Art. 7.
  1. L'art. 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 1991, relativo alla
connettivita'  numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei, e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Agli  effetti   dell'applicazione   delle   tariffe   per   la
connettivita'   numerica   a  64  Kbit/s  nelle  relazioni  che  sono
instaurate  tra  l'Italia  e  i  Paesi  europei  e  del  bacino   del
Mediterraneo  valgono  i  raggruppamenti  di  tassazione previsti dal
decreto ministeriale per  l'applicazione  delle  tariffe  telefoniche
nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.
  2.  Per la connettivita' numerica a 64 Kbit/s con le zone di cui al
comma 1, si applicano tariffe determinate mediante l'invio di impulsi
di conteggio al contatore dell'abbonato  richiedente  secondo  quanto
indicato nella tabella A2.
  3.  Le tariffe di cui al comma 2 sono comprensive della soprattassa
di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  marzo  1973,  n. 156 e del sovrapprezzo di cui
all'art. 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio
1992".