(parte 2)
seguito enunciati. I dati tecnici ed  i  beni  non  soggetti  a  tali
vincoli  saranno  trasferiti  senza  alcuna  limitazione, salvo altre
limitazioni previste dalla normativa nazionale.
  (a) Nel caso in cui i dati tecnici  o  i  beni  siano  soggetti  al
controllo   all'esportazione,   la   Parte   che   li   invia  dovra'
contrassegnarli con un avviso o identificarli  in  altro  modo.  Tale
avviso  o  sistema  di  identificazione dovra' indicare le condizioni
particolari di uso di  tale  dato  tecnico  o  bene  da  parte  della
controparte che lo riceve e dai suoi contraenti o sub-contraenti, tra
cui  (1)  che  tale  bene  o  dato  tecnico  dovra' essere utilizzato
unicamente  nell'adempimento  delle  mansioni  spettanti  alla  parte
ricevente  ai  sensi del presente Memorandum e nell'adempimento delle
mansioni che spettano alla NASA ai sensi degli Accordi sulla Stazione
Spaziale, e (2) che tale bene o dato tecnico non debba  essere  usato
da  altri,  sia persone fisiche che giuridiche che non siano la parte
ricevente, i suoi contraenti o subcontraenti,  o  per  scopi  diversi
senza  prima  aver ottenuto il permesso scritto dalla parte che lo ha
inviato.
  (b) Nel caso di beni  o  di  dati  tecnici  di  cui  debbono  esser
protetti  i  diritti  di  proprieta',  la  Parte che li invia li deve
contrassegnare  con  un  avviso.  Tale  avviso  dovra'  indicare   le
condizioni  specifiche per l'uso di tali beni o dati tecnici da parte
della  controparte  che  li  riceve  e  dei  suoi  contraenti  o sub-
contraenti, incluso (1) che tali dati tecnici o beni  debbano  essere
utilizzati,  duplicati  o resi di pubblico dominio solo allo scopo di
consentire alla Parte ricevente di far  fronte  alle  responsabilita'
che le derivano ai sensi del presente Memorandum e di permettere alla
NASA  di  far  fronte  alle  responsabilita' che le derivano ai sensi
degli Accordi sulla Stazione Spaziale, e (2) che  tali  beni  o  dati
tecnici  non  debbano essere utilizzati da persone od entita' diverse
dalla Parte ricevente, i suoi  contraenti  e  sub-contraenti,  o  per
qualsiasi   altro   scopo,  senza  l'autorizzazione  preliminare  per
iscritto della Parte che li fornisce.
  (c) Nel caso in cui i dati tecnici o i beni trasferiti ai sensi del
presente Accordo siano classificati, la Parte  che  li  invia  dovra'
contrassegnarli  con  un  avviso  o identificarli specificatamente in
altro modo. I trasferimenti di questi beni o dati debbono avvenire in
conformita'  con  accordi  o  disposizioni  per  la  sicurezza  delle
informazioni  che  stabiliscano  le  condizioni di trasferimento e le
misure di protezione di detti beni o  dati.  Le  informazioni  ed  il
materiale  classificato  saranno forniti unicamente attraverso canali
da governo a governo o attraverso i canali designati dalle  autorita'
delle  Parti  addette  alla  sicurezza. Tali informazioni e materiali
dovranno riportare il livello di classificazione ed indicare il paese
di origine. Le informazioni ed il materiale classificato trasferiti o
prodotti  nell'ambito  del  presente   Memorandum   dovranno   essere
utilizzati,  trasmessi,  immagazzinati, manipolati e salvaguardati in
conformita' all'Accordo sulla Sicurezza  generale  Italo-Statunitense
del  4  agosto  1964,  come  emendato  il  2 settembre 1988 ed al suo
Allegato sulla Sicurezza Industriale del 27 novembre 1985.
  18.4 Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per  garantire
che  i  dati  tecnici ed i beni ricevuti ai sensi dei sotto-paragrafi
3(a), 3(b) o 3(c) precedenti vengano trattati dalla  controparte  che
li  riceve, nonche' da altre persone ed entita' (inclusi contraenti e
sub-contranti)  a  cui  tali  dati  o  beni  vengono  successivamente
trasferiti  in conformita' con quanto specificato nell'avviso o nella
scritta di identificazione. Le  Parti  adotteranno  tutte  le  misure
ragionevolmente  necessarie  tra  cui  l'inserimento  di  appropriate
condizioni  contrattuali  nei  loro  contratti  e  sub-contratti  per
impedire l'uso non autorizzato, la divulgazione, il ritrasferimento o
l'accesso  non  autorizzato  a  detti  dati  o beni. Nel caso di dati
tecnici o di beni ricevuti secondo il sotto-paragrafo 3(c), la  Parte
ricevente  dovra'  garantire  un  livello  di  protezione per lo meno
equivalente al livello di protezione fornito dalla Parte che  li  in-
via.
  18.5  Non  e'  intenzione  delle  parti  concedere  con il presente
Accordo, diritti ad una entita' ricevente che vadano oltre al diritto
di utilizzare, divulgare o ritrasferire  i  dati  tecnici  o  i  beni
ricevuti  secondo  le  condizioni  prescritte  in  base  al  presente
Articolo.
  18.6 Il recesso dal presente Memorandum dell'una o dell'altra Parte
non influenza  in  alcun  modo  i  diritti  e  doveri  relativi  alla
protezione  dei  dati  tecnici  e  dei  beni  trasferiti ai sensi del
presente  Accordo  prima  di  tale  recesso,  salvo  se  diversamente
convenuto con un Accordo di recesso ai sensi dell'articolo 21.
  18.7  Ai  fini  della presente cooperazione, le Parti convengono di
trasferire i dati di interfaccia, di integrazione, di sicurezza e  di
prove  (ad  esclusione  della  progettazione dettagliata, dei dati di
lavorazione e di elaborazione e relativo software) senza limitazioni,
salvo le  limitazioni  imposte  dalla  normativa  o  dai  regolamenti
nazionali  sul  controllo  all'esportazione  o sul controllo sui dati
classificati.
  18.8 Per quanto riguarda l'utilizzazione del nucleo  abitato  della
stazione  spaziale (SSMB), ciascuna Parte manterra' i propri diritti,
ed il proprio interesse, sui dati derivanti dalla  sua  utilizzazione
scientifica  -  o  di  altro  genere  -  del nucleo (SSMB) incluso il
laboratorio (ML), salvo se diversamente convenuto con un  accordo  di
utilizzazione  separato. Inoltre, nessuna clausola del presente Memo-
randum  potra'  essere  interpretata  diversamente,  nel   senso   di
concedere o di implicare qualsiasi diritto o interesse su tali dati.
  Articolo 19 - Diritti per le invenzioni e brevetti
  19.1  Nulla nel presente Memorandum potra' essere interpretato come
se concedesse o implicasse diritti o interessi relativi a brevetti  o
invenzioni delle parti ovvero dei loro contraenti o subcontraenti.
  Articolo 20 - Consultazione e risoluzione di controversie
  20.1 Ogni controversia non risolta attraverso i meccanismi previsti
dall'articolo  7, o ogni altra questione relativa all'interpretazione
o all'attuazione dei termini del presente Memorandum  che  non  possa
essere  risolta altrimenti, sara' deferita all'appropriato livello di
autorita' delle Parti, per  esame  e  affinche'  siano  intrapresi  i
dovuti provvedimenti.
  Articolo 21 - Recesso
  21.1  La  NASA o l'ASI potranno recedere dal presente Memorandum in
qualsiasi momento informandone per iscritto, almeno un anno prima, il
direttore della stazione spaziale NASA o  il  direttore  di  progetto
ASI.  Qualora  l'una  o l'altra Parte notifichi di voler recedere dal
Memorandum,  la  NASA  e  l'ASI  cercheranno   di   raggiungere,   in
considerazione  degli  obiettivi  del presente Memorandum, un accordo
relativo ai termini ed alle condizioni del  recesso  di  detta  Parte
prima   della   data   effettiva   di  tale  recesso.  Inoltre,  data
l'importanza critica degli elementi forniti dall'ASI per il programma
stazione spaziale Freedom, se  l'ASI  recede  dal  Memorandum,  sara'
tenuta  a  fornire  immediatamente hardware, disegni, documentazione,
software, parti di ricambio, attrezzature, equipaggiamenti per  prove
speciali, e/o ogni altro articolo necessario.
  21.2  Oltre a quanto specificato nel paragrafo 21.1 precedente, non
appena l'ASI notifica la sua intenzione di recedere, per un qualsiasi
motivo, dal Memorandum,  la  NASA  e  l'ASI  dovranno  immediatamente
negoziare  un accordo di recesso. Se in questo accordo si conviene di
trasferire alla NASA gli elementi ASI, si dovra'  stabilire  altresi'
un  adeguato  compenso  che  la  NASA dovra' versare all'ASI per tale
trasferimento.
  21.3 Il recesso dell'una o dell'altra Parte non avra' ripercussioni
sui diritti e doveri che continuano a spettare alla Parte in base  al
presente  Memorandum  per quanto concerne la responsabilita' relativa
ai dati  tecnici  ed  ai  beni  e  alla  loro  protezione,  salvo  se
diversamente   convenuto   con   un   accordo  di  recesso  ai  sensi
dell'articolo 21.2 precedente
  Articolo 22 - Emendamenti
  22.1 Il presente accordo potra' essere emendato con accordo scritto
delle  Parti.  Ogni  parte  puo'  proporre  all'altra emendamenti per
iscritto al presente Accordo.
  Articolo 23. Entrata in vigore e durata
  23.1 Il presente  Memorandum  entrera'  in  vigore  all'entrata  in
vigore  di  un  Accordo  incorporante  i suoi termini, cui sara' dato
effetto mediante uno scambio di note diplomatiche tra i Governi degli
Stati Uniti e della Repubblica italiana. Esso rimarra' in vigore  per
tutta la durata del programma Stazione Spaziale Freedom della NASA.
  Firmato a: Washington
  data: 6.12.1991
  ______________________                             __________
  per la NASA                                         per l'ASI
                                335.
                    Dar Es Salaam, 23 giugno 1992
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
           e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania
            di cancellazione del debito, con Allegati (1)
                 (Entrata in vigore: 23 giugno 1992)
____________
(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
   ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
                 DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Unita  di  Tanzania  -  nello  spirito  di amicizia e di cooperazione
economica esistente tra i due Paesi;
  - nell'intento di ridurre il debito estero tanzano e di facilitarne
il relativo servizio;
  - in applicazione della legge italiana n.106 del 28.3.1991;
  concordano quanto segue:
  Articolo 1
  Sono annullate le rate in conto capitale ed in conto interessi, sia
scadute e non pagate alla data del presente Accordo sia  in  scadenza
successivamente  a  tale data, relative ai seguenti crediti di aiuto,
limitatamente agli importi erogati entro la data suddetta:
  - credito di aiuto di US$  8.000.000  per  il  finanziamento  della
progettazione  dell'assistenza  tecnica  e supervisione nonche' della
fornitura di  materiale  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di
segnalamento  ferroviario  sulla linea Dar Es Salaam Morogoro, di cui
alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e  la  Bank
of Tanzania firmata a Roma il 16.7.1982;
  -  credito  di  aiuto  di  US$ 7.000.000 per la fornitura di beni e
servizi italiani nel quadro della cooperazione economica  tra  i  due
Paesi,  di  cui  alla  Convenzione  Finanziaria  tra  il Mediocredito
centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 12.1.1983;
  - credito di aiuto di US$ 7.200.000 per  le  forniture  di  beni  e
servizi  italiani  per  il  finanziamento del sistema di segnalazione
ferroviaria della linea Morogoro  Dodoma,  di  cui  alla  Convenzione
Finanziaria  tra  il  Mediocredito  centrale  e  la  Bank of Tanzania
firmata a Roma il 3.6.1983;
  -  credito  di  aiuto  di  US$  24.000.000.  per  il  finanziamento
dell'elettrodotto  Iringa Dodoma, di cui alla Convenzione Finanziaria
tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma  il
22.9.1983;
  -  credito  di  aiuto  di US$ 19.000.000 per la fornitura di beni e
servizi italiani per la realizzazione del progetto  idroelettrico  di
Mtera,  di  cui  alla  Convenzione  Finanziaria  tra  il Mediocredito
centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 10.11.1983;
  - credito di aiuto di US$ 10.500.000 per la realizzazione di  opere
civili  principali per il completamento del progetto idroelettrico di
Mtera, di  cui  alla  Convenzione  Finanziaria  tra  il  Mediocredito
centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 22.8.1984;
  - credito di aiuto di US$ 10.862.000 per il finanziamento di beni e
servizi  italiani in relazione ad un progetto ferroviario riguardante
il tratto Dodoma Tabora della linea Dar Es Salaam Tabora, di cui alla
Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale  e  la  Bank  of
Tanzania firmata a Roma il 22.11.1984;
  -  credito di aiuto di US$ 5.101.000 per il finanziamento di beni e
servizi italiani per la  realizzazione  di  tre  saline  costiere  in
localita'  Changawahela  Sadon  e  Ritane  di  cui  alla  Convenzione
finanziaria tra il  Mediocredito  centrale  e  la  Bank  of  Tanzania
firmata a Roma il 5.7.1985;
  - credito di aiuto di US$ 11.880.000 per il finanziamento di beni e
servizi italiani per la realizzazione di un impianto di produzione di
pesticidi,  di  cui  alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito
centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 28.1.1986 modificata
in US$ 1.482.000 ed ECU 14.511.448 dall'Addendum firmato  a  Roma  il
7.9.1987;
  - credito di aiuto di US$ 27.660.000 per il finanziamento di beni e
servizi italiani destinati ad un impianto di produzione di bitume, di
cui  alla  Convenzione  Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la
Bank of Tanzania firmata a Roma il 5.3.1987;
  - credito di aiuto di ECU 30.758.000 per il finanziamento di beni e
servizi italiani per la realizzazione della strada Arusha Minjngu, di
cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito  centrale  e  la
Bank of Tanzania firmata a Roma il 16.2.1987;
  -  credito di aiuto di US$ 2.754.874 per il finanziamento di beni e
servizi italiani per un progetto di segnalazioni ferroviarie del nodo
di Tabora, di cui alla Convenzione Finanziaria  tra  il  Mediocredito
centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 25.2.1987;
  - credito di aiuto di DM. 14.280.000 per il finanziamento di beni e
servizi  italiani destinati ad una fornitura di reattori per la linea
Dodoma-Mwanza,  di  cui   alla   Convenzione   Finanziaria   tra   il
Mediocredito  centrale  e  la  Bank  of  Tanzania  firmata  a Roma il
17.3.1987;
  - credito di aiuto di DM 98.941.097 per il finanziamento di beni  e
servizi  italiani per la costruzione delle linee elettriche Shinyanga
Tabora e Mwanza Musoma, di cui alla Convenzione  Finanziaria  tra  il
Mediocredito  centrale  e  la  Bank  of  Tanzania  firmata  a Roma il
17.3.1987;
  - credito di aiuto di Lit. 11.270.000.000 per il  finanziamento  di
beni  e servizi italiani per la realizzazione di una stazione terrena
per comunicazioni via satellite, di cui alla Convenzione  Finanziaria
tra  il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il
13.6.1988;
  - credito di aiuto di Lit. 4.749.530.000 per  il  finanziamento  di
beni  e  servizi  italiani  per la realizzazione di un collegamento a
microonde tra Mwanza e Musoma, di cui  alla  Convenzione  Finanziaria
tra  il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il
13.6.1988;
  - credito di aiuto di ECU 20.458.379,46  per  il  finanziamento  di
beni  e  servizi italiani connesso alla realizzazione del progetto di
riabilitazione della rete  idrica  di  Dar  Es  Salaam  di  cui  alla
Convenzione  Finanziaria  tra  il  Mediocredito centrale e la Bank of
Tanzania firmata a Roma l'8.8.1988;
  -  credito di aiuto di ECU 6.158.664 per il finanziamento di beni e
servizi italiani per la realizzazione della prima  fase  del  sistema
viario  di  Dodoma,  di  cui  alla  Convenzione  Finanziaria  tra  il
Mediocredito centrale e  la  Bank  of  Tanzania  firmata  a  Roma  il
12.1.1989;
  -  credito di aiuto di Lit. 10.254.000 per il finanziamento di beni
e servizi italiani per l'ammodernamento del porto di Dar  Es  Salaam,
di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito Centrale e la
Bank of Tanzania firmata a Roma il 7.6.1989;
  -  credito  di  aiuto  di  US$ 1.300.000 per il finanziamento della
consulenza e direzione lavori relativa al progetto di  riabilitazione
della  rete  idrica  di  Dar  Es  Salaam,  di  cui  alla  Convenzione
Finanziaria tra il  Mediocredito  centrale  e  la  Bank  of  Tanzania
firmata a Roma il 30.6.1989.
