Art. 15. Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unita' monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso: le componenti dell'ECU (le "Componenti") saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo; la Banca d'Italia calcolera' il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire; il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sara' pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare; nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o piu' valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sara' utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la piu' recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.