Art. 4. Gli "alluminio alchili" possono essere trasportati via mare in piu' di un contenitore cisterna da 10 o da 20 piedi purche' il trasporto venga effettuato su navi rispondenti alla regola 54 del cap. II-2 della convenzione Solas citata nelle premesse e vengano osservate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) i contenitori cisterna devono essere di dimensione massima e di peso massimo non superiori ai limiti in vigore per i contenitori ISO da 20 piedi; b) le operazioni di riempimento dei contenitori cisterna devono essere completate con polmonazione di un gas inerte, ritenuto idoneo e compatibile da chi procede al riempimento, ad una pressione di circa 0,5 kg/cm(Elevato al Quadrato). Il grado di riempimento massimo deve essere non superiore al 90%; c) le operazioni di trasferimento dei contenitori cisterna da carro ferroviario a carrello di carico e viceversa, nonche' l'imbarco e lo sbarco dalla nave di tali carrelli, oppure le operazioni di imbarco e sbarco dei contenitori cisterna che non siano sistemati su carrello di carico, devono essere effettuate con estrema cura, alla presenza continua di un esperto nelle operazioni di caricazione e stivaggio, opportunamente istruito sulla pericolosita' del prodotto; d) a proravia e a poppavia della zona scoperta del ponte ove sono sistemati i contenitori cisterna, per una distanza di circa 10 metri, non deve essere sistemata qualsiasi altra merce pericolosa, ne' autoveicoli contenenti carichi unitariamente pesanti. La distanza dei contenitori cisterna dai fianchi e dalle estremita' prodiera e poppiera della nave deve essere non inferiore ad un quinto della larghezza della nave stessa. Inoltre, i contenitori cisterna devono essere sistemati a distanza non inferiore a 5 metri da: locali di alloggio, locali di servizio, locali macchine ed altri locali comunque frequentati dall'equipaggio; e) qualora i contenitori cisterna siano sistemati su un carrello di carico, i dispositivi di ancoraggio dei contenitori cisterna al carrello, nonche' i dispositivi di rizzaggio di quest'ultimo sul ponte devono essere realizzati secondo quanto stabilito dall'art. 7, lettera D), della circolare n. 310474. I disegni di tali dispositivi di ancoraggio e di rizzaggio devono essere approvati dall'ente tecnico che provvede anche al collaudo dei relativi materiali; f) a bordo della nave devono essere disponibili quattro estintori di capacita' non inferiore a kg 45 ciascuno e quattro estintori di capacita' non inferiore a kg 10 ciascuno, tutti caricati con polvere chimica idonea, secondo le indicazioni della ditta produttrice degli alluminio alchili. Detti mezzi antincendio devono essere tenuti in luogo protetto dalle intemperie, in prossimita' della zona di stivaggio; g) non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei contenitori cisterna dopo l'imbarco e prima dello sbarco; h) lo spessore minimo dei contenitori cisterna non deve essere inferiore a 10 mm; i) tutte le chiusure dei contenitori cisterna devono essere attuate al di sopra del livello del liquido e nessuna tubazione o diramazione deve attraversare le pareti del recipiente al di sotto del detto livello; l) le aperture devono poter essere chiuse ermeticamente e le chiusure devono essere protette con apposito cappuccio; m) i contenitori cisterna devono essere previsti per una pressione non inferiore a 10 kg/cm(Elevato al Quadrato). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 1993 Il Ministro: TESINI