Art. 13. Il rimborso dei certificati verra' effettuato in unica soluzione il 22 febbraio 1996 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procedera' agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito. Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 22 febbraio di ciascun anno a partire dal 1994 e sino al 1996. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.