  Le  rate  annullate  relative  ai crediti di aiuto sopra menzionati
sono elencate nell'Allegato 1 del presente Accordo.
  Articolo 2
  Sono annullate altresi' le rate  in  conto  capitale  ed  in  conto
interessi,  sia  scadute e non pagate alla data del presente Accordo,
sia in scadenza successivamente a tale  data,  relative  ai  seguenti
consolidamenti di crediti di aiuto:
  -  Accordo  bilaterale  di consolidamento del debito tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica  Unita  di
Tanzania,  in  applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del
18.9.1986.
  - Accordo bilaterale di consolidamento del debito  tra  il  Governo
della  Repubblica  Italiana  ed  il Governo della Repubblica Unita di
Tanzania, in applicazione del Processo Verbale "Club di  Parigi"  del
13.12.1988.
  -  Accordo  bilaterale  di consolidamento del debito tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica  Unita  di
Tanzania,  in  applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del
16.3.1990
  Le rate annullate relative agli  accordi  di  consolidamento  sopra
menzionati sono elencate nell'Allegato 1bis del presente Accordo.
  Articolo 3
  L'annullamento in questione non riguarda i seguenti importi erogati
successivamente  alla  data  del  presente  Accordo, i quali pertanto
dovranno essere rimborsati alle scadenze previste:
  -  US$  1.461.908,47,  relativo  al  Credito  di   aiuto   di   US$
19.000.0000;
  -   US$   2.669.733,87,   relativo  al  Credito  di  aiuto  di  US$
10.500.0000;
  - US$ 43.870, relativo al Credito di aiuto di US$ 5.101.000;
  - ECU 5.233.021,38, relativo al Credito di aiuto di ECU 14.511.448;
  - DM. 108.287,96, relativo al Credito di aiuto di DM: 98.941.097;
  -  Lit.  106.919.464,  relativo  al  Credito  di  aiuto   di   Lit.
11.270.000.000;
  -   Lit.   595.924.800,  relativo  al  Credito  di  aiuto  di  Lit.
4.749.530.000;
  - ECU 55.935,06 relativo al Credito di aiuto di ECU 20.458.379,46;
  - ECU 8.957,43, relativo al Credito di aiuto di ECU 6.158.664;
  -   Lit.   481.401.520,  relativo  al  Credito  di  aiuto  di  Lit.
10.254.000.000;
  - US$ 3.848,07, relativo al Credito di aiuto di US$ 1.300.000;
  Articolo 4
  L'annullamento  in  questione  non  riguarda  altresi'  i  seguenti
crediti  di  aiuto,  i quali pertanto dovranno essere rimborsati alle
scadenze previste:
  - credito di aiuto di ECU 25.000.000 per il finanziamento di beni e
servizi italiani destinati alla realizzazione di un  elettrodotto  di
interconnessione  elettrica  tra  Tanzania  e  Uganda,  di  cui  alla
Convenzione Finanziaria firmata a Roma il 29.1.1991;
  Articolo 5
  Il Governo della Repubblica  Unita  di  Tanzania  si  impegna,  nei
limiti  del  possibile,  a  far  si' che gli importi ed i crediti non
annullati di cui ai precedenti articoli 2 e 3 siano  rimborsati  alle
scadenze previste.
  Articolo 6
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
  FATTO in Dar Es Salaam il 23 giugno 1992 in duplice copia in lingua
inglese, entrambe le copie facenti fede.
PER IL GOVERNO DELLA                        PER IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA ITALIANA                     REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
   L'Ambasciatore                         Il Ministero delle Finanze
L'Ambasciatore                             Il Ministro delle Finanze
(P.A. Baldocci)                                   (K. Malima)
                            ____________
                                336.
                    Dar Es Salaam, 23 giugno 1992
                Accordo di consolidamento del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
          ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania,
                          con Allegati (1)
                (Entrata in vigore: 14 ottobre 1992)
____________
(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
           ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA
               REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
                    REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Unita  di  Tanzania,  nello  spirito  di  amicizia  e di cooperazione
economica esistente tra i due Paesi ed  in  attuazione  del  Processo
verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992 dai Paesi partecipanti al
"Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
  a)  dei  debiti  commerciali e finanziari, in capitale ed interessi
contrattuali, dovuti all'Italia dalla Tanzania  entro  il  periodo  1
gennaio  1992 - 30 giugno 1994 e non pagati, relativi a contratti per
la fornitura di beni e/o di servizi, e/o per l'esecuzione  di  lavori
nonche'  a  Convenzioni  finanziarie,  stipulati  anteriormente al 30
giugno 1986 - che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo
superiore ad un anno - e che beneficiano di una garanzia dello  Stato
italiano prevista dalla legislazione italiana (Annesso 1);
  b)  degli  arretrati  dei  debiti  indicati nel paragrafo a) di cui
sopra, alla data del 31 Dicembre 1991 e non  ancora  pagati  (Annesso
2);
  c)  dei  debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti entro
il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non  pagati  relativi  a
prestiti  governativi in base a Convenzioni finanziarie stipulate tra
la  Banca  di  Tanzania   ed   il   MEDIOCREDITO   CENTRALE   firmate
anteriormente al 30 giugno 1986 (Annesso 3);
  d)  degli  arretrati  dei  debiti  indicati  al paragrafo c) di cui
sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non  ancora  pagati  (Annesso
4);
  e)  dei  debiti  per  capitale  ed  interessi  dovuti  alla Sezione
Speciale  per  l'Assicurazione  del  Credito   all'Esportazione   (in
appresso  denominata  "SACE")  dalla  Tanzania, nel periodo 1 gennaio
1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati,  relativi  all'Accordo  di
consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della  Repubblica  Unita di Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in
base al  Processo  Verbale  approvato  del  Club  di  Parigi  del  18
settembre 1986 (Annesso 5);
  f)  degli  arretrati  dei  debiti  indicati  al paragrafo e) di cui
sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non  ancora  pagati  (Annesso
6);
  g)  dei  debiti  per  capitale  ed interessi dovuti al MEDIOCREDITO
CENTRALE dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno  1994
e  non  ancora  pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il
Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica
Unita  di  Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in base al Processo
Verbale approvato del Club di Parigi del 18 settembre  1986  (Annesso
7);
  h)  degli  arretrati  dei  debiti  indicati  al paragrafo g) di cui
sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non  ancora  pagati  (Annesso
8);
  i)  dei debiti per interessi dovuti alla "SACE" dalla Tanzania, nel
periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi
all'Accordo  di  consolidamento  tra  il  Governo  della   Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il
15  Ottobre  1990  in  base al Processo Verbale approvato del Club di
Parigi del 13 dicembre 1988 (Annesso 9);
  j) degli arretrati dei debiti  indicati  al  paragrafo  i)  di  cui
sopra,  alla  data  del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso
10);
  k) dei debiti per interessi dovuti al MEDIOCREDITO  CENTRALE  dalla
Tanzania,  nel  periodo  1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora
pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il  Governo  della
Repubblica  Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania
concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del  Club  di
Parigi del 13 dicembre 1988 (Annesso 11);
  l)  degli  arretrati  dei  debiti  indicati  al paragrafo k) di cui
sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non  ancora  pagati  (Annesso
12).
  I  succitati  Annessi  che sono parte del presente Accordo potranno
essere modificati di comune accordo tra le due Parti.
                             ARTICOLO II
  a) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b) e) f)
saranno  trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi contratti
o convenzioni finanziarie -, dalla Banca di Tanzania agente per conto
del Governo della Repubblica Unita di Tanzania (di seguito denominata
"Banca") alla "SACE" come segue:-
             - 1.1.1994                  0.85%
             - 1.7.1994                  0.89%
             - 1.1.1995                  0.94%
             - 1.7.1995                  0.98%
             - 1.1.1996                  1.02%
             - 1.7.1996                  1.07%
             - 1.1.1997                  1.11%
             - 1.7.1997                  1.16%
             - 1.1.1998                  1.21%
             - 1.7.1998                  1.26%
             - 1.1.1999                  1.31%
             - 1.7.1999                  1.36%
             - 1.1.2000                  1.41%
             - 1.7.2000                  1.47%
             - 1.1.2001                  1.52%
             - 1.7.2001                  1.58%
             - 1.1.2002                  1.64%
             - 1.7.2002                  1.70%
             - 1.1.2003                  1.76%
             - 1.7.2003                  1.82%
             - 1.1.2004                  1.88%
             - 1.7.2004                  1.95%
             - 1.1.2005                  2.01%
             - 1.7.2005                  2.08%
             - 1.1.2006                  2.15%
             - 1.7.2006                  2.22%
             - 1.1.2007                  2.29%
             - 1.7.2007                  2.36%
             - 1.1.2008                  2.44%
             - 1.7.2008                  2.51%
             - 1.1.2009                  2.59%
             - 1.7.2009                  2.67%
             - 1.1.2010                  2.75%
             - 1.7.2010                  2.84%
             - 1.1.2011                  2.92%
             - 1.7.2011                  3.00%
             - 1.1.2012                  3.10%
             - 1.7.2012                  3.19%
             - 1.1.2013                  3.28%
             - 1.7.2013                  3.37%
             - 1.1.2014                  3.47%
             - 1.7.2014                  3.57%
             - 1.1.2015                  3.67%
             - 1.7.2015                  3.77%
             - 1.1.2016                  3.87%
             - 1.7.2016                  3.99%
  b) I debiti di  cui  al  precedente  Articolo  I,  i),  j)  saranno
trasferiti   nelle   valute  stabilite  nei  rispettivi  contratti  o
convenzioni finanziarie, - dalla "Banca" alla "SACE"  -  in  10  rate
semestrali  uguali e consecutive la prima delle quali sara' pagata il
30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2003.
  c)  I debiti di cui al precedente Articolo I, c), d), g) h) saranno
trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie  -,
dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:-
               1.1.2006                  0.29%
               1.7.2006                  0.36%
               1.1.2007                  0.51%0.43
               1.7.2007                  0.15%.0.51%
               1.1.2008                  0.60%
               1.7.2008                  0.69%
               1.1.2009                  0.78%
               1.7.2009                  0.88%
               1.1.2010                  0.99%
               1.7.2010                  1.10%
               1.1.2011                  1.22%
               1.7.2011                  1.34%
               1.1.2012                  1.47%
               1.7.2012                  1.60%
               1.1.2013                  1.74%
               1.7.2013                  1.89%
               1.1.2014                  2.05%
               1.7.2014                  2.22%
               1.1.2015                  2.39%
               1.7.2015                  2.57%
               1.1.2016                  2.76%
               1.7.2016                  2.96%
               1.1.2017                  3.18%
               1.7.2017                  3.40%
               1.7.2017                  3.40%
               1.1.2018                  3.63%
               1.7.2018                  3.87%
               1.1.2019                  4.13%
               1.7.2019                  4.40%
               1.1.2020                  4.68%
               1.7.2020                  4.97%
               1.1.2021                  5.28%
               1.7.2021                  5.61%
               1.1.2022                  5.95%
               1.7.022                   6.31%
               1.1.2023                  6.68%
               1.7.2023                  7.07%
  d)  I  debiti  di  cui  al  precedente Articolo I, paragrafi k), l)
saranno  trasferiti  -  nelle  valute  stabilite  nelle   Convenzioni
finanziarie  -,  dalla  "Banca"  al  MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate
semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a  scadere  il
30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2003.
                            ARTICOLO III
  a)  i  debiti  per  capitale  ed  interessi dovuti alla data del 31
dicembre 1991  e  non  ancora  pagati  alla  "SACE"  dalla  Tanzania,
relativi   all'Accordo   di   consolidamento  tra  il  Governo  della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di  Tanzania
concluso  il  15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del Club di
Parigi del 16 Marzo 1990, esclusi gli importi di cui all'Articolo II,
paragrafo  2  E/ di detto Pocesso Verbale, saranno trasferiti - nelle
valute stabilite nei contratti  o  nelle  Convenzioni  finanziarie  -
dalla "Banca" alla "SACE" come segue:
  - 50% il 31 dicembre 1992
  - 50% il 30 giugno 1993
  b)  i  debiti  per  capitale  ed  interessi dovuti alla data del 31
dicembre 1991 e non ancora  pagati  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  dalla
Tanzania, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della
Repubblica  Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania
concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del  Club  di
Parigi del 16 Marzo 1990, esclusi gli importi di cui all'Articolo II,
paragrafo  2 E/ di detto Processo Verbale, saranno trasferiti - nelle
valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie  -  dalla  "Banca"  al
MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:
  - 50% il 31 dicembre 1992
  - 50% il 30 giugno 1993
                             ARTICOLO IV
  1)   La   "Banca"   s'impegna   a   rimborsare   ed  a  trasferire,
rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi
per il ritardato pagamento, che  saranno  calcolati  su  ogni  debito
menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.
  2)  Tali  interessi  matureranno  durante  il periodo intercorrente
dalla scadenza fino  al  completo  pagamento  del  debito  e  saranno
calcolati come segue:
   i)  per  quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo
I, a), b), e), f) al tasso del 4,70% annuo, dello 0,50% annuo, e  del
2,90%  annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in
Lire italiane, Dollari USA e Marchi tedeschi;
   ii) per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I,  i),  j)
ed  all'Articolo III, a) al tasso del 13,10% annuo, del 6,00% annuo e
del 10,00%  annuo,  per  quanto  concerne  i  debiti  rispettivamente
pagabili in Lire italiane, Dollari USA e Marchi tedeschi;
   iii) per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, c), d),
g), h), k), l) e all'Articolo III, b) al tasso dell'1,50% annuo.
  3)  Tali  interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei
contratti o Convenzioni finanziarie - come segue:
  -  per  i  debiti  di  cui  all'Articolo  II,  paragrafi  a),   c),
semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 1 gennaio 1993;
  -  per  i  debiti  di  cui  all'Articolo  II,  paragrafi  b)  e  d)
semestralmente (31 Marzo - 30 Settembre) a decorrere dal 30 Settembre
1992;
  - per i debiti di  cui  all'Articolo  III,  alle  stesse  date  del
pagamento dei debiti.
                             ARTICOLO V
  La  "Banca"  si impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO
CENTRALE non oltre il 30 giugno 1992 tutti gli  importi  dovuti  alla
data  del  21  gennaio  1992  e  non  ancora pagati alla "SACE" ed al
MEDIOCREDITO CENTRALE relativi a  debiti  non  coperti  dal  presente
Accordo.
  Tali importi saranno gravati degli interessi di mora.
                             ARTICOLO VI
  In caso, per qualsiasi motivo, di pagamento ritardato degli importi
dovuti secondo il presente Accordo, la "Banca" paghera' e trasferira'
gli interessi calcolati come segue:
  -  Per  i  debiti  dovuti  alla  "SACE",  in  base ai tassi annuali
rispettivamente previsti nel precedente Articolo IV, paragrafo 2  ii)
maggiorati di un punto percentuale;
  -  per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso dell'1,5%
annuo.
                            ARTICOLO VII
  Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi giuridici  previsti
dal  diritto  comune,  ovvero  gli  impegni contrattuali sottoscritti
dalle parti per le operazioni  cui  si  riferiscono  i  debiti  della
Tanzania  nel  presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione
del  presente  Accordo  potra'  essere  invocata   per   giustificare
qualsiasi  modifica  di  tali contratti o Convenzioni finanziarie, in
particolare delle clausole relative alle condizioni di  pagamento  ed
alle date delle scadenze.
  Tutte le modifiche dei contratti effettuate dopo il 29 Giugno 1986,
aventi  come  effetto  di  aumentare  gli  impegni della Tanzania nei
confronti dell'Italia, saranno  cosiderate  come  nuovi  impegni  non
coperti dal presente Accordo.
                            ARTICOLO VIII
  i)  Le  disposizioni  del  presente  Accordo saranno applicabili al
periodo dal 1 luglio 1992 al 30 giugno  1993  purche'  le  condizioni
previste  nella Sezione IV, 4, secondo paragrafo del Processo Verbale
firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, siano state soddisfatte.
  ii) Le disposizioni del presente  Accordo  saranno  applicabili  al
periodo  dal  1  luglio  1993 al 30 giugno 1994 purche' le condizioni
previste nella Sezione IV, 4,. terzo paragrafo del  Processo  Verbale
firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, siano state soddisfatte.
                             ARTICOLO IX
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui la notifica
prevista  alla  Sezione  IV,  4, primo paragrafo del Processo Verbale
firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, sara' stata effettuata.
  Fatto a Dar es Salaam, il 23 Giugno 1992 in  duplice  esemplare  in
lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.
