Art. 15. 1. L'art. 6 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 13 e' sostituito dal seguente: "1. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti internazionali di telecomunicazione a regime extraeuropeo per velocita' a 56-64 Kbit/s e 1544-2048 Kbit/s e' consentito anche a carattere parziale per un utilizzo senza caratteristiche di continuita' nelle ventiquattro ore della giornata, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilita' dei mezzi. 2. L'affitto a privati dei circuiti in uso esclusivo di cui al presente articolo puo' essere effettuato ad ora fissa per un periodo di almeno trenta giorni e sempre nella stessa ora della giornata o in modo occasionale. 3. I canoni orari relativi al servizio espletato ad ora fissa, espressi in lire italiane, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B3/c. 4. I canoni orari relativi al servizio espletato occasionalmente, espressi in lire italiane, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B3/d".