Art. 7.
          Verifica dello stato di attuazione dei programmi
  1.   La   verifica   dello  stato  d'attuazione  dei  programmi  di
manutenzione idraulica e forestale di  cui  al  presente  decreto  e'
affidata,  nei  bacini  idrografici  di  rispettiva  competenza, alle
autorita' di  bacino  di  rilievo  nazionale,  a  quelle  di  rilievo
interregionale, ove costituite, e alle regioni d'intesa fra di loro o
singolarmente.
  2. Relativamente agli interventi non di competenza statale, in caso
di  ritardo nell'inizio dei lavori eccedente sessanta giorni rispetto
al termine previsto nella relativa scheda di programma, il presidente
della regione o della provincia autonoma, previa diffida al  soggetto
attuatore  ad  adempiere  entro  un  congruo  termine,  adotta in via
sostitutiva le misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori.
  3. I soggetti di cui  al  comma  1  relazionano  semestralmente  al
comitato  dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni,
e ai Ministri dei lavori pubblici e del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi, indicando, per
ciascun intervento  finanziato,  gli  impegni  di  spesa  assunti,  i
pagamenti   effettuati   ed   allegando  la  relativa  documentazione
giustificativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 14 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MERLONI,   Ministro   dei    lavori
                                  pubblici
                                  CRISTOFORI,  Ministro  del lavoro e
                                  della previdenza sociale