Art. 5. 1. L'art. 12 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle tariffe per il servizio telefonico europeo e' sostituito dal seguente: "1. Quanto disposto all'art. 8 per il traffico frontaliero non si applica alle comunicazioni originate dall'utenza della rete pubblica fonia-dati situata nella I e II zona di frontiera e destinate alle localita' dei Paesi confinanti indicate nell'art. 6. 2. A tali comunicazioni viene applicata la tariffa preferenziale di cui all'art. 4".