Art. 15.
  1.  L'art.  6 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 13
e' sostituito dal seguente:
  "1. L'affitto a  privati  in  uso  esclusivo  di  circuiti  diretti
internazionali   di   telecomunicazione  a  regime  extraeuropeo  per
velocita' a 56-64 Kbit/s e 1544-2048 Kbit/s  e'  consentito  anche  a
carattere   parziale   per   un  utilizzo  senza  caratteristiche  di
continuita' nelle ventiquattro ore  della  giornata,  compatibilmente
con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con
la disponibilita' dei mezzi.
  2.  L'affitto  a  privati  dei  circuiti in uso esclusivo di cui al
presente articolo puo' essere effettuato ad ora fissa per un  periodo
di almeno trenta giorni e sempre nella stessa ora della giornata o in
modo occasionale.
  3.  I  canoni  orari  relativi  al servizio espletato ad ora fissa,
espressi in lire italiane, sono stabiliti nella misura indicata nella
tabella B3/c.
  4. I canoni orari relativi al servizio  espletato  occasionalmente,
espressi in lire italiane, sono stabiliti nella misura indicata nella
tabella B3/d".