Art. 10.
  Poiche' i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono  emessi
senza  indicazione  di prezzo base di collocamento, non vengono prese
in  considerazione  dalla  procedura  di  assegnazione  le  richieste
effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale  in
emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta, si
determina il prezzo  medio  ponderato  delle  richieste  che,  sempre
ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
    b) si individua il "prezzo di esclusione"  sottraendo  due  punti
percentuali del prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Le  richieste  degli  operatori,  elencate in ordine decrescente di
prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a  concorrenza  dell'importo
nominale emesso di cui al precedente art. 1.
  Nel  caso  di offerte che non possano essere totalmente accolte, si
procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari  arrotondamenti,
sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.
  Qualora  fra  le  offerte  entrate  nel riparto ve ne sia una della
Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i
certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra  gli  operatori
partecipanti    al   riparto,   sino   al   loro   eventuale   totale
soddisfacimento e,  ove  rimanga  una  quota  residua,  questa  viene
attribuita alla Banca d'Italia.