Art. 2. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le tariffe in lire per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatore sono stabilite, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2 e per le relazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, nella misura indicata alla tabella A1/a. 2. Le tariffe di cui al comma 1, comprensive della maggiorazione di L. 7 per soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, si applicano per un minimo di un minuto. 3. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalita' previste nella stessa tabella A1/a".