Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,  gli  enti  crediti  nonche' le societa' di intermediazione
mobiliare iscritte all'albo  istituiti  presso  la  Consob  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  2  gennaio  1991, n. 1, che esercitano le
attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1,  della
legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di
terzi.
  Gli  operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta
sono facoltizzati a regolare, tramite  banca  "abilitata",  i  titoli
loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.
  I  certificati  regolati  in ECU devono essere versati nei conti di
deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome  delle
"banche  abilitate"  nonche',  per i certificati di pertinenza di non
residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi  a  nome  di
Cedel   -   Centrale   de  Livraison  de  Valeurs  Mobilie'res  S.A.,
Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty  Trust  Company  of  New
York,   Brussels,   in  qualita'  di  enti  centralizzati  depositari
internazionali.