Art. 13.
  Il rimborso dei certificati verra' effettuato in unica soluzione il
22 febbraio 1996 al netto  della  ritenuta  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge   19   settembre   1986,   n.   556,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,  applicata  alla
differenza  fra  il  capitale  nominale dei titoli da rimborsare e il
prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario,
si procedera' agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti
articoli.
  Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione  di  cui
al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale
indicata  al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello
di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.
  Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale
del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19  settembre  1986,  n.
556, saranno corrisposti il 22 febbraio di ciascun anno a partire dal
1994  e sino al 1996. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti,
a quelle dei titoli del debito pubblico.