Art. 10.
  1. L'art. 4 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 8 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Le  tariffe  per  le  comunicazioni  teleselettive  relative a
ciascuna delle zone di tassazione di cui  al  precedente  art.  2  si
applicano  mediante  l'invio  di  impulsi  di  conteggio al contatore
dell'abbonato richiedente secondo quanto indicato nella tabella B1/b.
  2. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della  soprattassa
di  7  lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e  del  sovrapprezzo  di  cui
all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio
1992".