Art. 17.
  Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni rela-
tive al pagamento degli interessi sui certificati di  credito  ed  al
rimborso,  a  scadenza,  dei  certificati  stessi, nonche' ogni altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme occorrenti per le operazioni connesse al  pagamento  delle
cedole  di  interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle  operazioni  suindicate  sono  regolati
dalle  norme  contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno
1990.
  La consegna dei certificati di credito  alle  filiali  della  Banca
d'Italia   sara'   effettuata   a   cura  del  magazzino  Tesoro  del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti  gli  atti  comunque  riguardanti   le   sottoscrizioni   dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la  corrispondenza  della  Banca d'Italia incaricata delle operazioni
relative al collocamento dei certificati stessi,  sono  esenti  dalle
tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.