Art. 7. Verifica dello stato di attuazione dei programmi 1. La verifica dello stato d'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale di cui al presente decreto e' affidata, nei bacini idrografici di rispettiva competenza, alle autorita' di bacino di rilievo nazionale, a quelle di rilievo interregionale, ove costituite, e alle regioni d'intesa fra di loro o singolarmente. 2. Relativamente agli interventi non di competenza statale, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori eccedente sessanta giorni rispetto al termine previsto nella relativa scheda di programma, il presidente della regione o della provincia autonoma, previa diffida al soggetto attuatore ad adempiere entro un congruo termine, adotta in via sostitutiva le misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori. 3. I soggetti di cui al comma 1 relazionano semestralmente al comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale sullo stato di attuazione dei programmi, indicando, per ciascun intervento finanziato, gli impegni di spesa assunti, i pagamenti effettuati ed allegando la relativa documentazione giustificativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale