Art. 10. 1. L'art. 4 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 8 e' sostituito dal seguente: "1. Le tariffe per le comunicazioni teleselettive relative a ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2 si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo quanto indicato nella tabella B1/b. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e del sovrapprezzo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992".