(parte 3)
l'indipendenza e la liberta' di azione compatibili con il suo statuto
in  quanto  Organizzazione  intergovernativa ed in conformita' con il
suo Statuto.
  3. Il Governo adottera'  appropriati  provvedimenti  per  agevolare
l'entrata,  il  soggiorno  e  la  partenza  dal  suo  territorio  dei
partecipanti alla sessione, a prescindere dalla loro nazionalita'.  I
visti necessari saranno rilasciati a titolo gratuito e senza ritardo.
  4.  I partecipanti alla sessione godranno dei seguenti privilegi ed
immunita':
   (a) immunita' da processi legali per quanto riguarda gli  atti  da
essi  compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, comprese
le dichiarazioni scritte ed orali;
   (b) agevolazioni doganali  per  quanto  riguarda  i  loro  effetti
personali.
  5.  Al  Segretario  Generale dell'Organizzazione saranno concessi i
privilegi e le immunita', le esenzioni e le agevolazioni concesse  ai
capi delle missioni diplomatiche.
  6.  I  funzionari  dell'Organizzazione,  a  prescindere  dalla loro
nazionalita', saranno immuni da ogni procedimento legale di qualsiasi
natura riguardo agli atti svolti nell'esercizio delle loro  funzioni,
comprese le dichiarazioni scritte o orali.
                                 II
               Condizioni per organizzare la sessione
  7.  La sessione si svolgera' a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992, nei
locali dell'Hotel Jolly - Leonardo da Vinci - Via dei Gracchi  324  -
00192 Roma, in conformita' con le condizioni organizzative concordate
tra l'OMT e gli organizzatori italiani.
  8.  Il Governo non riterra' l'Organizzazione responsabile per danni
eventualmente causati ai servizi forniti dagli Organizzatori, ne' per
le conseguenze di qualsiasi ricorso presentato per tali danni, tranne
in casi di negligenza grave.
  9. Gli Organizzatori  adotteranno  i  provvedimenti  necessari  per
garantire  la  sicurezza  e  l'ordine della sessione per tutta la sua
durata e per il periodo necessario per concludere le attivita'  della
stessa.
  Ho  l'onore  di  proporLe che la presente lettera e la Sua risposta
affermativa costituiscano un accordo tra l'Organizzazione del Turismo
ed il Governo Italiano, il quale accordo entrera' in vigore alla data
della Sua risposta e rimarra' applicabile durante la sessione  e  per
tutta  la  durata  di  qualsiasi  periodo  addizionale necessario per
concludere le attivita' della stessa".
  Ho l'onore di informarla che il Governo Italiano  e'  in  grado  di
accettare il testo della Sua lettera di cui sopra.
  Mi avvalgo della presente opportunita' per rinnovarLe i sensi della
mia piu' alta considerazione.
                           L'Ambasciatore della Repubblica
                                  Italiana in Spagna
                                  Antonio Ciarrapico
  __________________
  Signor Antonio Enriquez Savignac
  Segretario Generale
  Organizzazione Mondiale del Turismo
  MADRID
                                348.
              Tegucigalpa, 30 giugno - 8 dicembre 1992
        Scambio di Lettere tra Italia e Honduras costituente
     Accordo aggiuntivo all'Accordo bilaterale di consolidamento
      del 28 novembre 1991 (Club di Parigi, 14 settembre 1991)
               per l'estensione a fine febbraio 1992,
               con Allegato finanziario aggiornato (1)
                (Entrata in vigore: 8 dicembre 1992)
___________
(1) L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici.
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'AMBASCIATORE
                                               Tegucigalpa, 30.6.1992
                                                        N. 390 A1/2/9
                                                               Ill.mo
                                              Dr. Benjamin Villanueva
                                               MINISTRO DELLE FINANZE
                                                         PER CORRIERE
  Eccellenza,
  ho  l'onore  di confermare che, in conformita' con la decisione del
Club di Parigi, il periodo di  consolidamento  previsto  dall'Accordo
tra  i  nostri  due  Governi  concluso il 28 novembre 1991 in base al
Processo Verbale del 14 settembre 1990 e' prorogato fino alla fine di
febbraio 1992.
  Il nuovo Annesso 1 "riveduto" e' allegato alla presente.
  Rimane inteso che tutte le altre disposizioni dell'Accordo  firmato
il 28 Novembre 1991 rimangono invariate.
  Le saro' grato, Eccellenza, se vorra' confermarmi l'accordo del suo
Governo riguardo al contenuto della presente lettera.
  Voglia   gradire,   Eccellenza,   i   sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                          Lodovico Masetti
                            Ambasciatore
                            ____________
           MINISTERO DELLE FINANZE E DEL CREDITO PUBBLICO
                      REPUBBLICA DELL'HONDURAS
                                 Tegucigalpa, M.D.C., 8 dicembre 1992
                                                        Ill.mo Signor
                                                     Lodovico Masetti
                                                Ambasciatore d'Italia
                                                         in Hounduras
  Rif.: Ri-finanziamento del debito
  Club di Parigi - 14 settembre 1990
  Illustre Signor Ambasciatore,
  Il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico, accusa  ricevuta
della Sua lettera n. 390 del 30 giugno 1992, e di conseguenza esprime
il suo accordo riguardo al contenuto della stessa, che riportiamo qui
di seguito.
  "Tegucigalpa,  30.6.1992390  A1/2/9  Ill.mo Dr. Benjamin Villanueva
MINISTRO DELLE FINANZE. PER CORRIERE ". Ho l'onore di confermare che,
in conformita' con la decisione del Club di  Parigi,  il  periodo  di
consolidamento   previsto  dall'Accordo  tra  i  nostri  due  Governi
concluso il 28 novembre 1991 in  base  al  Processo  Verbale  del  14
settembre 1990 e' prorogato fino alla fine di febbraio 1992. Il nuovo
Annesso  1  "riveduto"  e'  allegato alla presente. Rimane inteso che
tutte le altre disposizioni dell'Accordo firmato il 28 Novembre  1991
rimangono   invariate.   Le   saro'   grato,  Eccellenza,  se  vorra'
confermarmi l'accordo del suo Governo  riguardo  al  contenuto  della
presente  lettera. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu'
alta considerazione."
  Ossequi.
                       Benjamin Villanueva T.
                              Ministro
                            ____________
                                349.
                       Amman, 11 gennaio 1993
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
                 ed il Regno Hascemita di Giordania
           di consolidamento del debito, con Allegati (1)
                (Entrata in vigore: 11 gennaio 1993)
____________
(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.
                            ____________
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
 ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
           ED IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA
  Il Governo della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  del  Regno
Hashemita  di  Giordania  nello spirito di amicizia e di cooperazione
economica  esistente  tra  i  due  Paesi  ed  in   attuazione   delle
disposizioni  del  Processo  Verbale  firmato a Parigi il 28 Febbraio
1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di  Parigi",  hanno  convenuto
quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Il presente Accordo concerne il riscaglionamento:
  a)  del  100%  del capitale e del 100% degli interessi contrattuali
dei debiti commerciali e finanziari dovuti all'Italia dal Governo del
Regno Hashemita di Giordania  o  dal  suo  settore  pubblico,  o  che
beneficiano  della  garanzia  del  Governo  del  Regno  Hashemita  di
Giordania o del suo settore pubblico entro il periodo 1 gennaio  1992
-  30 giugno 1993 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura
di beni e  di  servizi,  ed  alla  esecuzione  di  lavori  nonche'  a
Convenzioni  finanziarie  concluse  anteriormente al 1 gennaio 1989 -
che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore  ad
un  anno -, coperti da una garanzia dello Stato italiano in base alla
legislazione italiana (Annesso 1);
  b) del 100% del capitale e del 50% di  interessi  contrattuali  dei
debiti  descritti  al paragrafo a) di cui sopra, dovuti alla data del
31 Dicembre 1991 e non pagati (Annesso 2);
  c) del 100% del capitale e del 100%  degli  interessi  contrattuali
dei  debiti dovuti entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1993 e
non pagati, relativi ai prestiti governativi in base alle Convenzioni
finanziarie tra  il  Governo  del  Regno  Hashemita  di  Giordania  e
MEDIOCREDITO   CENTRALE  firmati  anteriormente  al  1  gennaio  1989
(Annesso 3);
  d) del 100% del capitale e del 50% degli interessi contrattuali dei
debiti  descritti  al paragrafo c) di cui sopra, dovuti alla data del
31 Dicembre 1991 e non pagati (Annesso 4).
  I predetti Annessi, che sono parte del presente  Accordo,  potranno
essere modificati di comune accordo tra entrambe le Parti.
                             ARTICOLO II
  a)  I  debiti  di  cui  al precedente Articolo I, paragrafi a) e b)
saranno trasferiti - nella valuta stabilita  nei  contratti  o  nelle
Convenzioni   finanziarie  -  dal  Governo  del  Regno  Hashemita  di
Giordania (in appresso riferito come "G.O.J.") alla Sezione  Speciale
per  l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione (cui in appresso
viene fatto riferimento come "SACE") in 14 rate semestrali  uguali  e
consecutive,  la  prima  delle  quali  a  scadere  il 31 Marzo 2001 e
l'ultima il 30 Settembre 2007.
  b) I debiti di cui nel precedente  Articolo  I,  c)  e  d)  saranno
trasferiti  -  nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie -
dal "G.O.J." a Mediocredito Centrale in 20 rate semestrali, uguali  e
consecutive,  la  prima  delle  quali  a  scadere  il 31 marzo 2003 e
l'ultima il 30 Settembre 2012.
                            ARTICOLO III
  1) Il "G.O.J" intraprende di pagare e di trasferire  attraverso  la
Banca  Centrale  di  Giordania alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE
rispettivamente, gli interessi per il pagamento dilazionato che sara'
calcolato su ciascun debito illustrato nel  presente  Accordo  e  non
pagato alla scadenza.
  2)  Tali  interessi  matureranno  duranto  il periodo intercorrente
dalla scadenza fino al completo saldo del debito e saranno  calcolati
come segue:
  i) per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo II,
a) al tasso del 5,80% annuo;
  ii)  per  quanto  riguarda  i debiti indicati all'Articolo II b) al
tasso del 2,25% annuo per  i  debiti  in  dollari  USA  ed  al  tasso
dell'1,75% annuo per i debiti in Lire italiane.
  3)  Detti interessi saranno trasferiti - nella valuta stabilita nei
contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (31  Marzo
-  30 Settembre) a decorrere dal 31 Marzo 1993, per quanto riguarda i
debiti indicati all'Articolo II a) e b).
                             ARTICOLO IV
  In caso, per qualsiasi motivo, di un  pagamento  dilazionato  degli
importi  dovuti  secondo  il  presente Accordo, il "G.O.J" paghera' e
trasferira' gli interessi calcolati come segue:
  - per i debiti dovuti alla "SACE", al  tasso  annuale  previsto  al
precedente  Articolo  III paragrafo 2) i), incrementato di 1 punto in
percentuale;
  - per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO  CENTRALE,  al  tasso  del  3%
annuo.
                             ARTICOLO V
  Tranne  per le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica
ne' gli obblighi giuridici  previsti  dal  diritto  comune,  ne'  gli
impegni  contrattuali  sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui
si riferiscono i debiti della  Giordania  menzionati  all'Articolo  I
dell'Accordo. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente
Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di
detti  contratti  e/o  Convenzioni finanziarie, in particolare quelle
relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.
                             ARTICOLO VI
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
  Fatto ad Amman, l'11 gennaio  1993,  in  duplice  copia  in  lingua
inglese, entrambi gli esemplari essendo ugualmente autentici.
Per il Governo della                    Per il Governo del Repubblica
Italiana                   Regno Hashemita di Giordania
                            ____________
                                350.
                        Roma, 14 gennaio 1993
              Protocollo Finanziario di "Commodity Aid"
              tra il Governo della Repubblica Italiana
       e il Governo della Repubblica del Senegal, con Allegati
                (Entrata in vigore: 14 gennaio 1993)
                            ____________
                       PROTOCOLLO FINANZIARIO
                           "Commodity Aid"
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Senegal, in seguito denominati le "Parti":
VISTO il processo verbale della VI Sessione della  Commissione  Mista
di Cooperazione allo Sviluppo tenutasi tra le "Parti" a Dakar, dal 17
al 18 marzo 1991 e nel corso della quale e' stata passata in rassegna
l'attivita'  di  Cooperazione  svolta tra i due Paesi, in particolare
per il periodo 1991 / 1993;
CONSIDERATO che nel predetto processo verbale e' stato - tra  l'altro
-   previsto  un  impegno  del  Governo  italiano  per  l'importo  di
23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane,  sotto  forma  di
dono,  per  la  realizzazione di un programma di importazione di beni
essenziali e servizi connessi di produzione italiana;
CONSIDERATO   che,   per   il   finanziamento   summenzionato   delle
importazioni   in   Senegal  e'  necessario  un  apposito  Protocollo
Finanziario tra le "Parti", regolante gli impegni dei Governi dei due
Paesi;
                    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
                             ARTICOLO 1
                         SCOPO DELL'ACCORDO
Il Governo italiano accorda, a  titolo  di  dono,  al  Governo  della
Repubblica   del   Senegal,   un  finanziamento  per  l'ammontare  di
23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire  italiane,  ai  termini  ed
alle  condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione
in Senegal di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia,
necessari per  l'esecuzione  del  presente  Protocollo.  Il  presente
finanziamento,  concesso  nell'ambito dello "Special Programme of As-
sistance for Africa" (S.P.A. II) della Banca Mondiale, si integra con
gli interventi gia' concordati tra la Banca Mondiale  ed  il  Governo
della  Repubblica del Senegal. Tali beni, servizi e spese accessorie,
sono specificati negli Allegati 1 e 2.
                             ARTICOLO 2
            MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente  normativa
italiana,  nonche'  il rispetto della legislazione vigente in materia
di procedure concorsuali di aggiudicazione di pubbliche  forniture  e
in  materia  di  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso, il
finanziamento   dovra'  essere  utilizzato  fino  ad  un  massimo  di
15.000.000.000  (quindicimiliardi)  di  lire  italiane  nel  1992   e
l'importo  residuo di 8.000.000.000 (ottomiliardi) di lire italiane a
completo utilizzo della prima "tranche", entro  il  1993  o  comunque
fino al totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.
2.  Il  finanziamento  dovra'  essere  impiegato  per  spese fatte in
relazione a:
a) acquisto  al  prezzo  di  mercato  di  beni  prodotti  in  Italia,
selezionati  conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del
presente Protocollo, nell'ambito delle  categorie  di  beni  indicate
nell'Allegato 1 al Protocollo stesso;
b)  spese  connesse  al  trasporto  ed  all'assicurazione  dei beni e
servizi;
c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento
in conformita' all'Allegato 2 al presente Protocollo.
3. Il Governo italiano mettera'  a  disposizione  del  Governo  della
Repubblica  del  Senegal,  in  Italia,  i  fondi  di  volta  in volta
necessari, nella misura  massima  consentita  dalle  disposizioni  in
vigore,  riferiti  al  finanziamento di cui all'art. 1 e tenuto conto
del disposto del successivo punto  4.,  su  di  un  "Conto  Speciale"
intestato  al  Governo della Repubblica del Senegal, denominato "Com-
modity Aid II - Senegal", ed aperto presso  l'Istituto  Bancario  San
Paolo  di  Torino  -  Torino,  in  seguito denominato "Banca Agente",
designato d'intesa tra le "Parti"  con  scambio  di  Note  Verbali  e
scelto  nell'ambito  delle  Banche  italiane  eleggibili  di  diritto
pubblico, di cui all'Allegato 9 al  presente  Protocollo.  La  "Banca
Agente"   espletera'   l'attivita'  contabile  e  di  erogazione  per
l'attuazione  delle  sottostanti  operazioni  e  le  altre   funzioni
specificate  nel  presente  Protocollo.  Il  citato "Conto Speciale",
sara' utilizzato per le causali e con le  modalita'  specificate  nel
successivo art. 4.
4.  Il Governo italiano provvedera' al versamento dei fondi convenuti
tra le "Parti", non appena esperite le procedure previste all'art.  2
punti  3. e 5., all'art. 3 e all'art. 5 del presente Protocollo, come
segue:
a) il versamento della prima "tranche" avverra' come  specificato  ai
precedenti  punti  1.  e  3.  del presente articolo e non prima di 30
(trenta) giorni dalla  comunicazione  del  conferimento  del  Mandato
Irrevocabile  alla  "Banca  Agente",  specificato  nell'Allegato 3 al
presente Protocollo;
b) la "tranche" successiva sara' versata ad esaurimento della prima e
comunque entro il 1993, cosi' come stabilito nel presente Protocollo.
Al momento di effettuare ogni singola operazione, la  "Banca  Agente"
addebita  il  "Conto Speciale" del relativo importo per effettuare il
pagamento agli esportatori italiani. La "Banca Agente",  operera'  un
controllo  documentale al momento di ogni singola operazione e potra'
pagare gli esportatori italiani solo  su  presentazione  dei  singoli
giustificativi,  rispettando  il  vincolo  di  non superare, in alcun
caso, la cifra giacente sul "Conto Speciale". Gli interessi  maturati
sul  "Conto  Speciale"  saranno  di  esclusiva pertinenza del Governo
della Repubblica del Senegal, come specificato nell'Allegato 3  punto
9) al presente Protocollo e dovranno essere utilizzati esclusivamente
per   perseguire  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  1  del  presente
Protocollo   e   per   progetti  realizzati  con  l'intervento  della
Cooperazione italiana.
5. I servizi di assistenza tecnica, connessi alla selezione dei  beni
e  servizi da importare in Senegal, saranno effettuati dalla Comerint
Spa  -  Roma,  societa'  italiana  specializzata  in   attivita'   di
approvvigionamento,   in  seguito  denominata  "Societa'",  designata
d'intesa tra  le  "Parti"  con  scambio  di  Note  Verbali  e  scelta
nell'ambito   dell'"Elenco   speciale   di   societa'   specializzate
nell'attivita'  di  "procurement"",  istituito  dal  Ministero  degli
Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,
in  seguito  denominato  M.A.E.  - D.G.C.S., di cui all'Allegato 4 al
presente Protocollo. A tale fine  il  Governo  della  Repubblica  del
Senegal  stipulera' con la "Societa'" apposito contratto ai sensi del
successivo art. 5  e  in  conformita'  al  modello  standard  di  cui
all'Allegato  5  al  presente Protocollo. La "Societa'" designata non
dovra' avere vincoli di  proprieta',  diretti  o  indiretti,  con  la
"Banca   Agente"   prescelta,   nonche'  appartenere  o  partecipare,
direttamente  o  indirettamente,  alla  Societa'   di   controllo   e
sorveglianza  che sara' assegnataria dell'attivita' di cui all'art. 6
del presente Protocollo.
                             ARTICOLO 3
                       GESTIONE DEL PROGRAMMA
1. Il Governo della Repubblica  del  Senegal,  per  l'esecuzione  del
presente  Protocollo,  designera' un proprio responsabile, in seguito
denominato  "Responsabile",  che  verra'  coadiuvato  da  un  esperto
designato   dal   Governo  italiano,  della  U.T.C.  (Unita'  Tecnica
Centrale), o della U.T.L. (Unita' Tecnica Locale), ove  esistente,  o
del  M.A.E.  -  D.G.C.S.  stesso.  In  tal  modo il M.A.E. - D.G.C.S.
verifichera' il corretto svolgimento dell'intervento e le  differenti
fasi   operative.  Il  "Responsabile"  sara'  assistito  da  adeguato
personale tecnico e amministrativo locale e sara' responsabile per il
coordinamento e la supervisione di tutte le  attivita'  richieste  in
Senegal o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo.
2. In particolare il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano
di  cui  al  precedente  punto  1., avra' il compito di approntare le
liste  dei  beni  e  servizi  connessi,  da  importare  in   Senegal,
predisposte   in   forma  dettagliata,  sulla  base  di  quelle  gia'
preventivamente concordate tra il Governo italiano e il Governo della
Repubblica  del  Senegal  (di  cui   all'Allegato   1   al   presente
Protocollo).  Le  liste  dettagliate  di  cui  sopra  conterranno una
specifica delle quantita' e della qualita' dei singoli beni e servizi
connessi  e  saranno  accompagnate  da  una  relazione  dalla   quale
risultino  le  categorie  dei  destinatari dei beni e le modalita' di
cessione in franchi CFA ai destinatari stessi. Le liste  cosi'  defi-
nite verranno trasmesse alla "Societa'".
3. Il "Responsabile" e l'esperto italiano, di cui al precedente punto
1.  del  presente  articolo,  potranno  anche  avvalersi,  solo quale
strumento di supporto operativo e di verifica  per  l'esecuzione  del
presente  Protocollo,  dell'elenco  speciale  di  fornitori  italiani
("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui al punto 8. del presente
articolo.
4. Il "Responsabile",  per  la  gestione  di  ogni  singolo  progetto
settoriale,  potra'  avvalersi,  di  volta  in volta, di un ulteriore
esperto del M.A.E. - D.G.C.S..  Tale  esperto,  potra'  anche  essere
scelto  e  nominato  dal  predetto  M.A.E.  -  D.G.C.S.  tra  quattro
nominativi  di provata esperienza indicati dal "Responsabile" stesso.
L'esperto  di  cui  sopra  concorrera'  alla   determinazione   della
fattibilita'  del singolo progetto settoriale, con parere consultivo,
nonche' seguendone le differenti fasi attuative.
5. Una volta esperita la  selezione  dei  fornitori  da  parte  della
"Societa'",  il  "Responsabile"  decidera' l'aggiudicazione finale di
tutte le forniture, dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S.,  alla
"Societa'"  stessa  ed  alla  Societe' Generale de Banques du Senegal
(SGBS). L'esperto italiano, di  cui  al  precedente  punto  1.    del
presente  articolo,  potra'  formulare  motivate  obiezioni,  dandone
comunicazione scritta alle competenti  Autorita'  del  Governo  della
Repubblica  del  Senegal  ed  al  M.A.E.  -  D.G.C.S., che avvieranno
consultazioni, improrogabilmente  entro  8  (otto)  giorni,  a  norma
dell'art. 10 del presente Protocollo.
6.  I  contratti  o gli ordini d'acquisto per le forniture dei beni e
servizi connessi, saranno  stipulati  dalla  "Societa'",  per  delega
delle  competenti Autorita' del Governo della Repubblica del Senegal,
in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato  2  al  presente
Protocollo.   La   "Societa'"  inviera'  i  contratti  o  gli  ordini
d'acquisto,  vistati   con   apposito   timbro   di   convalida,   al
"Responsabile"  il  quale,  dopo  averli vistati per approvazione, li
fara' firmare  per  conformita'  dall'esperto  italiano,  di  cui  al
precedente  punto  1.,  e  li  trasmettera' alla Societe' Generale de
Banques du Senegal (SGBS) e, per conoscenza, al  M.A.E.  -  D.G.C.S.,
entro  il  termine  di  30  (trenta) giorni dalla data di ricevimento
degli stessi. La Societe' Generale  de  Banques  du  Senegal  (SGBS),
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei contratti o degli ordini
d'acquisto,   provvedera'   all'apertura   dei   crediti  documentari
irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermera' i
crediti  documentari  stessi,  dando  le  necessarie  istruzioni  per
l'esecuzione  di  ogni  pagamento dal "Conto Speciale".   La Societe'
Generale  de  Banques  du  Senegal  (SGBS)  dovra',   contestualmente
all'apertura  dei crediti documentari irrevocabili, anche trasmettere
alla "Banca Agente" 2  (due)  copie  dei  contratti  o  degli  ordini
d'acquisto   vistati   dalla   "Societa'",   dal   "Responsabile"   e
dall'esperto italiano.
7. Il Governo italiano avra' facolta'  di  effettuare  ogni  tipo  di
verifica, monitoraggio e controlli, ritenuti opportuni sulla gestione
dell'intervento,  anche per quanto attiene alla congruita' dei prezzi
e  la  possibilita'  di  bloccare   le   erogazioni   per   manifeste
inadempienze, anche politiche, attraverso propri funzionari o tramite
organizzazioni  indipendenti,  a  tale  scopo designati. Le eventuali
controversie saranno risolte come previsto all'art. 12  del  presente
Protocollo.
8.  Il Governo italiano potra' anche promuovere la compilazione di un
elenco speciale  di  fornitori  ("vendor  list"),  tramite  Organismo
pubblico  o  soggetto  privato,  di  riconosciute  professionalita' e
competenze, per fornire un supporto  operativo  e  di  verifica  alla
"Societa'", al "Responsabile" ed all'esperto del M.A.E. - D.G.C.S..
                             ARTICOLO 4
                   MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO
1.  Il  Governo  della  Repubblica  del  Senegal dovra' utilizzare le
disponibilita', per capitali ed interessi, del "Conto  Speciale",  di
cui all'art. 2 punto 3., esclusivamente per:
a)  i  pagamenti  a  favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi
connessi,  individuate  conformemente   all'art.   5   del   presente
Protocollo;
b)  il  pagamento  delle  competenze  e dei servizi resi dalla "Banca
Agente"  e  delle  competenze  dovute  alla  "Societa'",  cosi'  come
specificato all'art. 7 del presente Protocollo;
c) il pagamento delle competenze per i servizi indicati al successivo
art.  6,  dovute  alla Societa' di controllo e sorveglianza italiana,
cosi' come specificato all'art. 7 del presente Protocollo.
Il Governo della  Repubblica  del  Senegal,  attraverso  la  Societe'
Generale   de   Banques   du   Senegal   (SGBS),  conferira'  Mandato
Irrevocabile  alla  "Banca  Agente"  per  l'effettuazione   di   ogni
pagamento  che  le  sia  di  volta  in  volta  richiesto,  secondo le
modalita' specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo.
2. Conformemente alle disposizioni in vigore  in  Italia,  la  "Banca
Agente"   effettuera'  il  controllo  della  rispondenza  alle  norme
valutarie vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in  base  al
presente Protocollo.
3.  La  "Banca  Agente"  avra' il diritto di percepire i diritti e le
commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani. Al Governo della
Repubblica del Senegal applichera' le spese  vive  e  le  commissioni
dovute  per  la gestione del "Conto Speciale" e riconoscera' il tasso
d'interesse sui saldi  attivi  di  detto  "Conto  Speciale",  di  cui
all'art.  2 punto 4. e cosi' come specificato all'art. 7 del presente
Protocollo. Le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del
"Conto Speciale" ed il tasso d'interesse  sui  saldi  attivi  saranno
fissati  nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 4) e 9)
al presente Protocollo.  I  dettagli  relativi  al  "Conto  Speciale"
saranno   determinati  nel  "Banking  Agreement"  che  dovra'  essere
sottoscritto tra la "Banca Agente" e la Societe' Generale de  Banques
du Senegal (SGBS).
                             ARTICOLO 5
                       SELEZIONE DEI FORNITORI
1.  Il Governo della Repubblica del Senegal affidera' alla "Societa'"
l'incarico di provvedere alla selezione dei  fornitori  italiani  dei
beni   e  servizi  connessi,  indicati  nell'Allegato  1,  nonche'  a
stipulare i contratti d'acquisto, cosi' come specificato  all'art.  3
punto  6.  del  presente Protocollo e nel contratto che sara' firmato
tra il Governo della Repubblica del Senegal e la "Societa'",  di  cui
all'Allegato 5 al presente Protocollo.
2. La "Societa'" fara' conoscere in Italia l'oggetto delle forniture,
attraverso  adeguata  pubblicita'  sul  Bollettino della Cooperazione
(DIPCO), tramite l'Unioncamere ed ogni altro mezzo  di  comunicazione
disponibile   (organi   di   stampa   nazionali   e/o   pubblicazioni
dell'I.C.E.).
3. Le ditte  interessate  dovranno  rivolgersi  alla  "Societa'"  per
proporsi  come fornitori. Per ciascuna delle forniture di valore fino
a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Societa'" raccogliera'
le offerte di almeno 3 (tre) imprese e di almeno 5  (cinque)  imprese
per valori superiori ai 300 (trecento) milioni di lire italiane.
4.  Per  le  forniture  di  parti  di  ricambio, la "Societa'" potra'
chiedere la formulazione di una  offerta  direttamente  ai  fornitori
originari dei beni cui, le parti di ricambio si riferiscono.
5.  La  "Societa'",  quale  strumento  di  supporto  operativo  e  di
verifica, potra' anche avvalersi dell'elenco  speciale  di  fornitori
italiani  ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S., di cui al precedente
art. 3 punto 8. del presente Protocollo.
6. La "Societa'" inviera' al "Responsabile" le offerte ritenute  piu'
convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo
e la qualita' delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la
necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria.
7. La "Societa'" stipulera' i contratti di fornitura come previsto al
precedente art. 3 punto 6..
                             ARTICOLO 6
                ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA
1.  L'attivita'  di  controllo  e  sorveglianza per la certificazione
delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto  e  consegna  a
destino  delle  merci, nonche' sull'avvenuto rispetto delle procedure
d'acquisto e della congruita'  dei  prezzi,  sara'  effettuata  dalla
Societa'  Generale  di Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in seguito
denominata "Societa' di sorveglianza",  di  comprovata  esperienza  e
reputazione  internazionale,  designata  d'intesa  tra le "Parti" con
scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di
societa' specializzate nell'attivita' di controllo  e  sorveglianza",
istituito  dal  M.A.E.  - D.G.C.S., di cui all'Allegato 6 al presente
Protocollo.
2. La "Societa' di sorveglianza" dovra' effettuare i controlli  sulle
merci   fornite  in  esecuzione  del  presente  Protocollo,  indicate
all'Allegato  1  del  Protocollo  stesso,   nelle   varie   fasi   di
preparazione  dell'ordine  di fornitura, al momento della produzione,
prima della caricazione al porto d'imbarco  in  territorio  italiano,
all'arrivo  a destino e in tutti i casi in cui possa esistere rischio
di sostituzione della merce. La  "Societa'  di  sorveglianza"  dovra'
altresi', controllare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto,
espletate dalla "Societa'", nonche' la congruita' dei prezzi dei beni
e servizi connessi. Resta inteso che l'effettuazione dei controlli "a
campione"  della  congruita'  dei  prezzi dei beni e servizi connessi
avverra' anche da parte  del  M.A.E.  -  D.G.C.S.,  come  specificato
all'art. 3 punto 7. del presente Protocollo.
A tale fine il Governo della Repubblica del Senegal stipulera' con la
"Societa' di sorveglianza", apposito contratto, ai sensi del presente
articolo  ed in conformita' al modello standard di cui all'Allegato 7
al presente  Protocollo.  La  "Societa'  di  sorveglianza",  all'uopo
designata,   non  dovra'  avere  vincoli  di  proprieta',  diretti  o
indiretti, con la "Societa'" che sara' assegnataria dell'attivita' di
approvvigionamento di cui all'art. 2 punto 5..
                             ARTICOLO 7
                     COMPENSI SULLE PRESTAZIONI
Il Governo della Repubblica del Senegal riconoscera':
- alla "Banca Agente", per l'attivita' amministrativa di gestione del
"Conto Speciale", una commissione pari allo  0,50%  dell'importo  del
finanziamento, stabilita nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato
3 punto 4) al presente Protocollo;
-  alla "Societa'", per i servizi connessi alla selezione dei beni da
importare in Senegal e per la stipula dei contratti  d'acquisto,  una
commissione pari all'1% dell'importo del finanziamento;
-  alla  "Societa'  di  sorveglianza",  per  le  certificazioni sulle
prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a  destino
delle  merci,  nonche'  per il controllo sull'avvenuto rispetto delle
procedure d'acquisto e sulla congruita' dei prezzi dei  beni  stessi,
una commissione pari all'1,50% dell'importo del finanziamento.
Il  Governo  della  Repubblica  del  Senegal,  attraverso la Societe'
Generale de Banques du Senegal (SGBS),  conferira'  il  mandato  alla
"Banca  Agente"  di  disporre  il  versamento  relativo alle predette
commissioni, mediante prelievo dal "Conto Speciale", in proporzione a
ciascun  pagamento  effettuato  a  fronte   del   regolamento   delle
importazioni di merci e servizi connessi in Senegal.
                             ARTICOLO 8
                       FONDO DI CONTROPARTITA
1.  Qualora, nel caso di necessita' legate allo sviluppo dei progetti
di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni  e  servizi
connessi  vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della
vendita sara' destinato a costituire  il  "Fondo  di  Contropartita".
Resta  inteso  che  dovranno  essere  prese  le misure necessarie per
assicurare che, direttamente o indirettamente, non  meno  del  17,39%
dei  beni e servizi connessi vengano venduti alle imprese del settore
privato; tale procedura sara' regolata con scambio  di  Note  Verbali
tra  le  "Parti"  (fac-simile  Allegato 8 al presente Protocollo) che
saranno  parte  integrante  del  Protocollo  stesso.   Qualora   tale
percentuale  non  venisse  allocata  entro 6 (sei) mesi dalla data di
erogazione di ciascuna quota, per mancata individuazione  di  imprese
del  settore  privato  od  interessate,  ovvero per impossibilita' di
provvedervi, entro i previsti 6 (sei)  mesi,  da  parte  del  Governo
della  Repubblica  del  Senegal,  dovra' essere assegnata altrimenti,
previa intesa tra le "Parti". Per tale scopo "impresa eleggibile  del
settore privato" significa una impresa nella quale uno o piu' privati
o  persona  giuridica  possiede non meno del 51% dei voti richiesti o
delle quote di proprieta'. Il prezzo di rivendita in franchi CFA  dei
beni  e  servizi connessi, dovra' essere commisurato al prezzo locale
di mercato, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non  esista  un
prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un
prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte
sul  mercato locale. Resta comunque inteso che il prezzo di rivendita
dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potra' in ogni
caso superare il controvalore in franchi CFA, al cambio ufficiale,  o
al  cambio eventualmente concordato con la Banca Mondiale nell'ambito
del programma di Aggiustamento Strutturale in corso  (se  esistente),
del  prezzo di acquisto degli stessi; comunque l'alimentazione, cosi'
come l'utilizzo, del "Fondo di Contropartita" verranno accertati  "ex
ante",  "in  itinere"  ed  "ex  post"  da parte dell'esperto italiano
designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di  cui  all'art.  3  punto  1.  del
presente  Protocollo e come previsto nell'Accordo di cui all'Allegato
10 al presente Protocollo.
