Art. 2.
  Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente  decreto,
il  valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria europea
attualmente usata nel  Sistema  monetario  europeo.  Tale  valore  e'
determinato  sulla  base  degli importi delle valute dei Paesi membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In conformita' al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre  1978,
e successive modificazioni, l'unita' monetaria europea e' attualmente
definita quale somma delle seguenti componenti:
    0,6242    marco tedesco
    1,332     franco francese
    0,08784   lira sterlina
  151,8       lire italiane
    0,2198    fiorino olandese
    3,301     franchi belgi
    6,885     pesetas spagnole
    0,130     franco lussemburghese
    0,1976    corona danese
    0,008552  sterlina irlandese
    1,440     dracma greca
    1,393     escudo portoghese
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti;  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.