui seguenti punti: (i) titolo e descrizione del progetto pianificato; (ii) nomi dei dirigenti del progetto e dell'altro personale implicato, compresi i nomi dei funzionari del progetto designati in conformita' con il paragrafo 4 del presente Accordo; (iii) divisione delle attivita' tra le Parti; (iv) responsabilita' finanziarie delle Parti per l'esecuzione del progetto; (v) durata del progetto pianificato. Al termine di un progetto comune, i dirigenti del progetto di ciascuna Parte faranno rapporto alle loro rispettive Autorita' nazionali sui risultati ottenuti. 15. Salvo se disposto diversamente di comune accordo, le Parti rimangono d'accordo che tutti i risultati ottenuti dai progetti di ricerca comune svolti in base al presente Accordo, saranno divisi tra le Parti. I risultati di tale ricerca in cooperazione saranno di regola pubblicati con il nome dei ricercatori, ove possibile su una base congiunta e dovrebbero includere dettagli sulla loro affiliazione ed un attestato che il lavoro e' stato effettuato in conformita' con il presente Accordo. Disposizioni definitive 16. Il presente Accordo sara' soggetto a rassegne periodiche. Esso potra' essere emendato in qualsiasi momento grazie ad una intesa reciproca tramite uno scambio di lettere tra le Parti. L'Annesso al presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. 17. Il presente Accordo avra' effetto alla data della firma e rimarra' in vigore per i cinque anni successivi. Sara' automaticamente rinnovato per periodi di un anno, a meno che, almeno tre mesi prima della data di rinnovo, venga notificato da una delle Parti un preavviso scritto di cessazione. Firmato a Canberra il decimo giorno di Agosto 1992 in lingua inglese. Per l'Italia Per l'Australia Alessandro Vattani Penny Wensley Direttore Generale Segretario al Primo Assistente delle Relazioni Culturali Organizzazioni Internazionali Ministero degli Affari Esteri e Divisione Giuridica Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio ANNESSO Le Parti rimangono d'accordo che, in un primo tempo, saranno presi in considerazione gli scambi di personale ed i progetti di ricerca in cooperazione nei seguenti settori: (a) glaciologia, con una particolare enfasi sul telerilevamento delle zone dei ghiacciai marini; (b) misurazioni LIDAR della stratosfera, osservazioni sul monitoraggio ambientale e magnetosfera; (c) approfondite ricerche sismiche in vista di una ricostruzione del Gondwana; (d) biologia in relazione al CCAMLR (come il monitoraggio sugli ecosistemi o la ricerca sul krill); (e) programmi per gli scienziati italiani nelle stazioni australiane, in particolare per quanto riguarda i settori della fisica dell'alta atmosfera, la limnologia e la botanica terrestre. ____________ 338. Roma, 8 settembre 1992 Accordo di consolidamento dei debiti tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco (Club Parigi, 27 febbraio 1992), con Allegati finanziari (Entrata in vigore: 8 settembre 1992) ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 27 Febbraio 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento dei debiti marocchini, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento: a) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Regno del Marocco o del suo settore pubblico o che beneficiano di una garanzia di pagamento del Governo marocchino o del suo settore pubblico, dovuti dal 1 Febbraio 1992 al 31 Dicembre 1992 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 maggio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", di seguito denominata "SACE" (Annesso A); b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 Gennaio 1992 (Annesso B); c) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti dal 1 Febbraio 1992 al 31 dicembre 1992 e non pagati, derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 marzo 1986 concluso in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1985 (Annesso C); d) degli stessi debiti indicati al paragrafo c) di questo stesso Articolo in capitale ed interessi, scaduti e non pagati al 31 gennaio 1992 (Annesso D). Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal Governo del Regno del Marocco, di seguito denominato "GOVERNO", alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie o Accordi, in 14 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara' pagata il 15 gennaio 2001 e l'ultima il 15 luglio 2007. ARTICOLO III Il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in oggetto a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni previste all'Articolo II, al tasso d'interesse del 5,50% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA, e del 12,32% annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie o Accordi, in rate semestrali (15 gennaio - 15 luglio) la prima delle quali a scadere il 15 gennaio 1993. ARTICOLO IV 1) Il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE i debiti, in capitale ed interessi, non previsti dal presente Accordo dovuti e non pagati alla data del 27 febbraio 1992 alla SACE, come segue: a) i debiti scaduti e non pagati al 31 gennaio 1992 derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco concluso il 20 luglio 1985 in attuazione del Processo Verbale del 25 ottobre 1983, saranno saldati in due rate uguali il 30 Novembre 1992 ed il 31 Maggio 1993; b) gli altri debiti saranno pagati in tre rate uguali il 15 dicembre 1992, il 15 giugno 1993 ed il 15 dicembre 1993. 2) Il "Governo" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti indicati al paragrafo 1) di questo Articolo al tasso d'interesse del 6,50% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA, dell'11,75% annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane, del 9,75% annuo per quanto cncerne i debiti in franchi francesi, del 9,35% per quanto concerne i debiti in franchi belgi. 3) Gli interessi in questione saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni o Accordi come segue: - in due rate semestrali il 30 Novembre 1992 ed il 31 maggio 1993 per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 1) a) di questo Articolo; - alle stesse date di pagamento per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 1) b) di questo Articolo. ARTICOLO V In caso di ritardo su ogni pagamento previsto nel presente Accordo, il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente gli interessi di mora calcolati in base ai tassi d'interesse indicati nel precedente Articolo IV, incrementati di 0,50 punti di percentuale. ARTICOLO VI Con riserva di disposizioni contrarie del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti, diverse dai due Governi, per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo e indicati nelle Tabelle allegate. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese, l'8 Settembre 1992 Per il Governo della Per il Governo del Repubblica Italiana Regno del Marocco (Gianfranco VARVESI) ............ ____________ ANNESSO RELATIVO ALL'ARTICOLO IV DELL'ACCORDO 1) a) $ 5.535.080,08 1) b) Fr.Fr. 179.880,87 Lit. 614.394.778,__ $ 51.610.384,03 Fr.B. 1.116.059,20 Fr.Fr. 3.567,__ ____________ 339. Kingston, 16 settembre 1992 Protocollo di cooperazione sanitaria tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Giamaica per il programma di cooperazione allo sviluppo "Intervento sanitario straordinario a seguito del ciclone Gilbert", con lettere d'impegno liberatorio (Entrata in vigore: 16 settembre 1992) Il Governo della Giamaica, di seguito chiamato "Governo" e il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, di seguito chiamata "D.G.C.S.", nello spirito della nuova politica di cooperazione prevista dalla Legge italiana n. 49 del 26 Febbraio 1987, e desiderando rafforzare le buone e amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, finalizzate a raggiungere l'obiettivo di Alma Ata, cioe' la "Salute per tutti entro l'anno 2000", - desiderando sostenere il piano sanitario nazionale; - coscienti dell'importanza del sostegno ai sistemi sanitari a livello locale - con riferimento alla richiesta Giamaicana per un dono finalizzato alla ricostruzione di 5 centri sanitari; - comprendendo la necessita' di un legame tra i sopra citati interventi infrastrutturali e un appropriato programma di assistenza tecnica; - ritenendo importante sostenere le attivita' di preparazione alle emergenze e ai disastri; - considerando anche la richiesta della Organizzazione Panamericana di Sanita' / Organizzazione Mondiale di Sanita' (PAHO/WHO) di collaborare nei programmi di riabilitazione nel settore sanitario; - apprezzando i risultati della missione tecnica italiana del Novembre 1988; sono d'accordo nell'iniziare un programma di cooperazione nel settore sanitario per sostenere e sviluppare il sistema sanitario a livello locale nel quadro della politica nazionale di Primary Health Care, promuovendo la riabilitazione della rete dei servizi socio-sanitari di base, la preparazione alle emergenze, il miglioramento della sanita' ambientale. 1. Obiettivi 1.1 Obiettivo generale Promuovere la politica nazionale di PHC sostenendo i sistemi sanitari a livello locale attraverso la realizzazione delle attivita' previste dal Programma: "Intervento Sanitario Straordinario a seguito del Ciclone Gilbert". 1.2 Obiettivi specifici a. Riabilitare la rete di servizi socio-sanitari di base nel Distretto di Annotto Bay, la Parish di St. Elizabeth, il Distretto di Harbour View, attraverso la costruzione e l'equipaggiamento di cinque centri di salute, utilizzando tecnologie e metodologie appropriate, con il massimo uso delle risorse umane e materiali locali. b. Migliorare le prestazioni dei Sistemi Sanitari Locali, nelle aree prescelte, nel quadro della strategia della PHC e del Piano Sanitario Nazionale, promuovendo l'accesso e l'utilizzazione dei servizi di sanita' pubblica da parte dell'intera popolazione, privilegiando i gruppi a maggior rischio. c. Sostenere il processo di preparazione all'emergenza e ai disastri naturali, promuovendo il coinvolgimento della comunita', la sua presa di coscienza in merito ai rischi provenienti da eventi naturali catastrofici e la sua capacita' di risposta. d. In collaborazione con la PAHO/WHO, intervenire nel settore della sanita' ambientale, facendo fronte ai bisogni della popolazione nel rispetto dell'ambiente (approccio secondo la Primary Environmental Care). 2. Durata Diciotto mesi. Alla fine di questo periodo potra' essere congiuntamente valutata la possibilita' e opportunita' di una estensione. 3. Descrizione Le zone prescelte per l'intervento sono: la Parish di St. Elizabeth, la Parish di St. Mary, in particolare il Distretto di Annotto Bay, la Zona I di Kingston e St. Andrew (KSAC). Il fondo italiano per la attuazione del programma ammonta a Lire Italiane 9.580.000.000. Il programma prevede due componenti. 3.1 Gestione congiunta Governo Giamaicano e D.G.C.S. Questa componente si riferisce alla costruzione e equipaggiamento di cinque cliniche, al sostegno alla preparazione alle emergenze, alle attivita' di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento e sviluppo dei Sistemi Sanitari Locali. Le attivita' del programma saranno rivolte alla: a. Pianificazione In collaborazione con le opportune unita' del Ministero della Sanita' e con le Agenzie coinvolte, a diversi livelli: - ricerca intervento per ottenere le informazioni necessarie alla pianificazione, gestione, controllo e valutazione del programma. - definizione di un Piano di Attivita' generale oltre che di Piani Operativi semestrali. - coordinamento con i programmi esistenti a livello regionale, sub- regionale, nazionale e locale. b. Costruzione di infrastrutture sanitarie - costruzione ed equipaggiamento di cinque centri di salute nelle localita' di: Black River e Middle Quarters nella Parish di St. Elizabeth; Annotto Bay and Rock River nel Distretto di Annotto Bay; Harbour View/Bellevue nella Zona 1 della Kingston and St. Andrew Cor- porate Area. La D.G.C.S. affidera' alla Societa' Ansaldo l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura di attrezzature, la costruzione di impianti e infrastrutture. Verranno utilizzate tecnologie e metodologie appropriate, favorito il coinvolgimento della comunita', facendo il massimo uso delle risorse umane e materiali locali. c. Sostegno ai sistemi sanitari locali In collaborazione con gli opportuni livelli gestionali del Ministero della Sanita' (Unita' centrale, Regione, Parish, Distretto, Zona): - sostenere il processo di decentramento attualmente in atto; - promuovere i programmi sanitari pubblici, favorendone l'integrazione; - sostenere sistemi gestionali quali: * manutenzione, sia fornendo le necessarie parti di ricambio dei macchinari, che valorizzando il personale locale di manutenzione; * acquisto, se necessario anche attraverso la fornitura di farmaci e materiale d'uso; * riferimento; * informativo; - organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale sanitario e attivita' educative per e con la popolazione; - identificare e realizzare attivita' appropriate per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, stimolare la partecipazione comunitaria e favorire migliori relazioni tra comunita' locale e personale sanitario; - attivare microprogetti comunitari di sviluppo socio-sanitario: d. Preparazione alle emergenze In collaborazione con gli opportuni livelli gestionali del Ministero della Sanita', con le Parish, con le Agenzie interessate e con i Comitati per la Preparazione ai Disastri, sostenere i Piani di Preparazione alle emergenze, attraverso: - sviluppo delle capacita' di organizzazione delle comunita' locali per rispondere alle catastrofi naturali; - organizzazione di attivita' informative ed educative; - formazione del personale sanitario alla organizzazione della popolazione e alla gestione delle emergenze. 3.2 Gestione congiunta Governo Giamaicano, D.G.C.S., PAHO/WHO a. Pianificazione In collaborazione con le opportune unita' del Ministero della Sanita', con la PAHO/WHO e con le Agenzie coinvolte, a diversi livelli: - ricerca intervento per ottenere le informazioni di base per la pianificazione, gestione, controllo e valutazione del programma; - definizione di un Piano di Attivita' generale oltre che di Piani Operativi semestrali; - coordinamento con i programmi esistenti a livello regionale, sub- regionale, nazionale e locale. b. Primary Environmental Care In collaborazione con la PAHO/WHO, il Ministero della Sanita' e le Agenzie coinvolte, contribuire a: - selezionare e diffondere nelle aree di programma le soluzioni tenciche piu' appropriate per affrontare settori quali: fornitura e controllo della qualita' dell'acqua potabile, drenaggio, raccolta e trattamento dei rifiuti liquidi e solidi. - organizzare microprogetti comunitari utilizzando le risorse umane e materiali locali; - organizzare attivita' di educazione sanitaria per e con la popolazione e di formazione per il personale sanitario. 4. Obblighi 4.1. Obblighi italiani Il Governo italiano si impegna a: a. costruire ed equipaggiare cinque centri di salute nelle localita' sopra menzionate; b. provvedere fondi e collaborare alla identificazione, definizione, gestione, controllo e valutazione di attivita' quali: ricerca intervento; corsi e seminari; educazione sanitaria; produzione di materiale didattico ed informativo; esecuzione di interventi di manutenzione; preparazione alle emergenze, microprogetti comunitari di carattere socio-sanitario, in particolare nel settore della fornitura d'acqua e della sanita' ambientale. E' inoltre previsto un fondo di gestione per gli esperti italiani e la possibilita' di utilizzare personale e consulenti locali. I fondi saranno gestiti dal Capo Programma Italiano con la specifica che le decisioni riguardanti le spese verranno prese congiuntamente al Governo Giamaicano sulla base di piani specifici (come descritti di seguito); c. inviare esperti italiani per i settori connessi al programma. Uno di questi sara' designato Capo Programma Italiano; d. fornire materiale medico secondo le necessita' dei centri sanitari; e. collaborare con le autorita' giamaicane, preposte alle attivita' sopra menzionate, tenendo conto dei Piani e delle priorita' nazionali. f. alla conclusione del programma, e di ogni eventuale proroga, la proprieta' di tutti i materiali ed equipaggiamenti specificatamente inviati in Giamaica dalla DGCS per la realizzazione del programma in parola, sara' trasferita al Governo Giamaicano, a meno che le due parti non si accordino per utilizzarli in nuove iniziative di cooperazione. 4.2 Obblighi giamaicani 4.2.1 Il Governo Giamaicano si impegna a: a. Nominare un Direttore del programma. b. Fornire il personale necessario per la gestione e la manutenzione dei cinque centri di salute. c. Fornire i terreni appropriati per la costruzione delle cliniche. d. Facilitare il completamento di qualsiasi pratica amministrativa riguardante il programma. e. Esentare il programma da tasse di registrazione, da tasse sul vol- ume d'affari o da ogni altra tassa diretta. f. Garantire l'esenzione dai dazi di transito, dogana, importazione, o fiscali, e ogni altro costo, per tutte le forniture, i materiali, compresi i materiali d'uso sanitario e i farmaci, gli equipaggiamenti, i macchinari d'ufficio e gli arredamenti, le parti di ricambio, i veicoli, incluso i mezzi di trasporto, da utilizzare nel contesto e per la realizzazione delle attivita' previste dal programma, acquistati in Giamaica o all'estero, qualora questi dazi e costi non costituiscano remunerazione per un servizio reso (per esempio, gestione e immagazzinamento). g. Concordare di non imporre alcuna restrizione monetaria, o sui cambi, sui fondi di programma inviati in Giamaica. I crediti sui conti aperti in Giamaica a nome del programma potranno essere liberamente riconvertiti, sempre che questi conti siano stati sostenuti esclusivamente da fonti estere. h. Garantire, se richiesto, il beneficio in esenzione doganale della importazione temporanea e l'esenzione da qualsiasi tassa per gli equipaggiamenti professionali, in particolare macchinari e veicoli, importati per la realizzazione delle attivita' previste dal programma, al di fuori di quelli specificatamente inviati dalla DGCS (vedi punto 4.1.f). L'Ente esecutore italiano avra' l'assoluta liberta' di riesportare il detto equipaggiamento quando egli abbia terminato le attivita' previste dal programma. i. Il Governo Giamaicano e' d'accordo a riconoscere gli obblighi definiti in questo paragrafo verso la Ansaldo e altre agenzie esecutrici che rientrino in questo accordo. 