Art. 5.
  L'intervento  contributivo a favore di ciascun organismo non potra'
superare l'importo di lire 2.000 milioni per le attivita' complessive
di cui alle lettere a), b), c) e d) e di lire 2.000  milioni  per  le
attivita' di cui alla lettera e).
V  La  percentuale dell'intervento contributivo da riconoscersi sulle
spese ritenute ammissibili non potra' superare i seguenti limiti:
   per le iniziative di cui alla lettera a) il 90%;
   per le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) l'85%;
   per le iniziative di cui alla lettera e) il 75%.
  Le spese generali saranno riconosciute in misura forfettaria e  non
potranno  superare  il 10% delle spese ritenute ammissibili calcolate
al netto di IVA.
   Roma, 18 marzo 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA