Art. 5.
  1.  L'art.  12  del  decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo
alle tariffe per il servizio telefonico  europeo  e'  sostituito  dal
seguente:
  "1.  Quanto  disposto all'art. 8 per il traffico frontaliero non si
applica alle comunicazioni originate dall'utenza della rete  pubblica
fonia-dati  situata  nella  I e II zona di frontiera e destinate alle
localita' dei Paesi confinanti indicate nell'art. 6.
  2. A tali comunicazioni viene applicata la tariffa preferenziale di
cui all'art. 4".