Art. 15.
  Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unita'  monetaria  del
Sistema  monetario  europeo,  gli  interessi  da  corrispondere  e il
capitale da rimborsare saranno pagati in  lire  italiane  sulla  base
degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in
appresso:
   le componenti dell'ECU (le "Componenti") saranno gli importi delle
valute   che   erano   componenti  dell'ECU  nell'ultima  definizione
disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;
   la Banca d'Italia calcolera' il  valore  equivalente  dell'ECU  in
lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;
   il  tasso  di  conversione  in lire per ciascuna valuta componente
sara' pari alla media delle quotazioni di chiusura di  questa  valuta
alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano
dei  cambi  due  giorni lavorativi prima della data di scadenza delle
cedole e del capitale da rimborsare;
   nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media  per  una  o
piu'  valute  componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati
valutari o per qualsiasi  altra  ragione,  sara'  utilizzato  per  il
calcolo  dell'equivalente  dell'ECU  in  lire  la  piu' recente media
disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei
cambi.