Art. 6. Criteri di ripartizione dei fondi 1. Le somme da destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione idraulica e forestale, sono ripartite con le modalita' di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, tra i bacini idrografici, secondo i criteri riferiti alla superficie e alla popolazione di ciascun bacino idrografico. A detti parametri e' attribuito un peso, rispettivamente, pari al 60 per cento e al 40 per cento.