Fatto a Roma,
  in due esemplari,
  in lingua francese
  il 20 marzo 1992
  Per il Governo della                           Per il Governo della
Repubblica Italiana                          Repubblica Unita della
  L'Ambasciatore                                    Tanzania
                                           Il Ministero delle Finanze
  (P.A. Baldocci)                                  (K. Malima)
                                337.
                      Canberra, 10 agosto 1992
                 Accordo di cooperazione scientifica
  relativamente all'Antartico tra Italia e Australia, con Allegato
                 (Entrata in vigore: 10 agosto 1992)
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                               ACCORDO
              DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA RELATIVAMENTE
                            ALL'ANTARTICO
                     TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA
  Nello    spirito   della   cooperazione   internazionale   che   ha
caratterizzato le investigazioni scientifiche  in  base  al  Trattato
Antartico,
  Desiderosi  di  rafforzare  la  cooperazione esistente tra gli enti
responsabili per i loro rispettivi programmi nazionali in Antartide,
  Allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica  su  progetti  di
interesse  reciproco e di fornire opportunita' per lo scambio di idee
e di personale
  L'Australia e l'Italia hanno raggiunto il seguente Accordo  per  la
Cooperazione scientifica in relazione all'Antartide.
  Disposizioni Generali
  1.   I   due   enti   nazionali   responsabili   per  le  attivita'
nell'Antartide (per l'Italia, la  Commissione  Scientifica  Nazionale
per   l'Antartide   e   l'Australia,   la   Divisione  Antartica  del
Dipartimento delle Arti, dello Sport, dell'Ambiente e dei  Territori)
promuoveranno attivita' di cooperazione di particolare importanza per
quanto  concerne  le  zone elencate nell'Annesso al presente Accordo.
Ciascuna attivita' sara' attuata secondo le procedure operative della
Parte che ospita tale attivita'. Ciascuna  Parte  informera'  l'altra
riguardo  alle  proprie  procedure operative nella misura in cui sono
pertinenti all'attivita' proposta.
  2. Le attivita'  di  cooperazione  possono  esercitarsi  sotto  una
qualsiasi delle seguenti forme:
  (i) scambi di personale scientifico e di altra natura;
  (ii) progetti di ricerca congiunta;
  (iii) scambi di informazioni;
  (iv) cooperazione logistica e tecnologica;
  (v)  altre  forme  di  cooperazione  che  potranno essere decise di
comune accordo tra le Parti;
  3. I progetti di ricerca  congiunta  ed  i  progetti  congiunti  di
cooperazione  logistica e tecnologica saranno sviluppati da gruppi di
lavoro ad  hoc  di  esperti  in  vista  di  sviluppare  un  programma
congiunto   di   attivitta'   cooperativa  e  di  raggiungere  intese
reciproche riguardo ai provvedimenti logistici. I  gruppi  di  lavoro
opereranno  in  maniera informale, mediante consultazioni telefoniche
laddove fattibile e avvantaggiandosi delle opportunita'  fornite  dai
viaggi pianificati per altri scopi ufficiali. La prima riunione di un
gruppo  di  lavoro congiunto avra' luogo entro 120 giorni dalla firma
del presente Accordo.
  4.  I gruppi di lavoro nomineranno un responsabile del progetto per
ciascuna  Parte  relativamente  ad  ogni  attivita'  selezionata.   I
responsabili  del  progetto  agiranno  come  agenti di contatto ed si
assumeranno la responsabilita' per il seguito del lavoro svolto e per
la gestione del progetto.
  5. Al fine di incoraggiare lo sviluppo di proposte per le attivita'
di cooperazione, gli  scienziati,  nonche'  l'altro  personale  della
Divisione  Antartica,  saranno  incoraggiati  a  fare  visita ai loro
omologhi quando viaggiano in Europa, e gli scienziati ed i membri del
personale implicato nel programma nazionale italiano per  la  ricerca
scientifica  e  tecnologica  nell'Antartide  saranno  incoraggiati  a
visitare i loro omologhi qualora, nel corso dei loro viaggi,  vengano
a trovarsi nelle vicinanze dell'Australia.
  Scambio di personale
  6.   Al   fine   di   agevolare  lo  sviluppo  delle  attivita'  di
cooperazione, le  Parti  possono  stabilire  di  scambiare  personale
scientifico  o  di  altra  natura per lavorare nelle installazioni, a
bordo di navi o in stazioni Antartiche gestite dall'una o  dall'altra
Parte.
  7.  Salvo  se  diversamente  determinato  di  comune accordo tra le
Parti, le seguenti intese si applicheranno per scambiare personale in
servizio nella spedizione Antartica dell'altra Parte:
  (i) la Parte invitata coprira' tutte le  spese  del  suo  personale
fino  al momento della partenza per l'Antartide e dopo il suo ritorno
dall'Antartide;
  (ii) la Parte ospitante sara' responsabile di fornire  supporto  al
personale   della   Parte   invitata   durante   la   sua  permanenza
nell'Antartide  e  durante  i  viaggi  tra  il  punto  di  imbarco  e
l'Antartide;
  (iii)  i costi di qualsiasi equipaggiamento specializzato richiesto
per un programma di riceca saranno di regola  a  carico  della  Parte
invitata.  Tuttavia, un Accordo potra' essere raggiunto relativamente
all'uso dell'equipaggiamento specializzato che la Parte ospitante  ha
gia' a disposizione.
  8. Per il personale di scambio che non sia adibito a mansioni della
spedizione Antartica dell'altra Parte, la Parte invitata fara' fronte
alle  spese del suo personale, salvo se diversamente deciso di comune
accordo.
  9. La Parte invitata  compilera',  con  soddisfazione  della  Parte
ospitante, un appropriato modulo di indennizzo per le responsabilita'
derivanti  da lesioni, decesso, perdita o danni che avvengano durante
un progetto di scambio.
  10.  Qualora  cio'   sia   necessario   per   agevolare   programmi
significativi di ricerca, uno scienziato facente parte dello scambio,
potra' trascorrere un certo periodo in una istituzione di ricerca del
Paese   ospitante  per  svolgere  lavoro  di  preparazione,  prendere
conoscenza o effettuare  altre  attivita'  prima  di  imbarcarsi  per
l'Antartide, e per la valutazione e la preparazione dei rapporti dopo
essere  rientrato  dall'Antartide.  Salvo  se diversamente deciso, la
spesa del mantenimento per gli scienziati facenti parte dello scambio
sara' a carico della Parte invitata per tutto il tempo  in  cui  sono
impegnati  in  queste  attivita'.  La  Parte  ospitante  fornira'  un
laboratorio appropriato o strutture di ricerca.
  11.  La  Parte  invitata  assicurera'  che,  prima  di  iniziare un
programma  di  scambi  nell'Antartide,  il  personale  implicato   si
sottoponga  a  controlli medici e partecipi a qualsiasi formazione in
loco che possa essere richiesta dalla Parte ospitante come condizione
di partecipazione alla sua spedizione Antartica. Il costo  di  questi
controlli medici sara' a carico dalla Parte invitata.
  12.  Le  Parti  assicureranno  che  il  personale  implicato  in un
programma di scambi nell'Antartide abbia un'adeguata padronanza della
lingua in uso in quella particolare struttura Antartica o  che  siano
adottati   altri   provvedimenti  in  modo  che  il  personale  possa
partecipare in maniera  costruttiva  al  programma  ed  adeguarsi  ai
requisiti di sicurezza della Parte ospitante.
  13.  Salvo  se  diversamente  deciso  di  comune  accordo, la Parte
invitata si fara' carico dei  costi  sostenuti  dai  membri  del  suo
personale  facenti  parte  dello  scambio  per comunicare con il loro
paese natale mentre sono impiegati nel programma di scambio.
                           Progetti comuni
  14. Prima di iniziare un progetto comune, un'intesa reciproca sara'
raggiunta sui seguenti punti:
  (i) titolo e descrizione del progetto pianificato;
  (ii)  nomi  dei  dirigenti  del  progetto  e  dell'altro  personale
implicato,  compresi  i nomi dei funzionari del progetto designati in
conformita' con il paragrafo 4 del presente Accordo;
  (iii) divisione delle attivita' tra le Parti;
  (iv) responsabilita' finanziarie delle Parti per  l'esecuzione  del
progetto;
  (v) durata del progetto pianificato.
  Al  termine  di  un  progetto  comune,  i dirigenti del progetto di
ciascuna  Parte  faranno  rapporto  alle  loro  rispettive  Autorita'
nazionali sui risultati ottenuti.
  15.  Salvo  se  disposto  diversamente  di comune accordo, le Parti
rimangono d'accordo che tutti i risultati ottenuti  dai  progetti  di
ricerca comune svolti in base al presente Accordo, saranno divisi tra
le  Parti.  I  risultati  di  tale ricerca in cooperazione saranno di
regola pubblicati con il nome dei ricercatori, ove possibile  su  una
base   congiunta   e   dovrebbero   includere   dettagli  sulla  loro
affiliazione ed un attestato che il lavoro  e'  stato  effettuato  in
conformita' con il presente Accordo.
  Disposizioni definitive
  16.  Il presente Accordo sara' soggetto a rassegne periodiche. Esso
potra' essere emendato in qualsiasi  momento  grazie  ad  una  intesa
reciproca  tramite  uno scambio di lettere tra le Parti. L'Annesso al
presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento mediante
reciproco consenso.
  17. Il presente Accordo avra'  effetto  alla  data  della  firma  e
rimarra'   in   vigore   per   i   cinque   anni   successivi.  Sara'
automaticamente rinnovato per periodi di un anno, a meno che,  almeno
tre  mesi  prima della data di rinnovo, venga notificato da una delle
Parti un preavviso scritto di cessazione.
  Firmato a Canberra il  decimo  giorno  di  Agosto  1992  in  lingua
inglese.
Per l'Italia                                Per l'Australia
Alessandro Vattani                           Penny Wensley
Direttore Generale                     Segretario al Primo Assistente
delle Relazioni Culturali               Organizzazioni Internazionali
Ministero degli Affari Esteri            e Divisione Giuridica
                                        Dipartimento degli Affari
                                         Esteri e del Commercio
ANNESSO
  Le  Parti rimangono d'accordo che, in un primo tempo, saranno presi
in considerazione gli scambi di personale ed i progetti di ricerca in
cooperazione nei seguenti settori:
  (a) glaciologia, con una  particolare  enfasi  sul  telerilevamento
delle zone dei ghiacciai marini;
  (b)   misurazioni   LIDAR   della   stratosfera,  osservazioni  sul
monitoraggio ambientale e magnetosfera;
  (c) approfondite ricerche sismiche in vista  di  una  ricostruzione
del Gondwana;
  (d)  biologia  in  relazione  al CCAMLR (come il monitoraggio sugli
ecosistemi o la ricerca sul krill);
  (e)  programmi  per  gli   scienziati   italiani   nelle   stazioni
australiane,  in  particolare  per  quanto  riguarda  i settori della
fisica dell'alta atmosfera, la limnologia e la botanica terrestre.
                            ____________
                                338.
                       Roma, 8 settembre 1992
                Accordo di consolidamento dei debiti
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                 e il Governo del Regno del Marocco
      (Club Parigi, 27 febbraio 1992), con Allegati finanziari
                (Entrata in vigore: 8 settembre 1992)
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
           ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA
       REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  del  Regno  del
Marocco,  nello  spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione economica
esistente tra i due Paesi ed in  attuazione  delle  disposizioni  del
Processo  Verbale  firmato  a  Parigi il 27 Febbraio 1992 tra i Paesi
partecipanti al "Club  di  Parigi"  relativo  al  consolidamento  dei
debiti marocchini, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Il presente Accordo concerne il consolidamento:
  a)  dei  debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo
del Regno del Marocco o del suo settore pubblico o che beneficiano di
una garanzia di pagamento del Governo marocchino o  del  suo  settore
pubblico,  dovuti  dal  1  Febbraio  1992  al  31 Dicembre 1992 e non
pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di
lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono  un  pagamento
dilazionato  su  di  un  periodo superiore ad un anno, che sono stati
oggetto di un contratto o di una  Convenzione  finanziaria  stipulati
anteriormente  al  1  maggio  1983  e che beneficiano di una garanzia
dello Stato italiano tramite la "Sezione Speciale per l'Assicurazione
del Credito all'Esportazione", di seguito denominata "SACE"  (Annesso
A);
  b)  degli  stessi  debiti  indicati  al  paragrafo  a) del presente
Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati
al 31 Gennaio 1992 (Annesso B);
  c) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti dal 1 Febbraio 1992
al  31  dicembre  1992  e  non  pagati, derivanti dall'Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco
del 12 marzo 1986 concluso in attuazione del Processo verbale firmato
a Parigi il 17 settembre 1985 (Annesso C);
  d) degli stessi debiti indicati al paragrafo c)  di  questo  stesso
Articolo in capitale ed interessi, scaduti e non pagati al 31 gennaio
1992 (Annesso D).
  Gli  importi  indicati  negli Annessi potranno essere modificati di
comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
  I debiti di cui al  precedente  Articolo  I  saranno  rimborsati  e
trasferiti  dal  Governo del Regno del Marocco, di seguito denominato
"GOVERNO",  alla  "SACE",  nelle  valute  indicate   nei   rispettivi
contratti,  convenzioni  finanziarie o Accordi, in 14 rate semestrali
uguali e consecutive la prima delle quali sara' pagata il 15  gennaio
2001 e l'ultima il 15 luglio 2007.
                            ARTICOLO III
  Il  "GOVERNO"  s'impegna  a  rimborsare ed a trasferire agli aventi
diritto, sull'importo totale di ciascun debito il  cui  pagamento  e'
riscaglionato  ai  sensi del presente Accordo, gli interessi relativi
ai debiti in oggetto a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo
totale degli stessi, secondo le  disposizioni  previste  all'Articolo
II, al tasso d'interesse del 5,50% annuo per quanto concerne i debiti
in  dollari  USA,  e del 12,32% annuo per quanto concerne i debiti in
lire italiane.
  Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate  nei  rispettivi
contratti,  convenzioni finanziarie o Accordi, in rate semestrali (15
gennaio - 15 luglio) la prima delle quali a  scadere  il  15  gennaio
1993.
                             ARTICOLO IV
  1) Il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE i
debiti,  in  capitale ed interessi, non previsti dal presente Accordo
dovuti e non pagati alla data del 27 febbraio 1992  alla  SACE,  come
segue:
  a)  i  debiti  scaduti  e  non  pagati al 31 gennaio 1992 derivanti
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed  il  Governo
del  Regno  del  Marocco concluso il 20 luglio 1985 in attuazione del
Processo Verbale del 25 ottobre 1983, saranno  saldati  in  due  rate
uguali il 30 Novembre 1992 ed il 31 Maggio 1993;
  b)  gli  altri  debiti  saranno  pagati  in  tre  rate uguali il 15
dicembre 1992, il 15 giugno 1993 ed il 15 dicembre 1993.
  2) Il "Governo" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE"  gli
interessi  relativi  ai  debiti  indicati  al  paragrafo 1) di questo
Articolo al tasso d'interesse del 6,50% annuo per quanto  concerne  i
debiti in dollari USA, dell'11,75% annuo per quanto concerne i debiti
in  lire  italiane,  del  9,75%  annuo per quanto cncerne i debiti in
franchi francesi, del 9,35% per quanto concerne i debiti  in  franchi
belgi.
  3) Gli interessi in questione saranno saldati nelle valute indicate
nei rispettivi contratti, convenzioni o Accordi come segue:
  -  in  due rate semestrali il 30 Novembre 1992 ed il 31 maggio 1993
per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 1)  a)  di  questo
Articolo;
  -  alle  stesse  date  di  pagamento  per  quanto concerne i debiti
indicati al paragrafo 1) b) di questo Articolo.
                             ARTICOLO V
  In caso di ritardo su ogni pagamento previsto nel presente Accordo,
il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed  a  trasferire  sollecitamente
gli interessi di mora calcolati in base ai tassi d'interesse indicati
nel   precedente   Articolo   IV,   incrementati  di  0,50  punti  di
percentuale.
                             ARTICOLO VI
  Con  riserva  di  disposizioni  contrarie  del  presente   Accordo,
quest'ultimo  non  pregiudica  in  alcun  modo gli obblighi giuridici
previsti dal diritto comune, ovvero gli  impegni  sottoscritti  dalle
Parti,  diverse dai due Governi, per le operazioni cui si riferiscono
i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo e indicati  nelle
Tabelle allegate.
                            ARTICOLO VII
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
  In   fede   di   che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente
abilitati, hanno firmato il presente Accordo.
  Fatto a Roma,
  in due esemplari in lingua francese,
  l'8 Settembre 1992
  Per il Governo della                  Per il Governo del
  Repubblica Italiana                    Regno del Marocco
  (Gianfranco VARVESI)                      ............
