Art. 6.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione  il 1› marzo 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1
del  decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,  convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla
differenza fra il capitale nominale dei titoli  da  rimborsare  e  il
prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario,
si   procedera'  agli  arrotondamenti  con  il  sistema  indicato  al
precedente art. 5.
  Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione  di  cui
al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale
indicata  al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello
di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.