Art. 3. Attuazione degli interventi 1. Nei bacini di rilievo nazionale all'attuazione degli interventi provvedono lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo il vigente assetto delle competenze in materia idraulica. 2. Nei tratti d'alveo non classificati resta ferma la competenza gia' attribuita alle regioni e alle province autonome. 3. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione degli interventi provvedono le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze territoriali. 4. Per la esecuzione dei lavori, le regioni e le province autonome possono avvalersi dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183. 5. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio naturalistico, gli interventi di cui al presente decreto sono eseguiti sotto la vigilanza del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle funzioni allo stesso demandate ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ove occorra, i soggetti preposti alla vigilanza sulla attuazione degli interventi possono avvalersi dei servizi tecnici nazionali competenti per materia.