Art. 3. 1. L'art. 4 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le comunicazioni teleselettive tra: a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salo', San Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra; b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, Saint Moritz e Scuol dall'altra; c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka - ex Fiume dall'altra; d) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti austriache del Tirolo dall'altra; e) il distretto telefonico di Tarvisio da una parte ed i gruppi di reti austriache della Carinzia e del Tirolo orientale dall'altra, costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale. 2. Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a tariffa preferenziale, a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonche' alle relazioni con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto previsto dall'art. 8, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella A1/b. 3. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e del sovrapprezzo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992".