Art. 4.
  Gli "alluminio alchili" possono essere trasportati via mare in piu'
di un contenitore cisterna da 10 o da 20 piedi purche'  il  trasporto
venga  effettuato  su  navi  rispondenti alla regola 54 del cap. II-2
della convenzione Solas citata nelle premesse e vengano osservate  le
seguenti ulteriori prescrizioni:
    a)  i  contenitori cisterna devono essere di dimensione massima e
di peso massimo non superiori ai limiti in vigore per  i  contenitori
ISO da 20 piedi;
    b)  le  operazioni di riempimento dei contenitori cisterna devono
essere completate con polmonazione di un gas inerte, ritenuto  idoneo
e  compatibile  da  chi  procede  al riempimento, ad una pressione di
circa 0,5 kg/cm(Elevato al Quadrato). Il grado di riempimento massimo
deve essere non superiore al 90%;
    c) le operazioni di trasferimento  dei  contenitori  cisterna  da
carro ferroviario a carrello di carico e viceversa, nonche' l'imbarco
e  lo  sbarco  dalla  nave  di tali carrelli, oppure le operazioni di
imbarco e sbarco dei contenitori cisterna che non siano sistemati  su
carrello  di  carico, devono essere effettuate con estrema cura, alla
presenza continua di un esperto nelle  operazioni  di  caricazione  e
stivaggio, opportunamente istruito sulla pericolosita' del prodotto;
    d) a proravia e a poppavia della zona scoperta del ponte ove sono
sistemati i contenitori cisterna, per una distanza di circa 10 metri,
non  deve  essere  sistemata  qualsiasi  altra  merce pericolosa, ne'
autoveicoli contenenti carichi unitariamente pesanti.
  La distanza dei contenitori cisterna dai fianchi e dalle estremita'
prodiera e poppiera della nave deve essere non inferiore ad un quinto
della larghezza della nave stessa. Inoltre,  i  contenitori  cisterna
devono essere sistemati a distanza non inferiore a 5 metri da: locali
di  alloggio,  locali  di  servizio,  locali macchine ed altri locali
comunque frequentati dall'equipaggio;
    e) qualora i contenitori cisterna siano sistemati su un  carrello
di  carico,  i  dispositivi di ancoraggio dei contenitori cisterna al
carrello, nonche' i dispositivi  di  rizzaggio  di  quest'ultimo  sul
ponte  devono essere realizzati secondo quanto stabilito dall'art. 7,
lettera D), della circolare n. 310474.  I disegni di tali dispositivi
di ancoraggio  e  di  rizzaggio  devono  essere  approvati  dall'ente
tecnico che provvede anche al collaudo dei relativi materiali;
    f) a bordo della nave devono essere disponibili quattro estintori
di  capacita'  non  inferiore a kg 45 ciascuno e quattro estintori di
capacita' non inferiore a kg 10 ciascuno, tutti caricati con  polvere
chimica  idonea, secondo le indicazioni della ditta produttrice degli
alluminio alchili. Detti mezzi antincendio devono  essere  tenuti  in
luogo  protetto  dalle  intemperie,  in  prossimita'  della  zona  di
stivaggio;
    g) non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei contenitori
cisterna dopo l'imbarco e prima dello sbarco;
    h) lo spessore minimo dei contenitori cisterna  non  deve  essere
inferiore a 10 mm;
    i)  tutte  le  chiusure  dei  contenitori  cisterna devono essere
attuate al di sopra del livello del liquido  e  nessuna  tubazione  o
diramazione  deve  attraversare  le pareti del recipiente al di sotto
del detto livello;
    l)  le  aperture  devono  poter  essere chiuse ermeticamente e le
chiusure devono essere protette con apposito cappuccio;
    m)  i  contenitori  cisterna  devono  essere  previsti  per   una
pressione non inferiore a 10 kg/cm(Elevato al Quadrato).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 aprile 1993
                                                  Il Ministro: TESINI