Art. 4. Modalita' e termini per la predisposizione e la presentazione dei programmi 1. I programmi di intervento, nei quali si deve tenere anche conto della situazione occupazionale del territorio per la prioritaria finalita' di salvaguardia dei livelli occupazionali, sono redatti, su proposta dei soggetti di cui all'art. 3, ed approvati dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale per i bacini idrografici di loro competenza, dalle autorita' di bacino di rilievo interregionale, ove costituite, o dalle regioni, d'intesa fra di loro, per i bacini idrografici di rilievo interregionale e dalle regioni per i bacini di rilievo regionali. 2. Gli interventi da realizzare sono indicati secondo l'ordine di priorita', a scala di bacino, in base al quale ne viene chiesto il finanziamento, fissato sulla base dei criteri di cui all'art. 5. 3. Per ciascun intervento, gli elementi di caratterizzazione vengono indicati dal soggetto proponente mediante la compilazione della apposita scheda allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 4. Qualora le regioni e le province autonome concorrano, con propri fondi, alla realizzazione dei progammi di cui al presente decreto, la scheda relativa a ciascun intervento deve indicare la fonte di finanziamento. 5. I programmi di manutenzione idraulica sono trasmessi al comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57. 6. In conformita' al piano di ripartizione delle risorse finanziarie approvato con le modalita' di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, i Ministri competenti provvedono, con propri decreti, al trasferimento ai propri organi decentrati, alle regioni e alle province autonome dei finanziamenti assegnati a ciascun bacino, con l'indicazione dei singoli interventi ammessi al finanziamento, del soggetto attuatore e del termine massimo di ultimazione dei lavori.