Art. 3. I soggetti che non esercitano l'opzione di cui all'articolo precedente devono provvedere, entro il 20 aprile 1993, al versamento dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di interessi, sulla base delle annotazioni relative ai tre mesi precedenti. Nelle deleghe di versamento deve essere indicato quale periodo di riferimento il mese di marzo (cod. 03 riservato ai contribuenti mensili).