Art. 4.
  1.  L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1992 e' sostituito dal seguente:
  "1. Per i collegamenti a traffico entrante con numerazione  ridotta
e selezione passante e per i collegamenti numerici alla rete pubblica
commutata  sono dovuti i contributi e i canoni mensili indicati nella
tabella E".