Art. 7. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 1991, relativo alla connettivita' numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei, e' sostituito dal seguente: "1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe per la connettivita' numerica a 64 Kbit/s nelle relazioni che sono instaurate tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo valgono i raggruppamenti di tassazione previsti dal decreto ministeriale per l'applicazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo. 2. Per la connettivita' numerica a 64 Kbit/s con le zone di cui al comma 1, si applicano tariffe determinate mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo quanto indicato nella tabella A2. 3. Le tariffe di cui al comma 2 sono comprensive della soprattassa di 7 lire al minuto, di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e del sovrapprezzo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992".