Art. 2. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore della zona di affioramento di "lahars" e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, ubicata in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla sopra descritta e cosi' delimitata: Il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Biancavilla, partendo dallo svincolo della superstrada Paterno'-Adrano, in prossimita' della particella n. 68 del foglio n. 269, procede verso sud lungo il limite orientale della strada denominata "del Bosco" sino all'incrocio della stessa con la trazzera Biancavilla. Da qui, lo stesso prosegue lungo il confine occidentale delle particelle numeri 124, 125, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49, 119 e 468, comprese per intero, sino alla ferrovia Circumetnea. Quindi, lo stesso prosegue in direzione sud-est lungo la suddetta linea ferrata sino ad incrociare la strada vicinale "Vadalato", che percorre sino ad incontrare la particella n. 165. Da qui, come da planimetria catastale A allegata, il perimetro di vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle numeri 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 138, 348, 138, 245, 254, 780, 255, 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 392 e 394, non incluse nell'area vincolata, sino ad incontrare la strada denominata "trazzera Biancavilla-Nicolosi", che percorre in direzione est-ovest sino al punto di partenza.