Art. 3.
                     Attuazione degli interventi
  1.  Nei bacini di rilievo nazionale all'attuazione degli interventi
provvedono lo Stato, le regioni e le province  autonome,  secondo  il
vigente assetto delle competenze in materia idraulica.
  2.  Nei  tratti  d'alveo non classificati resta ferma la competenza
gia' attribuita alle regioni e alle province autonome.
  3. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale, ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183,  alla  realizzazione  degli  interventi
provvedono  le  regioni e le province autonome, secondo le rispettive
competenze territoriali.
  4. Per la esecuzione dei lavori, le regioni e le province  autonome
possono  avvalersi dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 1, della
legge 18 maggio 1989, n. 183.
  5. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio naturalistico,  gli
interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  eseguiti  sotto  la
vigilanza del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle funzioni
allo stesso demandate ai sensi dell'art. 8, comma 4,  della  legge  8
luglio  1986, n. 349. Ove occorra, i soggetti preposti alla vigilanza
sulla attuazione  degli  interventi  possono  avvalersi  dei  servizi
tecnici nazionali competenti per materia.