                            ____________
            ANNESSO RELATIVO ALL'ARTICOLO IV DELL'ACCORDO
       1) a)                    $   5.535.080,08
       1) b)                    Fr.Fr. 179.880,87
                                Lit.  614.394.778,__
                                $      51.610.384,03
                                Fr.B.   1.116.059,20
                                Fr.Fr.      3.567,__
                            ____________
                                339.
                     Kingston, 16 settembre 1992
                Protocollo di cooperazione sanitaria
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                     e il Governo della Giamaica
           per il programma di cooperazione allo sviluppo
 "Intervento sanitario straordinario a seguito del ciclone Gilbert",
                  con lettere d'impegno liberatorio
               (Entrata in vigore: 16 settembre 1992)
Il Governo della Giamaica, di seguito chiamato "Governo" e il Governo
della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari  Esteri,  di
seguito  chiamata  "D.G.C.S.",  nello spirito della nuova politica di
cooperazione prevista dalla Legge italiana  n.  49  del  26  Febbraio
1987,  e  desiderando  rafforzare  le  buone  e  amichevoli relazioni
esistenti tra i due Paesi, finalizzate a raggiungere  l'obiettivo  di
Alma Ata, cioe' la "Salute per tutti entro l'anno 2000",
- desiderando sostenere il piano sanitario nazionale;
-  coscienti  dell'importanza  del  sostegno  ai  sistemi  sanitari a
livello locale
- con riferimento alla richiesta Giamaicana per un  dono  finalizzato
alla ricostruzione di 5 centri sanitari;
-  comprendendo  la  necessita'  di  un  legame  tra  i  sopra citati
interventi infrastrutturali e un appropriato programma di  assistenza
tecnica;
-  ritenendo  importante  sostenere le attivita' di preparazione alle
emergenze e ai disastri;
- considerando anche la richiesta della  Organizzazione  Panamericana
di  Sanita'  /  Organizzazione  Mondiale  di  Sanita'  (PAHO/WHO)  di
collaborare nei programmi di riabilitazione nel settore sanitario;
-  apprezzando  i  risultati  della  missione  tecnica  italiana  del
Novembre 1988;
sono d'accordo nell'iniziare un programma di cooperazione nel settore
sanitario  per  sostenere e sviluppare il sistema sanitario a livello
locale nel quadro della politica nazionale di  Primary  Health  Care,
promuovendo  la  riabilitazione della rete dei servizi socio-sanitari
di base, la  preparazione  alle  emergenze,  il  miglioramento  della
sanita' ambientale.
1. Obiettivi
1.1 Obiettivo generale
Promuovere la politica nazionale di PHC sostenendo i sistemi sanitari
a livello locale attraverso la realizzazione delle attivita' previste
dal  Programma:  "Intervento  Sanitario  Straordinario  a seguito del
Ciclone Gilbert".
1.2 Obiettivi specifici
a.  Riabilitare  la  rete  di  servizi  socio-sanitari  di  base  nel
Distretto di Annotto Bay, la Parish di St. Elizabeth, il Distretto di
Harbour View, attraverso la costruzione e l'equipaggiamento di cinque
centri  di  salute, utilizzando tecnologie e metodologie appropriate,
con il massimo uso delle risorse umane e materiali locali.
b. Migliorare le prestazioni dei Sistemi Sanitari Locali, nelle  aree
prescelte, nel quadro della strategia della PHC e del Piano Sanitario
Nazionale,  promuovendo  l'accesso  e  l'utilizzazione dei servizi di
sanita' pubblica da parte dell'intera  popolazione,  privilegiando  i
gruppi a maggior rischio.
c.  Sostenere il processo di preparazione all'emergenza e ai disastri
naturali, promuovendo il coinvolgimento della comunita', la sua presa
di coscienza in merito  ai  rischi  provenienti  da  eventi  naturali
catastrofici e la sua capacita' di risposta.
d.  In  collaborazione con la PAHO/WHO, intervenire nel settore della
sanita' ambientale, facendo fronte ai bisogni della  popolazione  nel
rispetto  dell'ambiente  (approccio  secondo la Primary Environmental
Care).
2. Durata
Diciotto  mesi.  Alla  fine   di   questo   periodo   potra'   essere
congiuntamente   valutata  la  possibilita'  e  opportunita'  di  una
estensione.
3. Descrizione
Le zone prescelte per l'intervento sono: la Parish di St.  Elizabeth,
la Parish di St. Mary, in particolare il Distretto di Annotto Bay, la
Zona  I  di  Kingston  e  St. Andrew (KSAC). Il fondo italiano per la
attuazione del programma ammonta a Lire  Italiane  9.580.000.000.  Il
programma prevede due componenti.
3.1 Gestione congiunta Governo Giamaicano e D.G.C.S.
Questa  componente si riferisce alla costruzione e equipaggiamento di
cinque cliniche, al sostegno alla preparazione alle  emergenze,  alle
attivita'  di  assistenza  tecnica  finalizzate  al  rafforzamento  e
sviluppo dei Sistemi Sanitari  Locali.  Le  attivita'  del  programma
saranno rivolte alla:
a. Pianificazione
In collaborazione con le opportune unita' del Ministero della Sanita'
e con le Agenzie coinvolte, a diversi livelli:
-  ricerca  intervento  per  ottenere le informazioni necessarie alla
pianificazione, gestione, controllo e valutazione del programma.
- definizione di un Piano di Attivita' generale oltre  che  di  Piani
Operativi semestrali.
-  coordinamento  con i programmi esistenti a livello regionale, sub-
regionale, nazionale e locale.
b. Costruzione di infrastrutture sanitarie
- costruzione ed equipaggiamento di cinque  centri  di  salute  nelle
localita'  di:  Black  River  e  Middle  Quarters nella Parish di St.
Elizabeth; Annotto Bay and Rock River nel Distretto di  Annotto  Bay;
Harbour View/Bellevue nella Zona 1 della Kingston and St. Andrew Cor-
porate Area.
La  D.G.C.S. affidera' alla Societa' Ansaldo l'elaborazione di studi,
la progettazione, la fornitura di  attrezzature,  la  costruzione  di
impianti e infrastrutture.
Verranno utilizzate tecnologie e metodologie appropriate, favorito il
coinvolgimento  della comunita', facendo il massimo uso delle risorse
umane e materiali locali.
c. Sostegno ai sistemi sanitari locali
In collaborazione con gli opportuni livelli gestionali del  Ministero
della Sanita' (Unita' centrale, Regione, Parish, Distretto, Zona):
- sostenere il processo di decentramento attualmente in atto;
-    promuovere    i   programmi   sanitari   pubblici,   favorendone
l'integrazione;
- sostenere sistemi gestionali quali:
  * manutenzione, sia fornendo le necessarie parti  di  ricambio  dei
macchinari, che valorizzando il personale locale di manutenzione;
  *  acquisto, se necessario anche attraverso la fornitura di farmaci
e materiale d'uso;
  * riferimento;
  * informativo;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale
sanitario e attivita' educative per e con la popolazione;
- identificare e  realizzare  attivita'  appropriate  per  migliorare
l'efficienza  e  l'efficacia dei servizi, stimolare la partecipazione
comunitaria e favorire migliori  relazioni  tra  comunita'  locale  e
personale sanitario;
- attivare microprogetti comunitari di sviluppo socio-sanitario:
d. Preparazione alle emergenze
In  collaborazione con gli opportuni livelli gestionali del Ministero
della Sanita', con le Parish, con le  Agenzie  interessate  e  con  i
Comitati  per  la  Preparazione  ai  Disastri,  sostenere  i Piani di
Preparazione alle emergenze, attraverso:
-  sviluppo  delle capacita' di organizzazione delle comunita' locali
per rispondere alle catastrofi naturali;
- organizzazione di attivita' informative ed educative;
-  formazione  del  personale  sanitario  alla  organizzazione  della
popolazione e alla gestione delle emergenze.
3.2 Gestione congiunta Governo Giamaicano, D.G.C.S., PAHO/WHO
a. Pianificazione
In  collaborazione  con  le  opportune  unita'  del  Ministero  della
Sanita', con la PAHO/WHO  e  con  le  Agenzie  coinvolte,  a  diversi
livelli:
-  ricerca  intervento  per  ottenere  le informazioni di base per la
pianificazione, gestione, controllo e valutazione del programma;
- definizione di un Piano di Attivita' generale oltre  che  di  Piani
Operativi semestrali;
-  coordinamento  con i programmi esistenti a livello regionale, sub-
regionale, nazionale e locale.
b. Primary Environmental Care
In collaborazione con la PAHO/WHO, il Ministero della  Sanita'  e  le
Agenzie coinvolte, contribuire a:
-  selezionare  e  diffondere  nelle  aree  di programma le soluzioni
tenciche piu' appropriate per affrontare settori quali:  fornitura  e
controllo  della  qualita' dell'acqua potabile, drenaggio, raccolta e
trattamento dei rifiuti liquidi e solidi.
- organizzare microprogetti comunitari utilizzando le risorse umane e
materiali locali;
-  organizzare  attivita'  di  educazione  sanitaria  per  e  con  la
popolazione e di formazione per il personale sanitario.
4. Obblighi
4.1. Obblighi italiani
Il Governo italiano si impegna a:
a.  costruire ed equipaggiare cinque centri di salute nelle localita'
sopra menzionate;
b. provvedere fondi e collaborare alla identificazione,  definizione,
gestione,   controllo  e  valutazione  di  attivita'  quali:  ricerca
intervento; corsi e seminari;  educazione  sanitaria;  produzione  di
materiale  didattico  ed  informativo;  esecuzione  di  interventi di
manutenzione; preparazione alle emergenze,  microprogetti  comunitari
di  carattere  socio-sanitario,  in  particolare  nel  settore  della
fornitura d'acqua e della sanita' ambientale. E' inoltre previsto  un
fondo  di  gestione  per  gli  esperti  italiani e la possibilita' di
utilizzare personale e consulenti locali.
I fondi saranno gestiti dal Capo Programma Italiano con la  specifica
che  le  decisioni riguardanti le spese verranno prese congiuntamente
al Governo Giamaicano sulla base di piani specifici  (come  descritti
di seguito);
c.  inviare esperti italiani per i settori connessi al programma. Uno
di questi sara' designato Capo Programma Italiano;
d.  fornire  materiale  medico  secondo  le  necessita'  dei   centri
sanitari;
e.  collaborare  con le autorita' giamaicane, preposte alle attivita'
sopra  menzionate,  tenendo  conto  dei  Piani  e   delle   priorita'
nazionali.
f.  alla  conclusione  del programma, e di ogni eventuale proroga, la
proprieta' di tutti i materiali ed  equipaggiamenti  specificatamente
inviati  in Giamaica dalla DGCS per la realizzazione del programma in
parola, sara' trasferita al Governo Giamaicano, a  meno  che  le  due
parti  non  si  accordino  per  utilizzarli  in  nuove  iniziative di
cooperazione.
4.2 Obblighi giamaicani
4.2.1 Il Governo Giamaicano si impegna a:
a. Nominare un Direttore del programma.
b. Fornire il personale necessario per la gestione e la  manutenzione
dei cinque centri di salute.
c. Fornire i terreni appropriati per la costruzione delle cliniche.
d.  Facilitare  il  completamento di qualsiasi pratica amministrativa
riguardante il programma.
e. Esentare il programma da tasse di registrazione, da tasse sul vol-
ume d'affari o da ogni altra tassa diretta.
f. Garantire l'esenzione dai dazi di transito, dogana,  importazione,
o  fiscali,  e ogni altro costo, per tutte le forniture, i materiali,
compresi   i   materiali   d'uso   sanitario   e   i   farmaci,   gli
equipaggiamenti,  i  macchinari d'ufficio e gli arredamenti, le parti
di ricambio, i veicoli, incluso i mezzi di trasporto,  da  utilizzare
nel  contesto  e  per  la  realizzazione delle attivita' previste dal
programma, acquistati in Giamaica o all'estero, qualora questi dazi e
costi non costituiscano  remunerazione  per  un  servizio  reso  (per
esempio, gestione e immagazzinamento).
g.  Concordare  di  non  imporre  alcuna restrizione monetaria, o sui
cambi, sui fondi di programma inviati  in  Giamaica.  I  crediti  sui
conti  aperti  in  Giamaica  a  nome  del  programma  potranno essere
liberamente  riconvertiti,  sempre  che  questi  conti  siano   stati
sostenuti esclusivamente da fonti estere.
h.  Garantire, se richiesto, il beneficio in esenzione doganale della
importazione temporanea e l'esenzione  da  qualsiasi  tassa  per  gli
equipaggiamenti  professionali,  in particolare macchinari e veicoli,
importati  per  la  realizzazione  delle   attivita'   previste   dal
programma,  al di fuori di quelli specificatamente inviati dalla DGCS
(vedi punto 4.1.f).
L'Ente esecutore italiano avra' l'assoluta liberta' di riesportare il
detto  equipaggiamento  quando  egli  abbia  terminato  le  attivita'
previste dal programma.
i.  Il  Governo  Giamaicano  e'  d'accordo a riconoscere gli obblighi
definiti in  questo  paragrafo  verso  la  Ansaldo  e  altre  agenzie
esecutrici che rientrino in questo accordo.
4.2.2 Il Governo Giamaicano si impegna a:
a.   Garantire   agli  esperti  italiani  e  alle  loro  famiglie  un
trattamento non meno favorevole di quello garantito al  personale  di
assistenza    tecnica   inviato   in   Giamaica   da   Organizzazioni
Internazionali.
b. Facilitare le richieste da parte del personale  italiano  e  delle
loro famiglie riguardo a questioni amministrative relative a Permessi
di Importazione, Permessi di Lavoro, Visti e Permessi di Soggiorno.
c.   Nell'ambito  delle  leggi  e  regolamenti  del  caso,  garantire
l'esenzione dai dazi doganali, tasse  e  altri  costi  connessi  alla
importazione   di   un  autoveicolo  per  esperto,  per  proprio  uso
personale, come anche agli effetti personali per se' e i membri della
propria famiglia.
d.   Garantire  il  diritto  agli  esperti  di  riesportare  i  sopra
menzionati effetti alla fine del proprio mandato in Giamaica.
e. Esentare gli esperti dalle tasse sul reddito o su ogni altra tassa
diretta, riguardante remunerazioni pagate e provenienti  da  fondi  o
risorse situate all'estero, per servizi prestati nel Paese secondo il
presente accordo.
f.  Accettare di non imporre alcuna restrizione monetaria o sui cambi
sui fondi inviati in Giamaica da fonti estere  agli  esperti  e  alle
loro  famiglie  per  fini personali. I conti aperti in Giamaica dagli
esperti e dalle loro famiglie restano a loro esclusiva disposizione e
i crediti potranno essere liberamente riconvertiti, sempre che questi
conti sono stati sostenuti esclusivamente da fonti estere.
g. In caso di danni sofferti da  una  terza  parte  a  causa  di  una
mancanza  dell'esperto  durante lo svolgimento delle proprie funzioni
secondo questo accordo, il Governo Giamaicano sara'  responsabile  al
suo  posto e ogni lamentela contro l'esperto sara' esclusa, in questi
limiti, a meno che sia provato che il danno sia da addebitare ad  una
seria  negligenza  o  a meno che l'azione che ha causato il danno sia
stata realizzata con fraudolenza, o a meno che il danno non sia stato
causato da un comportamento illegale,  considerato  tale  dal  codice
penale.
Gli   esperti   saranno   peraltro   considerati   esenti   da   ogni
responsabilita' civile  o  penale  per  atti  o  omissioni  derivanti
dall'esercizio  delle  loro funzioni, salvo che tali atti o omissioni
siano conseguenza di dolo o grave negligenza.
h. Nel caso di arresto  o  imprigionamento  dell'esperto  o  di  suoi
famigliari,  per  qualsiasi ragione, o in caso di procedimenti penali
contro  di  loro,  le  autorita'  competenti  devono   immediatamente
informare l'Ambasciata Italiana in Giamaica.
i.  Fornire  agli  esperti  e  alle loro famiglie gli stessi servizi,
riguardo al rimpatrio, che sono garantiti al personale diplomatico in
caso di una crisi internazionale che possa  mettere  in  pericolo  la
sicurezza di cittadini stranieri in Giamaica.
j.   Facilitare   l'ottenimento  da  parte  di  medici,  ingegneri  e
architetti  italiani  delle  necessarie   approvazioni,   licenze   o
permessi,  da  parte  degli  ordini  professionali  competenti,  come
richiesto dalla legge.
