Art. 4.
             Modalita' e termini per la predisposizione
                  e la presentazione dei programmi
  1.  I programmi di intervento, nei quali si deve tenere anche conto
della situazione occupazionale  del  territorio  per  la  prioritaria
finalita' di salvaguardia dei livelli occupazionali, sono redatti, su
proposta dei soggetti di cui all'art. 3, ed approvati dalle autorita'
di  bacino  di  rilievo  nazionale  per  i bacini idrografici di loro
competenza, dalle autorita' di bacino di rilievo interregionale,  ove
costituite,  o  dalle  regioni,  d'intesa  fra  di loro, per i bacini
idrografici di rilievo interregionale e dalle regioni per i bacini di
rilievo regionali.
  2. Gli interventi da realizzare sono indicati secondo  l'ordine  di
priorita',  a  scala  di bacino, in base al quale ne viene chiesto il
finanziamento, fissato sulla base dei criteri di cui all'art. 5.
  3.  Per  ciascun  intervento,  gli  elementi  di  caratterizzazione
vengono  indicati  dal  soggetto  proponente mediante la compilazione
della  apposita  scheda  allegata  al  presente  decreto,  del  quale
costituisce parte integrante.
  4. Qualora le regioni e le province autonome concorrano, con propri
fondi, alla realizzazione dei progammi di cui al presente decreto, la
scheda  relativa  a  ciascun  intervento  deve  indicare  la fonte di
finanziamento.
  5. I programmi di manutenzione idraulica sono trasmessi al comitato
dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio  1989,
n.  183,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, entro il termine
perentorio di  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale del presente decreto. L'inosservanza del predetto
termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui  all'art.  3,
comma 7, del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57.
  6.   In   conformita'   al  piano  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie approvato con le modalita' di cui all'art.  3,  comma  7,
del  decreto-legge  10  marzo  1993,  n.  57,  i  Ministri competenti
provvedono, con propri decreti, al  trasferimento  ai  propri  organi
decentrati,  alle  regioni e alle province autonome dei finanziamenti
assegnati a ciascun bacino, con l'indicazione dei singoli  interventi
ammessi  al  finanziamento,  del  soggetto  attuatore  e  del termine
massimo di ultimazione dei lavori.