Art. 2.
  1. L'art. 3 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Le tariffe in lire per le comunicazioni telefoniche effettuate
tramite  operatore  sono  stabilite,  per  ciascuna  delle  zone   di
tassazione  di  cui  al  precedente  art. 2 e per le relazioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo stesso e  salvo  quanto  previsto  nel
successivo art. 7, nella misura indicata alla tabella A1/a.
  2. Le tariffe di cui al comma 1, comprensive della maggiorazione di
L.  7  per soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, si applicano per un minimo  di
un minuto.
  3. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota
fissa  aggiuntiva  secondo le modalita' previste nella stessa tabella
A1/a".