4.3. Esecuzione
Il programma sara' eseguito:
-  dal  Ministero  della  Sanita'  in  rappresentanza   del   Governo
Giamaicano;
-  dalla  D.G.C.S.  in  rappresentanza  del  Governo  italiano, anche
attraverso l'opera della Societa' Ansaldo;
- dalla PAHO/WHO in collaborazione sia con il Ministero della Sanita'
Giamaicano che con la D.G.C.S.
4.4 Gestione e organizzazione
Il  Ministero  della  Sanita'  Giamaicano  avra'  competenza  per  la
supervisione   e   il  coordinamento  del  programma,  attraverso  il
Direttore del programma. Il Direttore del Programma Giamaicano  e  il
Capo  Programma  Italiano,  pianificheranno le attivita' in base a un
Piano di Azione generale che terra' presenti i Piani e  le  priorita'
Giamaicane,  le  finalita'  del programma e gli accordi esistenti tra
DGCS e l'agenzia esecutrice Ansaldo.
La  gestione  ordinaria  del  programma  sara' condotta secondo Piani
Operativi  semestrali.  La  loro  attuazione  sara'   soggetta   alla
preventiva approvazione della D.G.C.S.
4.5 Accordi finanziari
Le  spese,  per  la  parte gestita direttamente dalla DGCS (vedi 1.3,
punti b.c.d.), basate sui piani  di  azione,  saranno  eseguite  come
segue:
4.5.1 Bilancio
*  il  bilancio,  relativamente  alle  attivita' direttamente gestite
dalla D.G.C.S. ecc., sara' concordato tra il Ministero della  Sanita'
e  il  Capo  Programma  e  sara'  predisposto  nella  forma  di Piani
semestrali;
* le spese saranno eseguite sotto amministrazione italiana;
* un rapporto finanziario semestrale verra' preparato e presentato al
Direttore del Programma giamaicano.
4.5.2. Forniture estere
* gli ordinativi,  realizzati  secondo  i  Piani  Operativi,  saranno
firmati  dal  Direttore  del Programma Giamaicano e controfirmati dal
Capo Programma.
4.6 Personale italiano
E' previsto il seguente personale italiano:
- per la DGCS:
* 1 Capo programma per 18 mesi
* esperti nei settori del programma fino ad un totale di 38 m/u
- Per la Societa' Ansaldo:
* 1 Rappresentante della Societa' per 18 mesi;
* 1 Site Manager per 18 mesi;
* esperti e tecnici nei settori di programma fino ad un totale di  60
m/u
4.7 Fondo di gestione per il personale italiano
Il  Governo  italiano rendera' disponibile, all'interno dei fondi del
programma, una disponibilita' finanziaria,  gestita  interamente  dal
Capo Programma Italiano, per coprire le seguenti spese a sostegno del
lavoro del personale espatriato:
* pagamento di personale locale, lavoro di segreteria, ragioneria;
* trasporto per gli esperti italiani;
* telefono, telex, telefax, posta;
* materiale informativo, incontri e seminari;
* materiale d'uso e macchinari per ufficio;
* affitti;
* altro.
5. Disposizioni finali
Questo protocollo entrera' in vigore alla data della firma e rimarra'
in  vigore  per  la durata del programma prevista nel punto 2., fatte
salve eventuali estensioni.
5.1 Entrambe le parti possono interrompere l'accordo preavvisando  di
questa intenzione con un anticipo di sei mesi.
5.2  Qualsiasi  questione  relativa  alla  interpretazione  di questo
accordo, e ogni disputa risultante dall'accordo, saranno definite  di
reciproco accordo dopo consultazioni tramite canali diplomatici.
Firmato  in  Kingston  li  16/9/92,  in due copie originali in lingua
Inglese e Italiana, entrambi i testi essendo egualmente autentici.
                                                L'AMBASCIATORE
                                            (Antonino Provenzano)
                                             (firma illeggibile)
      Per il Governo
      della Giamaica                         Per il Governo della
    (firma illeggibile)                      Repubblica  Italiana
   MINISTRY OF HEALTH
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'Ambasciatore d'Italia a Kingston
On. Easton Douglas, M.P.
Ministro della Sanita'
Ministero della Sanita'
10, Caledonian Avenue
Kingston 5
                                         Kingston, Settembre 16, 1992
  Eccellenza,
  La  presente fa riferimento al Programma di cooperazione denominato
"Intervento sanitario straordinario a seguito del  ciclone  Gilbert",
realizzato  congiuntamente  dal  Governo Italiano (Ministero Italiano
degli Affari Esteri - Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo)  e
dal Governo della Giamaica (Ministero della Sanita') che comprende la
costruzione  di  cinque  centri  sanitari  attraverso il lavoro della
ditta italiana Ansaldo in qualita' di contraente.
  L'Ambasciata d'Italia  a  Giamaica,  quando  avra'  constatato  con
soddisfacimento  il  buon  completamento  dei  lavori  di costruzione
previsti dal Programma, si impegna ad accettare dal  Ministero  della
Sanita'  una  lettera  attestante il "soddisfacente completamento" in
ogni  caso,  prima  di  inviare  in  Italia  qualsiasi  rapporto  sui
summenzionati   lavori  di  costruzione  che  potrebbe  dar  luogo  a
pagamenti da parte del Ministero degli Affari  Esteri  a  favore  del
contraente Ansaldo.
  Le  sarei  grato  di  firmare  per  accordo la copia allegata della
presente Lettera, e di rinviarmela.
  Con i migliori saluti.
  Amb. Antonio Provenzano
  Per accordo con il contenuto di quanto sopra
  On. Easton Douglas, M.P.
  Ministro della Sanita'
  Ministero della Sanita'
  Kingston, Giamaica
                                340.
                      Hanoi, 22 settembre 1992
                         Memorandum d'intesa
              tra il Governo della Repubblica Italiana
        ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam
         relativo al sistema di rifornimento idrico fluviale
            nella citta' di Ho Chi Min, con Allegati (1)
               (Entrata in vigore: 22 settembre 1992)
__________
(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.
                             __________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
  Il  Governo della Repubblica Socialista del Vietn Nam ed il Governo
della Repubblica italiana,
  Nel quadro del processo  verbale  approvato  della  prima  sessione
della  Commissione  mista italo-vietnamita di cooperazione tecnica ed
economica  firmata  a   Roma   il   18   maggio   1990,   consapevoli
dell'importanza  di  un'acqua  pulita  per  lo  sviluppo  economico e
sociale,  convengono  di  stipulare  il   presente   memorandum   per
l'attuazione  di  una  programma  volto  a  migliorare  il sistema di
approvigionamento idrico nella citta' di Ho Chi Min (HCMC).
  Articolo I
  L'obiettivo principale del Progetto e':
  - di fornire, al  termine  del  progetto,  150  1/d/p.c.  di  acqua
potabile  al  100% della popolazione urbana di Ho Chi Minh City ed al
50% della popolazione rurale.
  - di creare nell'Ente di attuazione locale la capacita', al termine
del Progetto, di (1) gestire  ed  operare  in  maniera  economica  il
sistema   di   approvigionamento  idrico;  (2)  gestire  e  mantenere
l'equipaggiamento (3) controllare e ridurre le perdite di acqua.
  Articolo II
  2.1  Il  Governo  della  Repubblica   Socialista   del   Viet   Nam
rappresentato  dal  Comitato  popolare Ho Chi Min, designa la "Saigon
River Water Exploitation Company" (Societa' di gestione  delle  acque
fluviali  del  fiume  Saigon) come Ente responsabile per l'attuazione
dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.
  2.2 Il Governo  della  Repubblica  Italiana  designa  il  Consorzio
Federici/Emit/Vianini,    come    organizzazione   responsabile   per
l'attuazione  dei  suoi  obblighi  in  base  al  presente  Memorandum
d'Intesa.
  Articolo III
  Il Governo della Repubblica Italiana in conformita' con le leggi ed
i  regolamenti  vigenti  e  con  la Delibera del Comitato Direzionale
della Cooperazione Italiana n. 85 del 5 giugno 1991, contribuira' con
un dono fino a 26.166.300 milioni  di  lire  per  le  apparecchiature
elencate all'Annesso 1 del presente Memorandum.
  Articolo IV
  Il  Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, in conformita'
con le leggi ed i regolamenti vigenti,  si  fara'  carico  del  costo
delle strutture, del personale e delle forniture elencate all'Annesso
2 del Memorandum d'Intesa.
  Articolo V
  5.1 Il Governo della Repubblica Italiana fornira' il suo contributo
tramite  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  direttamente  all'Ente
italiano designato di cui all'art.2.2 di cui sopra.
  5.2 Il contributo vietnamita sara' fornito dall'Ente  designato  di
cui  all'articolo  2.1  di  cui  sopra,  per  conto del Governo della
Repubblica Socialista del Viet Nam e sotto un  appropriato  controllo
del Comitato Popolare Ho Chi Min.
  Articolo VI
  I  due  Governi  hanno  altresi'  deciso  di  stabilire  non appena
possibile un Comitato misto formato dai membri designati  da  ciascun
Governo.  Il  Comitato  misto  sara'  incaricato di verificare almeno
annualmente  l'andamento  generale  delle  attivita'   di   Progetto,
l'effettiva  mobilizzazione  delle  risorse, formulando, se del caso,
raccomandazioni generali su eventuali modifiche  e/o  estensioni  del
Progetto.
  Articolo VII
  Il  Governo  della  Repubblica Socialista del VietNam garantira' al
Consorzio ed  ai  suoi  esperti  che  lavorano  in  VietNam  ai  fini
dell'esecuzione del Progetto ogni privilegio ed esenzioni, secondo le
leggi  ed  i regolamenti vigenti, di cui nell'Accordo di Cooperazione
Tecnica tra la Repubblica Italiana e  la  Repubblica  Socialista  del
Viet- Nam firmato a Roma nel Maggio 1990.
  Articolo VIII
  I  Governi  ed  i  loro  Enti  di  attuazione designati, in stretto
coordinamento con  le  locali  unita'  governative  e  gli  organismi
settoriali  interessati,  si  accerteranno che il presente Memorandum
d'Intesa sia realizzato con la dovuta diligenza ed efficacia e  e  si
forniranno  a  vicenda tutte le informazioni che potranno essere con-
siderate necessaria per la realizzazione del Progetto.
  Articolo IX
  Il progetto sara' attuato in conformita' con gli Annessi 1 e 2  qui
allegati, costituenti parte integrante del presente Memorandum.
  Articolo X
  10.1  Il presente Memorandum d'Intesa avra' effetto alla data della
firma e  scadra'  al  completamento  del  progetto  o  ad  ogni  data
stabilita di comune accordo dai due Governi.
  10.2  Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in conformita' con
il Processo  verbale  approvato  tra  la  Repubblica  socialista  del
Vietnam  e  la  Repubblica  Italiana  e'  di  natura  tecnica  e mira
unicamente a stabilire  la  responsabilita'  amministrativa  dei  due
Governi  in  relazione  allo svolgimento del progetto nell'ambito del
summenzionato Processo verbale tra i due Paesi.
  10.3   Ogni   controversia   derivante    dall'interpretazione    o
dall'attuazione del presente Memorandum d'Intesa sara' risolta in via
amichevole mediante consultazioni o negoziati tra i due Governi.
  10.4  Il  presente  Memorandum  d'intesa  puo'  essere  emendato in
qualsiasi momento con il consenso reciproco  di  entrambi  i  Governi
mediante uno scambio di lettere.
  10.5  Ogni comunicazione di documenti fornita, effettuata o spedita
sia dal Governo italiano sia dal Governo  Vietnamita  in  conformita'
con  il  presente  Memorandum  d'Intesa, dovra' essere effettuata per
iscritto e  si  considerera'  debitamente  consegnata,  effettuata  o
inviato alla Parte cui e' indirizzata al momento della sua consegna a
mano,  per  posta,  telegramma,  cablogramma  o  telex  ai rispettivi
indirizzi, in particolare:
  Per il Governo Vietnamita:
  Societa' di gestione delle acque fluviali del fiume Saigon
  28, Le Qui Don Street
  District 3 - Ho Chi Minh City
  Tel.: 230136
  Fax: 230136
  Per il Governo italiano:
  Ambasciatore Gianluigi Pasquinelli
  Ambasciata d'Italia
  9, Le Phung Hien
  Hanoi
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, hanno firmato il presente  Memoran-
dum d'Intesa
  FIRMATO  ad  Hanoi  il  22  Settembre  1992 in duplice esemplare in
lingua inglese
Per il Governo della                          Per il Governo della
Repubblica Socialista del Vietnam              Repubblica Italiana
Le Xuan Trinh                                  Gianluigi Pasquinelli
Primo Vice-presidente                        Ambasciatore d'Italia in
Comitato di Pianificazione statale                    Vietnam
                            ____________
                                341.
                      Kigali, 28 settembre 1992
                        Protocollo di Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica di Ruanda
               relativo al Progetto Kagitumba Muvumba:
         sistemazione agro-idraulica del perimetro n. 4 (1)
               (Entrata in vigore: 28 settembre 1992)
___________
(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
  Il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  in  appresso  denominato
Governo italiano, rappresentato dal suo Ambasciatore a Kampala,
  ed  il  Governo  della Repubblica del Rwanda in appresso denominato
Governo rwandese, rappresentato dal suo Ministro degli Affari  Esteri
e della Cooperazione,
  - Visto l'accordo di cooperazione firmato a Kigali il 9 maggio 1986
tra  il  Governo  rwandase  ed  il  Governo  italiano  relativo  alla
realizzazione  di   programmi   multisettoriali   d'intervento   come
successivamente disciplinati dalla Legge n. 49 del 26.02.87,
  -  Vista la delibera n. 41 con la quale il Comitato direzionale per
la Cooperazione allo Sviluppo del Governo italiano  ha  stanziato  un
importo  di  9.096.840.000  lire  italiane  per  la realizzazione del
Progetto,
  -  Visto  l'atto  di  formazione  dell'Associazione   IFAGRARIA   -
ITALIMPIANTI di cui ITALIMPIANTI e' la societa' mandataria.
  -  Visto  il  contratto  firmato il 31.01.89 tra il Ministero degli
Affari Esteri italiano e l'Associazione IFAGRARIA-ITALIMPIANTI,
  Hanno convenuto quanto segue:
  1. QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGETTO
  Gli Organismi responsabili del progetto saranno:
  -  La  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione allo sviluppo del
Ministero  degli  Affari  Esteri  che  ha  affidato  all'Associazione
IFAGRARIA-IMPIANTI  la  realizzazione  del  Progetto,  per  la  Parte
italiana;
  - Il Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e  delle  Foreste
per la Parte rwandese.
  Ciascun  organismo potra' ottenere nell'ambito delle sue competenze
e prerogative la collaborazione di uno o piu' organismi  suscettibili
di  contribuire  con  efficacia  alla  realizzazione  degli obiettivi
previsti.
  2. OBIETTIVI E DURATA DEL PROGETTO
  L'obiettivo generale del progetto e' la sistemazione agro-idraulica
del perimetro n. 4
  La realizzazione del Progetto e' prevista in due  fasi  successive,
per una durata totale di 28 mesi.
  3. ZONA D'AZIONE DEL PROGETTO
  Zona  d'azione  del  progetto  e'  la regione del Mutara, situata a
nord-est  del  Rwanda,  in  particolare  la  riva  destra  del  fiume
Kagitumba accanto alla citta' di Nyagatare.
  4. AZIONI PREVISTE
  Le  due  fasi  di  esecuzione  del  progetto, prevedono le seguenti
azioni in conformita' con l'allegato tecnico al contratto e  seguendo
il progetto di massima approvato dalla D.G.C.S
  1a fase
  Fornitura di mezzi:
  * macchinari e arnesi per lavori di sterro
  * attrezzature per la realizzazione delle infrastrutture di
    appoggio e l'installazione di cantieri
  * macchine ed attrezzature agricole
  * mezzi di trasporto
  * attrezzature per uffici, case e negozi
  * attrezzature per officine meccaniche
  * strumenti topografici
  - Esecuzione di rilevazioni topografiche e di studi geo-tecnici.
  -  Elaborazione  del progetto di esecuzione dei lavori previsti per
la seconda fase e/o altre attivita' che si riveleranno  necessarie  e
saranno approvate dalla D.G.C.S.
  -    Realizzazione    delle    infrastrutture    di    appoggio   e
dell'installazione di cantieri.
  -  Formazione  in  Italia   di   tre   tecnici   rwandesi   durante
l'elaborazione del progetto di esecuzione.
