Art. 3.
  1. L'art. 4 del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 e'
sostituito dal seguente:
  "1. Le comunicazioni teleselettive tra:
    a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto
Arsizio,  Chiavenna,  Clusone,  Como,  Domodossola,  Lecco, Menaggio,
Milano, Monza,  Novara,  Salo',  San  Pellegrino,  Seregno,  Sondrio,
Treviglio  e  Varese  da  una  parte  ed i gruppi di reti svizzere di
Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;
    b) i distretti  telefonici  di  Bolzano,  Bressanone,  Brunico  e
Merano  da  una  parte  ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos,
Ilans, Sergans, Saint Moritz e Scuol dall'altra;
    c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed  i
gruppi  di  reti  dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka - ex Fiume
dall'altra;
    d) i distretti  telefonici  di  Bolzano,  Bressanone,  Brunico  e
Merano  da  una  parte  ed  i  gruppi  di  reti austriache del Tirolo
dall'altra;
    e) il distretto telefonico di Tarvisio da una parte ed  i  gruppi
di  reti austriache della Carinzia e del Tirolo orientale dall'altra,
costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di
cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale.
  2. Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a  tariffa
preferenziale, a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2,
nonche'  alle  relazioni  con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto
previsto dall'art. 8, si applica  una  tariffa  determinata  mediante
l'invio   al   contatore  dell'abbonato  richiedente  di  impulsi  di
conteggio secondo la tabella A1/b.
  3. Le tariffe di cui al presente articolo  sono  comprensive  della
soprattassa  di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e del sovrapprezzo
di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1992".