4.2.2 Il Governo Giamaicano si impegna a: a. Garantire agli esperti italiani e alle loro famiglie un trattamento non meno favorevole di quello garantito al personale di assistenza tecnica inviato in Giamaica da Organizzazioni Internazionali. b. Facilitare le richieste da parte del personale italiano e delle loro famiglie riguardo a questioni amministrative relative a Permessi di Importazione, Permessi di Lavoro, Visti e Permessi di Soggiorno. c. Nell'ambito delle leggi e regolamenti del caso, garantire l'esenzione dai dazi doganali, tasse e altri costi connessi alla importazione di un autoveicolo per esperto, per proprio uso personale, come anche agli effetti personali per se' e i membri della propria famiglia. d. Garantire il diritto agli esperti di riesportare i sopra menzionati effetti alla fine del proprio mandato in Giamaica. e. Esentare gli esperti dalle tasse sul reddito o su ogni altra tassa diretta, riguardante remunerazioni pagate e provenienti da fondi o risorse situate all'estero, per servizi prestati nel Paese secondo il presente accordo. f. Accettare di non imporre alcuna restrizione monetaria o sui cambi sui fondi inviati in Giamaica da fonti estere agli esperti e alle loro famiglie per fini personali. I conti aperti in Giamaica dagli esperti e dalle loro famiglie restano a loro esclusiva disposizione e i crediti potranno essere liberamente riconvertiti, sempre che questi conti sono stati sostenuti esclusivamente da fonti estere. g. In caso di danni sofferti da una terza parte a causa di una mancanza dell'esperto durante lo svolgimento delle proprie funzioni secondo questo accordo, il Governo Giamaicano sara' responsabile al suo posto e ogni lamentela contro l'esperto sara' esclusa, in questi limiti, a meno che sia provato che il danno sia da addebitare ad una seria negligenza o a meno che l'azione che ha causato il danno sia stata realizzata con fraudolenza, o a meno che il danno non sia stato causato da un comportamento illegale, considerato tale dal codice penale. Gli esperti saranno peraltro considerati esenti da ogni responsabilita' civile o penale per atti o omissioni derivanti dall'esercizio delle loro funzioni, salvo che tali atti o omissioni siano conseguenza di dolo o grave negligenza. h. Nel caso di arresto o imprigionamento dell'esperto o di suoi famigliari, per qualsiasi ragione, o in caso di procedimenti penali contro di loro, le autorita' competenti devono immediatamente informare l'Ambasciata Italiana in Giamaica. i. Fornire agli esperti e alle loro famiglie gli stessi servizi, riguardo al rimpatrio, che sono garantiti al personale diplomatico in caso di una crisi internazionale che possa mettere in pericolo la sicurezza di cittadini stranieri in Giamaica. j. Facilitare l'ottenimento da parte di medici, ingegneri e architetti italiani delle necessarie approvazioni, licenze o permessi, da parte degli ordini professionali competenti, come richiesto dalla legge. 4.3. Esecuzione Il programma sara' eseguito: - dal Ministero della Sanita' in rappresentanza del Governo Giamaicano; - dalla D.G.C.S. in rappresentanza del Governo italiano, anche attraverso l'opera della Societa' Ansaldo; - dalla PAHO/WHO in collaborazione sia con il Ministero della Sanita' Giamaicano che con la D.G.C.S. 4.4 Gestione e organizzazione Il Ministero della Sanita' Giamaicano avra' competenza per la supervisione e il coordinamento del programma, attraverso il Direttore del programma. Il Direttore del Programma Giamaicano e il Capo Programma Italiano, pianificheranno le attivita' in base a un Piano di Azione generale che terra' presenti i Piani e le priorita' Giamaicane, le finalita' del programma e gli accordi esistenti tra DGCS e l'agenzia esecutrice Ansaldo. La gestione ordinaria del programma sara' condotta secondo Piani Operativi semestrali. La loro attuazione sara' soggetta alla preventiva approvazione della D.G.C.S. 4.5 Accordi finanziari Le spese, per la parte gestita direttamente dalla DGCS (vedi 1.3, punti b.c.d.), basate sui piani di azione, saranno eseguite come segue: 4.5.1 Bilancio * il bilancio, relativamente alle attivita' direttamente gestite dalla D.G.C.S. ecc., sara' concordato tra il Ministero della Sanita' e il Capo Programma e sara' predisposto nella forma di Piani semestrali; * le spese saranno eseguite sotto amministrazione italiana; * un rapporto finanziario semestrale verra' preparato e presentato al Direttore del Programma giamaicano. 4.5.2. Forniture estere * gli ordinativi, realizzati secondo i Piani Operativi, saranno firmati dal Direttore del Programma Giamaicano e controfirmati dal Capo Programma. 4.6 Personale italiano E' previsto il seguente personale italiano: - per la DGCS: * 1 Capo programma per 18 mesi * esperti nei settori del programma fino ad un totale di 38 m/u - Per la Societa' Ansaldo: * 1 Rappresentante della Societa' per 18 mesi; * 1 Site Manager per 18 mesi; * esperti e tecnici nei settori di programma fino ad un totale di 60 m/u 4.7 Fondo di gestione per il personale italiano Il Governo italiano rendera' disponibile, all'interno dei fondi del programma, una disponibilita' finanziaria, gestita interamente dal Capo Programma Italiano, per coprire le seguenti spese a sostegno del lavoro del personale espatriato: * pagamento di personale locale, lavoro di segreteria, ragioneria; * trasporto per gli esperti italiani; * telefono, telex, telefax, posta; * materiale informativo, incontri e seminari; * materiale d'uso e macchinari per ufficio; * affitti; * altro. 5. Disposizioni finali Questo protocollo entrera' in vigore alla data della firma e rimarra' in vigore per la durata del programma prevista nel punto 2., fatte salve eventuali estensioni. 5.1 Entrambe le parti possono interrompere l'accordo preavvisando di questa intenzione con un anticipo di sei mesi. 5.2 Qualsiasi questione relativa alla interpretazione di questo accordo, e ogni disputa risultante dall'accordo, saranno definite di reciproco accordo dopo consultazioni tramite canali diplomatici. Firmato in Kingston li 16/9/92, in due copie originali in lingua Inglese e Italiana, entrambi i testi essendo egualmente autentici. L'AMBASCIATORE (Antonino Provenzano) (firma illeggibile) Per il Governo della Giamaica Per il Governo della (firma illeggibile) Repubblica Italiana MINISTRY OF HEALTH ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE L'Ambasciatore d'Italia a Kingston On. Easton Douglas, M.P. Ministro della Sanita' Ministero della Sanita' 10, Caledonian Avenue Kingston 5 Kingston, Settembre 16, 1992 Eccellenza, La presente fa riferimento al Programma di cooperazione denominato "Intervento sanitario straordinario a seguito del ciclone Gilbert", realizzato congiuntamente dal Governo Italiano (Ministero Italiano degli Affari Esteri - Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo) e dal Governo della Giamaica (Ministero della Sanita') che comprende la costruzione di cinque centri sanitari attraverso il lavoro della ditta italiana Ansaldo in qualita' di contraente. L'Ambasciata d'Italia a Giamaica, quando avra' constatato con soddisfacimento il buon completamento dei lavori di costruzione previsti dal Programma, si impegna ad accettare dal Ministero della Sanita' una lettera attestante il "soddisfacente completamento" in ogni caso, prima di inviare in Italia qualsiasi rapporto sui summenzionati lavori di costruzione che potrebbe dar luogo a pagamenti da parte del Ministero degli Affari Esteri a favore del contraente Ansaldo. Le sarei grato di firmare per accordo la copia allegata della presente Lettera, e di rinviarmela. Con i migliori saluti. Amb. Antonio Provenzano Per accordo con il contenuto di quanto sopra On. Easton Douglas, M.P. Ministro della Sanita' Ministero della Sanita' Kingston, Giamaica 340. Hanoi, 22 settembre 1992 Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam relativo al sistema di rifornimento idrico fluviale nella citta' di Ho Chi Min, con Allegati (1) (Entrata in vigore: 22 settembre 1992) __________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano. __________ TRADUZIONE NON UFFICIALE Il Governo della Repubblica Socialista del Vietn Nam ed il Governo della Repubblica italiana, Nel quadro del processo verbale approvato della prima sessione della Commissione mista italo-vietnamita di cooperazione tecnica ed economica firmata a Roma il 18 maggio 1990, consapevoli dell'importanza di un'acqua pulita per lo sviluppo economico e sociale, convengono di stipulare il presente memorandum per l'attuazione di una programma volto a migliorare il sistema di approvigionamento idrico nella citta' di Ho Chi Min (HCMC). Articolo I L'obiettivo principale del Progetto e': - di fornire, al termine del progetto, 150 1/d/p.c. di acqua potabile al 100% della popolazione urbana di Ho Chi Minh City ed al 50% della popolazione rurale. - di creare nell'Ente di attuazione locale la capacita', al termine del Progetto, di (1) gestire ed operare in maniera economica il sistema di approvigionamento idrico; (2) gestire e mantenere l'equipaggiamento (3) controllare e ridurre le perdite di acqua. Articolo II 2.1 Il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam rappresentato dal Comitato popolare Ho Chi Min, designa la "Saigon River Water Exploitation Company" (Societa' di gestione delle acque fluviali del fiume Saigon) come Ente responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa. 2.2 Il Governo della Repubblica Italiana designa il Consorzio Federici/Emit/Vianini, come organizzazione responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa. Articolo III Il Governo della Repubblica Italiana in conformita' con le leggi ed i regolamenti vigenti e con la Delibera del Comitato Direzionale della Cooperazione Italiana n. 85 del 5 giugno 1991, contribuira' con un dono fino a 26.166.300 milioni di lire per le apparecchiature elencate all'Annesso 1 del presente Memorandum. Articolo IV Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, in conformita' con le leggi ed i regolamenti vigenti, si fara' carico del costo delle strutture, del personale e delle forniture elencate all'Annesso 2 del Memorandum d'Intesa. Articolo V 5.1 Il Governo della Repubblica Italiana fornira' il suo contributo tramite il Ministero degli Affari Esteri direttamente all'Ente italiano designato di cui all'art.2.2 di cui sopra. 