Art. 4. Tutte le somme riscosse con i codici di cui all'art. 2 vanno riversate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni spettanti, previo accertamento e suddivisione delle somme riscosse su base regionale secondo il domicilio fiscale dei soggetti tenuti alla corresponsione delle somme stesse, nelle apposite contabilita' speciali di giro fondi aperte per tali finalita' presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a norma del decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, secondo il domicilio fiscale del soggetto tenuto al pagamento del contributo. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma ove e' domiciliato il contribuente coincide con la regione o la provincia autonoma ove opera la banca delegata, la stessa deve effettuare il riversamento delle somme riscosse entro cinque giorni presso la sezione di tesoreria del capoluogo delle stessa regione o della provincia autonoma; ove manchi tale coincidenza l'azienda di credito riversa presso la competente sezione di tesoreria entro sette giorni dalla data di conferimento della delega. Le aziende di credito non aventi sede nel capoluogo di regione, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competente ovvero sui conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.