l'indipendenza e la liberta' di azione compatibili con il suo statuto in quanto Organizzazione intergovernativa ed in conformita' con il suo Statuto. 3. Il Governo adottera' appropriati provvedimenti per agevolare l'entrata, il soggiorno e la partenza dal suo territorio dei partecipanti alla sessione, a prescindere dalla loro nazionalita'. I visti necessari saranno rilasciati a titolo gratuito e senza ritardo. 4. I partecipanti alla sessione godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) immunita' da processi legali per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, comprese le dichiarazioni scritte ed orali; (b) agevolazioni doganali per quanto riguarda i loro effetti personali. 5. Al Segretario Generale dell'Organizzazione saranno concessi i privilegi e le immunita', le esenzioni e le agevolazioni concesse ai capi delle missioni diplomatiche. 6. I funzionari dell'Organizzazione, a prescindere dalla loro nazionalita', saranno immuni da ogni procedimento legale di qualsiasi natura riguardo agli atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le dichiarazioni scritte o orali. II Condizioni per organizzare la sessione 7. La sessione si svolgera' a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992, nei locali dell'Hotel Jolly - Leonardo da Vinci - Via dei Gracchi 324 - 00192 Roma, in conformita' con le condizioni organizzative concordate tra l'OMT e gli organizzatori italiani. 8. Il Governo non riterra' l'Organizzazione responsabile per danni eventualmente causati ai servizi forniti dagli Organizzatori, ne' per le conseguenze di qualsiasi ricorso presentato per tali danni, tranne in casi di negligenza grave. 9. Gli Organizzatori adotteranno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'ordine della sessione per tutta la sua durata e per il periodo necessario per concludere le attivita' della stessa. Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un accordo tra l'Organizzazione del Turismo ed il Governo Italiano, il quale accordo entrera' in vigore alla data della Sua risposta e rimarra' applicabile durante la sessione e per tutta la durata di qualsiasi periodo addizionale necessario per concludere le attivita' della stessa". Ho l'onore di informarla che il Governo Italiano e' in grado di accettare il testo della Sua lettera di cui sopra. Mi avvalgo della presente opportunita' per rinnovarLe i sensi della mia piu' alta considerazione. L'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Spagna Antonio Ciarrapico __________________ Signor Antonio Enriquez Savignac Segretario Generale Organizzazione Mondiale del Turismo MADRID 348. Tegucigalpa, 30 giugno - 8 dicembre 1992 Scambio di Lettere tra Italia e Honduras costituente Accordo aggiuntivo all'Accordo bilaterale di consolidamento del 28 novembre 1991 (Club di Parigi, 14 settembre 1991) per l'estensione a fine febbraio 1992, con Allegato finanziario aggiornato (1) (Entrata in vigore: 8 dicembre 1992) ___________ (1) L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici. ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATORE Tegucigalpa, 30.6.1992 N. 390 A1/2/9 Ill.mo Dr. Benjamin Villanueva MINISTRO DELLE FINANZE PER CORRIERE Eccellenza, ho l'onore di confermare che, in conformita' con la decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento previsto dall'Accordo tra i nostri due Governi concluso il 28 novembre 1991 in base al Processo Verbale del 14 settembre 1990 e' prorogato fino alla fine di febbraio 1992. Il nuovo Annesso 1 "riveduto" e' allegato alla presente. Rimane inteso che tutte le altre disposizioni dell'Accordo firmato il 28 Novembre 1991 rimangono invariate. Le saro' grato, Eccellenza, se vorra' confermarmi l'accordo del suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Lodovico Masetti Ambasciatore ____________ MINISTERO DELLE FINANZE E DEL CREDITO PUBBLICO REPUBBLICA DELL'HONDURAS Tegucigalpa, M.D.C., 8 dicembre 1992 Ill.mo Signor Lodovico Masetti Ambasciatore d'Italia in Hounduras Rif.: Ri-finanziamento del debito Club di Parigi - 14 settembre 1990 Illustre Signor Ambasciatore, Il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico, accusa ricevuta della Sua lettera n. 390 del 30 giugno 1992, e di conseguenza esprime il suo accordo riguardo al contenuto della stessa, che riportiamo qui di seguito. "Tegucigalpa, 30.6.1992390 A1/2/9 Ill.mo Dr. Benjamin Villanueva MINISTRO DELLE FINANZE. PER CORRIERE ". Ho l'onore di confermare che, in conformita' con la decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento previsto dall'Accordo tra i nostri due Governi concluso il 28 novembre 1991 in base al Processo Verbale del 14 settembre 1990 e' prorogato fino alla fine di febbraio 1992. Il nuovo Annesso 1 "riveduto" e' allegato alla presente. Rimane inteso che tutte le altre disposizioni dell'Accordo firmato il 28 Novembre 1991 rimangono invariate. Le saro' grato, Eccellenza, se vorra' confermarmi l'accordo del suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione." Ossequi. Benjamin Villanueva T. Ministro ____________ 349. Amman, 11 gennaio 1993 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Regno Hascemita di Giordania di consolidamento del debito, con Allegati (1) (Entrata in vigore: 11 gennaio 1993) ____________ (1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano. ____________ TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 28 Febbraio 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il riscaglionamento: a) del 100% del capitale e del 100% degli interessi contrattuali dei debiti commerciali e finanziari dovuti all'Italia dal Governo del Regno Hashemita di Giordania o dal suo settore pubblico, o che beneficiano della garanzia del Governo del Regno Hashemita di Giordania o del suo settore pubblico entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1993 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e di servizi, ed alla esecuzione di lavori nonche' a Convenzioni finanziarie concluse anteriormente al 1 gennaio 1989 - che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno -, coperti da una garanzia dello Stato italiano in base alla legislazione italiana (Annesso 1); b) del 100% del capitale e del 50% di interessi contrattuali dei debiti descritti al paragrafo a) di cui sopra, dovuti alla data del 31 Dicembre 1991 e non pagati (Annesso 2); c) del 100% del capitale e del 100% degli interessi contrattuali dei debiti dovuti entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1993 e non pagati, relativi ai prestiti governativi in base alle Convenzioni finanziarie tra il Governo del Regno Hashemita di Giordania e MEDIOCREDITO CENTRALE firmati anteriormente al 1 gennaio 1989 (Annesso 3); d) del 100% del capitale e del 50% degli interessi contrattuali dei debiti descritti al paragrafo c) di cui sopra, dovuti alla data del 31 Dicembre 1991 e non pagati (Annesso 4). I predetti Annessi, che sono parte del presente Accordo, potranno essere modificati di comune accordo tra entrambe le Parti. ARTICOLO II a) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e b) saranno trasferiti - nella valuta stabilita nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo del Regno Hashemita di Giordania (in appresso riferito come "G.O.J.") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (cui in appresso viene fatto riferimento come "SACE") in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 Marzo 2001 e l'ultima il 30 Settembre 2007. b) I debiti di cui nel precedente Articolo I, c) e d) saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie - dal "G.O.J." a Mediocredito Centrale in 20 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 marzo 2003 e l'ultima il 30 Settembre 2012. ARTICOLO III 1) Il "G.O.J" intraprende di pagare e di trasferire attraverso la Banca Centrale di Giordania alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente, gli interessi per il pagamento dilazionato che sara' calcolato su ciascun debito illustrato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza. 2) Tali interessi matureranno duranto il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo saldo del debito e saranno calcolati come segue: i) per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo II, a) al tasso del 5,80% annuo; ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo II b) al tasso del 2,25% annuo per i debiti in dollari USA ed al tasso dell'1,75% annuo per i debiti in Lire italiane. 3) Detti interessi saranno trasferiti - nella valuta stabilita nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (31 Marzo - 30 Settembre) a decorrere dal 31 Marzo 1993, per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo II a) e b). ARTICOLO IV In caso, per qualsiasi motivo, di un pagamento dilazionato degli importi dovuti secondo il presente Accordo, il "G.O.J" paghera' e trasferira' gli interessi calcolati come segue: - per i debiti dovuti alla "SACE", al tasso annuale previsto al precedente Articolo III paragrafo 2) i), incrementato di 1 punto in percentuale; - per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 3% annuo. ARTICOLO V Tranne per le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica ne' gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti della Giordania menzionati all'Articolo I dell'Accordo. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o Convenzioni finanziarie, in particolare quelle relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. Fatto ad Amman, l'11 gennaio 1993, in duplice copia in lingua inglese, entrambi gli esemplari essendo ugualmente autentici. Per il Governo della Per il Governo del Repubblica Italiana Regno Hashemita di Giordania ____________ 350. Roma, 14 gennaio 1993 Protocollo Finanziario di "Commodity Aid" tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, con Allegati (Entrata in vigore: 14 gennaio 1993) ____________ PROTOCOLLO FINANZIARIO "Commodity Aid" Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, in seguito denominati le "Parti": VISTO il processo verbale della VI Sessione della Commissione Mista di Cooperazione allo Sviluppo tenutasi tra le "Parti" a Dakar, dal 17 al 18 marzo 1991 e nel corso della quale e' stata passata in rassegna l'attivita' di Cooperazione svolta tra i due Paesi, in particolare per il periodo 1991 / 1993; CONSIDERATO che nel predetto processo verbale e' stato - tra l'altro - previsto un impegno del Governo italiano per l'importo di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, sotto forma di dono, per la realizzazione di un programma di importazione di beni essenziali e servizi connessi di produzione italiana; CONSIDERATO che, per il finanziamento summenzionato delle importazioni in Senegal e' necessario un apposito Protocollo Finanziario tra le "Parti", regolante gli impegni dei Governi dei due Paesi; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 SCOPO DELL'ACCORDO Il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica del Senegal, un finanziamento per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione in Senegal di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Il presente finanziamento, concesso nell'ambito dello "Special Programme of As- sistance for Africa" (S.P.A. II) della Banca Mondiale, si integra con gli interventi gia' concordati tra la Banca Mondiale ed il Governo della Repubblica del Senegal. Tali beni, servizi e spese accessorie, sono specificati negli Allegati 1 e 2. ARTICOLO 2 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO 1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, nonche' il rispetto della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali di aggiudicazione di pubbliche forniture e in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il finanziamento dovra' essere utilizzato fino ad un massimo di 15.000.000.000 (quindicimiliardi) di lire italiane nel 1992 e l'importo residuo di 8.000.000.000 (ottomiliardi) di lire italiane a completo utilizzo della prima "tranche", entro il 1993 o comunque fino al totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1. 2. Il finanziamento dovra' essere impiegato per spese fatte in relazione a: a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 al Protocollo stesso; b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione dei beni e servizi; c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformita' all'Allegato 2 al presente Protocollo. 3. Il Governo italiano mettera' a disposizione del Governo della Repubblica del Senegal, in Italia, i fondi di volta in volta necessari, nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore, riferiti al finanziamento di cui all'art. 1 e tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale" intestato al Governo della Repubblica del Senegal, denominato "Com- modity Aid II - Senegal", ed aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominato "Banca Agente", designato d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelto nell'ambito delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico, di cui all'Allegato 9 al presente Protocollo. La "Banca Agente" espletera' l'attivita' contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo. Il citato "Conto Speciale", sara' utilizzato per le causali e con le modalita' specificate nel successivo art. 4. 