Art. 3. I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU. Il prestito e' rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli al portatore, ne' di tramutamento in nominativi. I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore. Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano piu' idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.