Art. 4.
  Tutte  le  somme  riscosse  con  i  codici  di cui all'art. 2 vanno
riversate dalle  aziende  di  credito,  al  netto  delle  commissioni
spettanti, previo accertamento e suddivisione delle somme riscosse su
base  regionale secondo il domicilio fiscale dei soggetti tenuti alla
corresponsione  delle  somme  stesse,  nelle  apposite   contabilita'
speciali di giro fondi aperte per tali finalita' presso le sezioni di
tesoreria  provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione
e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a  norma  del  decreto
del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, secondo il domicilio fiscale
del soggetto tenuto al pagamento del contributo.
  Nel  caso  in  cui  la  regione  o  la  provincia  autonoma  ove e'
domiciliato il contribuente coincide con la regione  o  la  provincia
autonoma  ove  opera  la banca delegata, la stessa deve effettuare il
riversamento delle somme  riscosse  entro  cinque  giorni  presso  la
sezione  di  tesoreria  del  capoluogo  delle  stessa regione o della
provincia autonoma; ove manchi tale coincidenza l'azienda di  credito
riversa  presso la competente sezione di tesoreria entro sette giorni
dalla data di conferimento della delega.
  Le aziende di credito non aventi sede  nel  capoluogo  di  regione,
sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, possono effettuare i
versamenti  di cui al precedente comma tramite corrispondenti bancari
coesistenti  alle  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello   Stato
competente ovvero sui conti correnti postali intestati alle tesorerie
provinciali  dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano.