Art. 10.
  1.  Per  cio'  che  concerne  i  rapporti  contabili  tra i gestori
relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 8,  i  minori
proventi  derivanti  dai  diversi valori a cui vengono addebitati gli
scatti all'utenza sono ripartiti secondo le quote di ripartizione dei
proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a  decorrere  dal
giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 aprile 1993
                       Il Ministro delle poste
                      e delle telecomunicazioni
                               PAGANI
                      Il Ministro del bilancio
                  e della programmazione economica
                              ANDREATTA
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993
Registo n. 9 Poste, foglio n. 338