Art. 3.
  I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.
  Il prestito e' rappresentato da titoli al portatore  in  tagli  del
valore  nominale  di  5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di
ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione  ne'  di  divisione  dei
titoli al portatore, ne' di tramutamento in nominativi.
  I  certificati  al  portatore  sono  a rischio e pericolo di chi li
possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti
di certificati al  portatore  smarriti,  sottratti  o  distrutti.  In
nessun  caso  sono  ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui
certificati al portatore.
  Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non
siano piu' idonei alla  circolazione  ma  siano  tuttora  sicuramente
identificabili,  ha  diritto ad ottenere un certificato od una cedola
equivalenti contro la  restituzione  del  valore  deteriorato  ed  il
rimborso delle spese.