Art. 6.
                  Criteri di ripartizione dei fondi
  1.   Le   somme   da   destinare   alla  esecuzione  del  programma
straordinario di manutenzione idraulica e forestale,  sono  ripartite
con  le  modalita'  di  cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10
marzo 1993, n. 57,  tra  i  bacini  idrografici,  secondo  i  criteri
riferiti  alla  superficie  e  alla  popolazione  di  ciascun  bacino
idrografico.   A   detti   parametri   e'   attribuito    un    peso,
rispettivamente, pari al 60 per cento e al 40 per cento.