  IIa fase
  Svolgimento dei seguenti lavori:
  - Principale canale di di derivazione delle acque, a partire dal
    ponte di Rukamo
  - Distribuzione degli IMPERATA
  - Arginamento di protezione delle piene del fiume
  - Collettore principale di drenaggio
  - Rete secondaria di drenaggio
  - Rete secondaria di irrigazione
  - Livellamento del terreno e parcellizzazione
  - Rete delle piste
  Lavori particolari per:
  * Le prese d'acqua dei canali secondari sul canale principale
  * Lo stramazzo terminale del canale principale
  * L'incrocio del canale principale con il collettore principale di
    drenaggio
  * oltrepassare l'arginamento di protezione del collettore
    principale;
  * confluenza del collettore principale con il fiume;
  * passerelle sul canale principale
  * disboscamento del fiume lungo l'arginamento di protezione ecc.
  * ecc.
  5. CONTRIBUTI ED IMPEGNI DELLA PARTE RWANDESE
  5.1 Contributi
  Il  Governo  rwandese  dichiara  di  accettare  il finanziamento di
9.096.840.000 lire per la realizzazione del progetto e si  impegna  a
fornire una controparte in moneta locale equivalente a 200.000.000 di
lire in particolare per quanto segue:
  -  agevolare  la  connessione  con  la  rete telefonica, viaria, di
drenaggio, telex, fax,  elettricita',  acqua  potabile  ecc.  per  le
infrastrutture  di  appoggio  e l'installazione di cantieri, e per lo
spianamento dei siti.
  - Messa a disposizione di personale locale secondo la  richiesta  e
le esigenze dell'Associazione.
  -  Spese  di  alloggio,  di  trasporto  e di missione del personale
rwandese addetto al Progetto e messa a loro disposizione dei  veicoli
necessari.
  5.2 Impegni
  Il  Governo  rwandese, in conformita' e a titolo di integrazione di
quanto e' gia'  stato  convenuto  nell'accordo  del  09  maggio  1986
menzionato  all'inizio, garantisce al personale espatriato ed a tutte
le  imprese  straniere  che  opereranno  in  Rwanda  nel  quadro  del
Progetto, l'attuazione delle seguenti condizioni:
  -  Esonero da tutte le tasse e/sovrattasse e/o imposte e/o ritenute
di qualsiasi natura.
  - Pagamento del personale  espatriato  secondo  le  esigenze  della
Parte italiana, in valuta e/o moneta locale.
  -  Assoggettazione al regime di ammissione in franchigia temporanea
dei diritti e tasse di entrata  di  tutti  i  veicoli,  materiali  ed
attrezzature necessarie alla realizzazione del Progetto.
  -  Esonero  di  ogni  contratto,  stipulazione  o atto di qualsiasi
natura firmato in vista dell'esecuzione del Progetto,  dal  pagamento
dei  diritti  di registrazione e di bollo, dalla licenza sul mercato,
dall'imposta sul fatturato o da ogni altra  imposta  esistente  o  da
istituire  nella  Repubblica  rwandese. Tuttavia qualora l'esecuzione
delle suddette operazioni sia affidata a  persone  fisiche  o  morali
stabilmente  insediate  in Rwanda, queste ultime saranno assoggettate
al pagamento di una tassa sui benefici.
  - Esonero da ogni  responsabilita'  civile  o  penale  per  atti  o
omissioni  derivanti  dall'esercizio  delle loro funzioni ufficiali a
meno che tali atti od omissioni non siano la conseguenza di dolo o di
negligenza grave.
  -  Esenzione  per  tutti  i  materiali,  equipaggiamenti,  veicoli,
carburanti,  parti  di ricambio, materiali ecc., forniti o acquistati
per conto del Governo  Italiano  nel  quadro  del  progetto  da  ogni
diritto  doganale  di entrata, da tasse o prelievi fiscali nonche' da
cauzioni.  Questi  mezzi saranno utilizzati, in regime d'importazione
temporanea per la realizzazione del  Progetto,  fino  alla  fine  del
periodo di garanzia o per tutto il tempo di una eventuale proroga del
Progetto,  e  per  la  realizzazione  di  altri  eventuali  programmi
richiesti dal Governo rwandese,  finanziati  dal  Ministero  Italiano
degli Affari Esteri.
  All'arrivo  dei beni al cantiere, sara' redatto un processo verbale
di consegna al destinatario con  il  quale  verranno  contestualmente
messi  a  disposizione  dell'Associazione  gli  stessi  beni. Ai fini
dell'utilizzazione  dei  beni  di  cui  sopra,  sara'  compilato   un
processo-verbale di definitiva consegna. I materiali, equipaggiamenti
ed  eventuali  materiali  se  del  caso necessari al fine d'integrare
quelli acquistati con i fondi del Progetto, saranno assoggettati alle
stesse  condizioni  di  questi  ultimi  fino  alla  fine  della  loro
utilizzazione.
  -  Esonero per le operazioni effettuate nel quadro del Progetto, da
tasse e/o imposte di qualsiasi natura.
  - Possibilita'  di  effettuare  ogni  operazione  di  sdoganamento,
qualora  necessario,  direttamente  nel  cantiere  di Nyagatare senza
oneri supplementari per il Progetto.
  - Esonero dalla presentazione del  bilancio  annauale  agli  Uffici
delle Imposte locali.
  -  Apertura  di  conti bancari, in valuta sia locale che straniera.
Il saldo dei fondi provenienti da fonte esterne introdotti in  Rwanda
nel  quadro  del  progetto,  potra'  essere  trasferibile  in  moneta
convertibile.
  - Messa a disposizione  del  Progetto  dei  siti  necessari  -  ivi
compresa  l'area  per  l'installazione  del cantiere - liberi da ogni
vincolo, e libera utilizzazione di cave e fonti o riserve di  materie
naturali  da  utilizzare  nei  lavori, senza tasse ne' alcun canone o
equivalente,  e  concessione  di  una  licenza  di   costruzione   se
necessario.
  - Libero transito di macchinari, autovetture, aeromobili utilizzati
nell'ambito  del Progetto, compresa la libera circolazione nei giorni
festivi.
  - Autorizzazione ad assumere del personale espatriato specializzato
in base a necessita' stabilite dall'Associazione con agevolazioni per
ottenere visti d'ingresso e permessi di lavoro.
  - Priorita' per lo scarico, negli aeroporti rwandesi,  delle  merci
spedite nel quadro del progetto.
  -   Concessione   di   linee   telefoniche,   telex   e  telefax  e
autorizzazione ad utilizzare un collegamento radio per  collegare  il
cantiere con Kigali.
  6. MODIFICHE E DENUNCIA
  6.1 Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma
per  entrambe  le Parti e continuera' ad essere valevole per tutta la
durata del progetto salvo reciproco consenso delle Parti.
  6.2  In  caso  di  denuncia  dall'una  o  dall'altra  delle   Parti
contraenti,  il Protocollo rimarra' applicabile per un periodo di tre
mesi a decorrere dalla data di notifica della sua denuncia.
  ELENCO DEGLI ALLEGATI
  -   Accordo  di  cooperazione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica rwandese del 09 Maggio 1986.
  - Contratto firmato il 31.01.1989 tra il Ministero  italiano  degli
Affari Esteri e l'Associazione IFRAGRARIA-ITALIMPIANTI
  - Comunicazione dell'assegnazione del contratto di esecuzione.
  - Il fascicolo tecnico-finanziario IFRAGRARIA S.p.a., Ottobre 1985.
                                FIRME
  In   fede  di  che  i  sottoscritti  plenipotenziari,  a  tal  fine
debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
      Fatto a Kigali                    il 28 Settembre 1992
 Per il Governo della                 Per il Governo della
 Repubblica italiana                    Repubblica rwandese
 .................                         ...................
 Alessio CARISSIMO                       Boniface NKULINZIRA
 Ambasciatore d'Italia                   Ministro degli Affari
    in Rwanda                        Esteri e della Cooperazione
                            ____________
                                342.
                       Rabat, 21 ottobre 1992
Protocollo esecutivo tra Italia e Marocco del programma di formazione
        di docenti universitari marocchini di lingua italiana
                (Entrata in vigore: 21 ottobre 1992)
  Visto il Trattato di Amicizia e  di  Cooperazione  tra  il  Governo
della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, firmato
a  Roma  il  25  novembre 1991, in particolare l'articolo IX relativo
alla Cooperazione Culturale.
  Visto l'accordo di Cooperazione Economica e Tecnica, firmato a Roma
il 10 febbraio 1961.
  Visto l'accordo di Cooperazione  Culturale  tra  il  Governo  della
Repubblica  Italiana  ed  il Governo del Regno del Marocco, firmato a
Rabat il 26 gennaio 1970.
  Tenuto conto dell'equipollenza accordata dal Regno del  Marocco  ai
titoli di studio rilasciati dalla Scuola italiana di Casablanca.
  Nella  prospettiva  di  sviluppare  lo studio della lingua italiana
negli istituti di insegnamento secondario e superiore del  Regno  del
Marocco.
  Tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  da una parte, ed il
Governo del Regno del Marocco, dall'altra parte, e'  stato  convenuto
quanto segue:
  ARTICOLO  1  - Le due Parti concordano di diffondere l'insegnamento
della lingua italiana nelle Universita' marocchine  e  convengono  di
formare docenti universitari marocchini nelle Universita' italiane.
  ARTICOLO  2  -  La  durata  del presente programma e' fissata in un
periodo di 4 anni, con decorrenza dal  1992  e  termine  nell'ottobre
1995.
  ARTICOLO  3  - Durante la validita' del presente programma, da 15 a
21 docenti universitari marocchini saranno formati in Lingua e  Studi
italiani  presso l'Universita' di Bologna, onde assicurare in maniera
autonoma, al termine della loro formazione,  l'insegnamento  di  tale
lingua nelle Universita' marocchine.
  ARTICOLO  4  -  L'anzidetta  formazione sara' riservata a candidati
marocchini titolari di laurea abilitante all'insegnamento che abbiano
beneficiato,  in  precedenza,  di  formazione  specifica  in   lingua
italiana.
  ARTICOLO 5 - ORGANISMI ESECUTORI
  Per la Parte italiana:
  -  la  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri fornira' i mezzi  finanziari  necessari
alla realizzazione del programma;
  -   l'Universita'   di  Bologna  assicurera'  la  formazione  post-
universitaria dei docenti universitari marocchini;
  Per la Parte marocchina:
  - il Ministero dell'Educazione Nazionale (Insegnamento Superiore);
  - l'Universita' Mohammed V di Rabat e l'Universita'  Hassan  II  di
Casablanca.
                       MODALITA' DI ESECUZIONE
  ARTICOLO  6  -  La  selezione  dei  candidati  del  programma sara'
effettuata da una  commissione  mista  italo-marocchina  composta  da
professori  delle  Universita' marocchine e dell'Universita' italiana
interessate.
  ARTICOLO 7 - Tale selezione si operera' tra i candidati titolari di
laurea abilitante all'insegnamento  e  che  abbiano  beneficiato,  in
precedenza, di formazione specifica in lingua italiana.
  ARTICOLO  8  -  I  candidati  selezionati  frequenteranno  i  corsi
impartiti presso l'Universita' di Bologna e svolgeranno  una  ricerca
secondo   un   programma  appositamente  elaborato  dai  responsabili
accademici marocchini e  italiani,  tenendo  conto  delle  specifiche
caratteristiche  degli  obiettivi  che  si propone il programma e dei
personali interessi scientifici di ciascun formando.
  ARTICOLO  9  -  Al  termine  della  loro  formazione,  i  candidati
marocchini  dichiarati  ammessi  torneranno  in Marocco per impartire
corsi di lingua italiana nelle Universita' marocchine, in qualita' di
"Maitres-Assistants stagiaires".  Per  ottenere  il  D.E.S.  (Diplome
d'Etude  Superieures) in Lingua e Studi italiani, essi disporranno di
un periodo massimo di 3 anni per discutere la tesi di ricerca dinanzi
ad una  giuria  mista  italo-marocchina,  i  cui  componenti  saranno
designati dalle Universita' interessate.
  ARTICOLO 10 - SCADENZARIO
  I candidati universitari marocchini destinati a seguire l'anzidetta
formazione,  nell'ambito  del presente programma, sono ripartiti come
segue:
  Gennaio 1992 - 5 candidati
  Ottobre 1992 - da 5 a 8 candidati
  Ottobre 1993 - da 5 a 8 candidati.
                        MEZZI DA PREDISPORRE
ARTICOLO 11 - Durante la validita' del presente programma,  la  Parte
italiana si impegna a:
  -  assegnare  borse  di  studio  biennali  in  Italia agli studenti
marocchini  ammessi  a  frequentare  i  corsi  di  formazione   post-
universitaria in Studi italiani presso l'Universita' di Bologna;
  -  assegnare  borse di perfezionamento, di durata da 1 a 3 mesi, ai
"Maitres-Assistants  stagiaires"  che  abbiano  beneficiato  di  tale
formazione,  onde  consentire loro di completare il lavoro di ricerca
previsto per la preparazione della tesi del D.E.S.  (Diplome  d'Etude
Superieures);
  -   assicurare   l'iscrizione   degli  studenti  marocchini  presso
l'Universita' di Bologna, esonerandoli dal pagamento  delle  tasse  e
facilitandone la sistemazione abitativa;
  -   invitare   in  Italia  con  frequenza  annuale  i  responsabili
accademici marocchini interessati, onde permettere loro di  garantire
la  verifica  e  la  valutazione  del programma (presa a carico delle
spese di viaggio e di soggiorno);
  - accordare un sostegno didattico alle Universita'  marocchine  ove
viene impartito l'insegnamento della lingua italiana.
  ARTICOLO 12 - Durante la validita' del presente programma, la Parte
marocchina, si impegna a:
  -  sviluppare  l'insegnamento  della  lingua  italiana, in un primo
tempo come lingua complementare, e prevedere in seguito l'istituzione
di Dipartimenti autonomi di Lingua e Letteratura italiana  presso  le
Universita' marocchine;
  -  considerare  la citata formazione biennale in Italia equivalente
alla preparazione del C.E.U.S.  (Certificat  d'Etudes  Universitaires
Superieures)  -  per conseguire il quale gli esami sono tenuti da una
giuria mista italo-marocchina, i cui componenti sono designati  dalle
Universita'   interessate   -   e  fare  rilasciare  da  parte  delle
Universita' marocchine interessate il suddetto Certificato ai docenti
che hanno beneficiato di tale formazione;
  -  assumere  in  qualita'  di  "Maitres-Assistants  stagiaires"   i
titolari  di  tale  Certificato,  che  dovranno  discutere la tesi di
ricerca del D.E.S. (Diplome d'Etudes Superieures)  con  inquadramento
congiunto  entro il termine di 3 anni, in vista della loro immissione
in ruolo, in conformita' all'ordinamento in vigore in Marocco.
  ARTICOLO 13 - Il presente protocollo  entra  in  vigore  alla  data
della  firma. Esso e' rinnovabile per riconduzione tacita per periodi
di 2 anni. Esso potra' essere modificato in parte o  interamente,  di
comune accordo tra le due Parti, ovvero rescisso, con un preavviso di
6  mesi,  senza  peraltro arrecare pregiudizio alle attivita' gia' in
corso.
    Fatto a Rabat, il 21 ottobre 1992.
Per il Governo del Regno del Marocco  Per il Governo della Repubblica
Dott. Taieb CHKILI, Ministro       Italiana Dott. Giuseppe PANOCCHIA,
dell'Educazione Nazionale           Ambasciatore d'Italia in Marocco
     (firma illeggibile)                  (firma illeggibile)
                            ____________
                                343.
                      Kingston, 3 novembre 1992
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
    ed il Governo di Giamaica sulla ristrutturazione del debito,
                     con Allegati finanziari (1)
                (Entrata in vigore: 3 novembre 1992)
___________
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
            REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA
  Il Governo della Repubblica Italiana ed  il  Governo  di  Giamaica,
nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i
due  Paesi  ed  in  base  al  Processo Verbale firmato a Parigi il 19
luglio 1991 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di  Parigi,
hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
   a)  dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi,
dovuti all'Italia dal Governo di Giamaica o dal settore  pubblico  di
quest'ultimo, in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 settembre 1992
e  non  ancora  pagati relativi a contratti per la fornitura di merci
e/o servizi nonche' ad intese finanziarie concluse anteriormente al 1
ottobre 1983 - che  prevedono  un  pagamento  dilazionato  su  di  un
periodo  superiore  ad  un anno - coperti dalla garanzia assicurativa
dello Stato italiano fornita dalla legislazione Italiana (Annesso 1);
   b) dei debiti per capitale ed interessi in scadenza dal  1  giugno
1991  fino al 30 Settembre 1992 e non pagati, relativi ad un prestito
governativo secondo la Convenzione  finanziaria  tra  il  Governo  di
Giamaica  e  MEDIOCREDITO CENTRALE firmato il 31 agosto 1983 (Annesso
2);
   c) dei debiti  per  capitale  ed  interessi  dovuti  alla  Sezione
Speciale   per   l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione  (in
appresso denominata "SACE") dal Governo di Giamaica in scadenza dal 1
giugno 1991  fino  al  30  Settembre  1992  e  non  pagati,  relativi
all'Accordo   di  consolidamento  tra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana ed il Governo di Giamaica concluso il 9 luglio 1988  secondo
il  Processo Verbale del Club di Parigi in data 5 marzo 1987 (Annesso
3).
   d) I debiti per interesse  dovuti  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  dal
Governo  di  Giamaica,  in  scadenza  dal  1  giugno  1991 fino al 30
settembre 1992 e non pagati relativi  all'Accordo  di  Consolidamento
tra  il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica
conclusi il 9 luglio 1988 secondo il Processo  Verbale  del  Club  di
Parigi del 5 marzo 1987 (Annesso 4).
