Art. 10. Poiche' i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione". Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato; b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali del prezzo medio ponderato di cui al punto a). Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1. Nel caso di offerte che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU. Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.