Art. 3.
  I  soggetti  che  non  esercitano  l'opzione  di  cui  all'articolo
precedente  devono provvedere, entro il 20 aprile 1993, al versamento
dell'imposta sul valore aggiunto, senza  applicazione  di  interessi,
sulla base delle annotazioni relative ai tre mesi precedenti.
  Nelle  deleghe  di versamento deve essere indicato quale periodo di
riferimento il mese di  marzo  (cod.  03  riservato  ai  contribuenti
mensili).