4. Il Governo italiano provvedera' al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti", non appena esperite le procedure previste all'art. 2 punti 3. e 5., all'art. 3 e all'art. 5 del presente Protocollo, come segue: a) il versamento della prima "tranche" avverra' come specificato ai precedenti punti 1. e 3. del presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo; b) la "tranche" successiva sara' versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1993, cosi' come stabilito nel presente Protocollo. Al momento di effettuare ogni singola operazione, la "Banca Agente" addebita il "Conto Speciale" del relativo importo per effettuare il pagamento agli esportatori italiani. La "Banca Agente", operera' un controllo documentale al momento di ogni singola operazione e potra' pagare gli esportatori italiani solo su presentazione dei singoli giustificativi, rispettando il vincolo di non superare, in alcun caso, la cifra giacente sul "Conto Speciale". Gli interessi maturati sul "Conto Speciale" saranno di esclusiva pertinenza del Governo della Repubblica del Senegal, come specificato nell'Allegato 3 punto 9) al presente Protocollo e dovranno essere utilizzati esclusivamente per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Protocollo e per progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana. 5. I servizi di assistenza tecnica, connessi alla selezione dei beni e servizi da importare in Senegal, saranno effettuati dalla Comerint Spa - Roma, societa' italiana specializzata in attivita' di approvvigionamento, in seguito denominata "Societa'", designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di societa' specializzate nell'attivita' di "procurement"", istituito dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'Allegato 4 al presente Protocollo. A tale fine il Governo della Repubblica del Senegal stipulera' con la "Societa'" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5 e in conformita' al modello standard di cui all'Allegato 5 al presente Protocollo. La "Societa'" designata non dovra' avere vincoli di proprieta', diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta, nonche' appartenere o partecipare, direttamente o indirettamente, alla Societa' di controllo e sorveglianza che sara' assegnataria dell'attivita' di cui all'art. 6 del presente Protocollo. ARTICOLO 3 GESTIONE DEL PROGRAMMA 1. Il Governo della Repubblica del Senegal, per l'esecuzione del presente Protocollo, designera' un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che verra' coadiuvato da un esperto designato dal Governo italiano, della U.T.C. (Unita' Tecnica Centrale), o della U.T.L. (Unita' Tecnica Locale), ove esistente, o del M.A.E. - D.G.C.S. stesso. In tal modo il M.A.E. - D.G.C.S. verifichera' il corretto svolgimento dell'intervento e le differenti fasi operative. Il "Responsabile" sara' assistito da adeguato personale tecnico e amministrativo locale e sara' responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attivita' richieste in Senegal o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo. 2. In particolare il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui al precedente punto 1., avra' il compito di approntare le liste dei beni e servizi connessi, da importare in Senegal, predisposte in forma dettagliata, sulla base di quelle gia' preventivamente concordate tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica del Senegal (di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo). Le liste dettagliate di cui sopra conterranno una specifica delle quantita' e della qualita' dei singoli beni e servizi connessi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalita' di cessione in franchi CFA ai destinatari stessi. Le liste cosi' defi- nite verranno trasmesse alla "Societa'". 3. Il "Responsabile" e l'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potranno anche avvalersi, solo quale strumento di supporto operativo e di verifica per l'esecuzione del presente Protocollo, dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui al punto 8. del presente articolo. 4. Il "Responsabile", per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, potra' avvalersi, di volta in volta, di un ulteriore esperto del M.A.E. - D.G.C.S.. Tale esperto, potra' anche essere scelto e nominato dal predetto M.A.E. - D.G.C.S. tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Responsabile" stesso. L'esperto di cui sopra concorrera' alla determinazione della fattibilita' del singolo progetto settoriale, con parere consultivo, nonche' seguendone le differenti fasi attuative. 5. Una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Societa'", il "Responsabile" decidera' l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Societa'" stessa ed alla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS). L'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potra' formulare motivate obiezioni, dandone comunicazione scritta alle competenti Autorita' del Governo della Repubblica del Senegal ed al M.A.E. - D.G.C.S., che avvieranno consultazioni, improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 10 del presente Protocollo. 6. I contratti o gli ordini d'acquisto per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla "Societa'", per delega delle competenti Autorita' del Governo della Repubblica del Senegal, in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Societa'" inviera' i contratti o gli ordini d'acquisto, vistati con apposito timbro di convalida, al "Responsabile" il quale, dopo averli vistati per approvazione, li fara' firmare per conformita' dall'esperto italiano, di cui al precedente punto 1., e li trasmettera' alla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) e, per conoscenza, al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei contratti o degli ordini d'acquisto, provvedera' all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermera' i crediti documentari stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale". La Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) dovra', contestualmente all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, anche trasmettere alla "Banca Agente" 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto vistati dalla "Societa'", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano. 7. Il Governo italiano avra' facolta' di effettuare ogni tipo di verifica, monitoraggio e controlli, ritenuti opportuni sulla gestione dell'intervento, anche per quanto attiene alla congruita' dei prezzi e la possibilita' di bloccare le erogazioni per manifeste inadempienze, anche politiche, attraverso propri funzionari o tramite organizzazioni indipendenti, a tale scopo designati. Le eventuali controversie saranno risolte come previsto all'art. 12 del presente Protocollo. 8. Il Governo italiano potra' anche promuovere la compilazione di un elenco speciale di fornitori ("vendor list"), tramite Organismo pubblico o soggetto privato, di riconosciute professionalita' e competenze, per fornire un supporto operativo e di verifica alla "Societa'", al "Responsabile" ed all'esperto del M.A.E. - D.G.C.S.. ARTICOLO 4 MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO 1. Il Governo della Repubblica del Senegal dovra' utilizzare le disponibilita', per capitali ed interessi, del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 3., esclusivamente per: a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente all'art. 5 del presente Protocollo; b) il pagamento delle competenze e dei servizi resi dalla "Banca Agente" e delle competenze dovute alla "Societa'", cosi' come specificato all'art. 7 del presente Protocollo; c) il pagamento delle competenze per i servizi indicati al successivo art. 6, dovute alla Societa' di controllo e sorveglianza italiana, cosi' come specificato all'art. 7 del presente Protocollo. Il Governo della Repubblica del Senegal, attraverso la Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), conferira' Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per l'effettuazione di ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalita' specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo. 2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuera' il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo. 3. La "Banca Agente" avra' il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani. Al Governo della Repubblica del Senegal applichera' le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" e riconoscera' il tasso d'interesse sui saldi attivi di detto "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 4. e cosi' come specificato all'art. 7 del presente Protocollo. Le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" ed il tasso d'interesse sui saldi attivi saranno fissati nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 4) e 9) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agreement" che dovra' essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS). ARTICOLO 5 SELEZIONE DEI FORNITORI 1. Il Governo della Repubblica del Senegal affidera' alla "Societa'" l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonche' a stipulare i contratti d'acquisto, cosi' come specificato all'art. 3 punto 6. del presente Protocollo e nel contratto che sara' firmato tra il Governo della Repubblica del Senegal e la "Societa'", di cui all'Allegato 5 al presente Protocollo. 2. La "Societa'" fara' conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicita' sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere ed ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.). 3. Le ditte interessate dovranno rivolgersi alla "Societa'" per proporsi come fornitori. Per ciascuna delle forniture di valore fino a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Societa'" raccogliera' le offerte di almeno 3 (tre) imprese e di almeno 5 (cinque) imprese per valori superiori ai 300 (trecento) milioni di lire italiane. 4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Societa'" potra' chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui, le parti di ricambio si riferiscono. 5. La "Societa'", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potra' anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S., di cui al precedente art. 3 punto 8. del presente Protocollo. 6. La "Societa'" inviera' al "Responsabile" le offerte ritenute piu' convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualita' delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria. 7. La "Societa'" stipulera' i contratti di fornitura come previsto al precedente art. 3 punto 6.. ARTICOLO 6 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA 1. L'attivita' di controllo e sorveglianza per la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonche' sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruita' dei prezzi, sara' effettuata dalla Societa' Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in seguito denominata "Societa' di sorveglianza", di comprovata esperienza e reputazione internazionale, designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di societa' specializzate nell'attivita' di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'Allegato 6 al presente Protocollo. 2. La "Societa' di sorveglianza" dovra' effettuare i controlli sulle merci fornite in esecuzione del presente Protocollo, indicate all'Allegato 1 del Protocollo stesso, nelle varie fasi di preparazione dell'ordine di fornitura, al momento della produzione, prima della caricazione al porto d'imbarco in territorio italiano, all'arrivo a destino e in tutti i casi in cui possa esistere rischio di sostituzione della merce. La "Societa' di sorveglianza" dovra' altresi', controllare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Societa'", nonche' la congruita' dei prezzi dei beni e servizi connessi. Resta inteso che l'effettuazione dei controlli "a campione" della congruita' dei prezzi dei beni e servizi connessi avverra' anche da parte del M.A.E. - D.G.C.S., come specificato all'art. 3 punto 7. del presente Protocollo. A tale fine il Governo della Repubblica del Senegal stipulera' con la "Societa' di sorveglianza", apposito contratto, ai sensi del presente articolo ed in conformita' al modello standard di cui all'Allegato 7 al presente Protocollo. La "Societa' di sorveglianza", all'uopo designata, non dovra' avere vincoli di proprieta', diretti o indiretti, con la "Societa'" che sara' assegnataria dell'attivita' di approvvigionamento di cui all'art. 2 punto 5.. ARTICOLO 7 COMPENSI SULLE PRESTAZIONI Il Governo della Repubblica del Senegal riconoscera': - alla "Banca Agente", per l'attivita' amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento, stabilita nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 4) al presente Protocollo; - alla "Societa'", per i servizi connessi alla selezione dei beni da importare in Senegal e per la stipula dei contratti d'acquisto, una commissione pari all'1% dell'importo del finanziamento; - alla "Societa' di sorveglianza", per le certificazioni sulle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonche' per il controllo sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruita' dei prezzi dei beni stessi, una commissione pari all'1,50% dell'importo del finanziamento. Il Governo della Repubblica del Senegal, attraverso la Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), conferira' il mandato alla "Banca Agente" di disporre il versamento relativo alle predette commissioni, mediante prelievo dal "Conto Speciale", in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal. ARTICOLO 8 FONDO DI CONTROPARTITA 1. Qualora, nel caso di necessita' legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sara' destinato a costituire il "Fondo di Contropartita". Resta inteso che dovranno essere prese le misure necessarie per assicurare che, direttamente o indirettamente, non meno del 17,39% dei beni e servizi connessi vengano venduti alle imprese del settore privato; tale procedura sara' regolata con scambio di Note Verbali tra le "Parti" (fac-simile Allegato 8 al presente Protocollo) che saranno parte integrante del Protocollo stesso. Qualora tale percentuale non venisse allocata entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione di ciascuna quota, per mancata individuazione di imprese del settore privato od interessate, ovvero per impossibilita' di provvedervi, entro i previsti 6 (sei) mesi, da parte del Governo della Repubblica del Senegal, dovra' essere assegnata altrimenti, previa intesa tra le "Parti". Per tale scopo "impresa eleggibile del settore privato" significa una impresa nella quale uno o piu' privati o persona giuridica possiede non meno del 51% dei voti richiesti o delle quote di proprieta'. Il prezzo di rivendita in franchi CFA dei beni e servizi connessi, dovra' essere commisurato al prezzo locale di mercato, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale. Resta comunque inteso che il prezzo di rivendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potra' in ogni caso superare il controvalore in franchi CFA, al cambio ufficiale, o al cambio eventualmente concordato con la Banca Mondiale nell'ambito del programma di Aggiustamento Strutturale in corso (se esistente), del prezzo di acquisto degli stessi; comunque l'alimentazione, cosi' come l'utilizzo, del "Fondo di Contropartita" verranno accertati "ex ante", "in itinere" ed "ex post" da parte dell'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo e come previsto nell'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo. 2. Il Governo della Repubblica del Senegal aprira' presso la Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) un conto corrente in franchi CFA, nel quale sara' accreditato, conformemente alle esigenze del presente Protocollo, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi del punto 1. del presente articolo. 3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati per il finanziamento (spese correnti di bilancio) dei bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento a settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna e/o al finanziamento di poste di bilancio statale legate alle misure di Aggiustamento generali o settoriali gia' concordate e, ove richiesti, per il finanziamento dei costi locali, relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi dovranno perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso. La gestione del "Fondo di Contropartita" sara' regolata con un Accordo tra le "Parti", in conformita' al testo standard di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo. ARTICOLO 9 RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE 1. Il "Responsabile" fornira' alle "Parti", trimestralmente a partire dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto: a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo; b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi da realizzare per effetto del presente Protocollo; c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane; d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni; e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo e cosi' come stabilito dall'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo. 2. Il "Responsabile", non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovra' trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sulla avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti. 3. La "Banca Agente" avra' la responsabilita' di: a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi connessi acquisiti dal Governo della Repubblica del Senegal in esecuzione del presente Protocollo; b) fornire alle "Parti", e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione; c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta. 4. La "Societa'" e' tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", e del M.A.E. - D.G.C.S.: a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute; b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo della Repubblica del Senegal. Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto di cui all'Allegato 5 al Protocollo, la "Societa'" presentera' al "Responsabile" ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attivita'. Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione dell'intervento, la "Societa'" presentera' alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate. 5. La "Societa' di sorveglianza" avra' cura di fornire alle "Parti", trimestralmente e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in un qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle pro- cedure d'acquisto e sulla congruita' dei prezzi dei beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo, nonche' la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformita' emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni eventualmente previste contrattualmente. 6. Il M.A.E. - D.G.C.S., tramite l'esperto designato e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 4., d'intesa con il Governo della Repubblica del Senegal, verifichera' ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento allo scopo di una buona esecuzione del presente Protocollo. ARTICOLO 10 CONSULTAZIONI 1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a: a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo; b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Protocollo. 2. Le "Parti" si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento e' stato accordato o dell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento. ARTICOLO 11 EMENDAMENTI Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di Note Verbali. ARTICOLO 12 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo e dei relativi Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici. ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE E DURATA 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei fondi previsti dagli artt. 1 e 2, restera' in vigore fino alla realizzazione completa dell'intervento. 2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione dell'intervento non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potra' essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti". ARTICOLO 14 ORGANI ESECUTORI Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo della Repubblica del Senegal sara' rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano ed il Governo italiano dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Fatto a Roma il 14/01/93 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica del Senegal Repubblica Italiana (firma illeggibile) (firma illeggibile) ALLEGATO 1 A. FORNITURE AMMESSE Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati: 1) beni di prima necessita' e beni strumentali (ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti gia' esistenti) ed in particolare: a) SETTORE AGRICOLO - pompe per acqua; - materiale per l'irrigazione; - parti di ricambio per macchine agricole; - trattori ed altre macchine agricole e materiali per la coltivazione; - materiale per lo sterro; - materiale per la trasformazione di prodotti agricoli. b) SETTORE DELLA PESCA - battelli da pesca; - attrezzature da pesca; - reti; - congelatori e materiali da trasporto; - motori; - materiali per la trasformazione di prodotti della pesca; - materiali per la lavorazione. c) SETTORE DELL'ALLEVAMENTO - medicinali e vaccini; - prodotti per uso veterinario; - materiale per laboratorio veterinario e per il trasporto; - materiale per la lavorazione agro-pastorale. d) ATTREZZATURE E MATERIALI DI COSTRUZIONE e) SETTORE INDUSTRIALE Materiali di fabbricazione, di trasformazione e di lavorazione per industrie: - alimentari; - di prodotti agricoli; - tipografiche; - metallurgiche; - meccaniche; - di fonderia; - di falegnameria; - tessili; - cartarie; - di calzature e di materie plastiche; - di contenitori metallici per carne e pesce. f) MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI COMMUNICAZIONE, compresi i gruppi elettrogeni, materiale di telecomunicazione, radio e televisivo. g) MATERIALE D'INSEGNAMENTO 2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1). I beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto a settori e progetti gia' programmati nell'ambito degli Accordi di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal. In particolare i settori nei quali saranno ammesse le forniture, sono quelli che caratterizzano l'attuale "Country Programme", cosi' come previsto all'art. 1 del Protocollo stesso, avente lo scopo di sopperire ai bisogni di materiali ed attrezzature, sia del settore privato che di quello pubblico, per le seguenti iniziative: - attrezzature e servizi connessi per l'"Office de Radio-diffusion et de Television du Senegal (Orts)"; - promozione delle piccole e medie imprese private; - attrezzature per le Universita' di Dakar e Saint-Louis; - riabilitazione delle attrezzature di prosciugamento; - reinserimento degli emigrati; - centro di formazione multimedia per le piccole e medie imprese. B. FORNITURE NON AMMESSE Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films ad uso personale, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori, nonche' merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettmente ad attivita' di carattere militare. ____________ ALLEGATO 2 I. CLAUSOLE CONTRATTUALI. Ciascun contratto o ordine d'acquisto dovra' rispettare le seguenti clausole contrattuali: 1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino, nonche' l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruita' dei prezzi dei beni e servizi connessi che formano l'oggetto della fornitura, sara' effettuata dalla "Societa' di sorveglianza", scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo della Repubblica del Senegal firmera' il contratto relativo. Le competenze per tale servizio di certificazione saranno fatturate al Governo della Repubblica del Senegal; 2) il prezzo sara' formulato "CIF (Cost, Insurance, Freight) Destino Dakar". Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori italiani dovranno avvalersi di vettori nazionali. Potra' essere previsto un pagamento anticipato all'ordine non superiore al 60% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica del Senegal, svincolabile all'atto dell'accettazione provvisoria su presentazione dei documenti che ne fanno fede. Qualora per cause non imputabili all'esportatore italiano, il destinatario o il "Responsabile" non rilasciasse l'accettazione provvisoria entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle merci, fara' fede la certificazione di consegna a destino e di conformita' della "Societa' di sorveglianza"; 3) i pagamenti al momento della consegna a destino, dopo l'accettazione provvisoria della fornitura nel luogo indicato, non potranno superare la misura del 30% del prezzo contrattuale. Detti pagamenti saranno effettuati dietro rilascio di quietanza liberatoria e contro presentazione di fattura in 5 (cinque) copie, 2 (due) copie del contratto o dell'ordine d'acquisto vistate dalla "Societa'", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, Polizza di Carico, emessa all'ordine del beneficiario del credito (esportatore), con girata in bianco "clean on board" e marcata "freight prepaid" (un originale della Polizza di Carico dovra' seguire la merce, quale documento rappresentativo della merce stessa, per consentire al destinatario o al "Responsabile" d'impossessarsi della stessa; a tal fine la "Banca Agente" potra' accettare i documenti di data vecchia in deroga al termine usuale di 21 (ventuno) giorni), assicurazione "all risks", certificato di origine, certificati sanitari e/o di analisi ove previsti, dichiarazione di responsabilita' dell'esportatore italiano che la merce oggetto della fornitura e' stata prodotta in Italia, certificazione della "Societa' di sorveglianza" di conformita' e di consegna al destinatario o al "Responsabile", altri documenti di trasporto accettabili e previsti dal Credito Documentario Irrevocabile, tipo: "Airway bill", "Combined transport bill of Lading", "Through bill of Lading", "Roadway bill", ecc.; 4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovra' essere corrisposto alla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione definitiva da parte del destinatario o del "Responsabile", e contro rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'esportatore italiano. L'accettazione definitiva dovra' avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione provvisoria; nel caso di spedizioni a "tranches", l'accettazione definitiva avverra' dopo 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di garanzia dell'ultima "tranche" a seguito dell'accetazione provvisoria della stessa. Tale saldo potra' anche essere versato all'esportatore al momento della consegna al destinatario o al "Responsabile", dopo l'accettazione provvisoria, contro emissione di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica del Senegal, svincolabile dopo la scadenza del termine di garanzia e all'accettazione definitiva. Qualora l'accettazione definitiva non venga rilasciata per cause non imputabili all'esportatore italiano, la fidejussione ("Retention money bond") sara' automaticamente svincolata dopo 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di garanzia e dall'accettazione provvisoria, comprovata dal verbale di consegna al destinatario o al "Responsabile" e dal certificato di conformita' della "Societa' di sorveglianza"; 5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalita' da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti. II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE 1) Rientrano tra le spese finanziabili: a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 4. del Protocollo, o Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Responsabile" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti; b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla parte I. punto 1) del presente Allegato; c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Protocollo; d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti che saranno eventualmente richieste dal "Responsabile". 