5.2 Il contributo vietnamita sara' fornito dall'Ente designato di cui all'articolo 2.1 di cui sopra, per conto del Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam e sotto un appropriato controllo del Comitato Popolare Ho Chi Min. Articolo VI I due Governi hanno altresi' deciso di stabilire non appena possibile un Comitato misto formato dai membri designati da ciascun Governo. Il Comitato misto sara' incaricato di verificare almeno annualmente l'andamento generale delle attivita' di Progetto, l'effettiva mobilizzazione delle risorse, formulando, se del caso, raccomandazioni generali su eventuali modifiche e/o estensioni del Progetto. Articolo VII Il Governo della Repubblica Socialista del VietNam garantira' al Consorzio ed ai suoi esperti che lavorano in VietNam ai fini dell'esecuzione del Progetto ogni privilegio ed esenzioni, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, di cui nell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Viet- Nam firmato a Roma nel Maggio 1990. Articolo VIII I Governi ed i loro Enti di attuazione designati, in stretto coordinamento con le locali unita' governative e gli organismi settoriali interessati, si accerteranno che il presente Memorandum d'Intesa sia realizzato con la dovuta diligenza ed efficacia e e si forniranno a vicenda tutte le informazioni che potranno essere con- siderate necessaria per la realizzazione del Progetto. Articolo IX Il progetto sara' attuato in conformita' con gli Annessi 1 e 2 qui allegati, costituenti parte integrante del presente Memorandum. Articolo X 10.1 Il presente Memorandum d'Intesa avra' effetto alla data della firma e scadra' al completamento del progetto o ad ogni data stabilita di comune accordo dai due Governi. 10.2 Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in conformita' con il Processo verbale approvato tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Repubblica Italiana e' di natura tecnica e mira unicamente a stabilire la responsabilita' amministrativa dei due Governi in relazione allo svolgimento del progetto nell'ambito del summenzionato Processo verbale tra i due Paesi. 10.3 Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Memorandum d'Intesa sara' risolta in via amichevole mediante consultazioni o negoziati tra i due Governi. 10.4 Il presente Memorandum d'intesa puo' essere emendato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambi i Governi mediante uno scambio di lettere. 10.5 Ogni comunicazione di documenti fornita, effettuata o spedita sia dal Governo italiano sia dal Governo Vietnamita in conformita' con il presente Memorandum d'Intesa, dovra' essere effettuata per iscritto e si considerera' debitamente consegnata, effettuata o inviato alla Parte cui e' indirizzata al momento della sua consegna a mano, per posta, telegramma, cablogramma o telex ai rispettivi indirizzi, in particolare: Per il Governo Vietnamita: Societa' di gestione delle acque fluviali del fiume Saigon 28, Le Qui Don Street District 3 - Ho Chi Minh City Tel.: 230136 Fax: 230136 Per il Governo italiano: Ambasciatore Gianluigi Pasquinelli Ambasciata d'Italia 9, Le Phung Hien Hanoi IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, hanno firmato il presente Memoran- dum d'Intesa FIRMATO ad Hanoi il 22 Settembre 1992 in duplice esemplare in lingua inglese Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam Repubblica Italiana Le Xuan Trinh Gianluigi Pasquinelli Primo Vice-presidente Ambasciatore d'Italia in Comitato di Pianificazione statale Vietnam ____________ 341. Kigali, 28 settembre 1992 Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Ruanda relativo al Progetto Kagitumba Muvumba: sistemazione agro-idraulica del perimetro n. 4 (1) (Entrata in vigore: 28 settembre 1992) ___________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano. TRADUZIONE NON UFFICIALE Il Governo della Repubblica Italiana, in appresso denominato Governo italiano, rappresentato dal suo Ambasciatore a Kampala, ed il Governo della Repubblica del Rwanda in appresso denominato Governo rwandese, rappresentato dal suo Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, - Visto l'accordo di cooperazione firmato a Kigali il 9 maggio 1986 tra il Governo rwandase ed il Governo italiano relativo alla realizzazione di programmi multisettoriali d'intervento come successivamente disciplinati dalla Legge n. 49 del 26.02.87, - Vista la delibera n. 41 con la quale il Comitato direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Governo italiano ha stanziato un importo di 9.096.840.000 lire italiane per la realizzazione del Progetto, - Visto l'atto di formazione dell'Associazione IFAGRARIA - ITALIMPIANTI di cui ITALIMPIANTI e' la societa' mandataria. - Visto il contratto firmato il 31.01.89 tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e l'Associazione IFAGRARIA-ITALIMPIANTI, Hanno convenuto quanto segue: 1. QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGETTO Gli Organismi responsabili del progetto saranno: - La Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri che ha affidato all'Associazione IFAGRARIA-IMPIANTI la realizzazione del Progetto, per la Parte italiana; - Il Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e delle Foreste per la Parte rwandese. Ciascun organismo potra' ottenere nell'ambito delle sue competenze e prerogative la collaborazione di uno o piu' organismi suscettibili di contribuire con efficacia alla realizzazione degli obiettivi previsti. 2. OBIETTIVI E DURATA DEL PROGETTO L'obiettivo generale del progetto e' la sistemazione agro-idraulica del perimetro n. 4 La realizzazione del Progetto e' prevista in due fasi successive, per una durata totale di 28 mesi. 3. ZONA D'AZIONE DEL PROGETTO Zona d'azione del progetto e' la regione del Mutara, situata a nord-est del Rwanda, in particolare la riva destra del fiume Kagitumba accanto alla citta' di Nyagatare. 4. AZIONI PREVISTE Le due fasi di esecuzione del progetto, prevedono le seguenti azioni in conformita' con l'allegato tecnico al contratto e seguendo il progetto di massima approvato dalla D.G.C.S 1a fase Fornitura di mezzi: * macchinari e arnesi per lavori di sterro * attrezzature per la realizzazione delle infrastrutture di appoggio e l'installazione di cantieri * macchine ed attrezzature agricole * mezzi di trasporto * attrezzature per uffici, case e negozi * attrezzature per officine meccaniche * strumenti topografici - Esecuzione di rilevazioni topografiche e di studi geo-tecnici. - Elaborazione del progetto di esecuzione dei lavori previsti per la seconda fase e/o altre attivita' che si riveleranno necessarie e saranno approvate dalla D.G.C.S. - Realizzazione delle infrastrutture di appoggio e dell'installazione di cantieri. - Formazione in Italia di tre tecnici rwandesi durante l'elaborazione del progetto di esecuzione. IIa fase Svolgimento dei seguenti lavori: - Principale canale di di derivazione delle acque, a partire dal ponte di Rukamo - Distribuzione degli IMPERATA - Arginamento di protezione delle piene del fiume - Collettore principale di drenaggio - Rete secondaria di drenaggio - Rete secondaria di irrigazione - Livellamento del terreno e parcellizzazione - Rete delle piste Lavori particolari per: * Le prese d'acqua dei canali secondari sul canale principale * Lo stramazzo terminale del canale principale * L'incrocio del canale principale con il collettore principale di drenaggio * oltrepassare l'arginamento di protezione del collettore principale; * confluenza del collettore principale con il fiume; * passerelle sul canale principale * disboscamento del fiume lungo l'arginamento di protezione ecc. * ecc. 5. CONTRIBUTI ED IMPEGNI DELLA PARTE RWANDESE 5.1 Contributi Il Governo rwandese dichiara di accettare il finanziamento di 9.096.840.000 lire per la realizzazione del progetto e si impegna a fornire una controparte in moneta locale equivalente a 200.000.000 di lire in particolare per quanto segue: - agevolare la connessione con la rete telefonica, viaria, di drenaggio, telex, fax, elettricita', acqua potabile ecc. per le infrastrutture di appoggio e l'installazione di cantieri, e per lo spianamento dei siti. - Messa a disposizione di personale locale secondo la richiesta e le esigenze dell'Associazione. - Spese di alloggio, di trasporto e di missione del personale rwandese addetto al Progetto e messa a loro disposizione dei veicoli necessari. 