2. Il Governo della Repubblica del Senegal aprira' presso la Societe'
Generale de Banques du Senegal (SGBS) un conto  corrente  in  franchi
CFA,  nel  quale  sara'  accreditato, conformemente alle esigenze del
presente Protocollo, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai
sensi del punto 1. del presente articolo.
3.  Di  comune  accordo  tra  le  "Parti",  i  fondi  accreditati sul
sopracitato conto corrente saranno utilizzati  per  il  finanziamento
(spese  correnti di bilancio) dei bisogni prioritari socio-economici,
con speciale riferimento a settori particolarmente vulnerabili  quali
quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna
e/o  al finanziamento di poste di bilancio statale legate alle misure
di  Aggiustamento  generali  o  settoriali  gia'  concordate  e,  ove
richiesti,  per  il  finanziamento  dei  costi  locali,  relativi  ai
progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione  italiana,  e
l'utilizzazione  di  detti fondi dovranno perseguire gli obiettivi di
cui all'art. 1 del Protocollo  stesso.  La  gestione  del  "Fondo  di
Contropartita"  sara'  regolata  con  un  Accordo  tra le "Parti", in
conformita' al testo standard di  cui  all'Allegato  10  al  presente
Protocollo.
                             ARTICOLO 9
           RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE
1. Il "Responsabile" fornira' alle "Parti", trimestralmente a partire
dal  primo  esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che
renda conto:
a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;
b) della corrispondenza dell'impiego dei beni  e  servizi  finanziati
con  il  dono, conformemente agli scopi da realizzare per effetto del
presente Protocollo;
c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane;
d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;
e)  della  utilizzazione  del  "Fondo  di  Contropartita"  ai   sensi
dell'art.   8   del   presente  Protocollo  e  cosi'  come  stabilito
dall'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.
2. Il "Responsabile", non oltre 3 (tre) mesi dalla  data  dell'ultimo
utilizzo,  dovra'  trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sulla
avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati
e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.
3. La "Banca Agente" avra' la responsabilita' di:
a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare  le
spese  effettuate  in  relazione  ai  beni  ed  ai  servizi  connessi
acquisiti dal Governo della Repubblica del Senegal in esecuzione  del
presente Protocollo;
b)  fornire alle "Parti", e non oltre la fine di gennaio di ogni anno
o in qualunque altro momento in cui una delle  "Parti"  lo  richieda,
rendicontazione   sull'utilizzo   del   finanziamento   e  copia,  se
richiesta, della suddetta documentazione;
c) fornire  ogni  altra  informazione  relativa  alla  documentazione
contabile che le venga richiesta.
4.  La  "Societa'" e' tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione
di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica
del Senegal, tramite il "Responsabile", e del M.A.E. - D.G.C.S.:
a) la documentazione concernente le richieste di offerte  inviate  ai
fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo,
e tutte le offerte ricevute;
b)  ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per
i beni e servizi connessi acquistati  per  conto  del  Governo  della
Repubblica del Senegal.
Inoltre,  ogni  3  (tre)  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
contratto  di  cui  all'Allegato  5  al  Protocollo,  la   "Societa'"
presentera'  al  "Responsabile" ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione
riassuntiva delle proprie attivita'.
Infine,  entro  2  (due)  mesi  dalla conclusione dell'intervento, la
"Societa'"  presentera'  alle  "Parti"  una   relazione   riassuntiva
generale sulle prestazioni effettuate.
5.  La "Societa' di sorveglianza" avra' cura di fornire alle "Parti",
trimestralmente e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o  in  un
qualunque  altro  momento  in  cui  una  delle  "Parti"  lo richieda,
rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle pro-
cedure d'acquisto e sulla congruita' dei prezzi dei  beni  e  servizi
connessi  di  cui  all'Allegato  1 al presente Protocollo, nonche' la
situazione degli ordini di ispezione  ricevuti,  dei  certificati  di
consegna   a  destino  e  di  conformita'  emessi,  dei  rapporti  di
deviazione   ed    altre    informazioni    eventualmente    previste
contrattualmente.
6.  Il M.A.E. - D.G.C.S., tramite l'esperto designato e/o l'ulteriore
esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 4.,  d'intesa  con  il  Governo
della   Repubblica  del  Senegal,  verifichera'  ogni  3  (tre)  mesi
l'utilizzo del finanziamento allo scopo di una buona  esecuzione  del
presente Protocollo.
                             ARTICOLO 10
                            CONSULTAZIONI
1.  Le  "Parti"  coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del
presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla
controparte, a:
a)  procedere  allo  scambio  di  opinioni,   attraverso   i   propri
rappresentanti   diplomatici,   in   relazione   all'adempimento  dei
rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;
b) fornire  alla  controparte  tutte  le  informazioni  richieste  in
relazione alla esecuzione del Protocollo.
2.  Le "Parti" si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza
che possa frapporsi alla  realizzazione  dei  fini  per  i  quali  il
finanziamento  e'  stato  accordato o dell'adempimento degli obblighi
stabiliti  nel  presente  Protocollo  e   adotteranno   ogni   misura
necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.
                             ARTICOLO 11
                             EMENDAMENTI
Le  "Parti"  potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed
ai relativi Allegati per mezzo di scambio di Note Verbali.
                             ARTICOLO 12
                    SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione  del
presente Protocollo e dei relativi Allegati, saranno risolte mediante
canali diplomatici.
                             ARTICOLO 13
                     ENTRATA IN VIGORE E DURATA
1.  Il  presente  Protocollo  entrera'  in vigore alla data della sua
firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei  fondi  previsti
dagli  artt.  1  e  2,  restera'  in  vigore  fino alla realizzazione
completa dell'intervento.
2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione  dell'intervento  non  possa
essere  portata  a  termine  conformemente al presente Protocollo, le
"Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potra'
essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".
                             ARTICOLO 14
                          ORGANI ESECUTORI
Ai  fini  della  esecuzione  del presente Protocollo il Governo della
Repubblica   del   Senegal   sara'   rappresentato   dal    Ministero
dell'Economia, delle Finanze e del Piano ed il Governo italiano dalla
Direzione  Generale  per  la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri.
Fatto a Roma il 14/01/93 in 2 (due) originali in lingua italiana e  2
(due)   originali  in  lingua  francese,  entrambi  i  testi  facenti
ugualmente fede.
 Per il Governo della                       Per il Governo della
Repubblica del Senegal                      Repubblica Italiana
 (firma illeggibile)                         (firma illeggibile)
                             ALLEGATO 1
A. FORNITURE AMMESSE
Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati:
1)  beni  di prima necessita' e beni strumentali (ivi compresi i beni
necessari alla riabilitazione  di  impianti  gia'  esistenti)  ed  in
particolare:
  a) SETTORE AGRICOLO
  - pompe per acqua;
  - materiale per l'irrigazione;
  - parti di ricambio per macchine agricole;
  -   trattori   ed  altre  macchine  agricole  e  materiali  per  la
coltivazione;
  - materiale per lo sterro;
  - materiale per la trasformazione di prodotti agricoli.
  b) SETTORE DELLA PESCA
  - battelli da pesca;
  - attrezzature da pesca;
  - reti;
  - congelatori e materiali da trasporto;
  - motori;
  - materiali per la trasformazione di prodotti della pesca;
  - materiali per la lavorazione.
  c) SETTORE DELL'ALLEVAMENTO
  - medicinali e vaccini;
  - prodotti per uso veterinario;
  - materiale per laboratorio veterinario e per il trasporto;
  - materiale per la lavorazione agro-pastorale.
  d) ATTREZZATURE E MATERIALI DI COSTRUZIONE
  e) SETTORE INDUSTRIALE
  Materiali di fabbricazione, di trasformazione e di lavorazione  per
industrie:
  - alimentari;
  - di prodotti agricoli;
  - tipografiche;
  - metallurgiche;
  - meccaniche;
  - di fonderia;
  - di falegnameria;
  - tessili;
  - cartarie;
  - di calzature e di materie plastiche;
  - di contenitori metallici per carne e pesce.
  f) MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI COMMUNICAZIONE, compresi i
gruppi   elettrogeni,   materiale   di   telecomunicazione,  radio  e
televisivo.
  g) MATERIALE D'INSEGNAMENTO
2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1).
I beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire  supporto
a  settori  e  progetti gia' programmati nell'ambito degli Accordi di
Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed  il  Governo
della Repubblica del Senegal.
In particolare i settori nei quali saranno ammesse le forniture, sono
quelli  che  caratterizzano l'attuale "Country Programme", cosi' come
previsto all'art.  1  del  Protocollo  stesso,  avente  lo  scopo  di
sopperire  ai  bisogni  di materiali ed attrezzature, sia del settore
privato che di quello pubblico, per le seguenti iniziative:
- attrezzature e servizi connessi per l'"Office de Radio-diffusion et
de Television du Senegal (Orts)";
- promozione delle piccole e medie imprese private;
- attrezzature per le Universita' di Dakar e Saint-Louis;
- riabilitazione delle attrezzature di prosciugamento;
- reinserimento degli emigrati;
- centro di formazione multimedia per le piccole e medie imprese.
B. FORNITURE NON AMMESSE
Generi voluttuari o  di  lusso  come  profumi,  cosmetici  e  saponi,
oggetti  d'arte,  orologi,  prodotti  alcoolici,  articoli  sportivi,
artigianato,  cineprese  e  films  ad  uso  personale,   mobilio   da
arredamento   abitativo,  automobili,  articoli  tessili,  vestiario,
pellame, calzature ed accessori, nonche' merci, materiali e/o servizi
riferiti direttamente od  indirettmente  ad  attivita'  di  carattere
militare.
                            ____________
                             ALLEGATO 2
I. CLAUSOLE CONTRATTUALI.
Ciascun  contratto  o ordine d'acquisto dovra' rispettare le seguenti
clausole contrattuali:
1) la certificazione  delle  prestazioni  relative  alla  spedizione,
trasporto  e  consegna  a  destino, nonche' l'avvenuto rispetto delle
procedure d'acquisto e la congruita' dei prezzi dei  beni  e  servizi
connessi  che  formano  l'oggetto  della  fornitura, sara' effettuata
dalla "Societa' di sorveglianza", scelta d'intesa tra le "Parti", con
la  quale  il  Governo  della  Repubblica  del  Senegal  firmera'  il
contratto relativo.
Le  competenze  per tale servizio di certificazione saranno fatturate
al Governo della Repubblica del Senegal;
2) il prezzo sara' formulato "CIF (Cost, Insurance, Freight)  Destino
Dakar".  Per  quanto  riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori
italiani dovranno  avvalersi  di  vettori  nazionali.  Potra'  essere
previsto  un pagamento anticipato all'ordine non superiore al 60% del
prezzo contrattuale, con emissione di  fattura  pro-forma,  quietanza
liberatoria  e  rilascio di fidejussione bancaria, di pari importo, a
favore  del  Governo  della  Repubblica  del  Senegal,   svincolabile
all'atto dell'accettazione provvisoria su presentazione dei documenti
che  ne  fanno fede. Qualora per cause non imputabili all'esportatore
italiano,  il  destinatario  o  il  "Responsabile"  non   rilasciasse
l'accettazione  provvisoria  entro  30 (trenta) giorni dalla consegna
delle merci, fara' fede la certificazione di consegna a destino e  di
conformita' della "Societa' di sorveglianza";
3)   i   pagamenti   al   momento  della  consegna  a  destino,  dopo
l'accettazione provvisoria della fornitura nel  luogo  indicato,  non
potranno  superare  la  misura del 30% del prezzo contrattuale. Detti
pagamenti saranno effettuati dietro rilascio di quietanza liberatoria
e contro presentazione di fattura in 5 (cinque) copie, 2 (due)  copie
del  contratto o dell'ordine d'acquisto vistate dalla "Societa'", dal
"Responsabile"  e  dall'esperto  italiano, di cui all'art. 3 punto 1.
del Protocollo, Polizza di Carico, emessa all'ordine del beneficiario
del credito (esportatore), con girata in bianco "clean  on  board"  e
marcata  "freight  prepaid"  (un  originale  della  Polizza di Carico
dovra' seguire la merce, quale documento rappresentativo della  merce
stessa,   per   consentire   al   destinatario  o  al  "Responsabile"
d'impossessarsi della stessa; a tal fine  la  "Banca  Agente"  potra'
accettare  i documenti di data vecchia in deroga al termine usuale di
21 (ventuno)  giorni),  assicurazione  "all  risks",  certificato  di
origine,   certificati   sanitari   e/o   di  analisi  ove  previsti,
dichiarazione di responsabilita'  dell'esportatore  italiano  che  la
merce   oggetto   della   fornitura  e'  stata  prodotta  in  Italia,
certificazione della "Societa' di sorveglianza" di conformita'  e  di
consegna  al  destinatario  o  al  "Responsabile", altri documenti di
trasporto   accettabili   e   previsti   dal   Credito   Documentario
Irrevocabile,  tipo:  "Airway  bill",  "Combined  transport  bill  of
Lading", "Through bill of Lading", "Roadway bill", ecc.;
4) il saldo, pari al 10%  dell'importo  contrattuale,  dovra'  essere
corrisposto   alla   scadenza   del   termine   di  garanzia  e  dopo
l'accettazione  definitiva  da   parte   del   destinatario   o   del
"Responsabile",  e  contro rilascio di quietanza liberatoria da parte
dell'esportatore italiano.
L'accettazione definitiva  dovra'  avvenire  entro  e  non  oltre  60
(sessanta)  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di garanzia e dopo
l'accettazione provvisoria; nel  caso  di  spedizioni  a  "tranches",
l'accettazione  definitiva  avverra'  dopo 60 (sessanta) giorni dalla
scadenza del termine di  garanzia  dell'ultima  "tranche"  a  seguito
dell'accetazione provvisoria della stessa.
Tale  saldo  potra'  anche  essere versato all'esportatore al momento
della  consegna   al   destinatario   o   al   "Responsabile",   dopo
l'accettazione   provvisoria,   contro   emissione   di  fidejussione
bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica  del
Senegal,  svincolabile  dopo  la  scadenza  del termine di garanzia e
all'accettazione definitiva. Qualora  l'accettazione  definitiva  non
venga  rilasciata  per cause non imputabili all'esportatore italiano,
la  fidejussione  ("Retention  money  bond")  sara'   automaticamente
svincolata  dopo  90  (novanta)  giorni dalla scadenza dei termini di
garanzia e dall'accettazione provvisoria, comprovata dal  verbale  di
consegna  al  destinatario  o  al "Responsabile" e dal certificato di
conformita' della "Societa' di sorveglianza";
5) le inadempienze  contrattuali,  quali  ritardi,  mancata  consegna
parziale   o  totale  delle  merci  e  servizi  connessi,  per  colpa
dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalita' da stabilirsi
al momento della firma dei singoli contratti.
II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE
1) Rientrano tra le spese finanziabili:
  a) le prestazioni dell'esperto di  cui  all'art.  3  punto  4.  del
Protocollo,  o Organismi qualificati italiani eventualmente richieste
dal "Responsabile" per la determinazione  delle  specifiche  tecniche
delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si
tratti  di  attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di
impianti;
  b)  i  costi  di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di
cui alla parte I. punto 1) del presente Allegato;
  c)  gli  eventuali  costi  per  l'istallazione,  il  montaggio   di
macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Protocollo;
  d)  le  prestazioni  di  assistenza  tecnica  al  funzionamento dei
macchinari e dei beni forniti che saranno eventualmente richieste dal
"Responsabile".
2) Sono esclusi dalle spese finanziabili i dazi, i  diritti  doganali
ed  ogni  ulteriore spesa relativa alle importazioni in Senegal delle
forniture.