  Gli  annessi  summenzionati  che  sono  parte  del presente Accordo
potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.
  Rimane inteso che il servizio  del  debito  dovuto  come  risultato
dell'Accordo  di  Consolidamento  tra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana ed il Governo di Giamaica concluso il 14 giugno 1989 ed il 2
luglio 1991 secondo il Processo verbale del Club  di  Parigi  del  24
ottobre  1988 e del 26 aprile 1990 non e' pregiudicato dalla presente
ristrutturazione.
                             ARTICOLO II
  I debiti di cui all'Articolo I, a) e c) saranno  trasferiti,  nella
valuta  contrattuale,  dalla  Banca  di  Giamaica  agente in nome del
Governo di Giamaica (in appresso denominata  come  la  "BANCA")  alla
"SACE"  in  18  rate  semestrali  uguali e consecutive la prima delle
quali a scadere il 15 giugno 1998 e l'ultima il 15 dicembre 2006.
                            ARTICOLO III
  I debiti di cui all'Articolo I, b) e d) saranno  trasferiti,  nella
valuta contrattuale, dalla "BANCA" a MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 rate
semestrali  uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15
giugno 2002 e l'ultima il 15 dicembre 2011.
                             ARTICOLO IV
  La "BANCA" s'impegna a pagare ed a  trasferire  alla  "SACE"  ed  a
MEDIOCREDITO  CENTRALE rispettivamente gli interessi per il ritardato
pagamento sui  debiti  di  cui  nel  presente  Accordo,  che  saranno
calcolati  su  qualsiasi  debito  ancora  da  pagare  alla data della
scadenza.
  2)  Tali  interessi  matureranno  durante  il periodo intercorrente
dalla scadenza fino  al  completo  pagamento  del  debito  e  saranno
calcolati come segue:
  1)  per  quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, a), e c)
al tasso espressamente stabilito nei contratti intese  finanziarie  o
accordi  in  base  alle quale il debito e' contratto, per i pagamenti
successivi alla scadenza ovvero, qualora nessun tasso d'interesse sia
stabilito, al tasso del 5,70% annuo dalla  data  della  scadenza  del
debito  fino  alla data dell'indennizzo della "SACE", ed al tasso del
5,70% annuo dalla data dell'indennizzo della "SACE", fino al completo
pagamento del debito;
  ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, b) e  d),
al tasso del 2,25% annuo.
  Tali  interessi  saranno  trasferiti  -  nelle valute stabilite nei
contratti o nelle intese finanziarie - semestralmente (15 giugno - 15
dicembre) a decorrere dal 15 dicembre 1992.
                             ARTICOLO V
  Per quanto riguarda i debiti in questione loro dovuti,  il  Governo
di Giamaica, la "SACE" e "MEDIOCREDITO CENTRALE", invieranno ciascuno
alla  "BANCA"  uno  tabella  di  ammortamento  in  conformita' con il
presente Accordo.
                             ARTICOLO VI
  In caso, per qualsiasi motivo, di pagamento ritardato degli importi
dovuti secondo il presente Accordo, la "BANCA" paghera' e trasferira'
gli interessi calcolati come segue:
  - per debiti dovuti alla "SACE", al tasso del (6,70%) annuo;
  - per debiti dovuti a Mediocredito Centrale,  al  tasso  del  3,25%
annuo.
                            ARTICOLO VII
  Fatte  salve le disposizioni ivi contenute, il presente Accordo non
pregiudica ne' gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto comune, o
gli impegni contrattuali stipulati dalle  parti  per  le  transazioni
alle  quali  fanno riferimento i debiti della Giamaica all'Articolo I
dell'Accordo.  Di  conseguenza  nessuna  disposizione  del   presente
Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di
tali contratti e/o intese finanziarie, in particolare quelle relative
alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.
  Tutte  le  modifiche  dei  contratti  e/o  delle intese finanziarie
effettuate dopo il 30  settembre  1983  ed  aventi  come  effetto  di
incrementare  gli  impegni  della  Giamaica nei confronti dell'Italia
saranno considerate come nuovi  impegni  non  previsti  dal  presente
Accordo.
                            ARTICOLO VIII
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
  Fatto  a  Kingston,  il  03.11.1992,  in  due  originali  in lingua
inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.
Per il Governo della Repubblica                     Per il Governo di
           Italiana                                      Giamaica
                                344.
                        Roma, 3 novembre 1992
                Accordo di consolidamento del debito
              tra il Governo della Repubblica Italiana
               e il Governo della Repubblica del Togo,
                con Allegati e Scambi di Lettere (1)
                (Entrata in vigore: 3 novembre 1992)
___________
(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del  Togo,  nello  spirito  di  amicizia  e di cooperazione economica
esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle  disposizioni  del
Processo  Verbale  firmato  a  Parigi  il  19 giugno 1992 tra i Paesi
partecipanti al "Club di  Parigi",  relative  al  consolidamento  del
debito del Togo, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Il  presente  Accordo  concerne  il  consolidamento dei debiti, per
capitale ed interessi in scadenza dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1994
e non ancora pagati, derivanti da Accordi di  consolidamento  tra  il
Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Togo conclusi il 12 aprile 1984, il 20 giugno 1985 ed il 26 settembre
1988 in applicazione dei Processi Verbali di Parigi,  rispettivamente
del 12 aprile 1983, del 6 giugno 1984 e del 22 marzo 1988.
  Gli  importi dei debiti in questione sono indicati nell'Annesso A e
potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti  firmatarie
del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
  1)  I debiti indicati al precedente Articolo I saranno rimborsati e
trasferiti dalla Societa' Nazionale di investimento e Fondi  annessi,
agente  per  conto  del  Governo  della  Repubblica  del Togo (qui di
seguito denominata "SNI-FA"), alla "SACE", nelle valute indicate  nei
rispettivi contratti, convenzioni finanziarie e Accordi, come segue:
  - 1/7/1993               0,85%
  - 1/1/1994               0,89%
  - 1/7/1994               0,94%
  - 1/1/1995               0,98%
  - 1/7/1995               1,02%
  - 1/1/1996               1,07%
  - 1/7/1996               1,11%
  - 1/1/1997               1,16%
  - 1/7/1997               1,21%
  - 1/1/1998               1,26%
  - 1/7/1998               1,31%
  - 1/1/1999               1,36%
  - 1/7/1999               1,41%
  - 1/1/2000               1,47%
  - 1/7/2000               1,52%
  - 1/1/2001               1,58%
  - 1/7/2001               1,64%
  - 1/1/2002               1,70%
  - 1/7/2002               1,76%
  - 1/1/2003               1,82%
  - 1/7/2003               1,88%
  - 1/1/2004               1,95%
  - 1/7/2004               2,01%
  - 1/1/2005               2,08%
  - 1/7/2005               2,15%
  - 1/1/2006               2,22%
  - 1/7/2006               2,29%
  - 1/1/2007               2,36%
  - 1/7/2007               2,44%
  - 1/1/2008               2,51%
  - 1/7/2008               2,59%
  - 1/1/2009               2,67%
  - 1/7/2009               2,75%
  - 1/1/2010               2,84%
  - 1/7/2010               2,92%
  - 1/1/2011               3,00%
  - 1/7/2011               3,10%
  - 1/1/2012               3,19%
  - 1/7/2012               3,28%
  - 1/1/2013               3,37%
  - 1/7/2013               3,47%
  - 1/1/2014               3,57%
  - 1/7/2014               3,67%
  - 1/1/2015               3,77%
  - 1/7/2015               3,87%
  - 1/1/2016               3,99%
                            ARTICOLO III
  La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non
oltre  il  30  novembre  1992,  i  debiti  derivanti dagli Accordi di
consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Togo conclusi il  26  settembre  1988  ed  il  1
agosto  1990  (due  Accordi)  in applicazione dei Processi-Verbali di
Parigi rispettivamente del 22 marzo 1988, del 20 giugno 1989 e del  9
luglio 1990, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991, in interessi e
relativi  interessi  di  ritardato regolamento accumulati alla stessa
data del 31 dicembre 1991 e calcolati ai tassi  d'interesse  indicati
all'Articolo VI, paragrafo 1) ii) di questo Accordo.
                             Articolo IV
  La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non
oltre  il  30  giugno  1993,  i  debiti  derivanti  dagli  Accordi di
consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Togo conclusi il  26  settembre  1988  ed  il  1
agosto  1990  (due  Accordi)  in applicazione dei Processi-Verbali di
Parigi rispettivamente del 22 marzo 1988, del 20 giugno 1989 e del  9
luglio  1990,  in scadenza dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992 e non
ancora  pagati,  in  interessi  e  relativi  interessi  di  ritardato
regolamento  accumulati  alla  stessa  data  del  30  giugno  1992  e
calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1)
ii) di questo Accordo (Annesso C).
                             Articolo V
  La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non
oltre  il  31 gennaio 1993, i debiti non coperti dal presente Accordo
dovuti alla "SACE" e non pagati alla data del 19 giugno 1992 (Annesso
D.) Su tali importi saranno  percepiti  gli  interessi  di  ritardato
regolamento, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI,
paragrafo 1) ii) di questo Accordo.
                             Articolo VI
  1)  Sull'importo  totale  di  ciascun  debito  il  cui pagamento e'
dilazionato secondo i  termini  del  presente  Accordo,  la  "SNI-FA"
s'impegna  a  rimborsare  ed  a  trasferire  alla  "SACE"  i relativi
interessi fino al saldo totale dei  rimanenti  importi  dovuti,  come
segue:
  i)  -  per  i  debiti  di  cui  al precedente Articolo II, ai tassi
d'interesse del 5,00% annuo per i debiti in lire italiane e del 2,70%
annuo per i debiti in ECU;
  ii) - per i debiti di cui ai precedenti Articoli III, IV  e  V,  ai
tassi  d'interesse  del  6,40%  annuo  per  i  debiti in dollari USA,
dell'11,90% annuo per i debiti in lire italiane, del 9,80% annuo  per
i debiti in franchi francesi e dell'8,70% annuo per i debiti in ECU;
  2)   Gli   interessi  saranno  pagati  nelle  valute  indicate  nei
rispettivi contratti, convenzioni finanziarie e Accordi, come segue:
  i) in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio) la prima  delle  quali
con  scadenza il 1 gennaio 1993 per quanto riguarda i debiti indicati
nel precedente Articolo II;
  ii) alle stesse date di pagamento  per  quanto  riguarda  i  debiti
indicati nei precedenti Articoli III, IV e V.
                            ARTICOLO VII
  Le  disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti in
scadenza dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994  purche'  la  condizione
indicata  nella Sezione IV, punto 4.b) del Processo-Verbale firmato a
Parigi il 19 giugno 1992 sia soddisfatta anteriormente al  31  agosto
1993.
                            ARTICOLO VIII
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
  In fede i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno
firmato il presente Accordo.
  Fatto  a  Roma,  in due esemplari, in lingua francese il 3 novembre
1992
Per il Governo della                             Per il Governo della
Repubblica Italiana                               Repubblica del Togo
                            ____________
MINISTERO DELL'ECONOMIA                      REPUBBLICA DEL TOGO
E DELLE FINANZE                             LAVORO, LIBERTA, PATRIA
Il Segretario Generale                       Roma, li 3 Novembre 1992
                                       Al Signor Presidente della
                                    Delegazione Italiana al negoziato
                                      bilaterale del 3 Novembre 1992
  Signor Presidente,
  facendo  riferimento  ai  debiti  della  Repubblica  del  Togo  nei
confronti  della  Repubblica  italiana  indicati nelle liste allegate
alla presente, ho l'onore di  comunicarLe  che  tali  debiti  saranno
rimborsati  alla  "Sezione  Speciale  per l'Assicurazione del Credito
all'Esportazione" (SACE) alle scadenze previste.
  Per quanto riguarda i debiti gia' scaduti al 31/8/1992 e non ancora
pagati,  essi  saranno  rimborsati  alla SACE non oltre il 31/12/1992
senza interessi di ritardato regolamento.
  In caso di ritardo, per  ogni  pagamento  previsto  dalla  presente
lettera,  la  Parte  togolese si impegna a rimborsare ed a trasferire
sollecitamente alla  SACE  gli  interessi  di  ritardato  regolamento
calcolati   in   base   agli   stessi  tassi  di  interesse  indicati
all'Articolo  VI,  paragrafo  1)ii,  dell'Accordo  firmato  in   data
odierna.
  Voglia   gradire,   Signor  Presidente,  i  sensi  della  mia  alta
considerazione.
                         Codjo Delava Komlan
                            ____________
                                             Roma, li 3 Novembre 1992
                                          Al Signor Presidente della
                                             Delegazione Togolese
                                          al negoziato bilaterale del
                                                3 Novembre 1992
  Signor Presidente
  con lettera  in  data  odierna,  Ella  ha  voluto  comunicarmi,  le
modalita'  di  pagamento  di  alcuni  debiti  del  Togo nei confronti
dell'Italia, in particolare quelli menzionati nelle liste allegate  a
detta lettera.
  Sono  lieto  di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto
della lettera stessa.
  Voglia  gradire,  Signor  Presidente,  i  sensi  della   mia   alta
considerazione.
                                     (Firma)
                            ____________
                                345.
                        Roma, 6 novembre 1992
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica di Polonia
           concernente la riduzione e la ristrutturazione
        del debito estero polacco di cui al processo verbale
                 firmato a Parigi il 21 aprile 1991,
                          con Allegati (1)
                  (Entrata in vigore: 3 marzo 1993)
___________
(1) Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di  Polonia,  nello  spirito  di amicizia e di cooperazione economica
esistente tra i due Paesi ed in  applicazione  del  Processo  Verbale
firmato  a  Parigi  il  21  aprile 1991 da rappresentanti del Governo
della Repubblica di Polonia e da rappresentanti dei Governi dei Paesi
creditori, ivi  compreso  quello  della  Repubblica  Italiana,  sulla
riduzione  e  ristrutturazione  del  debito  polacco  hanno convenuto
quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Oggetto del presente  Accordo  e'  il  consolidamento  della  linea
capitale,  in  essere  al  1  aprile  1991, dei debiti polacchi verso
l'Italia  in  scadenza  dal  1  aprile  1991  in  poi  derivanti  dai
precedenti  Accordi  di  ristrutturazione  di  cui alle Intese italo-
polacche  del 19/9/1986 (due Accordi), del 10/5/1989 e del 22/10/1990
nonche' degli interessi maturati sui medesimi debiti  sopra  indicati
dall'ultima  scadenza  per  interessi  immediatamente  precedente  il
31/3/1991 sino al 31/3/1991 e conteggiati  sul  debito  residuo  agli
stessi tassi di interesse contrattuali previsti dai citati Accordi.
  I  debiti  in questione sono dettagliati negli allegati al presente
Accordo. Gli ammontari potranno essere modificati di  comune  accordo
fra  le  parti  entro  60  giorni dalla data della firma del presente
Accordo.
                             ARTICOLO II
  I debiti di cui al  precedente  Articolo  I  saranno  rimborsati  e
trasferiti, nelle valute indicate negli allegati al presente Accordo,
dal  Governo  della  Repubblica di Polonia tramite la Bank Handlowy w
Warszawie S.A. (in seguito denominata "Banca") alla Sezione  Speciale
per   l'Assicurazione   del   Credito  all'Esportazione  (in  seguito
denominata "SACE") secondo il seguente piano:
  - 0,25% il 30 settembre 1995; 0,25% il 31 marzo 1996;
  - 0,375% il 30 settembre 1996; 0,375% il 31 marzo 1997;
  - 0,50% il 30 settembre 1997; 0,50% il 31 marzo 1998;
  - 0,625% il 30 settembre 1998; 0,625% il 31 marzo 1999;
  - 1,00% il 30 settembre 1999; 1,00% il 31 marzo 2000;
  - 1,50% il 30 settembre 2000, 1,50% il 31 marzo 2001;
  - 2,50% il 30 settembre 2001; 2,50% il 31 marzo 2002;
  - 3,50% il 30 settembre 2002; 3,50% il 31 marzo 2003;
  - 4,50% il 30 settembre 2003; 4,50% il 31 marzo 2004;
  - 5,50% il 30 settembre 2004; 5,50% il 31 marzo 2005;
  - 6,50% il 30 settembre 2005; 6,50% il 31 marzo 2006;
  - 7,00% il 30 settembre 2006; 7,00% il 31 marzo 2007;
  - 7,50% il 30 settembre 2007; 7,50% il 31 marzo 2008;
  - 8,75% il 30 settembre 2008; 8,75% il 31 marzo 2009.