2) Sono esclusi dalle spese finanziabili i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni in Senegal delle forniture. ALLEGATO 3 FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE Il Mandato Irrevocabile, di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo, dovra' essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo stesso, ed essere formulato come segue: "Noi sottoscritti, Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), per conto del Governo della Repubblica del Senegal, quale titolare del "Conto Speciale" in lire di conto estero nr......., denominato "Commodity Aid II - Senegal", aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega copia conforme, stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in data........., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del "commodity aid", disponiamo, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalita' appresso indicate: 1) le disponibilita' del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo; 2) i pagamenti di cui al punto 1) che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili confermate, espresse in lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come previsto al punto 6. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella parte I. "Clausole Contrattuali" dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti o gli ordini d'acquisto, di cui all'art. 3 punto 6. del Protocollo, vistati dalla "Societa'", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo. I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanze liberatorie; 3) in relazione alla attivita' della "Societa'", nella realizzazione del Protocollo, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Societa'", a debito del "Conto Speciale", a presentazione della copia del certificato di consegna a destino e di conformita' delle merci, emesso dalla "Societa' di sorveglianza", contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all'1% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal; 4) in relazione alla attivita' amministrativa, per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in qualita' di "Banca Agente", Vi e' data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari allo 0,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal; 5) in relazione all'attivita' svolta dalla "Societa' di sorveglianza", quale certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto, consegna a destino delle merci, dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruita' dei prezzi, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Societa' di sorveglianza", a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all'1,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal; 6) il regolamento delle commissioni, di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) dovra' essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani; nel caso di spedizioni a "tranches", il regolamento delle commissioni dovra' essere effettuato a seguito dell'accettazione definitiva dell'ultima "tranche"; 7) nessun'altra commissione sara' da Voi percepita, restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte; 8) gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), e al M.A.E. - D.G.C.S.; provvederete inoltre a: a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i pagamenti ed i prelevamenti effettuati; b) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, Societe' General de Banques du Senegal (SGBS), non oltre la fine di gennaio di ogni anno o, a richiesta dei medesimi, in qualunque momento, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della documentazione di cui al punto a); c) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), ogni altra informazione venga richiesta circa la documentazione contabile relativa alla movimentazione del "Conto Speciale"; 9) conveniamo infine che il "Conto Speciale", sara' utilizzato per le causali e con le modalita' specificate nell'art. 4 del citato Protocollo e che la Vostra Banca applichera' al "Conto Speciale" un tasso annuo, pari al...... % sui saldi creditori; 10) per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte in relazione all'apertura del "Conto Speciale". Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione. Distinti saluti." ____________ ALLEGATO 4 ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI "PROCUREMENT" - AGMIN ITALY S.r.l. Via di Passolombardo, n. 33 - 00133 ROMA - CCPL - CONSORZIO DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA - COMERINT S.p.A. Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA - COMMISINT - COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE S.p.A. Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO - FORTRADE FINANCING S.p.A. Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO - GIZA S.p.A. Via Farini, n. 35 - 43100 PARMA - INTERCOOP S.p.A. Via Val D'Ala, n. 200 - 00141 ROMA - INTRACO S.p.A. Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO - ITALCOS S.p.A. Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA - I.T.S. - ITALIA TRADING SERVICE S.p.A. Via Ludovisi, n. 43 - 00187 ROMA - JORI S.p.A. Piazza della Vittoria, n. 1 - 42100 REGGIO EMILIA - MEDIA TRADE S.p.A. Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO - REST-ITAL S.p.A. Viale Premuda, n. 38/A - 20129 MILANO - SOCIETA' MERCANTILE INTERNAZIONALE - INTERSOMER S.p.A. Via Donizetti, n. 48 - 20122 MILANO - VITTORIO CAUVIN S.p.A. Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA ____________ ALLEGATO 5 MODELLO DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI "PROCUREMENT" ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID" A DONO PREMESSO CHE - tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal e' stato firmato in data........, un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Senegal di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo"; - la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varieta' di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerita' e flessibilita'; - il Governo della Repubblica del Senegal designera' un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espletera' tutte le attivita' necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso; - il montante globale del dono, pari alla somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane e' stato destinato al finanziamento delle importazioni in Senegal di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo"; - la predetta somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane sara' depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale", aperto in Italia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica del Senegal, denominato "Commodity Aid II - Senegal"; - il Governo della Repubblica del Senegal dara' tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Societa' di "procurement", Comerint Spa - Roma, in seguito denominata "Societa'", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo"; - come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per il controllo e la sorveglianza, in seguito denominata "Societa' di sorveglianza", per la certificazione di conformita' delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle proce- dure d'acquisto e della congruita' dei prezzi delle offerte prescelte; - la Comerint Spa - Roma per la sua particolare competenza tecnica nel campo della acquisizione di beni e servizi connessi, per la sua conoscenza del mercato italiano, nonche' per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di societa' specializzate nell'attivita' di "procurement"", istituito dal M.A.E.-D.G.C.S., puo' ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo"; - la "Societa'" ha manifestato la propria piena disponibilita' a rendere al Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla individuazione, acquisizione dei beni e servizi connessi, di produzione italiana, necessari e utili alla realizzazione del "Protocollo" stesso; tutto cio' premesso tra il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano e la Comerint Spa, con sede legale in Italia, via Paolo Di Dono n. 223 - 00143 Roma, rappresentata dal Sig........., nella qualita' di.......... d'ora innanzi denominate "le Parti" SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo. ARTICOLO 2 Il Governo della Repubblica del Senegal affida alla "Societa'" il compito di coordinare e gestire, relativamente alle incombenze da svolgersi, le attivita' connesse con l'acquisizione dei beni e servizi, secondo i termini e le modalita' stabilite nel "Protocollo" e dal presente Contratto. ARTICOLO 3 Il Governo della Repubblica del Senegal dara' comunicazione alla "Societa'" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale" a suo nome, denominato "Commodity Aid II - Senegal", presso la "Banca Agente" italiana, nonche' del Mandato Irrevocabile conferito dalla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite la Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), comunichera' inoltre alla "Societa'" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso. ARTICOLO 4 Il Governo della Repubblica del Senegal dara' comunicazione alla "Societa'" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo". ARTICOLO 5 Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", inoltrera' nel piu' breve tempo possibile le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso, per l'attuazione del "Protocollo". Le richieste di fornitura saranno, per quanto possibile, raggruppate al fine di ridurre i tempi ed i costi delle operazioni di "procurement". La "Societa'", ricevute le richieste di fornitura, dovra' predisporre i relativi capitolati d'oneri semplificati che dovranno essere messi a disposizione delle imprese offerenti. Tali documenti standard (istruzioni agli offerenti e condizioni contrattuali) dovranno includere: - i termini per la presentazione delle offerte (non piu' di 2 mesi) ed il periodo di spedizione; - la fonte del finanziamento con le modalita' di pagamento ed i requisiti necessari per l'ammissione alla gara; - la descrizione tecnica, la quantita' totale della richiesta e l'eventuale quantita' minima accettabile per l'offerta; - le istruzioni che le offerte devono essere presentate su base CIF porto di sbarco, o destinazione finale, o il punto geografico fino al quale il costo del trasporto e dell'assicurazione e' compreso. Nel prezzo deve essere ricompreso il servizio di assistenza post-vendita; - una chiara descrizione delle procedure di valutazione delle offerte; - il diritto del Governo della Repubblica del Senegal di rifiutare tutte le offerte; - l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "Bid Bond" (impegno ad eseguire le forniture, qualora l'offerta venga aggiudicata), del- l'"Advance Payment Bond" (garanzia per l'anticipo), del "Performance Bond" (garanzia per la buona esecuzione della fornitura, se prevista) e della "Retention Money Bond" (trattenuta a garanzia). ARTICOLO 6 L'oggetto delle forniture sara' fatto conoscere in Italia dalla "Societa'" attraverso adeguata pubblicita' sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere e con ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.). ARTICOLO 7 Per le forniture di valore pari o inferiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, fino al valore minimo di 50 (cinquanta) milioni di lire italiane, la "Societa'" procedera' alla raccolta di almeno 3 (tre) offerte inviate da fornitori italiani (salvo il caso in cui non esista in Italia un tale numero di produttori dei beni in causa), trasmettera' le offerte (almeno 3 ove possibile), ritenute piu' convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualita' delle merci e servizi connessi, attendera' di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura e' la lettera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Societa'", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodiche' la "Societa'" procedera' a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto per delega del Governo della Repubblica del Senegal e in conformita' con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo". ARTICOLO 8 Per le forniture di importo superiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Societa'" procedera' alla raccolta di almeno 5 (cinque) offerte inviate da fornitori italiani (salvo il caso di indisponibilita' previsto nel precedente art. 7), trasmettera' le offerte (almeno 3 ove possibile), ritenute piu' convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualita' delle merci e servizi connessi, attendera' di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura e' la lettera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Societa'", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodiche' la "Societa'" procedera' a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto, per delega del Governo della Repubblica del Senegal e in conformita' con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo". ARTICOLO 9 Per le forniture di parti di ricambio la "Societa'" potra' chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni, cui le parti di ricambio si riferiscono. La "Societa'", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potra' anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui all'art. 3 punto 8. del "Protocollo". ARTICOLO 10 I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi verranno stipulati con la clausola di resa "CIF Destino" e in conformita' alle "Clausole Contrattuali" di cui all'Allegato 2 al "Protocollo". La "Societa'", perfezionati i contratti o gli ordini d'acquisto, appone un apposito timbro di convalida e li inviera' al "Responsabile" che, dopo averli vistati per approvazione, li fara' firmare per conformita' dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", e li trasmettera' alla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) e, per conoscenza, al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La Societe' Generale de Banques du Sene'gal (SGBS) trasmettera' 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto, vistati dalla "Societa'", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", alla "Banca Agente" ed aprira', entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti contratti o degli ordini d'acquisto, i crediti documentari irrevocabili, domiciliati sulla "Banca Agente", subordinando il pagamento alla presentazione dei documenti di cui all'Allegato 2 al "Protocollo" e al certificato di conformita' ("cer- tificate of eligible procurement") e di consegna a destino emesso dalla "Societa' di sorveglianza". Il "Responsabile" provvedera' contestualmente ad emettere ordine di ispezione alla "Societa' di sorveglianza", inviandone copia alla "Societa'". Per quanto riguarda il trasporto dei beni citati nell'Allegato 1 al "Protocollo", la "Societa'" dovra' esigere che gli esportatori italiani si avvalgano di vettori nazionali. Circa la copertura assicurativa dei beni, potranno essere definiti caso per caso condizioni particolari, specificatamente in riferimento alla loro circolazione in Senegal. ARTICOLO 11 Le previsioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 riguardano sia l'acquisizione dei beni che quella di tutti i servizi connessi. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla "Societa'" per la stipula dei contratti d'acquisto con i fornitori che saranno stati prescelti dal "Responsabile" stesso. ARTICOLO 12 La "Societa'", per le sue prestazione, ricevera' un compenso pari all'1% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verra' corrisposto, secondo le modalita' previste al punto 3) del Mandato Irrevocabile, rilasciato dalla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) alla "Banca Agente", e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture per le forniture di beni e servizi connessi pagate dalla "Banca Agente". Per le somme ricevute la "Societa'" rilascera' alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive. ARTICOLO 13 Qualora il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Societa'" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Societa'" stessa avra' diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati, sulla base delle tariffe giornaliere da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture emesse dalla "Societa'", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie. ARTICOLO 14 La "Societa'" sara' tenuta a conservare e ad esibire, dopo l'attuazione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", o del M.A.E. - D.G.C.S.: a) la documentazione relativa alle richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del "Protocollo" e all'art. 9 del presente Contratto, ed a tutte le offerte ricevute; b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquisiti per conto del Governo della Repubblica del Senegal. Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Contratto, la "Societa'" presentera' al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva della propria attivita'. Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del "Protocollo", la "Societa'" presentera' al Governo della Repubblica del Senegal e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione generale circa le prestazioni effettuate. ARTICOLO 15 Alla "Societa'", a garanzia dei suoi obblighi, potra' essere richiesta una cauzione di (importo)........, sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile, con validita' fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto. ARTICOLO 16 Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", alla "Societa'" e' vietato di eseguire altre prestazioni se non quelle indicate nel presente Contratto e si impegna a non agire quale fornitore sia per suo conto che per conto terzi. ARTICOLO 17 La "Societa'" impegnera' personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovra' tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovimo che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. La "Societa'" e' tenuta a rimpiazzare immediatamente e senza indennita' tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita". ARTICOLO 18 La "Societa'" e' tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno portati a sua conoscenza o che gli saranno trasmessi dal "Responsabile", dalla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti. La "Societa'" imporra' il rispetto di questa riservatezza al suo personale o ai suoi eventuali rappresentanti. ARTICOLO 19 In caso di gravi infrazioni da parte della "Societa'", il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", potra' recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse. ARTICOLO 20 Il presente Contratto sara' annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Societa'" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.). ARTICOLO 21 La "Societa'" garantisce e tutela il Governo della Repubblica del Senegal per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto e che potranno essere attribuiti a negligenza della "Societa'" stessa. ARTICOLO 22 Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale puo' legare "le Parti" interessate. ARTICOLO 23 Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", dara' il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Societa'", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attivera' gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo". ARTICOLO 24 In caso di disaccordo tra la "Societa'" e la "Societa' di sorveglianza", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" prestera' tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Societa'" dovra' dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovra' avviare le consultazioni previste dall'art.10 del "Protocollo", dopodiche' la "Societa'" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Societa'" e' tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli esplicitando i motivi. ARTICOLO 25 Tutte le controvesie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o piu' arbitri nominati in conformita' di detto Regolamento. ARTICOLO 26 Il presente Contratto e' retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si fara' riferimento alla legislazione italiana. ARTICOLO 27 Il presente Contratto entrera' in vigore alla data della sua firma e restera' in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra l'Italia ed il Senegal, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, cosi' come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno comunque ad applicarsi ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi perfezionati in data anteriore alla sospensione stessa. ARTICOLO 28 Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax e il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purche' sia assicurata la massima celerita' ed efficienza della comunicazione. Fatto a ......., il ......., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per la Comerint Spa Repubblica del Senegal Allegato 1 SCHEDA DI VALUTAZIONE E LETTERA DI APPALTO - Descrizione delle merci: - Quantita': - Data pubblicazione offerta / ricevuta: - Numero degli offerenti: - Base di assegnazione: - Assegnazione del contratto: a) Fornitore: b) Acquirente: c) Quantita' delle merci: d) Prezzo: e) Luogo di consegna: f) Scadenze contrattuali di esecuzione: g) Modalita' di pagamento: h) Elenco dei documenti: - Note: Per la gara di cui sopra, la valutazione e l'assegnazione sono state effettuate in conformita' con le procedure concordate con il Governo italiano. Data, _______________________ Il "Responsabile" ________________________ L'Esperto Italiano ALLEGATO 6 ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA - BOSSI & C. TRANSITI S.p.A. Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA - SOCIETA' GENERALE DI SORVEGLIANZA (S.G.S.) S.p.A. Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO - VIGLIENZONE ADRIATICA S.p.A. Via Morozzo della Rocca, n. 10 - 20100 MILANO ALLEGATO 7 MODELLO DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID" A DONO PREMESSO CHE - tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal e' stato firmato in data........, un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato il "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Senegal di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo"; - la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varieta' di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerita' e flessibilita'; - il Governo della Repubblica del Senegal designera' un proprio responsabile, in seguito denominato il "Responsabile", che espletera' tutte le attivita' necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso; - il montante globale del dono, pari alla somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, e' stato destinato al finanziamento delle importazioni in Senegal di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo"; - la predetta somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane sara' depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale" aperto in Italia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica del Senegal, denominato "Commodity Aid II - Senegal"; - il Governo della Repubblica del Senegal dara' tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Societa' di "procurement" Comerint Spa - Roma, in seguito denominata la "Societa'", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo" ed in conformita' al testo standard, di cui all'Allegato 5 al "Protocollo" (di cui si allega copia conforme); - come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per la certificazione di consegna a destino e di conformita' delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle proce- dure d'acquisto e della congruita' dei prezzi delle offerte prescelte; - la Societa' Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in seguito denominata "Societa' di sorveglianza", per la sua particolare competenza tecnica nel campo della attivita' di controllo e sorveglianza per la certificazione di conformita' delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonche' sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della conguita' dei prezzi dei beni, per la sua conoscenza del mercato italiano ed internazionale, nonche' per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di societa' specializzate a svolgere attivita' di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E. - D.G.C.S., puo' ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo"; - la "Societa' di sorveglianza" ha manifestato la propria piena disponibilita' a rendere al Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla certificazione di conformita' delle prestazioni riguardanti i controlli di qualita', quantita' e condizionamento dei prodotti o delle merci e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", in sede di produzione e/o di stoccaggio, al porto d'imbarco in territorio nazionale, all'arrivo a destino, in tutti i casi di rischio di sostituzione totale o parziale dei prodotti o delle merci, certificazione relativa ai controlli sulle fasi di trasporto dei beni fino alla consegna a destino, certificazione relativa ai controlli sulle procedure d'acquisto e accertamento della congruita' dei prezzi delle offerte prescelte; tutto cio' premesso tra il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano e la Societa' Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa, con sede legale in Italia, via G. Gozzi n. 1/A - 20100 Milano, rappresentata dal Sig........., nella qualita' di......... d'ora innanzi denominate "le Parti" SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo. ARTICOLO 2 La "Societa' di sorveglianza" sara' l'Agente, per l'esecuzione dei servizi di controllo, sorveglianza e certificazione, del "Responsabile". Le sue funzioni si limiteranno tuttavia alla constatazione e al dialogo con gli aggiudicatari ed i beneficiari, senza poter prendere al riguardo di questi ultimi una qualsiasi decisione che vincoli il "Responsabile" o il Governo italiano. ARTICOLO 3 La "Societa' di sorveglianza" avra' l'esclusivita' del controllo delle mobilitazioni che riguardano i diversi porti di imbarco italiani designati dagli aggiudicatari. ARTICOLO 4 La "Societa' di sorveglianza" avra' l'esclusivita' del controllo delle mobilitazioni effettuate alla partenza dai diversi porti d'imbarco italiani, scelti dell'aggiudicatario, fino al loro arrivo ai porti di sbarco e a destino. ARTICOLO 5 Il Governo della Repubblica del Senegal dara' comunicazione alla "Societa' di sorveglianza" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale", a suo nome, denominato "Commodity Aid II - Senegal" presso la "Banca Agente" italiana, nonche' del Mandato Irrevocabile conferito dalla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite la Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), comunichera' inoltre alla "Societa' di sorveglianza" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso. ARTICOLO 6 Il Governo della Repubblica del Senegal dara' comunicazione alla "Societa' di sorveglianza" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo". ARTICOLO 7 Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", inoltrera' nel piu' breve tempo possibile gli elenchi degli aggiudicatari, le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso per l'attuazione del "Protocollo". Le liste delle forniture e gli elenchi degli aggiudicatari saranno, per quanto possibile, raggruppati al fine di garantire che le ispezioni e le altre operazioni previste siano gestite rapidamente e con efficacia dalla "Societa' di Sorveglianza". ARTICOLO 8 Il Governo della Repubblica del Senegal affida alla "Societa' di sorveglianza" il controllo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo delle forniture disposte in suo favore, nonche' il controllo sulle procedure d'acquisto e l'accertamento della congruita' dei prezzi dei beni e servizi connessi prescelti, per verificare ed accertare che, nell'ambito delle forniture stesse, si osservino le disposizioni contrattuali, e le varie disposizioni nazionali ed internazionali in vigore alla data della aggiudicazione. ARTICOLO 9 Il Governo della Repubblica del Senegal per assicurare la corretta e valida esecuzione dei contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, con la clausola di resa "CIF Destino", alla quale le forniture saranno assoggettate nella fase di aggiudicazione, incarica la "Societa' di sorveglianza" ad effettuare le operazioni di controllo quali/quantitativo, presso il luogo di produzione e/o di stoccaggio e il porto di imbarco, ed anche presso il porto di sbarco e a destino. Le attivita' di vigilanza e controllo connesse a tale incarico saranno svolte a seguito di apposita comunicazione del "Responsabile", come da fac-simile Allegato 1 al presente Contratto, nella quale saranno specificate le ditte italiane incaricate di effettuare le forniture con l'indicazione di tutte le clausole contrattuali afferenti alle forniture, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", e di quant'altro necessario per adempiere allo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo. La "Societa' di sorveglianza" richiedera' inoltre ai fornitori di essere informata, con adeguato preavviso (non meno di 3 (tre) giorni lavorativi), in merito ai tempi di approntamento della merce per l'ispezione, il luogo e la persona da contattare. Contestualmente all'ispezione quali/quantitativa, la "Societa' di sorveglianza" effettuera' una verifica del prezzo proposto dai fornitori per accertare, sulla base delle informazioni in proprio possesso, se gli elementi di prezzo contenuti nella fattura dei fornitori corrispondono, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo prevalenti all'esportazione. La verifica dei prezzi non sara' limitata al puro prezzo delle merci, ma coprira' il valore totale fatturato, inclusi eventuali servizi. Nello stesso tempo la "Societa' di sorveglianza" controllera' che la "Societa'" abbia espletato le procedure di acquisto come previsto, apponendo un apposito timbro sulla fattura pro-forma emessa dai fornitori. ARTICOLO 10 Le operazioni di controllo dovranno essere effettuate nel luogo di produzione o di stoccaggio, nel porto di imbarco, in quello di sbarco e a destino, in accordo alla tipologia della merce, secondo quanto appresso specificato: A) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE E/O DI STOCCAGGIO IN TERRITORIO NAZIONALE. 1) Merce per imbarco in convenzionale: 1/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio; 1/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce; - nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori; - le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori; - nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Societa' di sorveglianza" informera' per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate inviera', nel piu' breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate; 1/c - verifica idoneita' imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalita' di trasporto. 2) Merce in container: 2/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio; 2/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce; - nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori; - le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori; - nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Societa' di sorveglianza" informera' per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate inviera', nel piu' breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate; 2/c - verifica idoneita' imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalita' di trasporto; 2/d - verifica dell'idoneita' e integrita' del container al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche originarie delle merci di cui all'ordine d'acquisto; 2/e - assistenza alle operazioni di containerizzazione con particolare riferimento alla verifica dell'identita' tra la merce caricata e la merce ispezionata in precedenza, qualora le operazioni di cui ai punti 2/a, 2/b e 2/c non vengano effettuate contestualmente alle successive; 2/f - qualora la verifica di identita' di cui al punto precedente risulti impossibile o dia esito negativo, le operazioni di cui al punto 2/b verranno ripetute; 2/g - apposizione dei sigilli ai containers nel caso di container FCL. B) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI IMBARCO IN TERRITORIO NAZIONALE. 1) Imbarco merce in convenzionale: 1/a - ottenimento dall'aggiudicatario dei dettagli relativi alla fornitura della merce per l'imbarco (luogo e data d'imbarco, ecc.). Accertamento dell'idoneita' della banchina di caricazione del prodotto o della merce, accertamento che la nave sia di nazionalita' italiana e abbia le prescritte autorizzazioni e attestazioni per il trasporto del prodotto e della merce oggetto dell'ordine di acquisto; 1/b - verifica del mezzo di trasporto e, ove richiesto dalla natura delle merci, perizia dell'idoneita' delle stive nonche' della compatibilita' delle merci da imbarcare con altre eventualmente disposte nella stessa stiva. Accertamento se la caricazione avviene a decorrere dall'inizio del periodo di stallia e, se vi e' richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa; 1/c - verifica della quantita' della merce imbarcata tramite l'assistenza di uno spuntatore/pesatore che controlla il numero degli scatti e la regolarita' delle pesate nel caso di merce alla rinfusa ed il numero dei colli (tramite contatore o spunta diretta); 1/d - per merce alla rinfusa verifica qualitativa della merce mediante il prelevamento di campioni, contestualmente alle operazioni di imbarco, su tutta la partita, ivi compresa quella preventivamente campionata a titolo indicativo. Al termine delle operazioni di imbarco, si finalizzano tutti i campioni di giornata prelevati per formare il campione finale rappresentativo dell'intera partita; 1/e - invio del campione finale ad un laboratorio di analisi ufficialmente riconosciuto, ove applicabile. Nel caso il risultato di analisi evidenzi differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Societa' di sorveglianza" informera' per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate, presentera', nel piu' breve tempo possibile, un rapporto al "Responsabile", specificando le risultanze delle analisi e le ragioni in base alle quali siano contestate all'aggiudicatario eventuali differenze quali- quantitative, specificando se e quali obblighi incombono all'aggiudicatario per eliminare le suddette differenze. 2) Imbarco merce in container: 2/a - verifica integrita' dei sigilli apposti in precedenza (sub A) - 2/g); 2/b - assistenza alla Dogana qualora i containers vengono ispezionati con conseguente rimpiazzo dei sigilli; 2/c - verifica idoneita' mezzo di trasporto; 2/d - controllo imbarco containers. C) EMISSIONE CERTIFICATO FINALE. 1) Emissione del certificato finale di conformita' qualora tutte le verifiche previste dal mandato siano state completate con esito soddisfacente. 2) Emissione del certificato finale di rifiuto in caso permangano divergenze non risolte, ma comunque la "Societa' di sorveglianza" provvedera', preventivamente, ad informare il "Responsabile" con un rapporto nel quale siano evidenziati i motivi del rifiuto ed indicati gli eventuali rimedi. D) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI SBARCO E A DESTINO. Le prestazioni da eseguire presso il porto di sbarco e a destino saranno effettuate in base a quanto indicato nel precedente (sub B)). Inoltre il controllore accerta la data effettiva di arrivo della nave al porto di sbarco e se la effettuazione delle operazioni di scaricamento del prodotto o delle merci avviene entro il tempo di stallia e, se vi e' richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa. La "Societa' di sorveglianza" dovra' effettuare anche il controllo e la vigilanza nel luogo di destino, nei luoghi di carico e di scarico, cosi' come le zone di transito, e le prestazioni da effettuare saranno quelle previste come nel porto di sbarco. A cura della "Societa' di sorveglianza" saranno svolte tutte le attivita' volte a facilitare la "presa in consegna" dei beni oggetto delle forniture da parte del destinatario o del "Responsabile". ARTICOLO 11 Per quanto attiene alla modalita' di campionamento merce, tipi di analisi, normativa applicata, saranno osservate le modalita' descritte in apposite schede tecniche ciascuna afferente ad un singolo tipo di merce. Le predette schede saranno redatte in conformita' agli standard professionali generalmente applicabili a tali servizi e trasmesse al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., subito dopo la ricezione della richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto. Dette schede, riconosciute idonee dal "Responsabile" e dal M.A.E. - D.G.C.S., integreranno le prestazioni incombenti alla "Societa' di sorveglianza" che le eseguira' in piena osservanza alle modalita' specificate nelle schede stesse. ARTICOLO 12 La "Societa' di sorveglianza" avra' cura di fornire al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., trimestralmente e non oltre la fine di gennaio ogni anno o in qualunque altro momento in cui, o il "Responsabile" o il M.A.E. - D.G.C.S lo richiede, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure di acquisto di cui all'art. 5 del "Protocollo" e sulla congruita' dei prezzi dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al citato "Protocollo", nonche' la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformita' emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni previste dal presente Contratto. ARTICOLO 13 La "Societa' di sorveglianza", per le sue prestazioni, ricevera' un compenso pari all' 1,50% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verra' corrisposto, secondo le modalita' previste al punto 5) del Mandato Irrevocabile rilasciato dalla Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) alla "Banca Agente" e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture, per le forniture di beni e servizi connessi, pagate dalla "Banca Agente". Per le somme ricevute la "Societa' di sorveglianza" rilascera' alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture defini- tive. ARTICOLO 14 Qualora il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Societa' di sorveglianza" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Societa' di sorveglianza" stessa avra' diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati sulla base delle tariffe giornaliere, da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture, emesse dalla "Societa' di sorveglianza", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie. ARTICOLO 15 La "Societa' di sorveglianza" dovra' rilasciare l'attestato provvisorio e definitivo di conformita' del prodotto e della merce a destino e certificare le date di consegna del prodotto al beneficiario o al "Responsabile", nonche' certificare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruita' dei prezzi come da fac-simile di schema Allegato 2 al presente Contratto; in caso di rifiuto, da parte del beneficiario o del "Responsabile", della presa in consegna del prodotto, dichiarato conforme dalla "Societa' di sorveglianza", la stessa dovra' rilasciare al fornitore attestato in tal senso, dandone comunicazione al "Responsabile", al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Banca Agente" e alla "Societa'". ARTICOLO 16 La "Societa' di sorveglianza" dovra' trasmettere l'originale del certificato di conformita' e di consegna a destino ai fornitori per la negoziazione del credito documentario irrevocabile, una copia alla "Societa'" per l'incasso della "Procurement Fee", una copia al "Responsabile", due copie alla "Banca Agente" ed una copia al M.A.E. - D.G.C.S., quale documentazione richiesta contrattualmente, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", per i pagamenti agli esportatori italiani. ARTICOLO 17 Alla "Societa' di sorveglianza", a garanzia dei suoi obblighi, potra' essere richiesta una cauzione di (importo)........, sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile con validita' fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto. ARTICOLO 18 Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", alla "Societa' di sorveglianza" e' vietato di eseguire altre prestazioni, se non quelle indicate nel presente Contratto, e si impegna a non agire quale agente raccomandatario, spedizioniere, commissario d'avaria, controllore sia per suo conto che per conto terzi. ARTICOLO 19 L'esclusivita' delle prestazioni nominate agli artt. 3 e 4, non impegna il "Responsabile" a designare di diritto tutti i rappresentanti per l'effettuazione delle attivita' complementari o supplementari. ARTICOLO 20 La "Societa' di sorveglianza" impegnera' personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovra' tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. Il "Responsabile" e/o il M.A.E - D.G.C.S. puo' verificare la identita' e la qualita' degli agenti o concessionari diretti della "Societa' di sorveglianza". La "Societa' di sorveglianza" e' tenuta a rimpiazzare, immediatamente e senza indennita', tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita". ARTICOLO 21 La "Societa' di sorveglianza" e' tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno trasmessi dal "Responsabile", dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti e dalla "Societa'". La "Societa' di sorveglianza" imporra' il rispetto di questa riservatezza al suo personale, ai suoi agenti e ai suoi eventuali rappresentanti. ARTICOLO 22 In caso di gravi infrazioni, da parte della "Societa' di sorveglianza", il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", potra' recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse. ARTICOLO 23 In caso di negligenza e, in particolare, nei casi in cui la "Societa' di sorveglianza" tardi od ometta di presentare le attestazioni di conformita', i certificati provvisori e definitivi che riconoscono la esecuzione delle forniture o i rapporti sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Societa'", nonche' la congruita' dei prezzi e servizi connessi; qualora questi ritardi od omissioni obblighino il "Responsabile" a pagare spese di finanziamento all'aggiudicatario, queste spese dovranno essere riaddebitate alla "Societa' di sorveglianza" se, i suddetti ritardi od emissioni, sono dovuti a circostanze imputabili a quest'ultima. ARTICOLO 24 Il presente Contratto sara' annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Societa' di sorveglianza" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.). ARTICOLO 25 Senza pregiudizio relativo all'applicazione dell'art. 23 del presente Contratto, la "Societa' di sorveglianza" garantisce e tutela il Governo della Repubblica del Senegal per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto, che potranno essere attribuiti a negligenza della stessa. ARTICOLO 26 Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale puo' legare "le Parti" interessate. ARTICOLO 27 Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", dara' il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Societa' di sorveglianza", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attivera' gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo". ARTICOLO 28 In caso di disaccordo tra la "Societa' di sorveglianza" e la "Societa'", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" prestera' tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Societa' di sorveglianza" dovra' dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovra' avviare le consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo", dopodiche' la "Societa' di sorveglianza" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Societa' di sorveglianza" e' tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli, esplicitando i motivi. ARTICOLO 29 Tutte le controversie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o piu' arbitri nominati in conformita' di detto Regolamento. ARTICOLO 30 Il presente Contratto e' retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si fara' riferimento alla legislazione italiana. ARTICOLO 31 Il presente Contratto entrera' in vigore alla data della sua firma e restera' in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra l'Italia ed il Senegal, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, cosi' come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno, comunque, ad applicarsi alle prestazioni perfezionate in data anteriore alla sospensione stessa. ARTICOLO 32 Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax, il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purche' sia assicurata la massima celerita' ed efficienza della comunicazione. Fatto a........, il........, in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per la Societa' Generale la Repubblica del Senegal Sorveglianza (S.G.S.) Spa Allegato 1 Esempio di ordine di Ispezione alla S.G.S. Spa GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL PROGRAMMA DI "COMMODITY AID" II - SENEGAL ORDINE DI ISPEZIONE A: (indirizzo S.G.S.) ....... N di riferimento: ....... Nome e indirizzo dell'Importatore: ....... Nome e indirizzo del Fornitore: ....... Valore totale merce (CIF): LIT ....... Destinazione: ....... Cambio LIT/franchi CFA: ....... Valore FOB: ....... Nolo: ....... Assicurazione: ....... Quantita' ....... Descrizione merce: ....... Modalita' di pagamento: ....... Codice doganale: ....... Mezzo di spedizione (via mare/aereo/ecc.): ....... Allegata fattura pro-forma n ....... del (data) ....... __________________ Il "Responsabile" Allegato 2 SOCIETA' DI GENERALE DI SORVEGLIANZA (S.G.S.) Spa CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA ("Certificate of Eligible Procurement") E DI CONSEGNA A DESTINO Data: ....... N ordine di ispezione: ....... N riferimento S.G.S.: ....... Con la presente certifichiamo che la fornitura risulta in accordo ai requisiti per la certificazione relativa alla quantita', alla qualita' e alla congruita' dei prezzi dei prodotti, nonche' all'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, in accordo con le procedure definite nell'Accordo (....... nome e data del documento) tra il Governo della Repubblica del Senegal ed il Governo della Repubblica Italiana. Sono riportati di seguito gli elementi principali della fornitura: 1) Prodotti a) Descrizione dei prodotti (sintesi di quantita' e tipo di merce). b) Codice doganale. c) Dati di spedizione (B/L, porto imbarco, porto sbarco, nave, ecc.). 2) Costo dei prodotti e relativi servizi a) Prodotti: LIT ....... b) Nolo: LIT ....... c) Assicurazione: LIT ....... LIT ....... TOTALE: LIT ....... ================= 3) Fornitore - Ragione sociale: ....... - Indirizzo: ....... 4) Acquirente - Ragione sociale: ....... - Indirizzo: ....... La fornitura di cui all'oggetto e' stata consegnata in Senegal a (destinatario o "Responsabile") ....... il (data) ....... TIMBRO E FIRMA DELLA S.G.S. EMITTENTE ALLEGATO 8 Progetto di lettera (Nota Verbale) Mi riferisco all'Accordo Finanziario firmato in (data) ......., per l'utilizzo del "commodity aid" al Governo della Repubblica del Senegal, di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane. Al riguardo desidero richiamare la Sua attenzione sulla importanza attribuita allo sviluppo del settore privato, cui e' riservato, nell'Accordo in parola, il 17,39% dell'intero finanziamento, in conformita' all'art. 8. Nell'attribuzione di tale quota desidero esprimerLe la nostra attesa e che vengano prescelti, a parita' di ogni altra condizione, operatori italiani presenti nel Senegal, tenuto anche conto del ruolo da essi svolto per lo sviluppo economico e sociale del Senegal, prioritario nella destinazione dei nostri interventi di Cooperazione. Ove l'E.V. concordi su quanto precede, questa Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta faranno parte integrante del suindicato Accordo Finanziario. ALLEGATO 9 ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 ROMA - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO Piazza San Carlo, 156 - 10121 TORINO - MONTE DEI PASCHI DI SIENA Piazza Salimbeni, 3 - 53100 SIENA - BANCO DI NAPOLI Via Toledo, 177/178 - 80132 NAPOLI - BANCO DI SICILIA Via Generale Vincenzo Magliocco, 1 - 90141 PALERMO - BANCO DI SARDEGNA Viale Umberto, 36 - 07100 SASSARI ALLEGATO 10 FAC-SIMILE DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID" A DONO E DELL'AIUTO ALMENTARE ITALIANO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA rappresentato dall'Ambasciata d'Italia a Dakar ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano in seguito denominati le "Parti": VISTO che, nell'ambito delle iniziative previste dalla Cooperazione bilaterale, tra le "Parti" e' stato firmato in data......., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Senegal di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo"; VISTO che, il Governo della Repubblica del Senegal designera' un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espletera' tutte le attivita' necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso; CONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", saranno commercializzati in Senegal attraverso i normali canali previsti a tale scopo e saranno venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 8 del "Protocollo"; CONSIDERATO che il ricavato delle vendite sara' destinato a costituire il "Fondo di Contropartita" in franchi CFA, in seguito denominato "F.D.C."; CONSIDERATO che i fondi generati dalla vendita dell'Aiuto Alimentare italiano saranno destinati alla costituzione del "F.D.C."; CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tale "F.D.C."; CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tale "F.D.C." e' essenziale per perseguire una efficace politica economica in Senegal e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del "Protocollo"; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SCOPO DELL'ACCORDO 1. Questo Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo del "F.D.C." generato dalla vendita in Senegal dei beni e servizi connessi che saranno forniti in esecuzione del "Protocollo". 2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note Verbali, sono anche applicate: - ai "F.D.C." generati dalla vendita in Senegal di tutte le derrate alimentari fornite dal Governo italiano nel quadro degli aiuti alimentari ordinari e relativi ad altri accordi per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati tra le "Parti", che non sono stati specificatamente allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo; - ai "F.D.C." generati a seguito di altri accordi, per aiuti bilaterali di cooperazione, compresi gli accordi per aiuti alimentari ordinari, stipulati tra le "Parti" dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo. ARTICOLO 2 COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA 1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione del "F.D.C." generato a seguito di programmi commerciali, quali aiuti alla bilancia dei pagamenti del Governo della Repubblica del Senegal, in esecuzione del "Protocollo", di cui all'art. 8 ed aiuti alimentari ordinari. La commercializzazione dei beni e servizi connessi e degli aiuti alimentari, ai fini del presente Accordo, significa donazione di beni e servizi connessi e di derrate alimentari che saranno venduti attraverso la rete di distribuzione commerciale in Senegal. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, devono rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di derrate alimentari e di beni e servizi connessi, cosi' come stabilito dal "Protocollo". 2. A tal fine le "Parti" convengono di costituire il "F.D.C." sulla base della parita' valutaria all'importazione dei beni e servizi connessi e delle derrate alimentari stesse, cioe' il prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi ed il prezzo internazionale delle derrate alimentari, riferito ad una determinata quantita' e, per le derrate alimentari, anche ad una certa data e ad un determinato volume, convertito in franchi CFA al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo del "F.D.C.", la seguente procedura standard sara' adottata per quanto riguarda la data, il prezzo, il volume, la quantita' ed il tasso di cambio: a) Prezzi dei beni e servizi connessi. Le "Parti" dovranno stabilire, di comune accordo, il prezzo di rivendita in franchi CFA dei beni e servizi connessi che dovra' essere commisurato al prezzo di mercato in Senegal, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato in Senegal; comunque il prezzo di rivendita dei beni e servizi connessi ai beneficiari locali non dovra' in ogni caso superare il controvalore in franchi CFA, al tasso di cambio ufficiale, del prezzo di acquisto in lire italiane degli stessi. In particolare i prezzi delle derrate alimentari dovranno essere stabiliti annualmente dalle "Parti" su base CIF, per ogni singolo prodotto (per es.: mais bianco, mais giallo, frumento, riso di varie qualita' ed olii commestibili, ecc.). Le "Parti", sulla base dei documenti di cui all'art. 3 punto 2. del presente Accordo, verso settembre/ottobre di ciascun anno, organizzeranno una riunione allo scopo di riesaminare e discutere sui prezzi proposti per l'anno successivo. I prezzi stabiliti saranno riesaminati ogni quadrimestre e corretti dal Governo della Repubblica del Senegal qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore al 15%. Nell'eventualita' che le "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard su di una determinata merce, il prezzo di tale merce, ai fini della creazione del "F.D.C.", sara' il prezzo su base CIF (porto di sbarco)........ o (destinazione finale)......... o (il punto geografico fino al quale il costo del trasporto e dell'assicurazione e' compreso)........, con l'aggiunta di un....... % a copertura dei costi assicurativi e di trasporto in Senegal. b) Quantita' delle merci ed il volume delle derrate alimentari. La quantita' delle merci ed il volume delle derrate alimentari, da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita, sara' riferito alle ispezioni di scarico effettuate dalla Societa' Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in base alla quantita' netta pervenuta alla destinazione finale in Senegal. c) Tasso di cambio. Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in franchi CFA sara' il tasso in vigore alla data di attracco di ogni nave, per cui l'Autorita' Monetaria Centrale del Governo della Repubblica del Senegal, o l'agente autorizzato dalla medesima, vende lire italiane contro franchi CFA in relazione alla importazione commerciale delle stesse merci. 3. Il Governo della Repubblica del Senegal depositera', o provvedera' a far depositare, tramite il "Responsabile", in un apposito "conto corrente speciale" in franchi CFA presso la Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia", in seguito denominato "F.D.C.I.", il ricavato della vendita dei beni agli utilizzatori finali. I depositi saranno effettuati entro un termine da stabilire tra le "Parti", a partire dal giorno dell'attracco al porto di scarico della nave che trasporta le merci. E' indispensabile che il deposito sia effettuato entro il limite di tempo prestabilito al fine di assicurare l'avvio delle pro- cedure di programmazione ed assegnazione del presente Accordo e fornire supporto al programma di spesa del Governo della Repubblica del Senegal. ARTICOLO 3 PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA 1. Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per lo sviluppo e le attivita' a carattere umanitario incluse nelle spese di bilancio del Governo della Repubblica del Senegal, riferite agli investimenti ed ai costi correnti di bilancio. Tale aiuto su programmi di spesa correnti serviranno da supporto per creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i vincoli tra le risorse fiscali, le priorita' dello sviluppo e le spese pianificate. Le "Parti" convengono che il Governo della Repubblica del Senegal puo' utilizzare i "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio statale e da gestire entro la politica di bilancio come mezzo per rendere tali fondi aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di spesa del Governo della Repubblica del Senegal. 2. Al fine di facilitare la programmazione dei fondi, il Governo italiano sottoporra' al Governo della Repubblica del Senegal entro settembre di ciascun anno: (a) delle proposte relative alla programmazione dei "F.D.C.I."; e (b) proiezioni della generazione di "F.D.C.I." per l'anno successivo. Il Governo della Repubblica del Senegal utilizzera' tali proiezioni per proporre l'allocazione annua di fondi nel proprio bilancio. Le "Parti" confermeranno, con scambio di "Note Verbali", il loro accordo per ogni previsione di spesa annuale di tali fondi. 3. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", provvedera' alla allocazione dei "F.D.C.I." dal "conto corrente speciale" nel corso dell'anno, in linea con gli obiettivi approvati nelle previsioni di spesa, basandosi sulle esigenze di bilancio del Governo della Repubblica del Senegal e su di un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro delle misure di aggiustamento strutturale generali o settoriali gia' concordate che verranno adottate per ridurre i bisogni prioritari socio- economici, con speciale riferimento ai settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna. Le "Parti" possono convenire di incontrarsi regolarmente per riesaminare le allocazioni dal "conto corrente speciale" e confermare la conformita' con i piani di previsione di spesa approvati. A tal fine le "Parti" si impegnano a costituire un Comitato Misto di Gestione, in seguito denominato "C.M.G.", incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui fara' parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo". Modifiche del bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale costituzione dei "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorita', dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali. 4. Le "Parti" convengono che i "F.D.C.I." possono anche essere utilizzati, su conforme avviso del "C.M.G.", per il finanziamento delle seguenti iniziative in ordine di priorita': a) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano; b) contributo agli interventi eseguiti nel quadro di situazioni di urgenza; c) completamento degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano; d) costi di gestione e di distribuzione all'interno del Senegal degli aiuti di urgenza di origine italiana; e) contributo in favore dei "fondi speciali" che verranno istituiti dal Governo della Repubblica del Senegal nel quadro delle misure che verranno adottate per ridurre gli effetti sociali dovuti all'applicazione dei programmi economici di razionalizzazione della spesa pubblica. 5. Oltre alle eccezioni riportate nel punto 4., nessun esborso di fondi sara' effettuato a mezzo di qualsiasi altro meccanismo all'infuori di quello descritto nel presente Accordo. ARTICOLO 4 SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA 1. Dopo che i "F.D.C.I." sono assegnati per iniziative gia' approvate, nessun'altra autorizzazione sara' richiesta per spendere tali fondi in conformita' con il bilancio di previsione di spesa approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in linea con le procedure stabilite dal Governo della Repubblica del Senegal ovvero le procedure stabilite dall'Ente operativo, qualora dovesse trattarsi di Ente non-governativo. Nell'eventualita' che i fondi siano devoluti ad Organizzazioni che non siano Enti del Governo della Repubblica del Senegal, i documenti contrattuali o di assegnazione che dispongono il trasferimento di tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni che assicurino che i fondi saranno utilizzati in conformita' con il presente Accordo in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati. 2. Qualsiasi interesse che venga generato a fronte dei "F.D.C.I." destinati ad Enti esecutivi per voci di spesa approvate, come risultato delle modalita' di deposito per detti fondi, sara' speso per le stesse finalita' generali riferite ai "F.D.C.I." originari. Gli Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi maturati, qualora ve ne siano, con rapporti semestrali al "Responsabile". Tali interessi, poiche' maturano nel corso del periodo di esecuzione dell'attivita' di spesa, dovranno essere o (a) dedotti dal totale delle spese approvate ed il saldo residuo trasferito sul "conto corrente speciale" per la riprogrammazione in conformita' al presente Accordo, oppure (b) aggiunti al totale delle spese approvate e spesi in conformita' con il presente Accordo. Il Governo della Repubblica del Senegal rendera' noto qualsiasi aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art. 5 del presente Accordo. 3. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alla data di scadenza dell'attivita' di spesa approvata, saranno ritrasferiti, entro i 30 (trenta) giorni successivi, sul "conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti". ARTICOLO 5 RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 1. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare al Governo italiano, su base semestrale, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel "conto corrente speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) come i depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "conto corrente speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa e (f) gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente. Il primo di detti rapporti dovra' essere presentato entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente Accordo. 2. Nell'eventualita' che i fondi in franchi CFA siano allocati od attribuiti ad un conto di spesa per lo sviluppo di finalita' economiche generali ovvero siano allocati per usi generali, i rapporti semestrali non devono necessariamente evidenziare tali fondi, rispettivamente, al di la' del loro trasferimento alla specifica voce di bilancio ovvero della loro spesa ed utilizzo per detti scopi generali. Nell'eventualita' che i fondi siano allocati ad un Ente non-governativo, il Governo della Repubblica del Senegal si assicurera' che l'accordo che dispone il trasferimento dei fondi all'Ente non-governativo preveda una richiesta di rendicontazione circa l'utilizzo di tali fondi; cio' permettera' al Governo della Repubblica del Senegal di rispettare le esigenze di rendicontazione di cui al presente Accordo. 3. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", nel perseguire il miglioramento della propria capacita' di formulare e gestire il bilancio in generale e di rendicontazione, continuera' a seguire le procedure per fornire assicurazione al Governo italiano che appropriati esborsi sono stati effettuati a fronte delle spese convenute. Tali procedure includeranno controlli periodici ed ispezioni sulle attivita' finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo italiano, tramite l'esperto di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo", si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalita' di utilizzazione dei fondi da parte delle entita' beneficiarie e chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. I beneficiari sono tenuti a predisporre correttamente dei libri contabili relativi ai fondi ricevuti, di presentare, secondo le modalita' prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attivita' condotte. Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri del "C.M.G.", su base trimestrale, al fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "conto corrente speciale". Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti. La convocazione degli incontri dovra' essere comunicata dalle "Parti" 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti. 4. Nel riconoscere che il Governo italiano potrebbe richiedere un'analisi finanziaria piu' approfondita delle attivita' finanziate con i "F.D.C.I.", di quella che potrebbe essere stata effettuata dal Governo della Repubblica del Senegal, le "Parti" convengono che il Governo italiano puo' istituire delle particolari misure, convenute con il Governo della Repubblica del Senegal, per assicurare la conformita' con la gestione finanziaria e le esigenze di contabilizzazione. 5. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per ogni attivita' realizzata con i "F.D.C.I." e la spesa del relativo ammontare. Per ogni finanziamento dovra' anche produrre la seguente documentazione: a) descrizione e durata del programma; b) spese del programma; c) piano di esborso e di presentazione dei rapporti parziali e del rapporto finale. 6. Nell'eventualita' che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I." non sia convalidata da probante documentazione ovvero non sia effettuata od utilizzata per gli scopi di spesa convenuti in conformita' con il presente Accordo, il Governo della Repubblica del Senegal si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, di ridepositare prontamente ovvero far ridepositare nell'apposito "conto corrente speciale" un importo uguale all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sara' in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformita' con il presente Accordo. ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma tra le "Parti" e restera' in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti", tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti. 2. Le procedure di cui al presente Accordo possono essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualita' che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti". 3. Il presente Accordo puo' essere modificato mediante reciproco accordo scritto dalle "Parti" con scambio di Note Verbali. 4. Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica del Senegal possono designare appositi funzionari quali responsabili per qualsiasi problema relativo al presente Accordo, previo avviso scritto all'altra parte di tale designazione. 5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I.". Fatto a Dakar il ......... in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Senegal (firma illeggibile) ____________ 351. Roma - Budapest, 22 febbraio 1993 Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria per la modifica dell'Accordo in materia di visti, firmato a Roma il 17 gennaio 1990, gia' modificato con scambio di Lettere del 6 aprile 1991 (Entrata in vigore: 10 marzo 1993) Ministero degli Affari Esteri Roma, li' 22 febbraio 1993 Signor Ministro nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo di Ungheria la modifica del Trattato in materia di visti d'ingresso, sottoscritto dalla due Parti il 17 gennaio 1990, gia' modificato con Scambio di Lettere del 6 luglio 1991, nei termini qui di seguito indicati: il secondo comma dell'articolo 1 verra' sostituito dal seguente: "I cittadini della Repubblica italiana e della Repubblica di Ungheria aventi validi passaporti ordinari possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attivita' lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati dalle norme vigenti in ciascuno Stato". ____________________________ S.E. Signor Geza JESZENSZKY Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria BUDAPEST Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo. Se il Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Vostra risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 10 marzo 1993. Vi prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. (firma illeggibile) TRADUZIONE NON UFFICIALE Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria Sua Eccellenza Emilio COLOMBO Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ROMA Egregio Signor Ministro, mi conceda di accusare ricevuta la Sua lettera datata oggi stesso, il cui testo e' il seguente: ""Signor Ministro nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo di Ungheria la modifica del Trattato in materia di visti d'ingresso, sottoscritto dalle due Parti il 17 gennaio 1990, gia' modificato con Scambio di Lettere del 6 luglio 1991, nei termini qui di seguito indicati: il secondo comma dell'articolo 1 verra' sostituito dal seguente: "I cittadini della Repubblica italiana e della Repubblica di Ungheria aventi validi passaporti ordinari possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attivita' lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati dalle norme vigenti in ciascuno Stato." Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo. Se il Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Vostra risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 10 marzo 1993. Vi prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione."" Ho l'onore di ribadire che le proposte illustrate nella Sua Lettera vengono condivise dal mio Governo. La Sua lettera e questa lettera di risposta costituiscono un Accordo tra il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana in matera della modifica dell'Accordo concluso a Roma il 17 gennaio 1990 e modificata a Budapest il 6 luglio 1991 sull'esenzione dell'obbligo di visti, la modifica del medesimo Accordo entra in vigore il 10 marzo 1993. Gradisca, Signor Ministro, l'espressione dei sensi della mia massima stima e considerazione, Budapest, li' 22 febbraio 1993 dr. Geza JESZENSZKY