5.2 Impegni Il Governo rwandese, in conformita' e a titolo di integrazione di quanto e' gia' stato convenuto nell'accordo del 09 maggio 1986 menzionato all'inizio, garantisce al personale espatriato ed a tutte le imprese straniere che opereranno in Rwanda nel quadro del Progetto, l'attuazione delle seguenti condizioni: - Esonero da tutte le tasse e/sovrattasse e/o imposte e/o ritenute di qualsiasi natura. - Pagamento del personale espatriato secondo le esigenze della Parte italiana, in valuta e/o moneta locale. - Assoggettazione al regime di ammissione in franchigia temporanea dei diritti e tasse di entrata di tutti i veicoli, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione del Progetto. - Esonero di ogni contratto, stipulazione o atto di qualsiasi natura firmato in vista dell'esecuzione del Progetto, dal pagamento dei diritti di registrazione e di bollo, dalla licenza sul mercato, dall'imposta sul fatturato o da ogni altra imposta esistente o da istituire nella Repubblica rwandese. Tuttavia qualora l'esecuzione delle suddette operazioni sia affidata a persone fisiche o morali stabilmente insediate in Rwanda, queste ultime saranno assoggettate al pagamento di una tassa sui benefici. - Esonero da ogni responsabilita' civile o penale per atti o omissioni derivanti dall'esercizio delle loro funzioni ufficiali a meno che tali atti od omissioni non siano la conseguenza di dolo o di negligenza grave. - Esenzione per tutti i materiali, equipaggiamenti, veicoli, carburanti, parti di ricambio, materiali ecc., forniti o acquistati per conto del Governo Italiano nel quadro del progetto da ogni diritto doganale di entrata, da tasse o prelievi fiscali nonche' da cauzioni. Questi mezzi saranno utilizzati, in regime d'importazione temporanea per la realizzazione del Progetto, fino alla fine del periodo di garanzia o per tutto il tempo di una eventuale proroga del Progetto, e per la realizzazione di altri eventuali programmi richiesti dal Governo rwandese, finanziati dal Ministero Italiano degli Affari Esteri. All'arrivo dei beni al cantiere, sara' redatto un processo verbale di consegna al destinatario con il quale verranno contestualmente messi a disposizione dell'Associazione gli stessi beni. Ai fini dell'utilizzazione dei beni di cui sopra, sara' compilato un processo-verbale di definitiva consegna. I materiali, equipaggiamenti ed eventuali materiali se del caso necessari al fine d'integrare quelli acquistati con i fondi del Progetto, saranno assoggettati alle stesse condizioni di questi ultimi fino alla fine della loro utilizzazione. - Esonero per le operazioni effettuate nel quadro del Progetto, da tasse e/o imposte di qualsiasi natura. - Possibilita' di effettuare ogni operazione di sdoganamento, qualora necessario, direttamente nel cantiere di Nyagatare senza oneri supplementari per il Progetto. - Esonero dalla presentazione del bilancio annauale agli Uffici delle Imposte locali. - Apertura di conti bancari, in valuta sia locale che straniera. Il saldo dei fondi provenienti da fonte esterne introdotti in Rwanda nel quadro del progetto, potra' essere trasferibile in moneta convertibile. - Messa a disposizione del Progetto dei siti necessari - ivi compresa l'area per l'installazione del cantiere - liberi da ogni vincolo, e libera utilizzazione di cave e fonti o riserve di materie naturali da utilizzare nei lavori, senza tasse ne' alcun canone o equivalente, e concessione di una licenza di costruzione se necessario. - Libero transito di macchinari, autovetture, aeromobili utilizzati nell'ambito del Progetto, compresa la libera circolazione nei giorni festivi. - Autorizzazione ad assumere del personale espatriato specializzato in base a necessita' stabilite dall'Associazione con agevolazioni per ottenere visti d'ingresso e permessi di lavoro. - Priorita' per lo scarico, negli aeroporti rwandesi, delle merci spedite nel quadro del progetto. - Concessione di linee telefoniche, telex e telefax e autorizzazione ad utilizzare un collegamento radio per collegare il cantiere con Kigali. 6. MODIFICHE E DENUNCIA 6.1 Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma per entrambe le Parti e continuera' ad essere valevole per tutta la durata del progetto salvo reciproco consenso delle Parti. 6.2 In caso di denuncia dall'una o dall'altra delle Parti contraenti, il Protocollo rimarra' applicabile per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della sua denuncia. ELENCO DEGLI ALLEGATI - Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica rwandese del 09 Maggio 1986. - Contratto firmato il 31.01.1989 tra il Ministero italiano degli Affari Esteri e l'Associazione IFRAGRARIA-ITALIMPIANTI - Comunicazione dell'assegnazione del contratto di esecuzione. - Il fascicolo tecnico-finanziario IFRAGRARIA S.p.a., Ottobre 1985. FIRME In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Kigali il 28 Settembre 1992 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica rwandese ................. ................... Alessio CARISSIMO Boniface NKULINZIRA Ambasciatore d'Italia Ministro degli Affari in Rwanda Esteri e della Cooperazione ____________ 342. Rabat, 21 ottobre 1992 Protocollo esecutivo tra Italia e Marocco del programma di formazione di docenti universitari marocchini di lingua italiana (Entrata in vigore: 21 ottobre 1992) Visto il Trattato di Amicizia e di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, firmato a Roma il 25 novembre 1991, in particolare l'articolo IX relativo alla Cooperazione Culturale. Visto l'accordo di Cooperazione Economica e Tecnica, firmato a Roma il 10 febbraio 1961. Visto l'accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 gennaio 1970. Tenuto conto dell'equipollenza accordata dal Regno del Marocco ai titoli di studio rilasciati dalla Scuola italiana di Casablanca. Nella prospettiva di sviluppare lo studio della lingua italiana negli istituti di insegnamento secondario e superiore del Regno del Marocco. Tra il Governo della Repubblica Italiana, da una parte, ed il Governo del Regno del Marocco, dall'altra parte, e' stato convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Le due Parti concordano di diffondere l'insegnamento della lingua italiana nelle Universita' marocchine e convengono di formare docenti universitari marocchini nelle Universita' italiane. ARTICOLO 2 - La durata del presente programma e' fissata in un periodo di 4 anni, con decorrenza dal 1992 e termine nell'ottobre 1995. ARTICOLO 3 - Durante la validita' del presente programma, da 15 a 21 docenti universitari marocchini saranno formati in Lingua e Studi italiani presso l'Universita' di Bologna, onde assicurare in maniera autonoma, al termine della loro formazione, l'insegnamento di tale lingua nelle Universita' marocchine. ARTICOLO 4 - L'anzidetta formazione sara' riservata a candidati marocchini titolari di laurea abilitante all'insegnamento che abbiano beneficiato, in precedenza, di formazione specifica in lingua italiana. ARTICOLO 5 - ORGANISMI ESECUTORI Per la Parte italiana: - la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri fornira' i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma; - l'Universita' di Bologna assicurera' la formazione post- universitaria dei docenti universitari marocchini; Per la Parte marocchina: - il Ministero dell'Educazione Nazionale (Insegnamento Superiore); - l'Universita' Mohammed V di Rabat e l'Universita' Hassan II di Casablanca. MODALITA' DI ESECUZIONE ARTICOLO 6 - La selezione dei candidati del programma sara' effettuata da una commissione mista italo-marocchina composta da professori delle Universita' marocchine e dell'Universita' italiana interessate. ARTICOLO 7 - Tale selezione si operera' tra i candidati titolari di laurea abilitante all'insegnamento e che abbiano beneficiato, in precedenza, di formazione specifica in lingua italiana. ARTICOLO 8 - I candidati selezionati frequenteranno i corsi impartiti presso l'Universita' di Bologna e svolgeranno una ricerca secondo un programma appositamente elaborato dai responsabili accademici marocchini e italiani, tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli obiettivi che si propone il programma e dei personali interessi scientifici di ciascun formando. ARTICOLO 9 - Al termine della loro formazione, i candidati marocchini dichiarati ammessi torneranno in Marocco per impartire corsi di lingua italiana nelle Universita' marocchine, in qualita' di "Maitres-Assistants stagiaires". Per ottenere il D.E.S. (Diplome d'Etude Superieures) in Lingua e Studi italiani, essi disporranno di un periodo massimo di 3 anni per discutere la tesi di ricerca dinanzi ad una giuria mista italo-marocchina, i cui componenti saranno designati dalle Universita' interessate. ARTICOLO 10 - SCADENZARIO I candidati universitari marocchini destinati a seguire l'anzidetta formazione, nell'ambito del presente programma, sono ripartiti come segue: Gennaio 1992 - 5 candidati Ottobre 1992 - da 5 a 8 candidati Ottobre 1993 - da 5 a 8 candidati. MEZZI DA PREDISPORRE ARTICOLO 11 - Durante la validita' del presente programma, la Parte italiana si impegna a: - assegnare borse di studio biennali in Italia agli studenti marocchini ammessi a frequentare i corsi di formazione post- universitaria in Studi italiani presso l'Universita' di Bologna; - assegnare borse di perfezionamento, di durata da 1 a 3 mesi, ai "Maitres-Assistants stagiaires" che abbiano beneficiato di tale formazione, onde consentire loro di completare il lavoro di ricerca previsto per la preparazione della tesi del D.E.S. (Diplome d'Etude Superieures); - assicurare l'iscrizione degli studenti marocchini presso l'Universita' di Bologna, esonerandoli dal pagamento delle tasse e facilitandone la sistemazione abitativa; - invitare in Italia con frequenza annuale i responsabili accademici marocchini interessati, onde permettere loro di garantire la verifica e la valutazione del programma (presa a carico delle spese di viaggio e di soggiorno); - accordare un sostegno didattico alle Universita' marocchine ove viene impartito l'insegnamento della lingua italiana. ARTICOLO 12 - Durante la validita' del presente programma, la Parte marocchina, si impegna a: - sviluppare l'insegnamento della lingua italiana, in un primo tempo come lingua complementare, e prevedere in seguito l'istituzione di Dipartimenti autonomi di Lingua e Letteratura italiana presso le Universita' marocchine; - considerare la citata formazione biennale in Italia equivalente alla preparazione del C.E.U.S. (Certificat d'Etudes Universitaires Superieures) - per conseguire il quale gli esami sono tenuti da una giuria mista italo-marocchina, i cui componenti sono designati dalle Universita' interessate - e fare rilasciare da parte delle Universita' marocchine interessate il suddetto Certificato ai docenti che hanno beneficiato di tale formazione; - assumere in qualita' di "Maitres-Assistants stagiaires" i titolari di tale Certificato, che dovranno discutere la tesi di ricerca del D.E.S. (Diplome d'Etudes Superieures) con inquadramento congiunto entro il termine di 3 anni, in vista della loro immissione in ruolo, in conformita' all'ordinamento in vigore in Marocco. ARTICOLO 13 - Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso e' rinnovabile per riconduzione tacita per periodi di 2 anni. Esso potra' essere modificato in parte o interamente, di comune accordo tra le due Parti, ovvero rescisso, con un preavviso di 6 mesi, senza peraltro arrecare pregiudizio alle attivita' gia' in corso. Fatto a Rabat, il 21 ottobre 1992. Per il Governo del Regno del Marocco Per il Governo della Repubblica Dott. Taieb CHKILI, Ministro Italiana Dott. Giuseppe PANOCCHIA, dell'Educazione Nazionale Ambasciatore d'Italia in Marocco (firma illeggibile) (firma illeggibile) ____________ 343. Kingston, 3 novembre 1992 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica sulla ristrutturazione del debito, con Allegati finanziari (1) (Entrata in vigore: 3 novembre 1992) ___________ (1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici. ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in base al Processo Verbale firmato a Parigi il 19 luglio 1991 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne la ristrutturazione: a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi, dovuti all'Italia dal Governo di Giamaica o dal settore pubblico di quest'ultimo, in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 settembre 1992 e non ancora pagati relativi a contratti per la fornitura di merci e/o servizi nonche' ad intese finanziarie concluse anteriormente al 1 ottobre 1983 - che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano fornita dalla legislazione Italiana (Annesso 1); b) dei debiti per capitale ed interessi in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 Settembre 1992 e non pagati, relativi ad un prestito governativo secondo la Convenzione finanziaria tra il Governo di Giamaica e MEDIOCREDITO CENTRALE firmato il 31 agosto 1983 (Annesso 2); c) dei debiti per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dal Governo di Giamaica in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 Settembre 1992 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica concluso il 9 luglio 1988 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi in data 5 marzo 1987 (Annesso 3). d) I debiti per interesse dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo di Giamaica, in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 settembre 1992 e non pagati relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica conclusi il 9 luglio 1988 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi del 5 marzo 1987 (Annesso 4). Gli annessi summenzionati che sono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti. Rimane inteso che il servizio del debito dovuto come risultato dell'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica concluso il 14 giugno 1989 ed il 2 luglio 1991 secondo il Processo verbale del Club di Parigi del 24 ottobre 1988 e del 26 aprile 1990 non e' pregiudicato dalla presente ristrutturazione. ARTICOLO II I debiti di cui all'Articolo I, a) e c) saranno trasferiti, nella valuta contrattuale, dalla Banca di Giamaica agente in nome del Governo di Giamaica (in appresso denominata come la "BANCA") alla "SACE" in 18 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 giugno 1998 e l'ultima il 15 dicembre 2006. ARTICOLO III I debiti di cui all'Articolo I, b) e d) saranno trasferiti, nella valuta contrattuale, dalla "BANCA" a MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 giugno 2002 e l'ultima il 15 dicembre 2011. ARTICOLO IV La "BANCA" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi per il ritardato pagamento sui debiti di cui nel presente Accordo, che saranno calcolati su qualsiasi debito ancora da pagare alla data della scadenza. 2) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati come segue: 1) per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, a), e c) al tasso espressamente stabilito nei contratti intese finanziarie o accordi in base alle quale il debito e' contratto, per i pagamenti successivi alla scadenza ovvero, qualora nessun tasso d'interesse sia stabilito, al tasso del 5,70% annuo dalla data della scadenza del debito fino alla data dell'indennizzo della "SACE", ed al tasso del 5,70% annuo dalla data dell'indennizzo della "SACE", fino al completo pagamento del debito; ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, b) e d), al tasso del 2,25% annuo. Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie - semestralmente (15 giugno - 15 dicembre) a decorrere dal 15 dicembre 1992. ARTICOLO V Per quanto riguarda i debiti in questione loro dovuti, il Governo di Giamaica, la "SACE" e "MEDIOCREDITO CENTRALE", invieranno ciascuno alla "BANCA" uno tabella di ammortamento in conformita' con il presente Accordo. ARTICOLO VI In caso, per qualsiasi motivo, di pagamento ritardato degli importi dovuti secondo il presente Accordo, la "BANCA" paghera' e trasferira' gli interessi calcolati come segue: - per debiti dovuti alla "SACE", al tasso del (6,70%) annuo; - per debiti dovuti a Mediocredito Centrale, al tasso del 3,25% annuo. ARTICOLO VII Fatte salve le disposizioni ivi contenute, il presente Accordo non pregiudica ne' gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto comune, o gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le transazioni alle quali fanno riferimento i debiti della Giamaica all'Articolo I dell'Accordo. Di conseguenza nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o intese finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza. Tutte le modifiche dei contratti e/o delle intese finanziarie effettuate dopo il 30 settembre 1983 ed aventi come effetto di incrementare gli impegni della Giamaica nei confronti dell'Italia saranno considerate come nuovi impegni non previsti dal presente Accordo. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Kingston, il 03.11.1992, in due originali in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche. Per il Governo della Repubblica Per il Governo di Italiana Giamaica 344. Roma, 3 novembre 1992 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Togo, con Allegati e Scambi di Lettere (1) (Entrata in vigore: 3 novembre 1992) ___________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano. ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 19 giugno 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relative al consolidamento del debito del Togo, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi in scadenza dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1994 e non ancora pagati, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi il 12 aprile 1984, il 20 giugno 1985 ed il 26 settembre 1988 in applicazione dei Processi Verbali di Parigi, rispettivamente del 12 aprile 1983, del 6 giugno 1984 e del 22 marzo 1988. Gli importi dei debiti in questione sono indicati nell'Annesso A e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II 1) I debiti indicati al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Societa' Nazionale di investimento e Fondi annessi, agente per conto del Governo della Repubblica del Togo (qui di seguito denominata "SNI-FA"), alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie e Accordi, come segue: - 1/7/1993 0,85% - 1/1/1994 0,89% - 1/7/1994 0,94% - 1/1/1995 0,98% - 1/7/1995 1,02% - 1/1/1996 1,07% - 1/7/1996 1,11% - 1/1/1997 1,16% - 1/7/1997 1,21% - 1/1/1998 1,26% - 1/7/1998 1,31% - 1/1/1999 1,36% - 1/7/1999 1,41% - 1/1/2000 1,47% - 1/7/2000 1,52% - 1/1/2001 1,58% - 1/7/2001 1,64% - 1/1/2002 1,70% - 1/7/2002 1,76% - 1/1/2003 1,82% - 1/7/2003 1,88% - 1/1/2004 1,95% - 1/7/2004 2,01% - 1/1/2005 2,08% - 1/7/2005 2,15% - 1/1/2006 2,22% - 1/7/2006 2,29% - 1/1/2007 2,36% - 1/7/2007 2,44% - 1/1/2008 2,51% - 1/7/2008 2,59% - 1/1/2009 2,67% - 1/7/2009 2,75% - 1/1/2010 2,84% - 1/7/2010 2,92% - 1/1/2011 3,00% - 1/7/2011 3,10% - 1/1/2012 3,19% - 1/7/2012 3,28% - 1/1/2013 3,37% - 1/7/2013 3,47% - 1/1/2014 3,57% - 1/7/2014 3,67% - 1/1/2015 3,77% - 1/7/2015 3,87% - 1/1/2016 3,99% ARTICOLO III La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non oltre il 30 novembre 1992, i debiti derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi il 26 settembre 1988 ed il 1 agosto 1990 (due Accordi) in applicazione dei Processi-Verbali di Parigi rispettivamente del 22 marzo 1988, del 20 giugno 1989 e del 9 luglio 1990, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991, in interessi e relativi interessi di ritardato regolamento accumulati alla stessa data del 31 dicembre 1991 e calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1) ii) di questo Accordo. Articolo IV La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non oltre il 30 giugno 1993, i debiti derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi il 26 settembre 1988 ed il 1 agosto 1990 (due Accordi) in applicazione dei Processi-Verbali di Parigi rispettivamente del 22 marzo 1988, del 20 giugno 1989 e del 9 luglio 1990, in scadenza dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992 e non ancora pagati, in interessi e relativi interessi di ritardato regolamento accumulati alla stessa data del 30 giugno 1992 e calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1) ii) di questo Accordo (Annesso C). Articolo V La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non oltre il 31 gennaio 1993, i debiti non coperti dal presente Accordo dovuti alla "SACE" e non pagati alla data del 19 giugno 1992 (Annesso D.) Su tali importi saranno percepiti gli interessi di ritardato regolamento, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1) ii) di questo Accordo. Articolo VI 1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato secondo i termini del presente Accordo, la "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" i relativi interessi fino al saldo totale dei rimanenti importi dovuti, come segue: i) - per i debiti di cui al precedente Articolo II, ai tassi d'interesse del 5,00% annuo per i debiti in lire italiane e del 2,70% annuo per i debiti in ECU; ii) - per i debiti di cui ai precedenti Articoli III, IV e V, ai tassi d'interesse del 6,40% annuo per i debiti in dollari USA, dell'11,90% annuo per i debiti in lire italiane, del 9,80% annuo per i debiti in franchi francesi e dell'8,70% annuo per i debiti in ECU; 2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie e Accordi, come segue: i) in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio) la prima delle quali con scadenza il 1 gennaio 1993 per quanto riguarda i debiti indicati nel precedente Articolo II; ii) alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati nei precedenti Articoli III, IV e V. ARTICOLO VII Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti in scadenza dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994 purche' la condizione indicata nella Sezione IV, punto 4.b) del Processo-Verbale firmato a Parigi il 19 giugno 1992 sia soddisfatta anteriormente al 31 agosto 1993. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari, in lingua francese il 3 novembre 1992 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Togo ____________ MINISTERO DELL'ECONOMIA REPUBBLICA DEL TOGO E DELLE FINANZE LAVORO, LIBERTA, PATRIA Il Segretario Generale Roma, li 3 Novembre 1992 Al Signor Presidente della Delegazione Italiana al negoziato bilaterale del 3 Novembre 1992 Signor Presidente, facendo riferimento ai debiti della Repubblica del Togo nei confronti della Repubblica italiana indicati nelle liste allegate alla presente, ho l'onore di comunicarLe che tali debiti saranno rimborsati alla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" (SACE) alle scadenze previste. Per quanto riguarda i debiti gia' scaduti al 31/8/1992 e non ancora pagati, essi saranno rimborsati alla SACE non oltre il 31/12/1992 senza interessi di ritardato regolamento. In caso di ritardo, per ogni pagamento previsto dalla presente lettera, la Parte togolese si impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla SACE gli interessi di ritardato regolamento calcolati in base agli stessi tassi di interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1)ii, dell'Accordo firmato in data odierna. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. Codjo Delava Komlan ____________ Roma, li 3 Novembre 1992 Al Signor Presidente della Delegazione Togolese al negoziato bilaterale del 3 Novembre 1992 Signor Presidente con lettera in data odierna, Ella ha voluto comunicarmi, le modalita' di pagamento di alcuni debiti del Togo nei confronti dell'Italia, in particolare quelli menzionati nelle liste allegate a detta lettera. Sono lieto di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della lettera stessa. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. (Firma) ____________ 345. Roma, 6 novembre 1992 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia concernente la riduzione e la ristrutturazione del debito estero polacco di cui al processo verbale firmato a Parigi il 21 aprile 1991, con Allegati (1) (Entrata in vigore: 3 marzo 1993) ___________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 aprile 1991 da rappresentanti del Governo della Repubblica di Polonia e da rappresentanti dei Governi dei Paesi creditori, ivi compreso quello della Repubblica Italiana, sulla riduzione e ristrutturazione del debito polacco hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento della linea capitale, in essere al 1 aprile 1991, dei debiti polacchi verso l'Italia in scadenza dal 1 aprile 1991 in poi derivanti dai precedenti Accordi di ristrutturazione di cui alle Intese italo- polacche del 19/9/1986 (due Accordi), del 10/5/1989 e del 22/10/1990 nonche' degli interessi maturati sui medesimi debiti sopra indicati dall'ultima scadenza per interessi immediatamente precedente il 31/3/1991 sino al 31/3/1991 e conteggiati sul debito residuo agli stessi tassi di interesse contrattuali previsti dai citati Accordi. I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari potranno essere modificati di comune accordo fra le parti entro 60 giorni dalla data della firma del presente Accordo. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti, nelle valute indicate negli allegati al presente Accordo, dal Governo della Repubblica di Polonia tramite la Bank Handlowy w Warszawie S.A. (in seguito denominata "Banca") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE") secondo il seguente piano: - 0,25% il 30 settembre 1995; 0,25% il 31 marzo 1996; - 0,375% il 30 settembre 1996; 0,375% il 31 marzo 1997; - 0,50% il 30 settembre 1997; 0,50% il 31 marzo 1998; - 0,625% il 30 settembre 1998; 0,625% il 31 marzo 1999; - 1,00% il 30 settembre 1999; 1,00% il 31 marzo 2000; - 1,50% il 30 settembre 2000, 1,50% il 31 marzo 2001; - 2,50% il 30 settembre 2001; 2,50% il 31 marzo 2002; - 3,50% il 30 settembre 2002; 3,50% il 31 marzo 2003; - 4,50% il 30 settembre 2003; 4,50% il 31 marzo 2004; - 5,50% il 30 settembre 2004; 5,50% il 31 marzo 2005; - 6,50% il 30 settembre 2005; 6,50% il 31 marzo 2006; - 7,00% il 30 settembre 2006; 7,00% il 31 marzo 2007; - 7,50% il 30 settembre 2007; 7,50% il 31 marzo 2008; - 8,75% il 30 settembre 2008; 8,75% il 31 marzo 2009. ARTICOLO III 1) Il Governo della Repubblica di Polonia, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo per il periodo intercorrente dal 1 aprile 1991 sino alla data di regolamento totale dei debiti stessi. Tali interessi, riferiti al debito residuo, saranno regolati nelle valute indicate negli allegati al presente Accordo in rate semestrali posticipate (30/9 - 31/3) la prima delle quali scadra' il 31/3/1993. 2) Gli interessi di cui al precedente punto 1) dovuti sino al 31/3/1994 saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,056% p.a., dell'1,716% p.a., del 2,156% p.a. e del 2,652% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane. 3) Tenuto conto di quanto previsto al successivo Articolo IV, gli interessi di cui al precedente punto 1) dovuti dal 1/4/1994 in poi saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,7418% p.a., dell'1,3706% p.a., del 4,1853% p.a. e del 7,1623% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane. ARTICOLO IV Qualora le condizioni previste alla sez. IV, paragrafo 1. b) del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 21/4/1991 non si verifichino, gli interessi di cui al precedente Articolo III, punto 1) dovuti dal 1/4/1994 in poi saranno calcolati ai tassi di interesse del 5,0667% p.a., del 4,5801% p.a., dell'8,3289% p.a. e del 12,4304% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane. ARTICOLO V Per l'eventuale ritardo nei pagamenti previsti dal presente Accordo, il Governo della Repubblica di Polonia, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire senza ritardo alla "SACE" interessi calcolati ai tassi di interesse del 7,43% p.a., del 7,00% p.a., del 10,25% p.a. e del 13,50% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane. ARTICOLO VI Gli interessi saranno calcolati sulla base dell'anno civile. ARTICOLO VII Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni dalle quali derivano i debiti polacchi menzionati al precedente Articolo I. ARTICOLO VIII Sui trasferimenti di cui al presente Accordo non sara' applicata da parte polacca alcuna imposta o tassa presente o futura. ARTICOLO IX Le disposizioni del presente Accordo diverranno nulle qualora si verifichino le condizioni previste alla sezione IV, paragrafo 1. a) del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 21/4/1991. In tal caso, i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo dovranno essere immediatamente regolati alla SACE da parte polacca, tenendo conto - in termini di valore attuale netto - dei pagamenti al riguardo gia' effettuati sia in linea capitale che per interessi. ARTICOLO X Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui la Parte italiana avra' espletato le procedure di ratifica. Fatto a Roma il 6 novembre 1992 in due originali, nelle lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Polonia (firma illeggibile) (firma illeggibile) ____________ 346. Brasilia, 11 novembre 1992 Protocollo finanziario tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale del Brasile (Entrata in vigore: 11 novembre 1992) Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente fra i due Paesi e nel quadro dei programmi attualmente in corso per lo sviluppo della collaborazione bilaterale, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Il Governo Italiano facilitera' la concessione, da parte di Istituti di credito italiani (a medio e a lungo termine) al Governo della Repubblica Federativa del Brasile dell'ampliamento del credito di cui al Protocollo Finanziario del 20 marzo 1987 per un ulteriore importo di dollari USA 60 milioni (sessanta milioni di dollari USA) ai sensi della legge n. 227 del 24 maggio 1977, articolo 15 lettera g) e articolo 18. Detto credito verra' ripartito in tre erogazioni di dollari USA 20 milioni cadauna. La seconda e terza erogazione saranno effettuate tenendo conto del corretto adempimento da parte brasiliana dei rimborsi del credito di cui al presente Protocollo. Il suddetto credito finanziario dovra' essere utilizzato entro il 31 dicembre 1997 e destinato al pagamento di non piu' dell'85% del valore delle esportazioni in Brasile di beni e servizi italiani che saranno individuati di comune accordo da ambedue le Parti. ARTICOLO 2 a) Il credito finanziario riportato nell'art. 1 sara' rimborsato in 10 (dieci) pagamenti semestrali uguali e consecutivi, a partire da ciascun utilizzo, comprensivi di capitale e di interessi calcolati al tasso di interesse previsto dagli accordi internazionali di "consen- sus" in vigore al momento della firma del contratto commerciale. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili dirette a favorire la conclusione della successiva convenzione finanziaria entro il piu' breve termine possibile dall'entrata in vigore del presente Protocollo. b) Tutte le condizioni relative al credito finanziario ivi comprese le eventuali commissioni relative ai fondi non utilizzati, saranno stabilite nella convenzione finanziaria che verra' firmata tra gli Istituti di cui all'art. 1 e la Repubblica Federativa del Brasile, rappresentata dalla Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. ARTICOLO 3 Resta inteso che saranno a carico del Governo della Republica Federativa del Brasile il pagamento del restante 15% del valore contrattuale delle esportazioni, che dovra' essere regolato in contanti, nonche' il premio di assicurazione, secondo le modalita' ed i tempi che verranno indicati dalla SACE. ARTICOLO 4 Per quanto riguarda l'utilizzazione del credito nel quadro di vendite a Paesi Terzi, le Parti confermano espressamente gli impegni contenuti nella parte 6, paragrafo 2 del Memorandum d'Intesa tra il Governo Italiano e quello Brasiliano per il programma AMX. Essi ribadiscono pertanto che nessuna attivita' di promozione e di trattative ne' la successiva vendita potranno essere intraprese dalle ditte coproduttrici, senza due distinti consensi, preventivi e congiunti, da parte dei due Governi. ARTICOLO 5 Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma. Fatto a Brasilia, l'11 novembre 1992, in lingua Italiana e Portoghese ambedue i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica Italiana Federativa del Brasile (firma illeggibile) (firma illeggibile) ____________ 347. Madrid, 13 ottobre - 27 novembre 1992 Accordo effettuato mediante Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Mondiale per il Turismo per lo svolgimento della 44.ma sessione del Consiglio Esecutivo a Roma dal 25 al 27 novembre 1992, con Allegato (1) (Entrata in vigore: 27 novembre 1992) ____________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano. ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE Organizzazione mondiale del Turismo Il Segretario Generale Cons. Massimo Baistrocchi Madrid, 13 Ottobre 1992 Rappresentante Permanente dell'Italia presso l'OMT D.G.A.E - Ministero Affari Esteri 00100 ROMA Italia Accordo tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo ed il Governo italiano per lo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio Esecutivo a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992 Egregio Dr. Baistrocchi, In seguito a contatti preliminari con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo nel Suo Paese, ho l'onore di accluderLe in allegato il testo delle intese tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed il Governo Italiano (in appresso denominato "il Governo"), relativo allo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio esecutivo a Roma (Italia) dal 25 al 27 novembre 1992, a seguito dell'invito del Governo, accettato dal Consiglio nella sua quarantatreesima sessione (Decisione 15 (XLIII)). Le suddette intese standard per le riunioni del Consiglio che non si svolgono nella Sede centrale, sono basate sull'articolo 32 dello Statuto dell'Organizzazione nonche' sulla Risoluzione 136 (V) della Quinta Assemblea Generale dell'OMT. Si ricorda che intese analoghe erano state concluse con il Suo Governo per lo svolgimento della quarta sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione (Roma, 14-25 Settembre 1981) e per la riunione preparatoria in vista della Conferenza di Ottawa sulle statistiche del turismo (Roma, 12-14 Novembre 1990). I Privilegi, immunita' e agevolazioni 1. In conformita' con il Regolamento procedurale del Consiglio esecutivo, i partecipanti sono invitati dal Segretario Generale dell'Organizzazione ad assistere alla sessione. Il Segretariato dovra' fornire in tempo debito alle Autorita' debitamente designate a tal fine dal Governo, i nomi di coloro i quali hanno accettato questo invito, in modo che il loro viaggio e le loro condizioni di soggiorno in Italia possano essere predisposti nelle migliori condizioni possibili. 2. Il Governo riconosce la personalita' internazionale e la capacita' giuridica dell'Organizzazione e le garantisce l'indipendenza e la liberta' di azione compatibili con il suo statuto in quanto Organizzazione intergovernativa ed in conformita' con il suo Statuto. 3. Il Governo adottera' appropriati provvedimenti per agevolare l'entrata, il soggiorno e la partenza dal suo territorio dei partecipanti alla sessione, a prescindere dalla loro nazionalita'. I visti necessari saranno rilasciati a titolo gratuito e senza ritardo. 4. I partecipanti alla sessione godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) immunita' da processi legali per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, comprese le dichiarazioni scritte ed orali; (b) agevolazioni doganali per quanto riguarda i loro effetti personali. 5. Al Segretario Generale dell'Organizzazione saranno concessi i privilegi e le immunita', le esenzioni e le agevolazioni concesse ai capi delle missioni diplomatiche. 6. I funzionari dell'Organizzazione, a prescindere dalla loro nazionalita', saranno immuni da ogni procedimento legale di qualsiasi natura riguardo agli atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le dichiarazioni scritte o orali. II Condizioni di organizzazione della sessione 5. La sessione si svolgera' a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992. 6. Il Governo si assumera' la responsabilita', in conformita' con le disposizioni previste, dei costi supplementari connessi con l'organizzazione della sessione in conformita' con i termini e le condizioni proposte dall'Organizzazione e contenute nell'Annesso al presente Accordo. 7. Il Governo fornira' all'Organizzazione, ai fini della presente sessione, il personale, gli uffici, gli impianti di interpretazione simultanea, le attrezzature di ufficio e le macchine per fotocopiare documenti, necessari durante la sessione, come elencati nell'Annesso e se del caso previsti da clausole addizionali. 8. Il Governo non riterra' l'Organizzazione responsabile per danni eventualmente causati ai servizi summenzionati, ne' riguardo ai seguiti di qualsiasi ricorso presentato per tali danni, salvo nei casi di negligenza grave. 9. Il Governo adottera' i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'ordine della sessione. Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa possano costituire un accordo tra l'Organizzazione del Turismo ed il Governo Italiano, il quale accordo entrera' in vigore alla data della Sua risposta e rimarra' applicabile durante la sessione e per tutta la durata di qualsiasi periodo addizionale necessario per concludere le attivita' della stessa. Con i migliori saluti. Antonio Enriquez Savignac ____________ Ambasciata d'Italia Madrid Madrid, 27 Nov. 1992 Egregio Segretario Generale, Sono stato incaricato dal mio Governo di rispondere alla Sua lettera indirizzata il 13 novembre 1992 al Rappresentante Permanente Italiano presso l'OMT, relativa allo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio Esecutivo a Roma dal 25 al 27 novembre 1992. In considerazione del fatto che l'OMT il 20 novembre 1992 aveva accettato le modifiche proposte dalla presente Ambasciata su istruzioni del Governo Italiano, il testo della Sua lettera e' ora del seguente tenore: "Egregio Dr. Baistrocchi, In seguito a contatti preliminari con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo nel Suo Paese ho l'onore di accluderLe in allegato il testo delle intese tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed il Governo Italiano (in appresso denominato "il Governo"), relativo allo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio esecutivo a Roma (Italia) dal 25 al 27 novembre 1992, a seguito dell'invito del Governo, accettato dal Consiglio nella sua quarantatreesima sessione (Decisione 15 (XLIII) Le suddette intese standard per le riunioni del Consiglio che non si svolgono nella Sede centrale, sono basate sull'articolo 32 dello Statuto dell'Organizzazione nonche' sulla Risoluzione 136(V) della Quinta Assemblea Generale dell'OMT. Si ricorda che intese analoghe erano state concluse con il Suo Governo per lo svolgimento della quarta sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione (Roma, 14-25 Settembre 1981) e per la riunione preparatoria in vista della Conferenza di Ottawa sulle statistiche del turismo (Roma, 12-14 Novembre 1990). I Privilegi, immunita' e agevolazioni 1. In conformita' con il Regolamento procedurale del Consiglio esecutivo, i partecipanti sono invitati dal Segretario Generale dell'Organizzazione ad assistere alla sessione. Il Segretariato dovra' fornire in tempo debito alle Autorita' debitamente designate a tal fine dal Governo, i nomi di coloro i quali hanno accettato questo invito, in modo che il loro viaggio e le loro condizioni di soggiorno in Italia possano essere predisposti nelle migliori condizioni possibili. 2. Il Governo riconosce la personalita' internazionale e la capacita' giuridica dell'Organizzazione e le garantisce