                             ALLEGATO 3
                 FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE
Il Mandato Irrevocabile, di cui all'art. 4 punto 1.  del  Protocollo,
dovra'  essere  disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi
dell'art. 2 punto 4. del Protocollo stesso, ed essere formulato  come
segue:
"Noi  sottoscritti,  Societe'  Generale de Banques du Senegal (SGBS),
per conto del Governo della Repubblica del  Senegal,  quale  titolare
del  "Conto  Speciale"  in lire di conto estero nr......., denominato
"Commodity Aid II - Senegal", aperto presso di Voi in  dipendenza  di
quanto  previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega
copia conforme, stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana  e
il Governo della Repubblica del Senegal in data........., concernente
il   finanziamento  delle  forniture  dei  beni  e  servizi  connessi
nell'ambito del "commodity aid", disponiamo,  in  modo  irrevocabile,
che   il   suddetto  conto  sia  regolamentato  secondo  le  speciali
condizioni e modalita' appresso indicate:
1) le disponibilita' del "Conto Speciale" dovranno essere  utilizzate
per il pagamento di fatture definitive emesse da esportatori italiani
a  regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di
trasporto, di assicurazione, di assistenza  tecnica,  di  servizi  di
certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo;
2) i pagamenti di cui al punto 1) che precede saranno da Voi eseguiti
mediante  utilizzo  di  aperture  di crediti documentari irrevocabili
confermate, espresse  in  lire  italiane,  domiciliate  sulle  Vostre
casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come previsto
al  punto  6.  dell'art.  3 del Protocollo, che dovranno prevedere le
condizioni stabilite e la  documentazione  indicata  nella  parte  I.
"Clausole   Contrattuali"   dell'Allegato  2  al  Protocollo  stesso.
Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti  o
gli  ordini  d'acquisto,  di  cui all'art. 3 punto 6. del Protocollo,
vistati dalla "Societa'", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano,
di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo. I beneficiari dei  crediti
documentari dovranno rilasciare quietanze liberatorie;
3)  in relazione alla attivita' della "Societa'", nella realizzazione
del Protocollo,  Vi  diamo  sin  d'ora  disposizione  irrevocabile  a
riconoscere  alla  "Societa'",  a  debito  del  "Conto  Speciale",  a
presentazione della copia del certificato di consegna a destino e  di
conformita'  delle  merci,  emesso  dalla "Societa' di sorveglianza",
contro  rilascio  di  regolare  quietanza   liberatoria   e   fattura
definitiva, una somma a titolo di commissione pari all'1% delle somme
utilizzate  per  ogni  singolo  pagamento  effettuato  a fronte delle
importazioni di merci e servizi connessi in Senegal;
4)  in  relazione  alla attivita' amministrativa, per la gestione del
"Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in  qualita'  di  "Banca
Agente", Vi e' data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere
a  Voi  medesimi,  a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di
regolare quietanza liberatoria, una somma  a  titolo  di  commissione
pari  allo  0,50%  delle  somme utilizzate per ogni singolo pagamento
effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in
Senegal;
5)   in   relazione   all'attivita'   svolta   dalla   "Societa'   di
sorveglianza",  quale  certificazione delle prestazioni relative alla
spedizione, trasporto, consegna a destino delle merci,  dell'avvenuto
rispetto delle procedure d'acquisto e della congruita' dei prezzi, Vi
diamo   sin   d'ora  disposizione  irrevocabile  a  riconoscere  alla
"Societa' di sorveglianza", a debito del "Conto  Speciale"  e  contro
rilascio  di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una
somma a titolo di commissione pari all'1,50% delle  somme  utilizzate
per  ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di
merci e servizi connessi in Senegal;
6) il regolamento delle commissioni, di cui ai precedenti  punti  3),
4)  e  5)  dovra' essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento
corrisposto agli esportatori  italiani;  nel  caso  di  spedizioni  a
"tranches", il regolamento delle commissioni dovra' essere effettuato
a seguito dell'accettazione definitiva dell'ultima "tranche";
7)   nessun'altra   commissione  sara'  da  Voi  percepita,  restando
convenuto che Vi spetteranno i  diritti  e  le  commissioni  d'uso  a
carico  dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture
di credito da noi disposte;
8) gli estratti del "Conto Speciale"  saranno  inviati,  con  cadenza
trimestrale, a noi, Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS), e
al M.A.E. - D.G.C.S.;
  provvederete inoltre a:
  a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i
pagamenti ed i prelevamenti effettuati;
  b)  fornire  al  M.A.E.  -  D.G.C.S.  ed a noi, Societe' General de
Banques du Senegal (SGBS), non oltre la fine di gennaio di ogni  anno
o,  a  richiesta  dei medesimi, in qualunque momento, rendicontazione
sull'utilizzo  del  finanziamento  e  copia,  se   richiesta,   della
documentazione di cui al punto a);
  c)  fornire  al  M.A.E.  -  D.G.C.S. ed a noi, Societe' Generale de
Banques du Senegal (SGBS), ogni altra  informazione  venga  richiesta
circa  la  documentazione  contabile relativa alla movimentazione del
"Conto Speciale";
9) conveniamo infine che il "Conto Speciale", sara' utilizzato per le
causali e  con  le  modalita'  specificate  nell'art.  4  del  citato
Protocollo  e  che la Vostra Banca applichera' al "Conto Speciale" un
tasso annuo, pari al...... % sui saldi creditori;
10) per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme
contrattuali generali ed uniformi da noi  sottoscritte  in  relazione
all'apertura del "Conto Speciale".
Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione.
Distinti saluti."
                            ____________
                             ALLEGATO 4
       ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA'
                          DI "PROCUREMENT"
- AGMIN ITALY S.r.l.
Via di Passolombardo, n. 33 - 00133 ROMA
- CCPL - CONSORZIO DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA
- COMERINT S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA
- COMMISINT - COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO
- FORTRADE FINANCING S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO
- GIZA S.p.A.
Via Farini, n. 35 - 43100 PARMA
- INTERCOOP S.p.A.
Via Val D'Ala, n. 200 - 00141 ROMA
- INTRACO S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO
- ITALCOS S.p.A.
Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA
- I.T.S. - ITALIA TRADING SERVICE S.p.A.
Via Ludovisi, n. 43 - 00187 ROMA
- JORI S.p.A.
Piazza della Vittoria, n. 1 - 42100 REGGIO EMILIA
- MEDIA TRADE S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO
- REST-ITAL S.p.A.
Viale Premuda, n. 38/A - 20129 MILANO
- SOCIETA' MERCANTILE INTERNAZIONALE - INTERSOMER S.p.A.
Via Donizetti, n. 48 - 20122 MILANO
- VITTORIO CAUVIN S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA
                            ____________
                             ALLEGATO 5
MODELLO DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI "PROCUREMENT" ED IL
  GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID" A DONO
                            PREMESSO CHE
-  tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il Governo della
Repubblica  del  Senegal  e'  stato  firmato  in   data........,   un
Protocollo  Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito
denominato "Protocollo", concernente un  finanziamento  a  titolo  di
dono,  per  l'ammontare  di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire
italiane, utilizzabile  per  l'importazione  in  Senegal  di  beni  e
servizi  connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del
"Protocollo";
- la realizzazione di detto "Protocollo"  comporta  una  varieta'  di
forniture  e  di  interventi  per  i  quali si richiedono celerita' e
flessibilita';
- il Governo della  Repubblica  del  Senegal  designera'  un  proprio
responsabile,  in  seguito  denominato "Responsabile", che espletera'
tutte le attivita' necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;
- il montante globale del dono, pari  alla  somma  di  23.000.000.000
(ventitremiliardi)   di   lire   italiane   e'   stato  destinato  al
finanziamento  delle  importazioni  in  Senegal  di  beni  e  servizi
connessi,   di   produzione   italiana,  di  cui  all'Allegato  1  al
"Protocollo";
-  la  predetta  somma  di  23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire
italiane sara' depositata, come stabilito nell'art. 2  punto  4.  del
"Protocollo",   sul   "Conto  Speciale",  aperto  in  Italia,  presso
l'Istituto  Bancario  San  Paolo  di  Torino  -  Torino,  in  seguito
denominata  "Banca  Agente",  a nome del Governo della Repubblica del
Senegal, denominato "Commodity Aid II - Senegal";
- il Governo della Repubblica del Senegal dara' tutte  le  istruzioni
relative   all'acquisto   dei   beni   e  servizi  connessi,  di  cui
all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le
"Parti", tramite  il  "Responsabile",  come  utili  e  necessari  per
l'esecuzione   del  "Protocollo",  alla  Societa'  di  "procurement",
Comerint Spa -  Roma,  in  seguito  denominata  "Societa'",  indicata
nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo";
-  come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un
Agente per il controllo e  la  sorveglianza,  in  seguito  denominata
"Societa'  di  sorveglianza",  per  la  certificazione di conformita'
delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto  delle  proce-
dure   d'acquisto   e  della  congruita'  dei  prezzi  delle  offerte
prescelte;
- la Comerint Spa - Roma per la sua  particolare  competenza  tecnica
nel  campo  della acquisizione di beni e servizi connessi, per la sua
conoscenza   del   mercato   italiano,   nonche'   per   l'iscrizione
nell'"Elenco  speciale  di  societa'  specializzate nell'attivita' di
"procurement"",  istituito  dal   M.A.E.-D.G.C.S.,   puo'   ritenersi
particolarmente  qualificata  a  collaborare  alla  realizzazione del
"Protocollo";
- la "Societa'" ha manifestato  la  propria  piena  disponibilita'  a
rendere   al   Governo  della  Repubblica  del  Senegal,  tramite  il
"Responsabile", tutte le prestazioni  relative  alla  individuazione,
acquisizione  dei  beni  e  servizi connessi, di produzione italiana,
necessari e utili alla realizzazione del "Protocollo" stesso;
tutto cio' premesso
                                 tra
il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal  Ministero
dell'Economia, delle Finanze e del Piano
                                  e
la  Comerint Spa, con sede legale in Italia, via Paolo Di Dono n. 223
-  00143  Roma,  rappresentata  dal  Sig.........,   nella   qualita'
di..........
d'ora innanzi denominate "le Parti"
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             ARTICOLO 1
Le  premesse  hanno  valore  di  patto  e  si intendono riportate nel
presente articolo.
                             ARTICOLO 2
Il Governo della Repubblica del Senegal  affida  alla  "Societa'"  il
compito  di  coordinare  e  gestire, relativamente alle incombenze da
svolgersi, le  attivita'  connesse  con  l'acquisizione  dei  beni  e
servizi,  secondo i termini e le modalita' stabilite nel "Protocollo"
e dal presente Contratto.
                             ARTICOLO 3
Il Governo della Repubblica  del  Senegal  dara'  comunicazione  alla
"Societa'"  dell'avvenuta  apertura  del "Conto Speciale" a suo nome,
denominato "Commodity Aid II - Senegal",  presso  la  "Banca  Agente"
italiana,  nonche'  del Mandato Irrevocabile conferito dalla Societe'
Generale  de  Banques  du  Senegal  (SGBS)  alla  "Banca  Agente" per
l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite la Societe' Generale
de Banques du Senegal (SGBS), comunichera' inoltre alla "Societa'"  i
nomi  e  gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare
in nome e per conto dello stesso.
                             ARTICOLO 4
Il Governo della Repubblica  del  Senegal  dara'  comunicazione  alla
"Societa'"  della  avvenuta  nomina del "Responsabile" secondo quanto
previsto dall'art. 3 del "Protocollo".
                             ARTICOLO 5
Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite  il  "Responsabile",
inoltrera' nel piu' breve tempo possibile le liste dei beni e servizi
connessi   e  relative  specifiche  tecniche,  ritenuti  necessari  e
approvati   dal   "Responsabile"   stesso,   per   l'attuazione   del
"Protocollo".   Le   richieste   di  fornitura  saranno,  per  quanto
possibile, raggruppate al fine di ridurre i tempi ed  i  costi  delle
operazioni  di "procurement". La "Societa'", ricevute le richieste di
fornitura,  dovra'  predisporre   i   relativi   capitolati   d'oneri
semplificati  che  dovranno essere messi a disposizione delle imprese
offerenti. Tali  documenti  standard  (istruzioni  agli  offerenti  e
condizioni contrattuali) dovranno includere:
-  i  termini per la presentazione delle offerte (non piu' di 2 mesi)
ed il periodo di spedizione;
- la fonte del finanziamento con  le  modalita'  di  pagamento  ed  i
requisiti necessari per l'ammissione alla gara;
-  la  descrizione  tecnica,  la  quantita'  totale della richiesta e
l'eventuale quantita' minima accettabile per l'offerta;
- le istruzioni che le offerte devono essere presentate su  base  CIF
porto di sbarco, o destinazione finale, o il punto geografico fino al
quale  il  costo del trasporto e dell'assicurazione e' compreso.  Nel
prezzo deve essere ricompreso il servizio di assistenza post-vendita;
-  una  chiara  descrizione  delle  procedure  di  valutazione  delle
offerte;
-  il  diritto  del Governo della Repubblica del Senegal di rifiutare
tutte le offerte;
- l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "Bid Bond" (impegno
ad eseguire le forniture, qualora l'offerta venga aggiudicata),  del-
l'"Advance  Payment Bond" (garanzia per l'anticipo), del "Performance
Bond" (garanzia per la buona esecuzione della fornitura, se prevista)
e della "Retention Money Bond" (trattenuta a garanzia).
                             ARTICOLO 6
L'oggetto delle forniture  sara'  fatto  conoscere  in  Italia  dalla
"Societa'"  attraverso  adeguata  pubblicita'  sul  Bollettino  della
Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere e con ogni altro mezzo di
comunicazione   disponibile   (organi   di   stampa   nazionali   e/o
pubblicazioni dell'I.C.E.).
                             ARTICOLO 7
Per  le forniture di valore pari o inferiore a 300 (trecento) milioni
di lire italiane, fino al valore minimo di 50 (cinquanta) milioni  di
lire  italiane,  la  "Societa'"  procedera' alla raccolta di almeno 3
(tre) offerte inviate da fornitori italiani (salvo il caso in cui non
esista in Italia un tale numero di produttori  dei  beni  in  causa),
trasmettera'  le  offerte  (almeno  3  ove  possibile), ritenute piu'
convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole  con  un
proprio  motivato  parere  sul  prezzo  e  la  qualita' delle merci e
servizi  connessi,  attendera'  di   conoscere   la   decisione   del
"Responsabile"  circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che
comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione  della  fornitura
e'  la  lettera  d'appalto  (fac-simile  all'Allegato  1  al presente
Contratto), notificata, tramite  la  "Societa'",  dal  "Responsabile"
all'offerente   prescelto.  Dopodiche'  la  "Societa'"  procedera'  a
stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto per delega del
Governo  della  Repubblica  del  Senegal  e  in  conformita'  con  le
disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".
                             ARTICOLO 8
Per  le  forniture  di  importo superiore a 300 (trecento) milioni di
lire italiane, la "Societa'" procedera' alla  raccolta  di  almeno  5
(cinque)  offerte  inviate  da  fornitori  italiani (salvo il caso di
indisponibilita' previsto nel precedente  art.  7),  trasmettera'  le
offerte  (almeno  3  ove  possibile), ritenute piu' convenienti dalla
stessa, al "Responsabile", accompagnandole con  un  proprio  motivato
parere  sul  prezzo  e  la  qualita'  delle merci e servizi connessi,
attendera' di conoscere la  decisione  del  "Responsabile"  circa  la
scelta  dell'aggiudicatario.  Lo  strumento  che  comprova l'avvenuta
conclusione  dell'aggiudicazione  della  fornitura  e'   la   lettera
d'appalto   (fac-simile   all'Allegato   1  al  presente  Contratto),
notificata, tramite la "Societa'", dal  "Responsabile"  all'offerente
prescelto.  Dopodiche'  la  "Societa'"  procedera'  a  stipulare  con
l'aggiudicatario il contratto  d'acquisto,  per  delega  del  Governo
della  Repubblica del Senegal e in conformita' con le disposizioni di
cui all'Allegato 2 al "Protocollo".
                             ARTICOLO 9
Per le forniture di parti di ricambio la "Societa'"  potra'  chiedere
la  formulazione  di  una offerta direttamente ai fornitori originari
dei beni, cui le parti di ricambio  si  riferiscono.  La  "Societa'",
quale  strumento  di  supporto  operativo e di verifica, potra' anche
avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor  list")
del M.A.E. - D.G.C.S. di cui all'art. 3 punto 8. del "Protocollo".
                             ARTICOLO 10
I  contratti  per  le  forniture dei beni e servizi connessi verranno
stipulati con la clausola di resa "CIF Destino" e in conformita' alle
"Clausole Contrattuali" di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".
La "Societa'", perfezionati i  contratti  o  gli  ordini  d'acquisto,
appone   un   apposito   timbro   di   convalida  e  li  inviera'  al
"Responsabile" che, dopo averli vistati per  approvazione,  li  fara'
firmare  per  conformita'  dall'esperto  italiano,  di cui all'art. 3
punto 1. del "Protocollo", e li trasmettera' alla  Societe'  Generale
de Banques du Senegal (SGBS) e, per conoscenza, al M.A.E. - D.G.C.S.,
entro  il  termine  di  30  (trenta) giorni dalla data di ricevimento
degli stessi. La Societe' Generale  de  Banques  du  Sene'gal  (SGBS)
trasmettera'  2  (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto,
vistati dalla "Societa'", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano,
di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", alla "Banca  Agente"  ed
aprira',  entro  il  termine  di  30  (trenta)  giorni  dalla data di
ricevimento dei suddetti  contratti  o  degli  ordini  d'acquisto,  i
crediti  documentari  irrevocabili, domiciliati sulla "Banca Agente",
subordinando  il  pagamento  alla  presentazione dei documenti di cui
all'Allegato 2 al "Protocollo" e al certificato di conformita' ("cer-
tificate of eligible procurement") e di  consegna  a  destino  emesso
dalla  "Societa'  di  sorveglianza".  Il  "Responsabile"  provvedera'
contestualmente ad emettere ordine di  ispezione  alla  "Societa'  di
sorveglianza", inviandone copia alla "Societa'".