                            ARTICOLO III
1) Il Governo della Repubblica di Polonia,  tramite  la  "Banca",  si
impegna  a  pagare  ed a trasferire alla "SACE" interessi relativi ai
debiti oggetto del presente Accordo per il periodo intercorrente  dal
1 aprile 1991 sino alla data di regolamento totale dei debiti stessi.
  Tali  interessi, riferiti al debito residuo, saranno regolati nelle
valute indicate negli allegati al presente Accordo in rate semestrali
posticipate (30/9 - 31/3) la prima delle quali scadra' il 31/3/1993.
2) Gli interessi di  cui  al  precedente  punto  1)  dovuti  sino  al
31/3/1994  saranno  calcolati ai tassi di interesse dell'1,056% p.a.,
dell'1,716% p.a., del 2,156% p.a. e del 2,652%  p.a.  rispettivamente
per  i  debiti  espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire
Italiane.
3) Tenuto conto di quanto previsto al  successivo  Articolo  IV,  gli
interessi  di  cui  al precedente punto 1) dovuti dal 1/4/1994 in poi
saranno  calcolati  ai  tassi   di   interesse   dell'1,7418%   p.a.,
dell'1,3706%   p.a.,   del   4,1853%   p.a.   e   del   7,1623%  p.a.
rispettivamente  per  i  debiti  espressi  in  Dollari  USA,  Franchi
Svizzeri, ECU e Lire Italiane.
                             ARTICOLO IV
  Qualora  le  condizioni  previste alla sez. IV, paragrafo 1. b) del
Processo  Verbale  multilaterale  di  Parigi  del  21/4/1991  non  si
verifichino,  gli  interessi di cui al precedente Articolo III, punto
1) dovuti dal 1/4/1994 in poi saranno calcolati ai tassi di interesse
del  5,0667% p.a., del 4,5801% p.a., dell'8,3289% p.a. e del 12,4304%
p.a. rispettivamente per i debiti espressi in  Dollari  USA,  Franchi
Svizzeri, ECU e Lire Italiane.
                             ARTICOLO V
  Per   l'eventuale  ritardo  nei  pagamenti  previsti  dal  presente
Accordo, il Governo della Repubblica di Polonia, tramite la  "Banca",
si  impegna  a  pagare  ed  a  trasferire  senza  ritardo alla "SACE"
interessi calcolati ai tassi di interesse del 7,43% p.a.,  del  7,00%
p.a.,  del 10,25% p.a. e del 13,50% p.a. rispettivamente per i debiti
espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane.
                             ARTICOLO VI
  Gli interessi saranno calcolati sulla base dell'anno civile.
                            ARTICOLO VII
  Ad eccezione  di  quanto  previsto  dal  presente  Accordo  restano
impregiudicati  i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli
impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni dalle
quali derivano i debiti polacchi menzionati al precedente Articolo I.
                            ARTICOLO VIII
  Sui trasferimenti di cui al presente Accordo non sara' applicata da
parte polacca alcuna imposta o tassa presente o futura.
                             ARTICOLO IX
  Le disposizioni del presente Accordo diverranno  nulle  qualora  si
verifichino  le  condizioni previste alla sezione IV, paragrafo 1. a)
del Processo Verbale multilaterale di Parigi del  21/4/1991.  In  tal
caso,  i  debiti  menzionati  all'Articolo  I  del  presente  Accordo
dovranno essere immediatamente regolati alla SACE da  parte  polacca,
tenendo conto - in termini di valore attuale netto - dei pagamenti al
riguardo gia' effettuati sia in linea capitale che per interessi.
                             ARTICOLO X
  Il  presente  Accordo entrera' in vigore al momento in cui la Parte
italiana avra' espletato le procedure di ratifica.
  Fatto a Roma il 6 novembre 1992  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede.
Per  il Governo della                            per il Governo della
Repubblica Italiana                      Repubblica di Polonia (firma
illeggibile)                        (firma illeggibile)
                            ____________
                                346.
                     Brasilia, 11 novembre 1992
                       Protocollo finanziario
              tra il Governo della Repubblica Italiana
         e il Governo della Repubblica Federale del Brasile
                (Entrata in vigore: 11 novembre 1992)
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Federativa del Brasile, nello spirito di amicizia e  di  cooperazione
esistente  fra  i due Paesi e nel quadro dei programmi attualmente in
corso per lo sviluppo della collaborazione bilaterale,
                    hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO 1
  Il  Governo  Italiano  facilitera'  la  concessione,  da  parte  di
Istituti  di  credito italiani (a medio e a lungo termine) al Governo
della Repubblica Federativa del Brasile dell'ampliamento del  credito
di  cui  al Protocollo Finanziario del 20 marzo 1987 per un ulteriore
importo  di  dollari USA 60 milioni (sessanta milioni di dollari USA)
ai sensi della legge n. 227 del 24 maggio 1977, articolo  15  lettera
g) e articolo 18.
  Detto  credito verra' ripartito in tre erogazioni di dollari USA 20
milioni cadauna.
  La seconda e terza erogazione saranno effettuate tenendo conto  del
corretto  adempimento da parte brasiliana dei rimborsi del credito di
cui al presente Protocollo.
  Il suddetto credito finanziario dovra' essere utilizzato  entro  il
31  dicembre  1997  e destinato al pagamento di non piu' dell'85% del
valore delle esportazioni in Brasile di beni e servizi  italiani  che
saranno individuati di comune accordo da ambedue le Parti.
                             ARTICOLO 2
  a) Il credito finanziario riportato nell'art. 1 sara' rimborsato in
10  (dieci)  pagamenti  semestrali uguali e consecutivi, a partire da
ciascun utilizzo, comprensivi di capitale e di interessi calcolati al
tasso di interesse previsto dagli accordi internazionali di  "consen-
sus"  in  vigore al momento della firma del contratto commerciale. Le
Parti adotteranno tutte le misure possibili  dirette  a  favorire  la
conclusione  della  successiva  convenzione finanziaria entro il piu'
breve  termine  possibile  dall'entrata  in   vigore   del   presente
Protocollo.
  b) Tutte le condizioni relative al credito finanziario ivi comprese
le  eventuali  commissioni  relative ai fondi non utilizzati, saranno
stabilite nella convenzione finanziaria che verra'  firmata  tra  gli
Istituti  di  cui  all'art. 1 e la Repubblica Federativa del Brasile,
rappresentata dalla Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
                             ARTICOLO 3
  Resta inteso che saranno  a  carico  del  Governo  della  Republica
Federativa  del  Brasile  il  pagamento  del  restante 15% del valore
contrattuale  delle  esportazioni,  che  dovra'  essere  regolato  in
contanti, nonche' il premio di assicurazione, secondo le modalita' ed
i tempi che verranno indicati dalla SACE.
                             ARTICOLO 4
  Per  quanto  riguarda  l'utilizzazione  del  credito  nel quadro di
vendite a Paesi Terzi, le Parti confermano espressamente gli  impegni
contenuti  nella  parte 6, paragrafo 2 del Memorandum d'Intesa tra il
Governo Italiano e quello  Brasiliano  per  il  programma  AMX.  Essi
ribadiscono  pertanto  che  nessuna  attivita'  di  promozione  e  di
trattative ne' la successiva vendita potranno essere intraprese dalle
ditte  coproduttrici,  senza  due  distinti  consensi,  preventivi  e
congiunti, da parte dei due Governi.
                             ARTICOLO 5
  Il  presente  Protocollo  entrera'  in  vigore  alla data della sua
firma.
  Fatto  a  Brasilia,  l'11  novembre  1992,  in  lingua  Italiana  e
Portoghese ambedue i testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica       Per il Governo della Repubblica
          Italiana                        Federativa del Brasile
    (firma illeggibile)                     (firma illeggibile)
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                                347.
                Madrid, 13 ottobre - 27 novembre 1992
           Accordo effettuato mediante Scambio di Lettere
              tra il Governo della Repubblica Italiana
             e l'Organizzazione Mondiale per il Turismo
   per lo svolgimento della 44.ma sessione del Consiglio Esecutivo
         a Roma dal 25 al 27 novembre 1992, con Allegato (1)
                (Entrata in vigore: 27 novembre 1992)
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(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.
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                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
Organizzazione mondiale del Turismo
Il Segretario Generale
Cons. Massimo Baistrocchi                   Madrid, 13 Ottobre 1992
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso l'OMT
D.G.A.E - Ministero Affari Esteri
00100 ROMA
Italia
        Accordo tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo ed
            il Governo italiano per lo svolgimento della
     quarantaquattresima sessione del Consiglio Esecutivo a Roma
                     dal 25 al 27 Novembre 1992
  Egregio Dr. Baistrocchi,
  In  seguito  a  contatti preliminari con il Ministero del Turismo e
dello Spettacolo nel Suo Paese, ho l'onore di accluderLe in  allegato
il  testo  delle intese tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo (in
appresso denominata "l'Organizzazione") ed il  Governo  Italiano  (in
appresso  denominato  "il  Governo"), relativo allo svolgimento della
quarantaquattresima sessione del Consiglio esecutivo a Roma  (Italia)
dal  25  al  27  novembre  1992,  a  seguito dell'invito del Governo,
accettato  dal  Consiglio   nella   sua   quarantatreesima   sessione
(Decisione 15 (XLIII)).
  Le  suddette  intese standard per le riunioni del Consiglio che non
si svolgono nella Sede centrale, sono basate sull'articolo  32  dello
Statuto  dell'Organizzazione  nonche' sulla Risoluzione 136 (V) della
Quinta Assemblea Generale dell'OMT. Si ricorda  che  intese  analoghe
erano  state  concluse  con  il  Suo Governo per lo svolgimento della
quarta sessione dell'Assemblea  Generale  dell'Organizzazione  (Roma,
14-25  Settembre  1981) e per la riunione preparatoria in vista della
Conferenza di Ottawa  sulle  statistiche  del  turismo  (Roma,  12-14
Novembre 1990).
                                  I
                 Privilegi, immunita' e agevolazioni
  1.  In  conformita'  con  il  Regolamento procedurale del Consiglio
esecutivo, i  partecipanti  sono  invitati  dal  Segretario  Generale
dell'Organizzazione  ad  assistere  alla  sessione.  Il  Segretariato
dovra' fornire in tempo debito alle Autorita' debitamente designate a
tal fine dal Governo, i nomi di coloro i quali hanno accettato questo
invito, in modo che il loro viaggio e le loro condizioni di soggiorno
in  Italia  possano  essere  predisposti  nelle  migliori  condizioni
possibili.
  2.  Il  Governo  riconosce  la  personalita'  internazionale  e  la
capacita'   giuridica    dell'Organizzazione    e    le    garantisce
l'indipendenza e la liberta' di azione compatibili con il suo statuto
in  quanto  Organizzazione  intergovernativa ed in conformita' con il
suo Statuto.
  3.  Il  Governo  adottera'  appropriati provvedimenti per agevolare
l'entrata,  il  soggiorno  e  la  partenza  dal  suo  territorio  dei
partecipanti  alla sessione, a prescindere dalla loro nazionalita'. I
visti necessari saranno rilasciati a titolo gratuito e senza ritardo.
  4. I partecipanti alla sessione godranno dei seguenti privilegi  ed
immunita':
   (a)  immunita'  da processi legali per quanto riguarda gli atti da
essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali,  comprese
le dichiarazioni scritte ed orali;
   (b)  agevolazioni  doganali  per  quanto  riguarda  i loro effetti
personali.
  5. Al Segretario Generale dell'Organizzazione  saranno  concessi  i
privilegi  e le immunita', le esenzioni e le agevolazioni concesse ai
capi delle missioni diplomatiche.
  6. I  funzionari  dell'Organizzazione,  a  prescindere  dalla  loro
nazionalita', saranno immuni da ogni procedimento legale di qualsiasi
natura  riguardo agli atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni,
comprese le dichiarazioni scritte o orali.
                                 II
             Condizioni di organizzazione della sessione
  5. La sessione si svolgera' a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992.
  6. Il Governo si assumera' la responsabilita', in  conformita'  con
le  disposizioni  previste,  dei  costi  supplementari  connessi  con
l'organizzazione della sessione in conformita' con  i  termini  e  le
condizioni  proposte  dall'Organizzazione e contenute nell'Annesso al
presente Accordo.
  7. Il Governo fornira' all'Organizzazione, ai fini  della  presente
sessione,  il  personale, gli uffici, gli impianti di interpretazione
simultanea, le attrezzature di ufficio e le macchine per  fotocopiare
documenti,  necessari durante la sessione, come elencati nell'Annesso
e se del caso previsti da clausole addizionali.
  8. Il Governo non riterra' l'Organizzazione responsabile per  danni
eventualmente  causati  ai  servizi  summenzionati,  ne'  riguardo ai
seguiti di qualsiasi ricorso presentato per  tali  danni,  salvo  nei
casi di negligenza grave.
  9.  Il Governo adottera' i provvedimenti necessari per garantire la
sicurezza e l'ordine della sessione.
  Ho l'onore di proporre che la presente lettera e  la  Sua  risposta
affermativa  possano  costituire  un accordo tra l'Organizzazione del
Turismo ed il Governo Italiano, il quale accordo entrera'  in  vigore
alla  data  della  Sua  risposta  e  rimarra'  applicabile durante la
sessione e per tutta  la  durata  di  qualsiasi  periodo  addizionale
necessario per concludere le attivita' della stessa.
  Con i migliori saluti.
                      Antonio Enriquez Savignac
                            ____________
Ambasciata d'Italia
   Madrid
                                                 Madrid, 27 Nov. 1992
  Egregio Segretario Generale,
  Sono  stato  incaricato  dal  mio  Governo  di  rispondere alla Sua
lettera indirizzata il 13 novembre 1992 al Rappresentante  Permanente
Italiano    presso    l'OMT,    relativa   allo   svolgimento   della
quarantaquattresima sessione del Consiglio Esecutivo a Roma dal 25 al
27 novembre 1992.
  In considerazione del fatto che l'OMT il  20  novembre  1992  aveva
accettato   le   modifiche  proposte  dalla  presente  Ambasciata  su
istruzioni del Governo Italiano, il testo della Sua  lettera  e'  ora
del seguente tenore:
  "Egregio Dr. Baistrocchi,
  In  seguito  a  contatti preliminari con il Ministero del Turismo e
dello Spettacolo nel Suo Paese ho l'onore di accluderLe  in  allegato
il  testo  delle intese tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo (in
appresso denominata "l'Organizzazione") ed il  Governo  Italiano  (in
appresso  denominato  "il  Governo"), relativo allo svolgimento della
quarantaquattresima sessione del Consiglio esecutivo a Roma  (Italia)
dal  25  al  27  novembre  1992,  a  seguito dell'invito del Governo,
accettato  dal  Consiglio   nella   sua   quarantatreesima   sessione
(Decisione 15 (XLIII)
  Le  suddette  intese standard per le riunioni del Consiglio che non
si svolgono nella Sede centrale, sono basate sull'articolo  32  dello
Statuto  dell'Organizzazione  nonche'  sulla Risoluzione 136(V) della
Quinta Assemblea Generale dell'OMT. Si ricorda  che  intese  analoghe
erano  state  concluse  con  il  Suo Governo per lo svolgimento della
quarta sessione dell'Assemblea  Generale  dell'Organizzazione  (Roma,
14-25  Settembre  1981) e per la riunione preparatoria in vista della
Conferenza di Ottawa  sulle  statistiche  del  turismo  (Roma,  12-14
Novembre 1990).
                                  I
                 Privilegi, immunita' e agevolazioni
  1.  In  conformita'  con  il  Regolamento procedurale del Consiglio
esecutivo, i  partecipanti  sono  invitati  dal  Segretario  Generale
dell'Organizzazione  ad  assistere  alla  sessione.  Il  Segretariato
dovra' fornire in tempo debito alle Autorita' debitamente designate a
tal fine dal Governo, i nomi di coloro i quali hanno accettato questo
invito, in modo che il loro viaggio e le loro condizioni di soggiorno
in  Italia  possano  essere  predisposti  nelle  migliori  condizioni
possibili.
  2.  Il  Governo  riconosce  la  personalita'  internazionale  e  la
capacita'   giuridica    dell'Organizzazione    e    le    garantisce