Art. 5. L'intervento contributivo a favore di ciascun organismo non potra' superare l'importo di lire 2.000 milioni per le attivita' complessive di cui alle lettere a), b), c) e d) e di lire 2.000 milioni per le attivita' di cui alla lettera e). V La percentuale dell'intervento contributivo da riconoscersi sulle spese ritenute ammissibili non potra' superare i seguenti limiti: per le iniziative di cui alla lettera a) il 90%; per le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) l'85%; per le iniziative di cui alla lettera e) il 75%. Le spese generali saranno riconosciute in misura forfettaria e non potranno superare il 10% delle spese ritenute ammissibili calcolate al netto di IVA. Roma, 18 marzo 1993 Il Ministro: FONTANA