Per  quanto  riguarda il trasporto dei beni citati nell'Allegato 1 al
"Protocollo",  la  "Societa'"  dovra'  esigere  che  gli  esportatori
italiani si avvalgano di vettori nazionali.
Circa  la  copertura  assicurativa dei beni, potranno essere definiti
caso per caso condizioni particolari, specificatamente in riferimento
alla loro circolazione in Senegal.
                             ARTICOLO 11
Le previsioni di cui ai precedenti artt. 7,  8  e  9  riguardano  sia
l'acquisizione dei beni che quella di tutti i servizi connessi.
Con  la  sottoscrizione  del  presente  Contratto,  il  Governo della
Repubblica del Senegal, tramite  il  "Responsabile",  conferisce  sin
d'ora  mandato  irrevocabile  alla  "Societa'"  per  la  stipula  dei
contratti d'acquisto con i fornitori che saranno stati prescelti  dal
"Responsabile" stesso.
                             ARTICOLO 12
La  "Societa'",  per  le  sue prestazione, ricevera' un compenso pari
all'1% del valore complessivo  delle  forniture  di  beni  e  servizi
connessi.  Tale  compenso  verra'  corrisposto,  secondo le modalita'
previste al punto  3)  del  Mandato  Irrevocabile,  rilasciato  dalla
Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) alla "Banca Agente", e
che  costituisce  l'Allegato  3  al  "Protocollo",  contestualmente e
proporzionalmente al valore delle fatture per le forniture di beni  e
servizi connessi pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Societa'" rilascera' alla "Banca Agente" le
relative quietanze liberatorie e fatture definitive.
                             ARTICOLO 13
Qualora   il   Governo  della  Repubblica  del  Senegal,  tramite  il
"Responsabile",    richiedesse    alla     "Societa'"     prestazioni
supplementari,  approvate  dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto
di "addendum" al  presente  Contratto,  la  "Societa'"  stessa  avra'
diritto  a  percepire,  oltre al rimborso delle spese di viaggio, una
retribuzione corrispondente ai servizi  prestati,  sulla  base  delle
tariffe  giornaliere  da  convenire di volta in volta, e che dovranno
essere  pagate  tramite  la  "Banca  Agente",  a  valere  sul  "Conto
Speciale",  a  fronte di fatture emesse dalla "Societa'", vistate dal
"Responsabile",  accompagnate  dal  certificato  di  prestazione  del
lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.
                             ARTICOLO 14
La   "Societa'"   sara'  tenuta  a  conservare  e  ad  esibire,  dopo
l'attuazione di ogni operazione e sempre  su  richiesta  del  Governo
della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", o del M.A.E.
- D.G.C.S.:
a)  la  documentazione  relativa alle richieste di offerte inviate ai
fornitori, come previsto all'art.  5  punto  4.  del  "Protocollo"  e
all'art. 9 del presente Contratto, ed a tutte le offerte ricevute;
b)  ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per
i beni e servizi connessi  acquisiti  per  conto  del  Governo  della
Repubblica del Senegal.
Inoltre,  ogni  3  (tre)  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente Contratto, la "Societa'" presentera' al "Responsabile" e  al
M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva della propria attivita'.
Infine,  entro  2  (due)  mesi dalla conclusione del "Protocollo", la
"Societa'" presentera' al Governo della Repubblica del Senegal  e  al
M.A.E.  -  D.G.C.S.  una  relazione  generale  circa  le  prestazioni
effettuate.
                             ARTICOLO 15
Alla  "Societa'",  a  garanzia  dei  suoi  obblighi,  potra'   essere
richiesta  una  cauzione  di  (importo)........,  sotto  forma di una
garanzia bancaria irrevocabile, con validita' fino  a  3  (tre)  mesi
dopo la scadenza del presente Contratto.
                             ARTICOLO 16
Nel  quadro  delle  azioni che gli saranno affidate dal Governo della
Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", alla "Societa'" e'
vietato di eseguire altre prestazioni  se  non  quelle  indicate  nel
presente  Contratto  e si impegna a non agire quale fornitore sia per
suo conto che per conto terzi.
                             ARTICOLO 17
La "Societa'" impegnera' personale altamente qualificato per la buona
esecuzione  dei   servizi,   dovra'   tenere   a   disposizione   del
"Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che
comprovimo  che  il  personale  si  trova  in  posizione regolare nei
confronti delle Leggi sociali che sono applicate.  La  "Societa'"  e'
tenuta  a  rimpiazzare  immediatamente  e  senza  indennita' tutte le
persone considerate dal "Responsabile"  e/o  dal  M.A.E.  -  D.G.C.S.
come "persona non gradita".
                             ARTICOLO 18
La  "Societa'"  e'  tenuta  alla  estrema riservatezza circa i fatti,
informazioni, documenti che saranno portati a sua  conoscenza  o  che
gli  saranno trasmessi dal "Responsabile", dalla Societe' Generale de
Banques  du  Senegal   (SGBS),   dall'aggiudicatario   o   dai   loro
rappresentanti.   La   "Societa'"  imporra'  il  rispetto  di  questa
riservatezza al suo personale o ai suoi eventuali rappresentanti.
                             ARTICOLO 19
In caso di gravi infrazioni da parte  della  "Societa'",  il  Governo
della  Repubblica  del  Senegal,  tramite  il  "Responsabile", potra'
recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di  alcun  danno  e
interesse.
                             ARTICOLO 20
Il  presente  Contratto sara' annullato di diritto e senza intervento
giudiziario nel caso in cui la "Societa'" si trovi nella  condizione,
volontaria  o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento,
concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).
                             ARTICOLO 21
La "Societa'" garantisce e tutela il  Governo  della  Repubblica  del
Senegal  per  tutti  gli  atti  o  condanne  relativi a danni diretti
corporali o materiali, causati a  terzi,  dovuti  all'esecuzione  del
presente  Contratto  e  che  potranno  essere attribuiti a negligenza
della "Societa'" stessa.
                             ARTICOLO 22
Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere  oggetto
di  una  modifica  scritta,  concordata  con  il  M.A.E.  - D.G.C.S.,
restando inteso che nessun accordo verbale  puo'  legare  "le  Parti"
interessate.
                             ARTICOLO 23
Il  Governo  della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile",
dara' il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere
l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli  obblighi  della
"Societa'",  dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attivera'
gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".
                             ARTICOLO 24
In  caso  di  disaccordo  tra  la  "Societa'"  e  la   "Societa'   di
sorveglianza",   e/o   l'aggiudicatario,   e/o  il  beneficiario,  il
"Responsabile" prestera' tutti i suoi buoni uffici per  appianare  le
controversie.   Se  queste  persistono,  la  "Societa'"  dovra'  dare
comunicazione  al  M.A.E.  -  D.G.C.S.,   che   dovra'   avviare   le
consultazioni  previste  dall'art.10  del "Protocollo", dopodiche' la
"Societa'" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso  che  la
"Societa'"  e'  tenuta  a  segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le
imprese italiane  che  non  hanno  adempiuto  in  modo  soddisfacente
all'incarico assegnatogli esplicitando i motivi.
                             ARTICOLO 25
Tutte   le   controvesie,   in   merito   all'applicazione   ed  alla
interpretazione  del  presente  Contratto,  saranno  risolte  in  via
definitiva  secondo  il  Regolamento  di Conciliazione e di Arbitrato
della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la  Sezione
italiana  di  Roma,  da uno o piu' arbitri nominati in conformita' di
detto Regolamento.
                             ARTICOLO 26
Il presente Contratto e' retto dalla Legge italiana.  Per  tutti  gli
adempimenti,  obblighi  e  diritti  delle  "le  Parti"  derivanti dal
presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si  fara'
riferimento alla legislazione italiana.
                             ARTICOLO 27
Il  presente Contratto entrera' in vigore alla data della sua firma e
restera' in vigore fino alla realizzazione  del  "Protocollo"  oppure
fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra l'Italia ed
il  Senegal, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti
nelle premesse. In  quest'ultimo  caso,  cosi'  come  in  ogni  altra
ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le
disposizioni   del   presente  Contratto  continueranno  comunque  ad
applicarsi ai contratti di  fornitura  di  beni  e  servizi  connessi
perfezionati in data anteriore alla sospensione stessa.
                             ARTICOLO 28
Gli  strumenti  preferenziali  da  usare per le comunicazioni tra "le
Parti" sono il Telefax e il Telex. Le "le Parti"  potranno  ricorrere
anche  ad  altri mezzi purche' sia assicurata la massima celerita' ed
efficienza della comunicazione.
Fatto a ......., il ......., in 2 (due) originali in lingua  italiana
e  2  (due)  originali  in  lingua francese, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.
 Per il Governo della                          Per la Comerint Spa
Repubblica del Senegal
                             Allegato 1
             SCHEDA DI VALUTAZIONE E LETTERA DI APPALTO
- Descrizione delle merci:
- Quantita':
- Data pubblicazione offerta / ricevuta:
- Numero degli offerenti:
- Base di assegnazione:
- Assegnazione del contratto:
  a) Fornitore:
  b) Acquirente:
  c) Quantita' delle merci:
  d) Prezzo:
  e) Luogo di consegna:
  f) Scadenze contrattuali di esecuzione:
  g) Modalita' di pagamento:
  h) Elenco dei documenti:
- Note:
  Per  la  gara  di  cui  sopra, la valutazione e l'assegnazione sono
state effettuate in conformita' con le procedure  concordate  con  il
Governo italiano.
Data,
                                              _______________________
                                                 Il "Responsabile"
________________________
   L'Esperto Italiano
                             ALLEGATO 6
       ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA'
                     DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA
- BOSSI & C. TRANSITI S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA
- SOCIETA' GENERALE DI SORVEGLIANZA (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO
- VIGLIENZONE ADRIATICA S.p.A.
Via Morozzo della Rocca, n. 10 - 20100 MILANO
                             ALLEGATO 7
    MODELLO DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI CONTROLLO E
    SORVEGLIANZA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN
                       "COMMODITY AID" A DONO
                            PREMESSO CHE
-  tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il Governo della
Repubblica  del  Senegal  e'  stato  firmato  in   data........,   un
Protocollo  Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito
denominato il "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo  di
dono,  per  l'ammontare  di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire
italiane, utilizzabile  per  l'importazione  in  Senegal  di  beni  e
servizi  connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del
"Protocollo";
- la realizzazione di detto "Protocollo"  comporta  una  varieta'  di
forniture  e  di  interventi  per  i  quali si richiedono celerita' e
flessibilita';
- il Governo della  Repubblica  del  Senegal  designera'  un  proprio
responsabile, in seguito denominato il "Responsabile", che espletera'
tutte le attivita' necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;
-  il  montante  globale  del dono, pari alla somma di 23.000.000.000
(ventitremiliardi)  di  lire  italiane,   e'   stato   destinato   al
finanziamento  delle  importazioni  in  Senegal  di  beni  e  servizi
connessi,  di  produzione  italiana,  di  cui   all'Allegato   1   al
"Protocollo";
-  la  predetta  somma  di  23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire
italiane sara' depositata, come stabilito nell'art. 2  punto  4.  del
"Protocollo",   sul   "Conto   Speciale"  aperto  in  Italia,  presso
l'Istituto  Bancario  San  Paolo  di  Torino  -  Torino,  in  seguito
denominata  "Banca  Agente",  a nome del Governo della Repubblica del
Senegal, denominato "Commodity Aid II - Senegal";
- il Governo della Repubblica del Senegal dara' tutte  le  istruzioni
relative   all'acquisto   dei   beni   e  servizi  connessi,  di  cui
all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le
"Parti", tramite  il  "Responsabile",  come  utili  e  necessari  per
l'esecuzione   del   "Protocollo",  alla  Societa'  di  "procurement"
Comerint Spa - Roma, in seguito denominata  la  "Societa'",  indicata
nell'art.  2  punto  5.  del  "Protocollo" ed in conformita' al testo
standard, di cui all'Allegato 5 al "Protocollo"  (di  cui  si  allega
copia conforme);
-  come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un
Agente per la certificazione di consegna a destino e  di  conformita'
delle  forniture,  della verifica dell'avvenuto rispetto delle proce-
dure  d'acquisto  e  della  congruita'  dei  prezzi   delle   offerte
prescelte;
-  la  Societa'  Generale  di  Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in
seguito denominata "Societa' di sorveglianza", per la sua particolare
competenza  tecnica  nel  campo  della  attivita'  di   controllo   e
sorveglianza  per  la certificazione di conformita' delle prestazioni
relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci,
nonche' sull'avvenuto rispetto delle  procedure  d'acquisto  e  della
conguita'  dei  prezzi  dei  beni,  per la sua conoscenza del mercato
italiano ed internazionale,  nonche'  per  l'iscrizione  nell'"Elenco
speciale  di societa' specializzate a svolgere attivita' di controllo
e sorveglianza", istituito dal  M.A.E.  -  D.G.C.S.,  puo'  ritenersi
particolarmente  qualificata  a  collaborare  alla  realizzazione del
"Protocollo";
- la "Societa' di  sorveglianza"  ha  manifestato  la  propria  piena
disponibilita'  a  rendere  al  Governo della Repubblica del Senegal,
tramite  il  "Responsabile",  tutte  le  prestazioni  relative   alla
certificazione   di   conformita'  delle  prestazioni  riguardanti  i
controlli di qualita', quantita' e  condizionamento  dei  prodotti  o
delle  merci  e  servizi  connessi,  di  produzione  italiana, di cui
all'Allegato  1  al  "Protocollo",  in  sede  di  produzione  e/o  di
stoccaggio,  al porto d'imbarco in territorio nazionale, all'arrivo a
destino, in tutti i casi di rischio di sostituzione totale o parziale
dei prodotti o delle  merci,  certificazione  relativa  ai  controlli
sulle  fasi  di  trasporto  dei  beni  fino  alla consegna a destino,
certificazione relativa ai controlli  sulle  procedure  d'acquisto  e
accertamento della congruita' dei prezzi delle offerte prescelte;
tutto cio' premesso
                                 tra
il  Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero
dell'Economia, delle Finanze e del Piano
                                  e
la Societa' Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa, con sede legale in
Italia, via G.  Gozzi  n.  1/A  -  20100  Milano,  rappresentata  dal
Sig........., nella qualita' di.........
d'ora innanzi denominate "le Parti"
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             ARTICOLO 1
Le  premesse  hanno  valore  di  patto  e  si intendono riportate nel
presente articolo.
                             ARTICOLO 2
La "Societa' di sorveglianza" sara' l'Agente,  per  l'esecuzione  dei
servizi    di   controllo,   sorveglianza   e   certificazione,   del
"Responsabile".  Le  sue  funzioni  si  limiteranno   tuttavia   alla
constatazione  e  al  dialogo con gli aggiudicatari ed i beneficiari,
senza poter prendere al  riguardo  di  questi  ultimi  una  qualsiasi
decisione che vincoli il "Responsabile" o il Governo italiano.
                             ARTICOLO 3
La  "Societa'  di  sorveglianza"  avra'  l'esclusivita' del controllo
delle  mobilitazioni  che  riguardano  i  diversi  porti  di  imbarco
italiani designati dagli aggiudicatari.
                             ARTICOLO 4
La  "Societa'  di  sorveglianza"  avra'  l'esclusivita' del controllo
delle  mobilitazioni  effettuate  alla  partenza  dai  diversi  porti
d'imbarco  italiani,  scelti dell'aggiudicatario, fino al loro arrivo
ai porti di sbarco e a destino.
                             ARTICOLO 5
Il Governo della Repubblica  del  Senegal  dara'  comunicazione  alla
"Societa'   di   sorveglianza"   dell'avvenuta  apertura  del  "Conto
Speciale", a suo nome, denominato "Commodity Aid II - Senegal" presso
la  "Banca  Agente"  italiana,  nonche'  del   Mandato   Irrevocabile
conferito  dalla  Societe' Generale de Banques du Senegal (SGBS) alla
"Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in  esso
previsti.
Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite la Societe' Generale
de  Banques du Senegal (SGBS), comunichera' inoltre alla "Societa' di
sorveglianza" i  nomi  e  gli  specimen  delle  firme  delle  persone
autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.
                             ARTICOLO 6
Il  Governo  della  Repubblica  del  Senegal dara' comunicazione alla
"Societa' di sorveglianza" della avvenuta nomina  del  "Responsabile"
secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".
