Art. 10. 1. Per cio' che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 8, i minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza sono ripartiti secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 1993 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ANDREATTA Il Ministro del tesoro BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993 Registo n. 9 Poste, foglio n. 338