                             ARTICOLO 7
Il  Governo  della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile",
inoltrera'  nel  piu'  breve  tempo  possibile  gli   elenchi   degli
aggiudicatari,  le  liste  dei  beni  e  servizi  connessi e relative
specifiche   tecniche,   ritenuti   necessari   e    approvati    dal
"Responsabile"  stesso  per  l'attuazione  del "Protocollo". Le liste
delle forniture e gli elenchi degli aggiudicatari saranno, per quanto
possibile, raggruppati al fine di garantire che  le  ispezioni  e  le
altre  operazioni  previste siano gestite rapidamente e con efficacia
dalla "Societa' di Sorveglianza".
                             ARTICOLO 8
Il Governo della Repubblica del  Senegal  affida  alla  "Societa'  di
sorveglianza" il controllo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo
delle  forniture  disposte  in suo favore, nonche' il controllo sulle
procedure d'acquisto e l'accertamento della congruita' dei prezzi dei
beni e servizi connessi prescelti, per verificare ed  accertare  che,
nell'ambito  delle  forniture  stesse,  si  osservino le disposizioni
contrattuali, e le varie disposizioni nazionali ed internazionali  in
vigore alla data della aggiudicazione.
                             ARTICOLO 9
Il  Governo della Repubblica del Senegal per assicurare la corretta e
valida esecuzione dei contratti per le forniture dei beni  e  servizi
connessi,  con  la  clausola  di  resa "CIF Destino", alla quale   le
forniture saranno assoggettate nella fase di aggiudicazione, incarica
la  "Societa'  di  sorveglianza"  ad  effettuare  le  operazioni   di
controllo  quali/quantitativo,  presso  il luogo di produzione e/o di
stoccaggio e il porto di imbarco, ed anche presso il porto di  sbarco
e  a  destino.  Le attivita' di vigilanza e controllo connesse a tale
incarico saranno svolte  a  seguito  di  apposita  comunicazione  del
"Responsabile",  come da fac-simile Allegato 1 al presente Contratto,
nella quale saranno  specificate  le  ditte  italiane  incaricate  di
effettuare  le  forniture  con  l'indicazione  di  tutte  le clausole
contrattuali afferenti alle  forniture,  di  cui  all'Allegato  2  al
"Protocollo",   e   di  quant'altro  necessario  per  adempiere  allo
svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo. La "Societa' di
sorveglianza" richiedera' inoltre ai fornitori di  essere  informata,
con  adeguato  preavviso  (non meno di 3 (tre) giorni lavorativi), in
merito ai tempi di approntamento  della  merce  per  l'ispezione,  il
luogo  e  la  persona  da  contattare.  Contestualmente all'ispezione
quali/quantitativa, la "Societa'  di  sorveglianza"  effettuera'  una
verifica  del prezzo proposto dai fornitori per accertare, sulla base
delle informazioni in proprio possesso, se  gli  elementi  di  prezzo
contenuti  nella  fattura  dei  fornitori corrispondono, entro limiti
ragionevoli, ai livelli di  prezzo  prevalenti  all'esportazione.  La
verifica dei prezzi non sara' limitata al puro prezzo delle merci, ma
coprira' il valore totale fatturato, inclusi eventuali servizi. Nello
stesso  tempo  la  "Societa'  di  sorveglianza"  controllera'  che la
"Societa'" abbia espletato le procedure di  acquisto  come  previsto,
apponendo  un  apposito  timbro  sulla  fattura  pro-forma emessa dai
fornitori.
                             ARTICOLO 10
Le operazioni di controllo dovranno essere effettuate  nel  luogo  di
produzione o di stoccaggio, nel porto di imbarco, in quello di sbarco
e  a  destino,  in accordo alla tipologia della merce, secondo quanto
appresso specificato:
A) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL LUOGO DI  PRODUZIONE  E/O  DI
STOCCAGGIO IN TERRITORIO NAZIONALE.
1) Merce per imbarco in convenzionale:
  1/a  -  verifica  delle  condizioni  generali  di produzione e/o di
stoccaggio;
  1/b - controllo quali-quantitativo della merce  effettuato  tramite
conta,  pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza
a prove funzionali e/o altre verifiche in  funzione  della  tipologia
della merce;
  -  nel  caso  di  forniture  complesse (impianti completi) potranno
essere definiti dei punti di intervento  in  relazione  ai  piani  di
controllo elaborati dai produttori;
  -   le   verifiche   precedenti   potranno  essere  integrate,  ove
necessario,  con  verifiche  estese  al   sistema   qualitativo   dei
produttori;
  -   nel  caso  vengano  evidenziate  differenze  quali-quantitative
rispetto a quanto  previsto  dalla  documentazione  contrattuale,  la
"Societa'  di  sorveglianza" informera' per iscritto l'aggiudicatario
e, qualora tali differenze non vengano eliminate inviera',  nel  piu'
breve  tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando
le differenze riscontrate;
  1/c - verifica idoneita' imballi in relazione alla tipologia  della
merce ed alle modalita' di trasporto.
2) Merce in container:
  2/a  -  verifica  delle  condizioni  generali  di produzione e/o di
stoccaggio;
  2/b - controllo quali-quantitativo della merce  effettuato  tramite
conta,  pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza
a prove funzionali e/o altre verifiche in  funzione  della  tipologia
della merce;
  -  nel  caso  di  forniture  complesse (impianti completi) potranno
essere definiti dei punti di intervento  in  relazione  ai  piani  di
controllo elaborati dai produttori;
  -   le   verifiche   precedenti   potranno  essere  integrate,  ove
necessario,  con  verifiche  estese  al   sistema   qualitativo   dei
produttori;
  -   nel  caso  vengano  evidenziate  differenze  quali-quantitative
rispetto a quanto  previsto  dalla  documentazione  contrattuale,  la
"Societa'  di  sorveglianza" informera' per iscritto l'aggiudicatario
e, qualora tali differenze non vengano eliminate inviera',  nel  piu'
breve  tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando
le differenze riscontrate;
  2/c - verifica idoneita' imballi in relazione alla tipologia  della
merce ed alle modalita' di trasporto;
  2/d - verifica dell'idoneita' e integrita' del container al fine di
garantire  il  mantenimento  delle  caratteristiche  originarie delle
merci di cui all'ordine d'acquisto;
  2/e  -  assistenza  alle  operazioni  di   containerizzazione   con
particolare  riferimento  alla  verifica  dell'identita' tra la merce
caricata e la merce ispezionata in precedenza, qualora le  operazioni
di cui ai punti 2/a, 2/b e 2/c non vengano effettuate contestualmente
alle successive;
  2/f  -  qualora la verifica di identita' di cui al punto precedente
risulti impossibile o dia esito negativo, le  operazioni  di  cui  al
punto 2/b verranno ripetute;
  2/g  -  apposizione dei sigilli ai containers nel caso di container
FCL.
B)  INTERVENTO  DEL  CONTROLLORE  PRESSO  IL  PORTO  DI  IMBARCO   IN
TERRITORIO NAZIONALE.
1) Imbarco merce in convenzionale:
  1/a  -  ottenimento  dall'aggiudicatario dei dettagli relativi alla
fornitura della merce per l'imbarco (luogo e data  d'imbarco,  ecc.).
Accertamento   dell'idoneita'   della  banchina  di  caricazione  del
prodotto o della merce, accertamento che la nave sia di  nazionalita'
italiana  e  abbia le prescritte autorizzazioni e attestazioni per il
trasporto del prodotto e della merce oggetto dell'ordine di acquisto;
  1/b - verifica del mezzo di trasporto e, ove richiesto dalla natura
delle  merci,  perizia  dell'idoneita'  delle  stive  nonche'   della
compatibilita'  delle  merci  da  imbarcare  con  altre eventualmente
disposte nella stessa stiva. Accertamento se la caricazione avviene a
decorrere dall'inizio del periodo di stallia e, se vi e' richiesta di
giorni supplementari  (controstallie),  la  causa  che  determina  la
richiesta stessa;
  1/c  -  verifica  della  quantita'  della  merce  imbarcata tramite
l'assistenza di uno spuntatore/pesatore che controlla il numero degli
scatti e la regolarita' delle pesate nel caso di merce  alla  rinfusa
ed il numero dei colli (tramite contatore o spunta diretta);
  1/d  -  per  merce  alla  rinfusa  verifica qualitativa della merce
mediante il prelevamento di campioni, contestualmente alle operazioni
di imbarco, su tutta la partita, ivi compresa quella  preventivamente
campionata  a  titolo  indicativo.  Al  termine  delle  operazioni di
imbarco, si finalizzano tutti i campioni di  giornata  prelevati  per
formare il campione finale rappresentativo dell'intera partita;
  1/e  -  invio  del  campione  finale  ad  un laboratorio di analisi
ufficialmente riconosciuto, ove applicabile. Nel caso il risultato di
analisi evidenzi  differenze  quali-quantitative  rispetto  a  quanto
previsto   dalla   documentazione   contrattuale,   la  "Societa'  di
sorveglianza"  informera'  per  iscritto  l'aggiudicatario e, qualora
tali differenze non vengano eliminate, presentera',  nel  piu'  breve
tempo  possibile,  un  rapporto  al  "Responsabile",  specificando le
risultanze delle analisi e  le  ragioni  in  base  alle  quali  siano
contestate    all'aggiudicatario    eventuali    differenze    quali-
quantitative,   specificando   se   e   quali   obblighi    incombono
all'aggiudicatario per eliminare le suddette differenze.
2) Imbarco merce in container:
  2/a - verifica integrita' dei sigilli apposti in precedenza (sub A)
- 2/g);
  2/b   -   assistenza  alla  Dogana  qualora  i  containers  vengono
ispezionati con conseguente rimpiazzo dei sigilli;
  2/c - verifica idoneita' mezzo di trasporto;
  2/d - controllo imbarco containers.
C) EMISSIONE CERTIFICATO FINALE.
1) Emissione del certificato finale di conformita' qualora  tutte  le
verifiche  previste  dal  mandato  siano  state  completate con esito
soddisfacente.
2) Emissione del certificato finale di  rifiuto  in  caso  permangano
divergenze  non  risolte,  ma  comunque la "Societa' di sorveglianza"
provvedera', preventivamente, ad informare il "Responsabile"  con  un
rapporto nel quale siano evidenziati i motivi del rifiuto ed indicati
gli eventuali rimedi.
D) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI SBARCO E A DESTINO.
Le  prestazioni  da  eseguire  presso  il porto di sbarco e a destino
saranno effettuate in base a quanto indicato nel precedente (sub B)).
Inoltre il controllore accerta la data effettiva di arrivo della nave
al porto  di  sbarco  e  se  la  effettuazione  delle  operazioni  di
scaricamento  del  prodotto  o  delle merci avviene entro il tempo di
stallia   e,   se   vi   e'   richiesta   di   giorni   supplementari
(controstallie), la causa che determina la richiesta stessa.
La  "Societa' di sorveglianza" dovra' effettuare anche il controllo e
la vigilanza nel luogo di destino, nei luoghi di carico e di scarico,
cosi' come le zone  di  transito,  e  le  prestazioni  da  effettuare
saranno quelle previste come nel porto di sbarco.
A  cura  della  "Societa'  di  sorveglianza"  saranno svolte tutte le
attivita' volte a facilitare la "presa in consegna" dei beni  oggetto
delle forniture da parte del destinatario o del "Responsabile".
                             ARTICOLO 11
Per  quanto  attiene  alla  modalita' di campionamento merce, tipi di
analisi,  normativa  applicata,  saranno   osservate   le   modalita'
descritte  in  apposite  schede  tecniche  ciascuna  afferente  ad un
singolo tipo di merce.
Le predette schede  saranno  redatte  in  conformita'  agli  standard
professionali  generalmente applicabili a tali servizi e trasmesse al
"Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., subito dopo la ricezione della
richiesta di cui all'art. 9 del  presente  Contratto.  Dette  schede,
riconosciute  idonee  dal  "Responsabile"  e  dal  M.A.E. - D.G.C.S.,
integreranno   le   prestazioni   incombenti   alla   "Societa'    di
sorveglianza"  che  le  eseguira'  in piena osservanza alle modalita'
specificate nelle schede stesse.
                             ARTICOLO 12
La "Societa' di sorveglianza" avra' cura di fornire al "Responsabile"
e  al  M.A.E.  -  D.G.C.S.,  trimestralmente  e  non oltre la fine di
gennaio ogni  anno  o  in  qualunque  altro  momento  in  cui,  o  il
"Responsabile"  o  il M.A.E. - D.G.C.S lo richiede, rendicontazione e
certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure di  acquisto
di  cui all'art. 5 del "Protocollo" e sulla congruita' dei prezzi dei
beni  e  servizi  connessi,  di  cui   all'Allegato   1   al   citato
"Protocollo",   nonche'  la  situazione  degli  ordini  di  ispezione
ricevuti, dei certificati di consegna  a  destino  e  di  conformita'
emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni previste dal
presente Contratto.
                             ARTICOLO 13
La  "Societa'  di sorveglianza", per le sue prestazioni, ricevera' un
compenso pari all' 1,50% del valore complessivo  delle  forniture  di
beni e servizi connessi. Tale compenso verra' corrisposto, secondo le
modalita'  previste  al  punto 5) del Mandato Irrevocabile rilasciato
dalla Societe' Generale de Banques  du  Senegal  (SGBS)  alla  "Banca
Agente"   e   che   costituisce   l'Allegato   3   al   "Protocollo",
contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture,  per  le
forniture di beni e servizi connessi, pagate dalla "Banca Agente".
Per  le  somme ricevute la "Societa' di sorveglianza" rilascera' alla
"Banca Agente" le relative quietanze liberatorie  e  fatture  defini-
tive.
                             ARTICOLO 14
Qualora   il   Governo  della  Repubblica  del  Senegal,  tramite  il
"Responsabile",   richiedesse   alla   "Societa'   di   sorveglianza"
prestazioni  supplementari,  approvate  dal  M.A.E.  -  D.G.C.S., che
saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Societa'  di
sorveglianza"  stessa  avra'  diritto  a percepire, oltre al rimborso
delle spese di viaggio, una retribuzione  corrispondente  ai  servizi
prestati  sulla base delle tariffe giornaliere, da convenire di volta
in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca  Agente",  a
valere  sul  "Conto  Speciale",  a  fronte  di  fatture, emesse dalla
"Societa' di sorveglianza", vistate dal "Responsabile",  accompagnate
dal   certificato  di  prestazione  del  lavoro  e  dalle  rispettive
quietanze liberatorie.
                             ARTICOLO 15
La  "Societa'  di   sorveglianza"   dovra'   rilasciare   l'attestato
provvisorio  e definitivo di conformita' del prodotto e della merce a
destino  e  certificare  le  date  di  consegna   del   prodotto   al
beneficiario  o  al  "Responsabile",  nonche'  certificare l'avvenuto
rispetto delle procedure d'acquisto e la congruita' dei  prezzi  come
da  fac-simile di schema Allegato 2 al presente Contratto; in caso di
rifiuto, da parte del beneficiario o del "Responsabile", della  presa
in  consegna  del  prodotto,  dichiarato  conforme dalla "Societa' di
sorveglianza", la stessa dovra' rilasciare al fornitore attestato  in
tal  senso,  dandone  comunicazione  al  "Responsabile",  al M.A.E. -
D.G.C.S., alla "Banca Agente" e alla "Societa'".
                             ARTICOLO 16
La "Societa' di  sorveglianza"  dovra'  trasmettere  l'originale  del
certificato  di  conformita' e di consegna a destino ai fornitori per
la negoziazione del credito documentario irrevocabile, una copia alla
"Societa'" per  l'incasso  della  "Procurement  Fee",  una  copia  al
"Responsabile",  due copie alla "Banca Agente" ed una copia al M.A.E.
-  D.G.C.S.,  quale documentazione richiesta contrattualmente, di cui
all'Allegato 2 al "Protocollo",  per  i  pagamenti  agli  esportatori
italiani.
                             ARTICOLO 17
Alla "Societa' di sorveglianza", a garanzia dei suoi obblighi, potra'
essere  richiesta  una  cauzione di (importo)........, sotto forma di
una garanzia bancaria irrevocabile con validita' fino a 3 (tre)  mesi
dopo la scadenza del presente Contratto.
                             ARTICOLO 18
Nel  quadro  delle  azioni che gli saranno affidate dal Governo della
Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", alla "Societa'  di
sorveglianza" e' vietato di eseguire altre prestazioni, se non quelle
indicate  nel  presente  Contratto,  e  si  impegna a non agire quale
agente   raccomandatario,   spedizioniere,   commissario    d'avaria,
controllore sia per suo conto che per conto terzi.
                             ARTICOLO 19
L'esclusivita'  delle  prestazioni  nominate  agli  artt.  3 e 4, non
impegna  il  "Responsabile"  a   designare   di   diritto   tutti   i
rappresentanti  per  l'effettuazione  delle attivita' complementari o
supplementari.
                             ARTICOLO 20
La  "Societa'  di  sorveglianza"   impegnera'   personale   altamente
qualificato  per  la  buona  esecuzione  dei servizi, dovra' tenere a
disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S.  i  documenti
giustificativi  che comprovino che il personale si trova in posizione
regolare nei confronti delle Leggi sociali  che  sono  applicate.  Il
"Responsabile" e/o il M.A.E - D.G.C.S. puo' verificare la identita' e
la  qualita'  degli agenti o concessionari diretti della "Societa' di
sorveglianza". La "Societa' di sorveglianza" e' tenuta a rimpiazzare,
immediatamente e senza indennita', tutte le persone  considerate  dal
"Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".
                             ARTICOLO 21
La  "Societa'  di  sorveglianza"  e' tenuta alla estrema riservatezza
circa i fatti, informazioni,  documenti  che  saranno  trasmessi  dal
"Responsabile", dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti e dalla
"Societa'".  La  "Societa'  di  sorveglianza" imporra' il rispetto di
questa riservatezza al suo  personale,  ai  suoi  agenti  e  ai  suoi
eventuali rappresentanti.
                             ARTICOLO 22
In   caso   di   gravi   infrazioni,  da  parte  della  "Societa'  di
sorveglianza", il Governo della Repubblica del  Senegal,  tramite  il
"Responsabile",   potra'   recedere   il  presente  Contratto,  senza
pregiudizio di alcun danno e interesse.
                             ARTICOLO 23
In caso di negligenza e, in particolare, nei casi in cui la "Societa'
di sorveglianza" tardi od ometta di  presentare  le  attestazioni  di
conformita', i certificati provvisori e definitivi che riconoscono la
esecuzione  delle forniture o i rapporti sull'avvenuto rispetto delle
procedure  d'acquisto,  espletate  dalla   "Societa'",   nonche'   la
congruita'  dei  prezzi e servizi connessi; qualora questi ritardi od
omissioni  obblighino   il   "Responsabile"   a   pagare   spese   di
finanziamento   all'aggiudicatario,   queste  spese  dovranno  essere
riaddebitate alla "Societa' di sorveglianza" se, i  suddetti  ritardi
od emissioni, sono dovuti a circostanze imputabili a quest'ultima.
                             ARTICOLO 24
Il  presente  Contratto sara' annullato di diritto e senza intervento
giudiziario nel caso in cui la "Societa' di  sorveglianza"  si  trovi
nella  condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi
beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).
                             ARTICOLO 25
Senza pregiudizio relativo all'applicazione dell'art. 23 del presente
Contratto, la "Societa'  di  sorveglianza"  garantisce  e  tutela  il
Governo  della  Repubblica  del Senegal per tutti gli atti o condanne
relativi a danni diretti corporali  o  materiali,  causati  a  terzi,
dovuti  all'esecuzione  del  presente  Contratto, che potranno essere
attribuiti a negligenza della stessa.
                             ARTICOLO 26
Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere  oggetto
di  una  modifica  scritta,  concordata  con  il  M.A.E.  - D.G.C.S.,
restando inteso che nessun accordo verbale  puo'  legare  "le  Parti"
interessate.
                             ARTICOLO 27
Il  Governo  della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile",
dara' il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere
l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli  obblighi  della
"Societa'   di  sorveglianza",  dandone  comunicazione  al  M.A.E.  -
D.G.C.S. che attivera' gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".
                             ARTICOLO 28
In caso  di  disaccordo  tra  la  "Societa'  di  sorveglianza"  e  la
"Societa'",   e/o   l'aggiudicatario,   e/o   il   beneficiario,   il
"Responsabile" prestera' tutti i suoi buoni uffici per  appianare  le
controversie.  Se  queste  persistono,  la "Societa' di sorveglianza"
dovra' dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovra' avviare le
consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo",  dopodiche'  la
"Societa'  di  sorveglianza"  deve  adeguarsi  alle  decisioni prese.
Resta inteso che la "Societa' di sorveglianza" e' tenuta a  segnalare
comunque  al  M.A.E.  -  D.G.C.S.  le  imprese italiane che non hanno
adempiuto   in   modo   soddisfacente   all'incarico    assegnatogli,
esplicitando i motivi.
                             ARTICOLO 29
Tutte   le   controversie,   in   merito   all'applicazione  ed  alla
interpretazione  del  presente  Contratto,  saranno  risolte  in  via
definitiva  secondo  il  Regolamento  di Conciliazione e di Arbitrato
della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la  Sezione
italiana  di  Roma,  da uno o piu' arbitri nominati in conformita' di
detto Regolamento.
                             ARTICOLO 30
Il presente Contratto e' retto dalla Legge italiana.  Per  tutti  gli
adempimenti,  obblighi  e  diritti  delle  "le  Parti"  derivanti dal
presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si  fara'
riferimento alla legislazione italiana.
                             ARTICOLO 31
Il  presente Contratto entrera' in vigore alla data della sua firma e
restera' in vigore fino alla realizzazione  del  "Protocollo"  oppure
fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra l'Italia ed
il  Senegal, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti
nelle premesse. In  quest'ultimo  caso,  cosi'  come  in  ogni  altra
ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le
disposizioni  del  presente  Contratto  continueranno,  comunque,  ad
applicarsi alle  prestazioni  perfezionate  in  data  anteriore  alla
sospensione stessa.
                             ARTICOLO 32
Gli  strumenti  preferenziali  da  usare per le comunicazioni tra "le
Parti" sono il Telefax, il Telex. Le "le  Parti"  potranno  ricorrere
anche  ad  altri mezzi purche' sia assicurata la massima celerita' ed
efficienza della comunicazione.
Fatto a........, il........, in 2 (due) originali in lingua  italiana
e  2  (due)  originali  in  lingua francese, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.
Per il Governo della                      Per la Societa' Generale la
Repubblica del Senegal                      Sorveglianza (S.G.S.) Spa
                             Allegato 1
           Esempio di ordine di Ispezione alla S.G.S. Spa
                GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
              PROGRAMMA DI "COMMODITY AID" II - SENEGAL
                         ORDINE DI ISPEZIONE
A: (indirizzo S.G.S.) .......
N› di riferimento: .......
Nome e indirizzo dell'Importatore: .......
Nome e indirizzo del Fornitore: .......
Valore totale merce (CIF): LIT .......
Destinazione: .......
Cambio LIT/franchi CFA: .......
Valore FOB: .......
Nolo: .......
Assicurazione: .......
Quantita' .......
Descrizione merce: .......
Modalita' di pagamento: .......
Codice doganale: .......
Mezzo di spedizione (via mare/aereo/ecc.): .......
Allegata fattura pro-forma n› ....... del (data) .......
__________________
Il "Responsabile"
                             Allegato 2
SOCIETA' DI GENERALE DI SORVEGLIANZA (S.G.S.) Spa
CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA ("Certificate of  Eligible
Procurement") E DI CONSEGNA A DESTINO
Data: .......
N› ordine di ispezione: .......
N› riferimento S.G.S.: .......
  Con  la  presente certifichiamo che la fornitura risulta in accordo
ai requisiti per la  certificazione  relativa  alla  quantita',  alla
qualita'   e   alla  congruita'  dei  prezzi  dei  prodotti,  nonche'
all'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, in accordo  con  le
procedure  definite  nell'Accordo (....... nome e data del documento)
tra il Governo della Repubblica  del  Senegal  ed  il  Governo  della
Repubblica Italiana.
 Sono riportati di seguito gli elementi principali della fornitura:
1) Prodotti
  a) Descrizione dei prodotti (sintesi di quantita' e tipo di merce).
  b) Codice doganale.
  c)  Dati  di  spedizione  (B/L,  porto imbarco, porto sbarco, nave,
ecc.).
2) Costo dei prodotti e relativi servizi
  a) Prodotti:                     LIT .......
  b) Nolo:            LIT .......
  c) Assicurazione:   LIT .......
                                   LIT .......
            TOTALE:                LIT .......
                          =================
3) Fornitore
  - Ragione sociale: .......
  - Indirizzo: .......
4) Acquirente
  - Ragione sociale: .......
  - Indirizzo: .......
  La fornitura di cui all'oggetto e' stata consegnata  in  Senegal  a
(destinatario o "Responsabile") ....... il (data) .......
                                                   TIMBRO E FIRMA
                                               DELLA S.G.S. EMITTENTE
                             ALLEGATO 8
                 Progetto di lettera (Nota Verbale)
  Mi riferisco all'Accordo Finanziario firmato in (data) ......., per
l'utilizzo  del  "commodity  aid"  al  Governo  della  Repubblica del
Senegal, di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane.
  Al riguardo desidero richiamare la Sua attenzione sulla  importanza
attribuita  allo  sviluppo  del  settore  privato,  cui e' riservato,
nell'Accordo in  parola,  il  17,39%  dell'intero  finanziamento,  in
conformita' all'art. 8.
  Nell'attribuzione  di  tale  quota  desidero  esprimerLe  la nostra
attesa e che vengano prescelti, a parita' di ogni  altra  condizione,
operatori italiani presenti nel Senegal, tenuto anche conto del ruolo
da  essi  svolto  per  lo  sviluppo  economico e sociale del Senegal,
prioritario nella destinazione dei nostri interventi di Cooperazione.
  Ove l'E.V. concordi su quanto precede, questa  Nota  Verbale  e  la
Nota  Verbale  di  risposta  faranno  parte integrante del suindicato
Accordo Finanziario.
                             ALLEGATO 9
               ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 ROMA
- ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Piazza San Carlo, 156 - 10121 TORINO
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Piazza Salimbeni, 3 - 53100 SIENA
- BANCO DI NAPOLI
Via Toledo, 177/178 - 80132 NAPOLI
- BANCO DI SICILIA
Via Generale Vincenzo Magliocco, 1 - 90141 PALERMO
- BANCO DI SARDEGNA
Viale Umberto, 36 - 07100 SASSARI
                             ALLEGATO 10
  FAC-SIMILE DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA
       TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
         DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID"
               A DONO E DELL'AIUTO ALMENTARE ITALIANO
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
           rappresentato dall'Ambasciata d'Italia a Dakar
                                 ED
               IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano
in seguito denominati le "Parti":
VISTO che, nell'ambito delle iniziative previste  dalla  Cooperazione
bilaterale,  tra  le  "Parti"  e'  stato  firmato  in data......., un
Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in  seguito
denominato  "Protocollo",  concernente  un  finanziamento a titolo di
dono, per l'ammontare di 23.000.000.000  (ventitremiliardi)  di  lire
italiane,  utilizzabile  per  l'importazione  in  Senegal  di  beni e
servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione  del
"Protocollo";
VISTO  che,  il  Governo  della  Repubblica del Senegal designera' un
proprio  responsabile,  in  seguito  denominato  "Responsabile",  che
espletera'   tutte   le   attivita'   necessarie  all'esecuzione  del
"Protocollo" stesso;
CONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di
cui all'Allegato  1  al  "Protocollo",  saranno  commercializzati  in
Senegal  attraverso  i normali canali previsti a tale scopo e saranno
venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 8 del "Protocollo";
CONSIDERATO  che  il  ricavato  delle  vendite  sara'   destinato   a
costituire  il  "Fondo  di  Contropartita" in franchi CFA, in seguito
denominato "F.D.C.";
CONSIDERATO che i fondi generati dalla vendita dell'Aiuto  Alimentare
italiano saranno destinati alla costituzione del "F.D.C.";
CONSIDERATO   che   occorre   istituire  procedure  uniformi  per  la
costituzione,   il    deposito,    l'allocazione,    l'esborso,    la
contabilizzazione e l'utilizzo di tale "F.D.C.";
CONSIDERATO  che  una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di
tale "F.D.C." e' essenziale  per  perseguire  una  efficace  politica
economica  in  Senegal  e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1
del "Protocollo";
hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO 1
                         SCOPO DELL'ACCORDO
1. Questo Accordo instaura le procedure, convenute  tra  le  "Parti",
per  la  costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione,
l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo  del  "F.D.C."  generato
dalla  vendita  in  Senegal  dei  beni e servizi connessi che saranno
forniti in esecuzione del "Protocollo".
2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da
convenire tra le "Parti" con scambio  di  Note  Verbali,  sono  anche
applicate:
  - ai "F.D.C." generati dalla vendita in Senegal di tutte le derrate
alimentari  fornite  dal  Governo  italiano  nel  quadro  degli aiuti
alimentari ordinari e relativi ad altri accordi per aiuti  bilaterali
di  cooperazione  stipulati  tra  le  "Parti",  che  non  sono  stati
specificatamente allocati e/o utilizzati alla  data  dell'entrata  in
vigore del presente Accordo;
  -  ai  "F.D.C."  generati  a  seguito  di  altri accordi, per aiuti
bilaterali di cooperazione, compresi gli accordi per aiuti alimentari
ordinari, stipulati tra le "Parti" dopo la data di entrata in  vigore
del presente Accordo.
                             ARTICOLO 2
         COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA
1.  Le  "Parti"  convengono  sull'importanza  di  istituire procedure
uniformi per la costituzione  del  "F.D.C."  generato  a  seguito  di
programmi  commerciali,  quali  aiuti alla bilancia dei pagamenti del
Governo della Repubblica del Senegal, in esecuzione del "Protocollo",
di   cui   all'art.   8   ed   aiuti    alimentari    ordinari.    La
commercializzazione  dei  beni  e  servizi  connessi  e  degli  aiuti
alimentari, ai fini del presente Accordo, significa donazione di beni
e servizi connessi  e  di  derrate  alimentari  che  saranno  venduti
attraverso  la  rete  di  distribuzione  commerciale  in  Senegal. Le
"Parti" convengono inoltre che tali procedure  uniformi,  per  quanto
possibile,    devono    rispecchiare    le    procedure   commerciali
internazionali standard per l'acquisto di  derrate  alimentari  e  di
beni e servizi connessi, cosi' come stabilito dal "Protocollo".
2.  A  tal fine le "Parti" convengono di costituire il "F.D.C." sulla
base della parita' valutaria  all'importazione  dei  beni  e  servizi
connessi  e  delle  derrate  alimentari  stesse,  cioe'  il prezzo di
acquisto dei beni e servizi  connessi  ed  il  prezzo  internazionale
delle  derrate  alimentari,  riferito ad una determinata quantita' e,
per  le  derrate  alimentari,  anche  ad  una  certa  data  e  ad  un
determinato  volume,  convertito  in  franchi  CFA al tasso di cambio
applicabile. Ai fini del calcolo del "F.D.C.", la seguente  procedura
standard  sara'  adottata  per quanto riguarda la data, il prezzo, il
volume, la quantita' ed il tasso di cambio:
a) Prezzi dei beni e servizi connessi.
Le "Parti" dovranno  stabilire,  di  comune  accordo,  il  prezzo  di
rivendita  in  franchi  CFA  dei  beni  e servizi connessi che dovra'
essere  commisurato  al  prezzo  di  mercato  in  Senegal,  libero  o
calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento,
le  merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di
quello di altre merci  dello  stesso  tipo  offerte  sul  mercato  in
Senegal;  comunque il prezzo di rivendita dei beni e servizi connessi
ai  beneficiari  locali  non  dovra'  in  ogni   caso   superare   il
controvalore in franchi CFA, al tasso di cambio ufficiale, del prezzo
di  acquisto  in  lire italiane degli stessi. In particolare i prezzi
delle derrate alimentari dovranno essere stabiliti annualmente  dalle
"Parti" su base CIF, per ogni singolo prodotto (per es.: mais bianco,
mais  giallo,  frumento, riso di varie qualita' ed olii commestibili,
ecc.).
Le "Parti", sulla base dei documenti di cui all'art. 3 punto  2.  del
presente   Accordo,   verso   settembre/ottobre   di   ciascun  anno,
organizzeranno una riunione allo scopo di riesaminare e discutere sui
prezzi proposti per l'anno successivo.
I prezzi stabiliti saranno riesaminati ogni quadrimestre  e  corretti
dal  Governo della Repubblica del Senegal qualora la variazione di un
qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore  al  15%.  Nell'eventualita'
che  le  "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard su di
una determinata merce,  il  prezzo  di  tale  merce,  ai  fini  della
creazione  del  "F.D.C.",  sara'  il  prezzo  su  base  CIF (porto di
sbarco)........  o  (destinazione  finale).........   o   (il   punto
geografico  fino al quale il costo del trasporto e dell'assicurazione
e' compreso)........, con l'aggiunta di un....... %  a copertura  dei
costi assicurativi e di trasporto in Senegal.
b) Quantita' delle merci ed il volume delle derrate alimentari.
La  quantita'  delle  merci ed il volume delle derrate alimentari, da
considerare per il  calcolo  dei  depositi  di  contropartita,  sara'
riferito alle ispezioni di scarico effettuate dalla Societa' Generale
di  Sorveglianza  (S.G.S.) Spa - Milano, in base alla quantita' netta
pervenuta alla destinazione finale in Senegal.
c) Tasso di cambio.
Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo  dell'equivalente  in
franchi  CFA  sara'  il tasso in vigore alla data di attracco di ogni
nave, per  cui  l'Autorita'  Monetaria  Centrale  del  Governo  della
Repubblica  del Senegal, o l'agente autorizzato dalla medesima, vende
lire italiane contro  franchi  CFA  in  relazione  alla  importazione
commerciale delle stesse merci.
3. Il Governo della Repubblica del Senegal depositera', o provvedera'
a  far  depositare,  tramite il "Responsabile", in un apposito "conto
corrente speciale" in franchi CFA  presso  la  Societe'  Generale  de
Banques   du  Senegal  (SGBS),  denominato  "Fondi  di  Contropartita
dell'Italia", in seguito denominato  "F.D.C.I.",  il  ricavato  della
vendita  dei  beni  agli  utilizzatori  finali.  I  depositi  saranno
effettuati entro un termine da stabilire tra le  "Parti",  a  partire
dal giorno dell'attracco al porto di scarico della nave che trasporta
le  merci.  E' indispensabile che il deposito sia effettuato entro il
limite di tempo prestabilito al fine di assicurare l'avvio delle pro-
cedure di programmazione  ed  assegnazione  del  presente  Accordo  e
fornire  supporto  al programma di spesa del Governo della Repubblica
del Senegal.
                             ARTICOLO 3
      PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA
1. Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per  lo
sviluppo e le attivita' a carattere umanitario incluse nelle spese di
bilancio  del  Governo  della  Repubblica  del Senegal, riferite agli
investimenti ed ai costi correnti di bilancio.
Tale aiuto su programmi di spesa correnti serviranno da supporto  per
creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i vincoli tra
le   risorse   fiscali,  le  priorita'  dello  sviluppo  e  le  spese
pianificate.
Le "Parti" convengono che il Governo  della  Repubblica  del  Senegal
puo'  utilizzare  i  "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio
statale e da gestire entro la politica di  bilancio  come  mezzo  per
rendere  tali  fondi  aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di
spesa del Governo della Repubblica del Senegal.
2. Al fine di facilitare la  programmazione  dei  fondi,  il  Governo
italiano  sottoporra'  al  Governo della Repubblica del Senegal entro
settembre  di  ciascun  anno:  (a)  delle  proposte   relative   alla
programmazione  dei "F.D.C.I."; e (b) proiezioni della generazione di
"F.D.C.I." per l'anno successivo.
Il Governo della Repubblica del Senegal utilizzera'  tali  proiezioni
per proporre l'allocazione annua di fondi nel proprio bilancio.
Le  "Parti"  confermeranno,  con  scambio  di "Note Verbali", il loro
accordo per ogni previsione di spesa annuale di tali fondi.
3.  Il   Governo   della   Repubblica   del   Senegal,   tramite   il
"Responsabile",  provvedera'  alla  allocazione  dei  "F.D.C.I."  dal
"conto corrente speciale" nel  corso  dell'anno,  in  linea  con  gli
obiettivi  approvati  nelle  previsioni  di  spesa,  basandosi  sulle
esigenze di bilancio del Governo della Repubblica del Senegal e su di
un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro  delle  misure
di  aggiustamento  strutturale  generali o settoriali gia' concordate
che  verranno  adottate  per  ridurre  i  bisogni  prioritari  socio-
economici,   con  speciale  riferimento  ai  settori  particolarmente
vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione  del  ruolo
sociale  della  donna.  Le  "Parti"  possono convenire di incontrarsi
regolarmente per  riesaminare  le  allocazioni  dal  "conto  corrente
speciale"  e  confermare  la conformita' con i piani di previsione di
spesa approvati. A tal fine le "Parti" si impegnano a  costituire  un
Comitato   Misto   di   Gestione,  in  seguito  denominato  "C.M.G.",
incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui
fara' parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S.,
di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo".
Modifiche  del  bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale
costituzione dei "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorita',
dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.
4. Le "Parti"  convengono  che  i  "F.D.C.I."  possono  anche  essere
utilizzati,  su  conforme  avviso  del "C.M.G.", per il finanziamento
delle seguenti iniziative in ordine di priorita':
  a) costi locali di progetti bilaterali di  cooperazione  finanziati
dal Governo italiano;
  b)  contributo agli interventi eseguiti nel quadro di situazioni di
urgenza;
  c) completamento degli interventi eseguiti nel quadro  di  progetti
bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;
  d)  costi  di  gestione  e di distribuzione all'interno del Senegal
degli aiuti di urgenza di origine italiana;
  e) contributo in favore dei "fondi speciali" che verranno istituiti
dal Governo della Repubblica del Senegal nel quadro delle misure  che
verranno   adottate   per   ridurre   gli   effetti   sociali  dovuti
all'applicazione dei programmi economici di  razionalizzazione  della
spesa pubblica.
5.  Oltre  alle  eccezioni  riportate nel punto 4., nessun esborso di
fondi  sara'  effettuato  a  mezzo  di  qualsiasi  altro   meccanismo
all'infuori di quello descritto nel presente Accordo.
                             ARTICOLO 4
                  SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA
1.   Dopo  che  i  "F.D.C.I."  sono  assegnati  per  iniziative  gia'
approvate, nessun'altra autorizzazione sara' richiesta  per  spendere
tali  fondi  in  conformita'  con  il bilancio di previsione di spesa
approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti  in
linea  con  le  procedure  stabilite dal Governo della Repubblica del
Senegal ovvero le procedure stabilite  dall'Ente  operativo,  qualora
dovesse trattarsi di Ente non-governativo.
Nell'eventualita'  che  i  fondi siano devoluti ad Organizzazioni che
non siano Enti del Governo della Repubblica del Senegal, i  documenti
contrattuali  o  di  assegnazione  che dispongono il trasferimento di
tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni  che  assicurino
che i fondi saranno utilizzati in conformita' con il presente Accordo
in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati.
2.  Qualsiasi  interesse  che  venga generato a fronte dei "F.D.C.I."
destinati ad  Enti  esecutivi  per  voci  di  spesa  approvate,  come
risultato  delle  modalita'  di deposito per detti fondi, sara' speso
per le stesse finalita' generali riferite  ai  "F.D.C.I."  originari.
Gli  Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi
maturati,  qualora  ve  ne  siano,   con   rapporti   semestrali   al
"Responsabile".  Tali  interessi,  poiche'  maturano  nel  corso  del
periodo di esecuzione dell'attivita' di spesa, dovranno essere o  (a)
dedotti  dal  totale  delle  spese  approvate  ed  il  saldo  residuo
trasferito sul "conto corrente speciale" per la  riprogrammazione  in
conformita'  al presente Accordo, oppure (b) aggiunti al totale delle
spese approvate e spesi in conformita' con il  presente  Accordo.  Il
Governo   della   Repubblica  del  Senegal  rendera'  noto  qualsiasi
aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art.
5 del presente Accordo.
3. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano
inutilizzati alla data di scadenza dell'attivita' di spesa approvata,
saranno  ritrasferiti,  entro  i  30  (trenta) giorni successivi, sul
"conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi
potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".
                             ARTICOLO 5
                 RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
1.  Il   Governo   della   Repubblica   del   Senegal,   tramite   il
"Responsabile",  si impegna a presentare al Governo italiano, su base
semestrale, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel  "conto
corrente  speciale";  (b)  la  durata  di  tali  depositi; (c) come i
depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "conto  corrente
speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio
di previsione di spesa e (f) gli aggiustamenti di programmazione e di
esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente.
Il  primo  di  detti  rapporti dovra' essere presentato entro 6 (sei)
mesi dalla firma del presente Accordo.
2. Nell'eventualita' che i fondi in franchi  CFA  siano  allocati  od
attribuiti  ad  un  conto  di  spesa  per  lo  sviluppo  di finalita'
economiche  generali  ovvero  siano  allocati  per  usi  generali,  i
rapporti  semestrali  non  devono  necessariamente  evidenziare  tali
fondi,  rispettivamente,  al  di  la'  del  loro  trasferimento  alla
specifica  voce  di  bilancio ovvero della loro spesa ed utilizzo per
detti scopi generali. Nell'eventualita' che i fondi siano allocati ad
un Ente non-governativo, il Governo della Repubblica del  Senegal  si
assicurera'  che  l'accordo  che  dispone  il trasferimento dei fondi
all'Ente non-governativo preveda  una  richiesta  di  rendicontazione
circa  l'utilizzo  di  tali  fondi; cio' permettera' al Governo della
Repubblica del Senegal di rispettare le esigenze  di  rendicontazione
di cui al presente Accordo.
3.   Il   Governo   della   Repubblica   del   Senegal,   tramite  il
"Responsabile",  nel  perseguire  il  miglioramento   della   propria
capacita'  di  formulare  e  gestire  il  bilancio  in  generale e di
rendicontazione, continuera'  a  seguire  le  procedure  per  fornire
assicurazione  al Governo italiano che appropriati esborsi sono stati
effettuati  a  fronte   delle   spese   convenute.   Tali   procedure
includeranno   controlli   periodici  ed  ispezioni  sulle  attivita'
finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo italiano,  tramite  l'esperto
di  cui  all'art. 3, punto 1. del "Protocollo", si riserva il diritto
di procedere all'ispezione sulle modalita' di utilizzazione dei fondi
da parte delle entita'  beneficiarie  e  chiedere  la  documentazione
giustificativa  delle  spese  effettuate. I beneficiari sono tenuti a
predisporre correttamente  dei  libri  contabili  relativi  ai  fondi
ricevuti, di presentare, secondo le modalita' prescritte nel piano di
esborso,  le  ricevute  giustificative  delle  spese effettuate ed un
rapporto sulle attivita' condotte.
Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri  del  "C.M.G.",
su   base   trimestrale,   al   fine  di  rivedere  e  confermare  la
soddisfacente gestione del "conto corrente speciale".  Tali  incontri
misti  possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di
gestione indipendenti. La convocazione degli incontri  dovra'  essere
comunicata  dalle  "Parti"  15  (quindici)  giorni  prima  della data
stabilita e gli argomenti  discussi  o  le  decisioni  prese  saranno
riportati nei relativi Atti.
4.  Nel  riconoscere  che  il  Governo  italiano  potrebbe richiedere
un'analisi finanziaria piu' approfondita delle  attivita'  finanziate
con  i "F.D.C.I.", di quella che potrebbe essere stata effettuata dal
Governo della Repubblica del Senegal, le "Parti"  convengono  che  il
Governo  italiano  puo' istituire delle particolari misure, convenute
con il Governo  della  Repubblica  del  Senegal,  per  assicurare  la
conformita'   con   la   gestione   finanziaria   e  le  esigenze  di
contabilizzazione.
5.  Il   Governo   della   Repubblica   del   Senegal,   tramite   il
"Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per
ogni  attivita'  realizzata  con i "F.D.C.I." e la spesa del relativo
ammontare. Per ogni finanziamento dovra' anche produrre  la  seguente
documentazione:
  a) descrizione e durata del programma;
  b) spese del programma;
  c)  piano di esborso e di presentazione dei rapporti parziali e del
rapporto finale.
6. Nell'eventualita' che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I."  non  sia
convalidata  da  probante documentazione ovvero non sia effettuata od
utilizzata per gli scopi di spesa convenuti  in  conformita'  con  il
presente Accordo, il Governo della Repubblica del Senegal si impegna,
dietro  richiesta  del  Governo italiano, di ridepositare prontamente
ovvero far ridepositare nell'apposito "conto  corrente  speciale"  un
importo  uguale  all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati
ovvero il cui utilizzo non sia  stato  convenientemente  documentato;
tale  importo  sara' in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in
conformita' con il presente Accordo.
                             ARTICOLO 6
                         DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della  firma  tra
le  "Parti" e restera' in vigore fino a quando non interverranno atti
intergovernativi tra le "Parti", tali da modificarne  sostanzialmente
i fondamenti.
2.  Le procedure di cui al presente Accordo possono essere interrotte
da ciascuna delle  "Parti"  in  qualsiasi  momento  dietro  preavviso
scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualita' che tali procedure
siano  interrotte  a  valere  sulla  presente  clausola,  le presenti
disposizioni  continueranno  comunque  ad  essere  applicate  per   i
"F.D.C.I."  generati,  depositati  o  prelevati  dal  "conto corrente
speciale" prima della data  effettiva  che  fissa  il  termine  delle
presenti  disposizioni,  salvo  disposizioni  scritte contrarie delle
"Parti".
3. Il presente Accordo  puo'  essere  modificato  mediante  reciproco
accordo scritto dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.
4.  Il  Governo  italiano  ed il Governo della Repubblica del Senegal
possono  designare  appositi  funzionari   quali   responsabili   per
qualsiasi  problema  relativo  al  presente  Accordo,  previo  avviso
scritto all'altra parte di tale designazione.
5. All'entrata in vigore del presente Accordo si  intendono  revocate
tutte  le  precedenti  disposizioni  riguardanti  l'utilizzazione dei
"F.D.C.I.".
Fatto a Dakar il ......... in 2 (due) originali in lingua italiana  e
2  (due)  originali  in  lingua  francese,  entrambi  i testi facenti
ugualmente fede.
Per il Governo della                        Per il Governo della
Repubblica Italiana                        Repubblica  del Senegal
(firma illeggibile)
                            ____________
                                351.
                  Roma - Budapest, 22 febbraio 1993
     Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica d'Ungheria
          per la modifica dell'Accordo in materia di visti,
         firmato a Roma il 17 gennaio 1990, gia' modificato
              con scambio di Lettere del 6 aprile 1991
                 (Entrata in vigore: 10 marzo 1993)
Ministero degli Affari Esteri
                                           Roma, li' 22 febbraio 1993
Signor Ministro
  nel  desiderio  di  favorire  e  migliorare ulteriormente la libera
circolazione dei cittadini nei due  Paesi,  il  Governo  italiano  ha
l'onore  di  proporre al Governo di Ungheria la modifica del Trattato
in materia di visti d'ingresso, sottoscritto dalla due  Parti  il  17
gennaio  1990,  gia'  modificato  con Scambio di Lettere del 6 luglio
1991, nei termini qui di seguito indicati:
  il secondo comma dell'articolo 1 verra' sostituito dal seguente:
  "I cittadini  della  Repubblica  italiana  e  della  Repubblica  di
Ungheria  aventi  validi  passaporti  ordinari  possono recarsi senza
visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un  periodo  non
superiore  ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o  per  altra  attivita'
lucrativa,  i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto
e regolati dalle norme vigenti in ciascuno Stato".
____________________________
S.E. Signor
Geza JESZENSZKY
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Ungheria
BUDAPEST
  Rimangono pienamente  valide  le  altre  disposizioni  dell'Accordo
medesimo.
  Se  il  Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che
la presente Lettera e la Vostra risposta modifichino  l'Accordo  gia'
in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 10 marzo 1993.
  Vi  prego  di  ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia
piu' alta considerazione.
                                                  (firma illeggibile)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Ungheria
Sua Eccellenza
Emilio COLOMBO
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA
Egregio Signor Ministro,
mi conceda di accusare ricevuta la Sua lettera datata oggi stesso, il
cui testo e' il seguente:
""Signor Ministro
  nel  desiderio  di  favorire  e  migliorare ulteriormente la libera
circolazione dei cittadini nei due  Paesi,  il  Governo  italiano  ha
l'onore  di  proporre al Governo di Ungheria la modifica del Trattato
in materia di visti d'ingresso, sottoscritto dalle due  Parti  il  17
gennaio  1990,  gia'  modificato  con Scambio di Lettere del 6 luglio
1991, nei termini qui di seguito indicati:
  il secondo comma dell'articolo 1 verra' sostituito dal seguente:
  "I cittadini  della  Repubblica  italiana  e  della  Repubblica  di
Ungheria  aventi  validi  passaporti  ordinari  possono recarsi senza
visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un  periodo  non
superiore  ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o  per  altra  attivita'
lucrativa,  i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto
e regolati dalle norme vigenti in ciascuno Stato."
  Rimangono pienamente  valide  le  altre  disposizioni  dell'Accordo
medesimo.
  Se  il  Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che
la presente Lettera e la Vostra risposta modifichino  l'Accordo  gia'
in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 10 marzo 1993.
  Vi  prego  di  ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia
piu' alta considerazione.""
Ho l'onore di ribadire che le proposte illustrate nella  Sua  Lettera
vengono condivise dal mio Governo. La Sua lettera e questa lettera di
risposta  costituiscono un Accordo tra il Governo della Repubblica di
Ungheria e il Governo  della  Repubblica  italiana  in  matera  della
modifica dell'Accordo concluso a Roma il 17 gennaio 1990 e modificata
a  Budapest il 6 luglio 1991 sull'esenzione dell'obbligo di visti, la
modifica del medesimo Accordo entra in vigore il 10 marzo 1993.
Gradisca, Signor Ministro, l'espressione dei sensi della mia  massima
stima e considerazione,
Budapest, li' 22 febbraio 1993
                                                  dr. Geza JESZENSZKY